CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2022
13.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 118

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che, per il gruppo FI-PPE, il deputato Mauro D'ATTIS ha cessato di far parte della Commissione mentre, per il medesimo gruppo, è entrato a farne parte il deputato Alessandro CATTANEO.

  La Commissione prende atto.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 547 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, nel fare presente che la Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari costituzionali, premette che il decreto-legge si compone di dodici articoli dei quali si limiterà a riepilogare brevemente il contenuto, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analitica descrizione dell'intero provvedimento. Preannuncia, invece, considerazioni di maggior dettaglio con riferimento all'articolo 7, comma 2, recante norme di interesse per le competenze della Commissione.
  Segnala che l'articolo 1, fermo restando il numero complessivo di Dicasteri, pari a quindici, modifica come segue la denominazione di cinque di essi: il Ministero dello sviluppo economico in «Ministero delle imprese e del made in Italy»; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestaliPag. 119 in «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; il Ministero della transizione ecologica in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili torna alla denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; infine, il Ministero dell'istruzione in «Ministero dell'istruzione e del merito».
  Con riferimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, evidenzia che al Ministero sono attribuiti funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso svolge garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno alla filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali e la promozione delle produzioni agroalimentari italiane sui mercati internazionali. Fa notare che il riferimento alla sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari riprende la definizione contenuta nel regolamento (UE) 452/2019 in materia di esercizio dei poteri speciali per il controllo degli investimenti esteri diretti nel territorio degli Stati membri dell'UE.
  Passando agli articoli da 2 a 6, riferisce che essi precisano le competenze e le attribuzioni dei 5 ministeri di cui viene modificata la denominazione, nonché di alcuni comitati interministeriali cui essi partecipano.
  Segnala che l'articolo 7 disciplina alcuni aspetti operativi della Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali (comma 1) e del Servizio centrale per il PNRR (comma 2), su cui tornerà più diffusamente in seguito e che l'articolo 8 dispone che l'Autorità delegata ex lege n. 124 del 2007 in materia di informazione per la sicurezza della Repubblica possa esercitare le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio.
  L'articolo 9 istituisce il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione, valorizzazione e internazionalizzazione delle imprese italiane. Al riguardo evidenzia che, in base alla nuova disposizione, il CIMIM è chiamato a svolgere, tra l'altro, compiti ai fini dell'individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione alla imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali. Il CIMIM è, altresì, competente per l'adozione di iniziative idonee a superare ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.
  Nel richiamare che la politica commerciale è di esclusiva competenza dell'UE, ossia spetta alla Commissione europea imporre dazi per conto degli Stati membri, osserva che, attesa la rilevanza europea delle competenze del CIMIM, ne deriva, a suo avviso, l'opportunità di integrarne stabilmente la composizione con il Ministro per gli affari europei.
  Passando all'articolo 10, segnala che esso istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una «Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese», destinata a raccogliere le segnalazioni delle imprese sui casi in cui si renda necessaria l'attivazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tale potere è volto all'attuazione di procedimenti aventi ad oggetto investimenti caratterizzati da significative ricadute occupazionali per il sistema produttivo nazionale, aventi valore superiore ad una specifica soglia. Il provvedimento interviene su tale soglia riducendola da 50 a 25 milioni.
  L'articolo 11 modifica la disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), prevedendo il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del made in Italy, tenuto conto dei riflessi sul settore produttivo della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica. È, altresì, previsto l'inserimento delle Pag. 120materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica.
  A tal riguardo, osserva che, come nel caso del CIMIM, anche per il CITE si prospetta l'opportunità di integrarne la composizione con l'inserimento il Ministro per gli Affari europei, atteso il richiamo alla competenza del Comitato per le «misure di incentivazione nazionale ed europea».
  Segnala, infine, che l'articolo 12 pone in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli indirizzi strategici per le politiche del mare e prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM).
  Venendo all'approfondimento dei temi di competenza per la Commissione, il cui parere si appunta sui profili di compatibilità del provvedimento con il diritto dell'Unione europea, segnala in particolare il già citato articolo 7, comma 2, che prevede che il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria Generale dello Stato, operi a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, ove istituita. Ricorda in proposito che il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022 ha attribuito la delega per il PNRR al Ministro senza portafoglio incaricato per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e, appunto, il PNRR.
  Il Ministro degli affari europei rappresenta quindi l'Autorità politica delegata al PNRR, che si avvale del supporto del Servizio centrale per il PNRR, ferme restando, ovviamente, le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai profili finanziari dell'attuazione del Piano.
  La relazione introduttiva specifica in proposito che il supporto del Servizio centrale per il PNRR all'Autorità politica delegata in tale materia opera al netto delle attività di rendicontazione e controllo, che restano di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), in quanto finalizzate alla presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea, di cui il medesimo Ministero risponde in sede di Consiglio dei Ministri economici e finanziari dell'UE.
  Osserva in proposito che sarebbe opportuno che il dettato normativo chiarisse l'articolazione del rapporto funzionale di dipendenza del Servizio centrale per il PNRR dall'Autorità politica delegata e dal MEF.
  Ritiene altresì opportuno rimarcare che le nuove competenze assegnate al Ministro per gli Affari europei, lungi dal determinare una modifica dell'assetto delle competenze della XIV Commissione, certamente stimolano l'esercizio anche da parte di questa Commissione di una azione di monitoraggio e controllo sui profili attuativi del PNRR nel contesto del più ampio impegno dell'Italia nel dare adempimento agli obblighi assunti in sede europea, da realizzare anche congiuntamente ad altre Commissioni di settore, in base alle determinazioni che potranno essere assunte della Presidenza della Camera.
  Ricorda d'altra parte che sulla materia del PNRR l'omologa Commissione del Senato, già nella passata legislatura e dunque prima della riforma regolamentare, è stata coinvolta in via strutturale in tale azione di monitoraggio. È, peraltro, prevedibile, in questa fase assai delicata, un generale rilancio dell'impegno parlamentare sul terreno del PNRR, dal quale questa Commissione non può restare pretermessa, in qualità di organo parlamentare investito di una competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'UE, nonché dell'attuazione degli accordi comunitari.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento all'esame all'esito del dibattito in Commissione.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE) osserva che, al di là degli aspetti formali riguardanti la denominazione dei dicasteri, quello che conta è la sostanza. La materia della tutela del made in Italy riguarda in primo luogo il contenuto degli accordi commerciali internazionali, che sono assai rilevanti per le esportazioni italiane, in particolare nel settore agroalimentare. Sottolinea che ciò che pregiudica gli interessi del nostro Paese riguarda prevalentemente il fenomeno delle copie e delle contraffazioni dei Pag. 121prodotti di eccellenza del settore agroalimentare, famosi in tutto il mondo.
  Richiama in proposito l'importanza di un'azione coordinata, cui concorrano, in un clima di collaborazione, sia la maggioranza che le opposizioni, finalizzata ad evitare che da accordi commerciali internazionali derivino pregiudizi alla competitività dei prodotti italiani. La scelta della denominazione del «Ministero delle imprese e del made in Italy» enfatizza tale esigenza, ma occorrerà assicurare che agli aspetti formali e comunicativi conseguano adeguati aspetti sostanziali, volti ad assicurare un'azione incisiva di tutela del made in Italy.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 1.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato il Codice dell'ambiente al fine di attuare nell'ordinamento nazionale le nuove direttive dell'UE su rifiuti (direttiva 2018/851) e imballaggi (direttiva 2018/852) contenute nel pacchetto europeo di misure sull'economia circolare.
  Rammenta che il citato decreto legislativo n. 116/2020 è stato emanato sulla base della delega conferita con la legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), il cui articolo 16 ha dettato i principi e criteri direttivi. In particolare il criterio direttivo di cui alla lettera m) del comma 1 del citato articolo 16 prevede – in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea – una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto di una serie di indicazioni dettagliate.
  Ricorda che l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 prevede che, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto delegato (nel caso in esame, il 26 settembre 2022), il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
  Avvalendosi di tale facoltà, il Governo ha presentato alle Camere, in data 23 settembre 2022, lo schema in esame, che, modificando il citato decreto legislativo n. 116 del 2020, reca una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi contenuta nella Parte IV del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Ricorda altresì che il citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012 prevede anche che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare (fissato in 40 giorni dalla data di trasmissione dello schema al Parlamento) scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini delega, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Nel caso in esame, quindi, la scadenza del termine di delega viene prorogata al 26 dicembre 2022.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo, evidenzia che esso opera Pag. 122in primo luogo un'azione di coordinamento con le innovazioni recentemente intervenute nella normativa di settore, introducendo altresì disposizioni volte a una migliore attuazione delle direttive europee.
  Nel rinviare per descrizione dettagliata del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, dà conto, nei termini di seguito riportati, delle principali modifiche, con particolare riguardo a quelle aventi rilievo ai fini della normativa comunitaria.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, interviene sulla disciplina generale riguardante la gestione dei rifiuti, al fine di escludere la possibilità di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore anche su istanza di parte. Fa presente che, sulla base di quanto chiarisce la relazione introduttiva, tale esclusione è volta a «evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari».
  L'articolo 1, comma 4, è finalizzato ad incentivare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze domestiche e non domestiche la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. In particolare, viene precisato il riferimento agli standard europei applicabili per i materiali recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione.
  L'articolo 1, comma 5, introduce alcune innovazioni sul fronte delle definizioni e della classificazione dei rifiuti. Evidenzia che, sotto il profilo comunitario, risulta di particolare interesse la disposizione che stabilisce che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa. Tale modifica è finalizzata mantenere coerente la previsione di diritto nazionale rispetto all'indicazione contenuta nel Considerando 11 della Direttiva (UE) 2019/883, che ammette la gestione da parte del servizio pubblico di questi rifiuti se prodotti nell'ambito del nucleo familiare, anche al fine di evitarne l'abbandono incontrollato.
  Il comma 6 dell'articolo 1 esclude dal novero dei rifiuti speciali (ricomprendendoli quindi tra i rifiuti urbani) i rifiuti prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali, nonché quelli prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare in mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.
  Il comma 8 equipara ai rifiuti da articoli pirotecnici i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo, in quanto rientranti nella classificazione contenuta nel Regolamento (UE) n. 1357 del 18 dicembre 2014, riguardante le modalità di gestione dei rifiuti da prodotti esplodenti o pirotecnici di qualsiasi specie.
  Il comma 10 modifica la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche al fine di indicare i soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che ha sostituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché definire gli adempimenti inerenti all'iscrizione stessa.
  Il comma 12 precisa che, in caso di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che determinano l'emanazione di ordinanze urgenti, non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.
  Il comma 13, in materia di trasporto di rifiuti pericolosi, puntualizza che essi devono essere etichettati e imballati secondo le specifiche norme di settore vigenti, quali l'Accordo Europeo per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose.
  L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle competenze attribuite alle province per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, specificando che tale individuazione deve Pag. 123basarsi sui criteri dettati dai piani regionali di gestione dei rifiuti.
  L'articolo 3 introduce il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento, per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti definiti all'articolo 179 del Codice dell'ambiente. Ricorda che quest'ultimo prevede la seguente gerarchia: a) prevenzione; b) riutilizzo; c) riciclaggio; d) il recupero di altri altro tipo; e) smaltimento. Osserva che la modifica mira a recepire l'articolo 1, paragrafo 11 della direttiva 2018/851 che stabilisce che gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale.
  L'articolo 4 semplifica la disciplina dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rilasciata dalla regione, mentre l'articolo 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti, modificando alcuni termini per la trasmissione di comunicazioni volte alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori.
  L'articolo 6 introduce numerose modifiche alla disciplina per la gestione degli imballaggi. Tra queste, segnala, per i profili di competenza, in particolare il comma 2, che puntualizza gli obblighi di etichettatura degli imballaggi.
  Segnala inoltre il comma 3 dell'articolo 6, che prevede che i sistemi di restituzione con cauzione e i sistemi per il riutilizzo degli imballaggi si applichino ad imballaggi che ne consentono il riutilizzo in modo ecologicamente corretto, garantendo l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori, ampliando in tal modo il campo di applicazione delle norme europee in tema di riutilizzo degli imballaggi (direttiva UE 2018/852).
  Il comma 4, oltre a rendere non più facoltative le comunicazioni dei dati relativi agli imballaggi da parte di taluni soggetti al Consorzio nazionale degli imballaggi, riformula le disposizioni riguardanti i rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'UE, specificando che essi potranno essere inseriti nel computo dei rifiuti recuperati e riciclati da considerare per il raggiungimento dei relativi obiettivi solo se sarà possibile verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006 sul movimento transfrontaliero dei rifiuti.
  Ulteriori modifiche (commi da 6 a 9) riguardano i Consorzi per la gestione dei rifiuti da imballaggio e i sistemi autonomi, che comprendono i produttori che non intendono aderire ai consorzi per la gestione degli imballaggi. In particolare, alcune disposizioni sono finalizzate al coordinamento di norme vigenti con quelle comunitarie. Ad esempio, il comma 7 modifica il riferimento normativo che individua la definizione di rifiuto urbano, sostituendo il riferimento alla disposizione della direttiva europea UE 2018/851, con l'articolo del Codice dell'ambiente che ha recepito tale disposizione.
  Infine il comma 10 interviene sul programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, al fine di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili.
  L'articolo 7 modifica la disciplina concernente la gestione di particolari categorie di rifiuti, mentre l'articolo 8 interviene sull'Allegato D della Parte IV del Codice, introducendo una nuova sezione «Classificazione dei rifiuti», che contiene le definizioni, la valutazione e la classificazione dei rifiuti al fine di allineare il contenuto dell'Allegato in parola alla decisione 2014/955/UE e consentire agli operatori la corretta classificazione dei rifiuti.
  L'articolo 9, contenente disposizioni sanzionatorie e finali, fissa in particolare al 1° gennaio 2023 la decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura di imballaggi recati dall'articolo 219 del Codice che recepisce la normativa tecnica adottata dell'Unione europea, tra cui l'indicazione della Pag. 124natura dei materiali da imballaggio utilizzati.
  Il comma 2 contiene inoltre una norma transitoria volta a consentire temporaneamente l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, al fine di permettere agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti.
  Segnala che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere negativo espresso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 12 ottobre 2022.
  Fa presente che tale parere negativo è motivato da rilievi aventi prevalentemente carattere di merito, non espressamente connessi a profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Tali motivazioni riguardano, tra l'altro, il mancato accoglimento di alcune proposte emendative ritenute irrinunciabili dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI (alle cui posizioni si è associata l'UPI), tra cui: le competenze legislative regionali in materia di riparto delle funzioni amministrative con gli enti locali; l'intervento di una previa regolamentazione comunale per la disciplina delle riduzioni tariffarie sul compostaggio; la disposizione inerente il conferimento al servizio pubblico, con le stesse modalità dei rifiuti urbani, dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione prodotti al di fuori dell'ambito di attività di impresa.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito all'esame che si svolgerà in Commissione.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.