CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2022
13.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 92

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 547 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca CARAMANNA (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C. 547), sul quale la X Commissione è chiamata ad esprimere parere alla I Commissione (Affari costituzionali).
  Preliminarmente, ritiene utile ricordare che nel corso della XVIII legislatura si sono registrati diversi interventi di riorganizzazione dei ministeri, i quali recano disposizioni che riguardano anche i dicasteri e le funzioni oggetto del decreto-legge in commento. Per restare entro il perimetro delle materie di interesse della Commissione, ricorda che il I Governo Conte, con il decreto-legge n. 86 del 2018, aveva trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo in precedenza esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Successivamente, dopo la formazione del II Governo Conte, è intervenuto il decreto-legge n. 104 del 2019, che ha riportato al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo.
  Fa, inoltre, presente che il medesimo decreto-legge n. 104 del 2019 ha trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) le funzioni (con le relative risorse umane e strumentali) esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Sempre dal Ministero dello sviluppo economico sono state trasferite al Ministero degli affari esteri le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice uso.Pag. 93
  Rammenta poi che ulteriore intervento è stato realizzato con il decreto-legge n. 1 del 2021 (poi confluito nel decreto-legge n. 172 del 2020) che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e ha soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Per quanto di interesse segnala che al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite anche le funzioni e i compiti dello Stato in materia di ricerca applicata.
  Ricorda, infine, che il decreto-legge n. 22 del 2021, approvato dal Governo Draghi, è intervenuto con un ulteriore riordino dei ministeri. Tra le novità principali di interesse della Commissione segnala: l'istituzione del Ministero della transizione ecologica (MITE), in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria del Ministero dello sviluppo economico; l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) al fine di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione; la ricostituzione del Ministero del turismo, già abrogato con il referendum nel 1993, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, per trasferirle ad un dicastero dotato di portafoglio.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa quindi ad illustrare, brevemente, il contenuto del decreto-legge oggi all'esame (il cui testo consta di 15 articoli), soffermandosi sui soli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione.
  Fa innanzitutto presente che l'articolo 1, fermo restando il numero complessivo di dicasteri pari a 15, modifica la denominazione di 5 di essi come segue: il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riassume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precedente al riordino dei ministeri operata con il decreto-legge n. 22 del 2021; il Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito. A tal fine, la disposizione in esame modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina l'organizzazione del Governo, e specificamente il comma 1, recante l'elenco dei ministeri.
  Nel dettaglio, osserva dunque che il comma 1 dell'articolo 1 interviene sull'elenco dei ministeri: viene sostituita, in primo luogo (lettera a)), la denominazione del Ministero dello sviluppo economico con quella di Ministero delle imprese e del made in Italy, disciplinato dal successivo articolo 2 che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al dicastero della funzione di contribuire alla definizione delle strategie e degli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, con il coordinamento del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, istituito dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge in titolo. Evidenzia che tra i principali obiettivi si intende promuovere e tutelare le produzioni delle PMI italiane, introducendo misure che garantiscano un sostegno economico aggiuntivo di fronte ai rincari e all'aumento dell'inflazione.
  Segnala poi che la lettera c) modifica la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Questo mantiene le competenze in materia di politica energetica e mineraria nazionale (trasferite con il riordino del 2021 dal Ministero dello sviluppo economico) con la significativa integrazione relativa alla sicurezza energetica, che si sostanzia nell'individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, come stabilito dal successivo articolo 4 del provvedimento in esame. Osserva infatti che l'attualePag. 94 contesto internazionale ha riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza energetica, tra dipendenza dall'estero e spinta verso la transizione ecologica. Il nostro Paese, a causa della scarsa dotazione di risorse naturali, è tra i Paesi europei energeticamente più dipendenti dall'estero: quasi tre quarti delle materie prime arrivano infatti da Paesi terzi (73 per cento a fronte di una media Ue del 57 per cento).
  Pur evidenziando che negli ultimi anni la dipendenza italiana è gradualmente diminuita per effetto del progresso in materia di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili, osserva tuttavia che c'è ancora tanto da fare prima che la nostra economia possa definitivamente rendersi indipendente dal gas russo. Rileva dunque che il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica avrà l'obiettivo di vagliare tutte le strade percorribili per ridurre progressivamente la dipendenza dal gas russo, proponendo il pieno sfruttamento della capacità di stoccaggio nel breve periodo, accelerando il processo di transizione verso un sistema più efficiente e meno dipendente dai combustibili fossili, puntando soprattutto sulle energie rinnovabili.
  Fa quindi presente che l'articolo 2, come ha avuto modo di anticipare, ridenomina il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 1), apportando i conseguenti adeguamenti testuali nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (comma 2, lettere a), b) n. 1) e 2), c), d) ed e)); l'articolo interviene, poi, sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione digitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 3) e prevede, infine, una clausola di chiusura, per cui le nuove denominazioni Ministro e/o Ministero delle imprese e del made in Italy sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le pregresse denominazioni Ministro e/o Ministero dello sviluppo economico (comma 4).
  Vengono altresì integrate le attribuzioni del ridenominato Ministero, prevedendosi che esso contribuisca a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in ltaly in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo (lettera b), n. 3), che inserisce una nuova lettera d-bis) nell'articolo 27, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
  Rammenta in proposito che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il Ministero degli affari esteri il soggetto competente a definire le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di internazionalizzazione del sistema Paese.
  Valuta altresì opportuno rimandare all'articolo 9 del decreto-legge qui in esame, che, come più oltre illustrato, istituisce il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo.
  Segnala poi che l'articolo 3 del decreto-legge all'esame, modifica la denominazione (e le attribuzioni) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Evidenzia che il ministero svolgerà funzioni e i compiti in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali. Sottolinea che il riferimento alla sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari è un dettaglio di non poco conto che riprende la definizione già stabilita dal regolamento (UE) 452/2019, in materia di esercizio dei Pag. 95poteri speciali per il controllo degli investimenti esteri diretti nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea. Peraltro, il richiamo alla produzione di cibo di qualità rafforza le funzioni del Ministero, oggi pressoché limitate alla tutela e alla valorizzazione dei singoli prodotti. Osserva quindi che il provvedimento in esame è espressione di un indirizzo politico-economico volto ad affermare il diritto dei popoli a definire le proprie politiche e strategie sostenibili di produzione, distribuzione e consumo di cibo, basandole sulla piccola e media produzione.
  Fa poi presente che l'articolo 4 ridenomina il Ministero della transizione ecologica (MiTE) in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1). Il comma 2, in linea con la richiamata denominazione, apporta una serie di modifiche di coordinamento normativo con particolare riguardo al decreto legislativo n. 300 del 1999: in particolare viene integrata la lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 nell'ottica di richiamare espressamente la generale competenza del Ministero stesso in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia.
  Al proposito, ricorda che il citato decreto-legge n. 22 del 2021 ha previsto il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), con il passaggio delle due Direzioni competenti in materia.
  Ricorda che l'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ripristinando la precedente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», mentre l'articolo 6 modifica la denominazione del «Ministero dell'istruzione» in «Ministero dell'istruzione e del merito»: sottolinea che, assieme ad alcune modifiche di coordinamento, la disposizione interviene innanzitutto sulle funzioni del dicastero, inserendo la promozione e valorizzazione del merito nell'ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative. Come ribadito anche dal premier Giorgia Meloni, si è polemizzato sulla scelta della maggioranza di rilanciare la correlazione tra istruzione e merito. Osserva, sul punto, che invece è una correlazione rilevante per garantire parità di trattamento a tutti gli studenti: «Diversi studi dimostrano come, oggi, chi vive in una famiglia agiata abbia una chance in più per recuperare le lacune di un sistema scolastico appiattito al ribasso, mentre gli studenti dotati di minori risorse vengono danneggiati da un insegnamento che non dovesse premiare il merito, perché quelle lacune non le colmerà nessun altro.» Ritiene quindi che con questo e con i futuri provvedimenti si intende lavorare sulla crescita dei giovani, promuovere le attività artistiche e culturali, e accanto a queste lo sport, straordinario strumento di socialità, di formazione umana e benessere. Lavorare sulla formazione scolastica, per lo più affidata all'abnegazione e al talento dei nostri insegnanti, spesso lasciati soli a nuotare in un mare di carenze strutturali, tecnologiche, motivazionali. Garantire salari e tutele decenti, borse di studio per i meritevoli, favorire la cultura di impresa e il prestito d'onore.
  Evidenzia poi che l'articolo 7, comma 1, modifica l'articolo 31, comma 1 secondo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022 (convertito con legge n. 79 del 2022), il quale prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, ivi incardinata. Con la modifica in esame, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali in deroga, originariamente consentita in sede di prima applicazione, è ora consentita fino al 31 dicembre 2026. Ricorda che l'articolo 31, comma 1, primo periodo del predetto decreto-legge n. 36/2022 – ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative Pag. 96ai programmi spaziali e aerospaziali e per ogni altra ulteriore funzione da questo esercitata nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali – ha disposto l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura per le politiche spaziali e aerospaziali della stessa Presidenza, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ricorda altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2022, è stata, tra l'altro, disposta l'istituzione dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali. A tale fine, è stato introdotto un nuovo articolo 24-quinquies nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 7, comma 2, stabilisce che il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità delegata in materia di PNRR, ove nominata. Il Governo in carica ha attribuito la delega per il PNRR al Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
  Fa presente che l'articolo 8 ricomprende – tra le funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata in materia in informazione per la sicurezza – le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio.
  Evidenzia, come di specifico interesse per la Commissione, quanto recato dall'articolo 9. In sintesi, con esso si istituisce il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. L'articolo dispone inoltre in materia di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese, con riferimento all'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri, da esercitare, per effetto della norma «di concerto» e non più «d'intesa» con il Ministero delle imprese e del Made in Italy. Con riferimento a tale ultimo aspetto evidenzia che il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame modifica l'articolo 14, comma 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, istitutivo dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – «ICE», quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ritiene utile rammentare che il già citato decreto-legge n. 104 del 2019, come in parte già segnalato, ha disposto, all'articolo 2, il trasferimento al MAECI delle funzioni già esercitate dal MISE, ora Ministero delle imprese e del made in Italy, in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internalizzazione del sistema Paese, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 2 del decreto-legge ha dunque integrato le competenze del MAECI disponendo che il Ministero si occupi di definire le strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni.
  L'istituzione del CIMIM è prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto in titolo. Tale lettera inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del Pag. 972011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il predetto Comitato interministeriale con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, con l'obiettivo di valorizzare il made in Italy nel mondo (comma 18-ter). Al Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato (comma 18-quater). Il Comitato deve essere convocato dai presidenti (che ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento) con cadenza almeno quadrimestrale (comma 18-quinquies).
  In dettaglio, ricorda che il CIMIM ha il compito (comma 18-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, come inserito dall'articolo 9 in commento) di: a) coordinare le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo; b) esaminare le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; c) individuare dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte; d) valutare le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; e) monitorare l'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti; f) adottare iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.
  L'articolo 9, al comma 1 lettera b) ed ai commi 2 e 3, individua poi alcuni compiti specifici per il CIMIM. La lettera b) del comma 1 modifica il comma 18-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale – nello stabilire che i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero delle imprese e del made in Italy – dispone che le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono assunte, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione. Per effetto delle modifiche recate dalla lettera b) del comma 1 viene ora premesso che le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, istituito, come ricordato, dal comma 18-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, ora inserito dal decreto-legge in titolo. Le stesse linee guida, secondo quanto risulta dalla parte non modificata del comma 18-bis, sono quindi assunte dalla cabina di regia.
  Segnala, inoltre, che la Relazione illustrativa del Governo chiarisce che lo scopo perseguito mediante l'introduzione del Comitato è quello di garantire un'ampia condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo inerenti alla promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, stabilendo che la Cabina di regia agisca alla luce delle linee guida elaborate dal Comitato stesso.
  Ricorda, per memoria, che ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14, comma 18-bis, secondo periodo, la cabina di regia per l'internazionalizzazione, costituita senza oneri a carico della finanza pubblica, è co-presieduta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Pag. 98foreste, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti.
  Fa poi presente che il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame integra l'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, istitutiva della Società SIMEST S.p.A., che prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'ICE, e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), formuli le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.A., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifichi il rispetto. Per effetto delle modifiche introdotte dal suddetto comma 2 viene previsto che il Ministero delle imprese e del made in Italy sia periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di SIMEST, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al CIMIM.
  Segnala inoltre che il comma 3 dell'articolo 9, infine, interviene sull'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), disponendo che SACE S.p.A. consulti preventivamente – oltre che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – anche il Ministero delle imprese e del made in Italy in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.
  Evidenzia, come di rilevante interesse per la Commissione, altresì quanto recato nell'articolo 10. Con esso si amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del made in Italy stabilito dall'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, riducendo da 50 a 25 milioni di euro il valore soglia entro il quale gli investimenti per il sistema produttivo nazionale ne risultano ricompresi, specificando che gli stessi devono essere caratterizzati da significative ricadute occupazionali. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, viene inoltre istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, destinata a raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese; individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; assegnare, in caso di inerzia dell'amministrazione competente, un termine (alla stessa) entro cui provvedere; trasmettere, in caso di ulteriore inerzia, la proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo. La norma si applica in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, e al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, che reca la disciplina relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il suddetto potere comprende: l'indizione Pag. 99della conferenza di servizi decisoria; della conferenza di servizi preliminare; l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi può essere richiesto anche dal soggetto proponente. Ricorda anche che il comma 2 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede, inoltre, che ove il Ministero delle imprese e del made in Italy (in ossequio alla modifica apportata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge in esame) non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, i poteri sostitutivi siano esercitati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
  Sottolinea altresì che il comma 1, lettera b) dell'articolo 10 in esame inserisce all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 i nuovi comma 1-bis e 1-ter. Il primo istituisce, ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in argomento, una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, destinata a raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese. La struttura, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze, svolge in particolare i seguenti compiti: a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento; b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere; d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022.
  Il successivo comma 1-ter stabilisce che la struttura di supporto monitori il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.
  Ricorda che la lettera c) del comma 1 prevede, infine, la sostituzione, al comma 2 dell'articolo 30 della denominazione «Ministero dello sviluppo economico» con la nuova denominazione «Ministero delle imprese e del made in Italy».
  Evidenzia poi, come di particolare interesse della Commissione, quanto previsto all'articolo 11 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE) che apporta una serie di modifiche alla disciplina del CITE recata dall'articolo 57-bis del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nonché alla denominazione e ai contenuti del Piano per la transizione ecologica. Le principali modifiche sono finalizzate al coinvolgimento, nell'organizzazione del CITE, dell'istituendo Ministero delle imprese e del made in Italy – tenuto conto dei riflessi, sul settore produttivo, della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica – nonché all'inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica. Preliminarmente, crede utile ricordare che il CITE è stato istituito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021, articolo che prevede, tra l'altro, che spetta al CITE l'approvazione del piano per la transizione ecologica. In attuazione di tale disposizione, il piano per la transizione ecologica è stato approvato con la delibera CITE 8 marzo 2022, n. 1 (nell'agosto 2022 è stata trasmessa al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione del piano per la transizione ecologica, aggiornata al 30 maggio 2022 (Doc. CCLXVII, n. 1)). Fa inoltre presente che nell'illustrare, di seguito, il dettaglio delle modifiche saranno pretermesse le novelle che si limitano ad aggiornare le denominazioni dei Ministeri.Pag. 100
  Il comma 1, dunque, apporta quindi le predette modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica recata dall'articolo 57-bis del Codice dell'ambiente. La lettera a) riscrive il comma 2 del citato articolo 57-bis al fine di precisare i soggetti che possono presiedere il CITE in luogo del Presidente del Consiglio dei ministri. Mentre il testo previgente dispone che il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, il nuovo testo previsto dalla norma in esame dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a presiedere il CITE: il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; o, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy.
  La lettera b), numero 1), interviene sul comma 3 dell'articolo 57-bis al fine di modificare la denominazione del Piano per la transizione ecologica (PTE), che assume la nuova denominazione di Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica (PTESE) e precisa che tale piano non si limita al coordinamento delle politiche nelle materie indicate nel comma medesimo, ma provvede anche al coordinamento (nelle stesse materie) delle misure di incentivazione nazionale ed europea.
  La lettera b), numero 2), integra il testo del comma 3 dell'articolo 57-bis al fine di aggiungere, nell'elenco di materie che devono essere coordinate dal PTESE, le materie seguenti (nuove lettere da f-ter a f-quinquies): sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica; utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno; sicurezza energetica.
  La lettera c) modifica il comma 4 dell'articolo 57-bis del Codice, ove sono disciplinati i contenuti del PTESE, al fine di precisare che tale piano non individua le fonti di finanziamento ma si limita a indicare le fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti.
  La lettera d) riscrive il comma 8 dell'articolo 57-bis del Codice, che disciplina il regolamento interno del CITE e la pubblicità delle deliberazioni del Comitato, al fine di: stabilire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento, è emanato su proposta non solo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (come prevede il testo previgente) ma anche del Ministro delle imprese e del made in Italy; eliminare l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni del CITE.
  Relativamente all'articolo 11 ricorda, infine, che il comma 2 reca una disposizione transitoria in base alla quale, fino all'adozione del nuovo regolamento interno del CITE che dovrà tener conto delle novelle operate dall'articolo in esame, continua ad applicarsi quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (segnala che il regolamento interno attualmente vigente è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021).
  Ricordato, brevemente, che l'articolo 12 disciplina gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), sottolinea poi che l'articolo 13 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, anche alla luce della riserva di legge relativa in materia dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione. Per quanto concerne il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione in esame richiede la proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri. La disposizione esplicita altresì che sui decreti di organizzazionePag. 101 è richiesto il parere del Consiglio di Stato, che pertanto risulta obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Osserva che rispetto alla procedura prevista per i decreti del Presidente della Repubblica di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis, per i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.
  Conclude segnalando che l'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, che prevede che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e che l'articolo 15, infine, dispone circa l'entrata in vigore del decreto (il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), riservandosi di entrare nel merito degli specifici contenuti del provvedimento nel prosieguo dell'esame, sottolinea talune perplessità riferite, in specie, alla ridenominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy, definizione che denota un approccio concettuale di cui prende atto ma che non condivide. Ritiene, infatti, che la nuova denominazione restituisca una visione parziale delle missioni del ministero e ne affievolisca il ruolo, mentre la precedente denominazione evidenziava una più complessiva e maggiore incisività sui diversi aspetti delle attività produttive, facendo riferimento ad una sfera di competenze orientate, più in generale, allo sviluppo economico del Paese nel suo complesso.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 novembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.