CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2022
13.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 52

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 547 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e che oggetto dell'odierno esame è il testo iniziale del provvedimento, assistito da una generale clausola di invarianza e corredato Pag. 53di relazione tecnica che dà conto della neutralità delle pertinenti disposizioni.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante «Denominazione Ministeri», in considerazione del profilo ordinamentale delle disposizioni, non formula osservazioni.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, recante «Ministero delle imprese e del made in Italy», pur considerato quanto indicato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della disposizione, reputa opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a confermare che le funzioni conferite al Ministero delle imprese e del made in Italy, ulteriori rispetto a quelle previste dall'assetto previgente in capo al Ministero dello sviluppo economico, possano essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri, ai sensi dell'articolo 14, e quindi nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente. In particolare andrebbe chiarito, a suo avviso, se tali nuove funzioni, relative alla «definizione delle strategie e degli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo», comportino il trasferimento al Ministero in riferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni, nel qual caso andrebbero conseguentemente trasferite allo stesso anche le relative risorse, ovvero si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero. In quest'ultimo caso, riterrebbe opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la possibilità per il Ministero di svolgere anche le suddette funzioni in condizioni di neutralità finanziaria e senza pregiudizio per gli altri compiti già previsti a normativa vigente.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, considera opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo al fine di confermare che talune funzioni conferite al «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», che sembrerebbero aggiuntive rispetto a quelle previste dall'assetto previgente in capo al «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», possano essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri, ai sensi dell'articolo 14, e quindi nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente. In particolare, considerato che, come espressamente previsto dalla norma, al suddetto Ministero vengono attribuite «funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare», ritiene che andrebbe chiarito se le stesse comportino il trasferimento al Ministero in riferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni, nel qual caso andrebbero conseguentemente trasferite allo stesso anche le relative risorse, ovvero si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero, considerata altresì l'attinenza con le altre competenze ad esso attribuite.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4, recante «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», analogamente a quanto osservato in merito agli articoli 2 e 3, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione al fine di confermare che talune funzioni conferite al «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», che appaiono aggiuntive rispetto a quelle previste dall'assetto previgente in capo al «Ministero della transizione ecologica», possano essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri, ai sensi dell'articolo 14, e quindi nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente. In particolare, considerato che, come espressamente previsto dalla norma, al suddetto Ministero vengono attribuiti «i compitiPag. 54 e le funzioni statali della individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia», andrebbe a suo parere chiarito se gli stessi comportino il trasferimento al Ministero in riferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni, nel qual caso andrebbero conseguentemente trasferite allo stesso anche le relative risorse, ovvero si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero. In quest'ultimo caso, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la possibilità per il Ministero medesimo di svolgere anche le suddette funzioni in condizioni di neutralità finanziaria e senza pregiudizio per gli altri compiti già previsti a normativa vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», non formula osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle norme.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante «Ministero dell'istruzione e del merito», pur considerando quanto indicato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, reputa opportuno acquisire una conferma dal Governo che l'integrazione con i riferimenti alle funzioni di valorizzazione e promozione del merito, dell'insieme delle aree funzionali di spettanza statale di cui è attributario il «Ministero dell'istruzione e del merito» (già Ministero dell'istruzione) non determini modifiche dei compiti dello stesso Dicastero, tali da non poter essere esercitate nel quadro delle risorse già disponibili, come previsto dalla clausola di neutralità di cui all'articolo 14. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se la norma comporti il trasferimento al Ministero in riferimento di competenze in tale settore già svolte da altre amministrazioni, ovvero si tratti di nuove attribuzioni comunque esercitabili nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero, considerata anche l'attinenza alle altre competenze del Ministero medesimo. Con riguardo, inoltre, all'incremento di 3 unità delle posizioni dirigenziali generali del Ministero in riferimento disposto dal comma 2, lettera c), non formula osservazioni; ciò nel presupposto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, l'intervento normativo in riferimento possieda carattere meramente formale, essendo finalizzato ad adeguare il contenuto dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 300 del 1999 agli effetti di quanto già determinatosi a normativa vigente in virtù dell'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021. Osserva che la disposizione da ultimo citata, infatti, nelle more dell'adozione di un regolamento di delegificazione al quale ha demandato la creazione di 3 posizioni dirigenziali generali presso il Ministero dell'istruzione, ha disposto l'incremento di 3 unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del medesimo ministero e ha temporaneamente assegnato le 3 posizioni dirigenziali di livello generale ad incarichi di diretta collaborazione, consulenza, studio e ricerca, provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria in via permanente, con un'apposita autorizzazione di spesa.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante «Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», evidenzia preliminarmente che il testo vigente del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio, con relativa copertura finanziaria permanente, posizioni dirigenziali per l'esercizio di funzioni in ambito spaziale e aerospaziale. Osserva che la stessa norma, nel testo modificato dal comma 1 ora in esame, consente «fino al 31 dicembre 2026», anziché «in sede di prima applicazione», come previsto nel testo previgente della disposizione, il conferimento di incarichi dirigenziali, anche in deroga ai limiti percentuali previsti a normativa vigente con riguardo alla Presidenza del Consiglio, per l'esercizio delle funzioni riferite alle suddette posizioni dirigenziali. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale reputa utile una conferma, che il Pag. 55mutato orizzonte temporale relativo al conferimento dei summenzionati incarichi di funzione dirigenziale risulti riconducibile alla piena operatività delle posizioni dirigenziali già previste a normativa vigente e sia pertanto finanziariamente neutro come, peraltro, riferito dalla relazione tecnica.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante «Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo», rileva che le norme istituiscono un nuovo Comitato interministeriale, il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), al quale risulta applicabile la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14. Per quanto riguarda i compensi ai componenti, osserva che la relazione tecnica li esclude: in proposito, evidenzia peraltro che – a differenza del successivo articolo 12 riguardante l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare – l'articolo in esame non è corredato della consueta espressa clausola di esclusione degli emolumenti per componenti e partecipanti alle riunioni del CIMIM. In proposito ritiene che andrebbe quindi acquisito un chiarimento, al fine di escludere emolumenti aggiuntivi, ivi compresi eventuali rimborsi spese, specificamente collegati alla partecipazione alle riunioni del Comitato, tenuto conto della clausola generale di invarianza di cui all'articolo 14. Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, pur rilevando che la norma individua le funzioni da svolgere in termini programmatici e di obiettivi da conseguire, non in termini puntuali, e che pertanto le relative attività potranno essere modulate e programmate nel rispetto della già ricordata clausola di invarianza finanziaria, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che i predetti oneri di funzionamento possano effettivamente essere sostenuti nel quadro delle risorse già assegnate alle amministrazioni interessate, senza pregiudizio per l'esercizio degli ulteriori compiti alle stesse assegnati in base alla vigente normativa.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante «Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese», non formula osservazioni circa le misure semplificatorie per gli investimenti (comma 1, lettera a)), considerato che le disposizioni ampliano il campo di applicazione di una disciplina cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Circa, invece, l'istituzione di una nuova struttura presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, cui deve essere assegnato il relativo personale, rileva che la relazione tecnica si limita ad affermare che le attività della struttura sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del predetto Ministero disponibili a legislazione vigente come indicato dall'articolo 14 (clausola di neutralità), senza fornire ulteriori elementi. Pertanto, al fine di suffragare l'assunzione di neutralità, andrebbero a suo parere forniti elementi atti a comprovare la possibilità di riallocare risorse (soprattutto umane) nell'ambito del Ministero medesimo, da altre unità all'istituenda struttura, senza pregiudizio delle altre funzioni attualmente svolte a legislazione vigente e senza necessità di reintegrare le strutture di provenienza.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 11, recante «Comitato interministeriale per la transizione ecologica-CITE», non formula osservazioni, stante il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, evidenziate anche dalla relazione tecnica.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 12, recante «Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare», con riguardo alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) non formula osservazioni considerato che, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, la partecipazione ai suoi lavori non comporta l'attribuzione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o di altri emolumenti comunque denominati. Quanto alle attività rimesse al Comitato, in particolare con riguardo all'approvazione, al monitoraggio e all'aggiornamento del Piano del mare, nonché alle attività amministrative di supporto tecnico e organizzativo al Comitato che verranno svolte dalla Presidenza del Pag. 56Consiglio, anche mediante il ricorso ad esperti, e come precisato dalla relazione tecnica mediante la costituzione di una apposita struttura di missione, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi e dati volti a confermare che dette attività possano essere effettivamente rese nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, senza incidere sull'esercizio dei compiti già previsti a legislazione vigente.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 13, recante «Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri», non formula osservazioni, stante il carattere ordinamentale della disposizione.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 14, recante «Clausola di invarianza finanziaria», non formula osservazioni, rinviando per i profili concernenti la verifica della neutralità finanziaria degli articoli del provvedimento in esame a quanto in precedenza rilevato in riferimento alle singole disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del presente decreto, in forza della quale ad essa si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, sotto il profilo meramente formale non ha osservazioni da formulare.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta quanto segue.
  Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto con riguardo, rispettivamente, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'istruzione e del merito, si limitano ad individuare ulteriori priorità da realizzare nell'ambito delle attività già svolte e delle risorse già assegnate a legislazione vigente alle summenzionate amministrazioni e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riguardo all'articolo 7, comma 1, la previsione del termine del 31 dicembre 2026 per il conferimento degli incarichi dirigenziali per l'esercizio di funzioni in ambito spaziale e aerospaziale è riconducibile alla piena operatività delle posizioni dirigenziali già previste in sede di prima applicazione a normativa vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 9, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso, da un lato, che il Comitato è composto da Ministri ed è aperto alla partecipazione eventuale di altre autorità politiche cui non spettano istituzionalmente compensi aggiuntivi per la partecipazione alle riunioni; dall'altro, che le relative attività saranno assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dei dicasteri cui fanno capo i Ministri che sono chiamati a co-presiedere il menzionato Comitato.
  Le attività della Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, istituita ai sensi dell'articolo 10, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza pregiudizio delle altre attribuzioni del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  Infine, alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'articolo 12, si farà fronte nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente rinvenibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 547 Governo, di conversione del decreto-legge Pag. 57n. 173 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente decreto con riguardo, rispettivamente, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'istruzione e del merito, si limitano ad individuare ulteriori priorità da realizzare nell'ambito delle attività già svolte e delle risorse già assegnate a legislazione vigente alle summenzionate amministrazioni e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    con riguardo all'articolo 7, comma 1, la previsione del termine del 31 dicembre 2026 per il conferimento degli incarichi dirigenziali per l'esercizio di funzioni in ambito spaziale e aerospaziale è riconducibile alla piena operatività delle posizioni dirigenziali già previste in sede di prima applicazione a normativa vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    l'istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 9, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso, da un lato, che il Comitato è composto da Ministri ed è aperto alla partecipazione eventuale di altre autorità politiche cui non spettano istituzionalmente compensi aggiuntivi per la partecipazione alle riunioni; dall'altro, che le relative attività saranno assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dei dicasteri cui fanno capo i Ministri che sono chiamati a co-presiedere il menzionato Comitato;

    le attività della Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, istituita ai sensi dell'articolo 10, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza pregiudizio delle altre attribuzioni del Ministero delle imprese e del made in Italy;

    alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare di cui all'articolo 12, si farà fronte nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente rinvenibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere del relatore, giacché – nonostante le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine alla neutralità finanziaria del provvedimento – le nuove denominazioni assunte da taluni ministeri già di per sé suscitano nel merito notevoli perplessità. Intende, ad esempio, riferirsi, da un lato, al Ministero delle imprese e del made in Italy, la cui denominazione appare perlomeno ambigua rispetto all'annunciata volontà del Governo di limitare significativamente l'ambito di applicazione del cosiddetto superbonus in materia edilizia, con evidenti riflessi negativi a danno delle numerose imprese attive nel settore, dall'altro, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rilevando come tale ultima nozione sia stata chiamata in causa solo ora, in presenza di un pesante conflitto internazionale tra Russia e Ucraina, mentre l'attuale maggioranza di Governo ha inopinatamente deciso di consentire attività di trivellamento anche nei pressi delle nostre coste marine. Esprime, altresì, riserve nei confronti della nuova denominazione assunta dal Ministero dell'istruzione e del merito, rivolgendo a tale Pag. 58riguardo un appello a tutte le forze politiche affinché tale ultima espressione possa piuttosto essere sostituita da quella più pertinente di «diritto allo studio», considerato che il merito scolastico può essere effettivamente valorizzato solo a condizione che ad ognuno venga assicurata la medesima possibilità di conseguirlo.

  Marco GRIMALDI (AVS) associandosi alle considerazioni appena svolte dalla deputata Torto dichiara, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, ravvisando come la nuova nomenclatura ministeriale contenuta nel presente provvedimento confermi in maniera quasi plastica, a suo avviso, le tante distanze sul piano culturale e politico che distinguono le forze di opposizione da quelle che sostengono il Governo in carica. Con riferimento, ad esempio, al Ministero delle imprese e del made in Italy, si limita ad osservare che una decisa attenzione andrebbe piuttosto posta su quelle imprese italiane, anche di notevoli dimensioni, che hanno stabilito la propria sede fiscale in un Paese estero, venendo così meno all'osservanza di un principio costituzionale – ossia quello della libera iniziativa economica – che richiede comunque di essere pienamente interpretato anche nel senso della sua utilità sociale, dal momento che è proprio sulla base della tassazione sulle imprese aventi sede fiscale nel nostro Paese che lo Stato italiano è nelle condizioni di assicurare il finanziamento del sistema sanitario pubblico, cui concorrono gli introiti derivanti, ad esempio, dall'IRAP.
  Per quanto concerne il Ministero dell'istruzione e del merito, ritiene invece che l'introduzione di tale ultimo concetto rischia di non trovare alcuna concreta applicazione nella realtà fattuale di un sistema scolastico che dovrebbe invece costituire l'oggetto di un dibattito ampio ed approfondito, soprattutto nell'ottica di inverare il dettato costituzionale di cui all'articolo 34 della nostra Carta fondamentale, a mente del quale i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

  Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), nel prendere atto che dal provvedimento in esame, come chiarito dal sottosegretario Freni, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, preannunzia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, nella considerazione del fatto che il decreto-legge in discussione appare finalizzato alla valorizzazione di taluni elementi – quali, in particolare, la promozione del made in Italy, la sicurezza negli approvvigionamenti energetici e il rafforzamento del merito scolastico – pienamente condivisi anche dalla componente politica del gruppo Misto cui appartiene.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), pur rilevando che dai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo si desume l'invarianza finanziaria del provvedimento, rileva come il decreto-legge in esame difetti tuttavia – nel quadro di una nuova articolazione delle funzioni di taluni ministeri, con conseguente ridenominazione degli stessi – di una chiara ed inequivoca ripartizione di competenze tra i ministeri medesimi, in ciò generando ulteriore confusione nella suddivisione dei compiti affidati alle diverse amministrazioni centrali dello Stato. Nel ritenere che la decisione del Governo di mutare denominazione ad alcuni ministeri celi in realtà un intento di natura esclusivamente propagandistica, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), svolgendo un richiamo di carattere generale rivolto anche al prosieguo della presente legislatura, sottolinea come la V Commissione bilancio sia essenzialmente chiamata a pronunciarsi, in sede consultiva, attraverso valutazioni di ordine tecnico-finanziario sui provvedimenti sottoposti al suo esame e non anche ad esprimere considerazioni di natura politica. Tanto premesso, proprio alla luce delle reazioni suscitate nei colleghi dei gruppi di opposizione dai contenuti del presente decreto-legge, ritiene che le nuove denominazioni assunte da taluni dicasteri abbiano colto nel segno di indicare con nettezza una inversione di rotta e una Pag. 59differente strategia rispetto al passato da parte dell'attuale Governo di centrodestra, evidenziando come alcune delle categorie valoriali richiamate in termini critici da esponenti delle forze di minoranza, quali, ad esempio, quella di merito scolastico, costituiscono viceversa motivo di vanto per lo schieramento di maggioranza.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel rammentare che nel corso della trascorsa legislatura, sia pure a parti invertite, esponenti dei gruppi che allora sedevano all'opposizione hanno ripetutamente svolto ampie discussioni improntate, per così dire, ad una serrata dialettica e incentrate proprio sulle competenze attribuite alla Commissione bilancio nell'esame dei provvedimenti in sede consultiva, invita tutti i presenti a ricordare, anche nell'ottica di un funzionale sviluppo della corrente legislatura, che è nell'esclusiva disponibilità dei gruppi di opposizione stabilire in quale maniera interpretare il loro ruolo nell'esercizio delle funzioni riconosciute dall'ordinamento parlamentare, senza che altri possano in alcun modo sindacare tali scelte.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 3.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca il riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Fa presente che lo stesso si compone di 37 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le disposizioni si limitano a definire la cornice normativa e procedurale nell'ambito della quale agli enti territoriali è consentito di operare al fine di affidare e gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Segnala che le disposizioni sono in parte di principio, definitorie e ordinamentali, in parte ricognitive della legislazione vigente o riformatrici di discipline cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in parte di carattere facoltizzante – ossia non tali da comportare nuovi adempimenti obbligatori per le amministrazioni interessate –, in parte assistite da clausole di invarianza e corredate di chiarimenti della relazione tecnica. Rileva come la norma di abrogazione incida su disposizioni cui non sono ascritti effetti di finanza pubblica e, in parte, abroga una disposizione, l'articolo 26-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, abrogato dall'articolo 36, comma 1, dell'atto in esame, alla cui introduzione erano stati ascritti effetti onerosi. Inoltre, la disciplina ha ad oggetto attività istituzionali degli enti territoriali, già rientranti nelle loro competenze istituzionali, e cui si applicano i generali vincoli di finanza pubblica cui l'atto in esame non deroga.
  Alla luce delle considerazioni esposte e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 37 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate Pag. 60provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non ha osservazioni da formulare.

  Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, tanto più che sullo schema di decreto in oggetto non risultano ancora pervenuti il prescritto parere e l'intesa in sede di Conferenza unificata nonché il parere dell'ARERA.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Atto n. 4.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, in merito all'articolo 1, (criterio di delega di cui alla lettera a)) recante «Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003», all'articolo 2 (criterio di delega lettera m)), recante «Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 288 del 2003» e all'articolo 3 (criteri di delega lettere h) e m)), recante «Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 288 del 2003», non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 4 (criteri di delega di cui alle lettere o), g), p)), recante «Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003», in relazione alla promozione dello sviluppo delle imprese start up e spin off, nonché della partecipazione alle stesse dei propri ricercatori da parte degli IRCCS, pur prendendo atto delle finalità di tali previsioni e dell'affermazione che tali attività saranno svolte senza ulteriori oneri per lo Stato ma con le risorse proprie degli IRCCS, come riconosce la stessa relazione tecnica, osserva che andrebbero forniti chiarimenti circa l'impatto quantitativo di tali attività sui bilanci degli IRCCS, al fine di valutare perlomeno la sostenibilità di tali spese rispetto alle risorse disponibili, in relazione alla verifica dell'assenza sia di pregiudizi sullo svolgimento dei compiti istituzionali che di tensioni finanziarie che potrebbero tradursi, con il tempo, nella necessità de facto di stanziamenti aggiuntivi. Ritiene complessivamente persuasive le argomentazioni presentate dalla relazione tecnica in relazione all'assenza di oneri finanziari aggiuntivi per i contratti di collaborazione industriale avviati dagli IRCCS. Chiede infine chiarimenti circa la sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili della prevista attività di predisposizione, aggiornamento, funzionamento e tenuta dell'Albo dei partner industriali, atteso che su tale questione la relazione tecnica non si sofferma.
  Con riguardo all'articolo 5 (criterio di delega di cui alla lettera l)), recante «Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003», non formula osservazioni.
  In ordine all'articolo 6, (criteri di delega di cui alle lettere i), m),), recante «Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 288 del 2003», non ha osservazioni da formulare, atteso che l'attività di verifica richiamata dal comma 2-quinquies è comunque riconducibile nel novero di quelle istituzionalmente svolte dal Ministero ed è inoltre configurata come mera facoltà, esercitabile evidentemente anche tenendo conto delle disponibilità di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 7, (criteri di delega di cui alle lettere c), b), e), f)), recante «Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003», non ha rilievi da formulare in relazione all'aggiornamento dei requisiti richiesti per il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti, atteso che essi appaiono nel complesso più restrittivi e puntuali di quelli attualmente previsti, potendosi quindi ragionevolmente escludere un aumento degli IRCCS, ceteris paribus, rispetto a quelli che verrebbero Pag. 61riconosciuti o confermati sulla base della legislazione vigente. Rappresenta, invece, che la disposizione di cui al comma 3-sexies, pur se formulata in termini di mera facoltà, potrebbe, attraverso il vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'attività di ricerca degli IRCCS e il conseguente irrigidimento del FSN, determinare necessità finanziarie aggiuntive in presenza di nuove, ulteriori esigenze correlate all'erogazione dei LEA.
  Circa l'articolo 8 (criterio di delega di cui alla lettera b)), recante «Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003», osserva che teoricamente – rispetto alla situazione attuale – è possibile prospettare l'ampliamento della permanenza nell'ambito degli IRCCS, in presenza di una offerta assistenziale e/o di un'attività di ricerca di per sé non più rispondenti ai requisiti richiesti, in relazione appunto al più ampio periodo intercorrente fra una verifica e la successiva. Considerando la natura di centri di eccellenza degli IRCCS, gli appare realistico ipotizzare oneri finanziari che, in presenza della perdita della qualifica di IRCCS, sarebbero altrimenti destinati a ridursi. Ritiene che le possibili implicazioni di tale eventualità andrebbero approfondite.
  Con riguardo all'articolo 9, (criterio di delega di cui alla lettera i)), recante «Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 288 del 2003», premesso che l'articolo in esame in realtà innova la disciplina vigente, prevedendo un'attività di vigilanza del Ministero della salute che attualmente non era disciplinata seppure la si potesse ritenere in parte implicita nel potere di scioglimento degli organi già vigente, andrebbe a suo avviso assicurato che la formalizzazione in capo al Ministero della salute dell'attività di controllo e vigilanza non determini aggravi di oneri rispetto alla situazione vigente, nel senso che si avrebbe un aggravio dei compiti a carico dell'amministrazione centrale, senza che si disponga di elementi di valutazione per confermare che esso sia sostenibile a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio.

  Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, essendo a breve chiamato a presenziare in Assemblea per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata chiede di valutare la possibilità di differire la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione bilancio già convocata al termine della seduta odierna, auspicando per il futuro che le attività della Commissione stessa possano essere programmate non troppo a ridosso dei lavori di Assemblea, in modo da consentire la partecipazione ai lavori di quest'ultima a tutti coloro che fossero interessati, ciò tanto più tenuto conto che alcuni gruppi parlamentari, quale quello cui appartiene, non sono in condizione di provvedere sistematicamente, per ragioni di esiguità numerica, alle relative sostituzioni.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel prendere atto della richiesta formulata dal deputato Grimaldi, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, non essendo ancora pervenuto sullo schema di decreto in oggetto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti.
Atto n. 6.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione Pag. 62per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali dirigenziali.
  Evidenzia che il provvedimento è adottato ai sensi ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettere d) ed e), e 2 della legge n. 46 del 2022 recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e delega al Governo per il coordinamento normativo», che esso è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di neutralità finanziaria.
  Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame dà attuazione alla delega legislativa recata dall'articolo 16, della legge n. 46 del 2022, concernente l'adeguamento delle procedure di contrattazione sindacale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle medesime Forze, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. Evidenzia che il provvedimento è, altresì, assistito da una clausola di neutralità finanziaria, in analogia a quanto, peraltro, già previsto dal summenzionato articolo 16, della legge n. 46 del 2022 ai fini dell'esercizio della delega.
  In merito alle disposizioni di cui all'articolo 1, non formula osservazioni, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che le stesse possiedono carattere procedurale e non appaiono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere all'attuazione delle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 2, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare verrà disposta in condizioni di neutralità finanziaria, andrebbero a suo parere acquisiti ulteriori elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere che l'istituzione di tale nuova area negoziale dirigenziale possa determinare la necessità di un incremento complessivo delle risorse necessarie per la corresponsione di trattamenti economici in favore del personale militare interessato; ciò con riguardo anche alle misure attuative del principio, espressamente richiamato all'articolo 2, di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze Armate con il trattamento del personale dirigenziale delle Forze di polizia a ordinamento civile.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sul piano meramente formale non ha osservazioni da formulare, giacché la disposizione in commento riproduce la medesima clausola di neutralità finanziaria già contenuta nella norma delegante di cui all'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, è già prevista dall'articolo 46, comma 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, quali risultanti dalla medesima disposizione normativa da ultimo citata.
  Per tali ragioni, assicura che l'istituzione delle aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, di cui all'articolo Pag. 632, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, del presente schema di decreto legislativo, nel cui ambito si prevede la citata perequazione non comporta, pertanto, un incremento complessivo delle risorse necessarie alla corresponsione dei trattamenti economici in favore del personale militare interessato e, dunque, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del medesimo schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (Atto n. 6);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, è già prevista dall'articolo 46, comma 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017 e ad essa si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, quali risultanti dalla medesima disposizione normativa da ultimo citata;

    l'istituzione delle aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, del presente schema di decreto legislativo, nel cui ambito si prevede la citata perequazione non comporta, pertanto, un incremento complessivo delle risorse necessarie alla corresponsione dei trattamenti economici in favore del personale militare interessato e, dunque, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del medesimo schema di decreto,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S) dichiara l'astensione del gruppo M5S sulla proposta di parere testé formulata dal relatore, ricordando come la legge di delega sottostante il presente schema di decreto è stata adottata nel corso della passata legislatura.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) Pag. 642018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 1.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il presente schema di decreto legislativo – che dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 16 della Legge di delegazione europea n. 117 del 2019 – reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
  Segnala, in sintesi, che lo schema contiene una serie di modifiche alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
  Evidenzia che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, e che esso reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento (articolo 11), secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente agli articoli 1 e 10, in merito al comma 4 dell'articolo 1 e alla previsione di riduzioni tariffarie per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti, preso atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, della permanenza dell'obbligo di copertura del costo del servizio di smaltimento rifiuti con il gettito della tariffa rifiuti e del fatto che i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio anche mediante l'eventuale incremento delle tariffe non agevolate, non formula osservazioni.
  Con riferimento al comma 10 dell'articolo 1 in materia di sistema di tracciabilità dei rifiuti, considerato che la normativa introdotta ripropone quanto già stabilito a legislazione vigente dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 135 del 2018, abrogato dall'articolo 10 del presente provvedimento, e che gli oneri di funzionamento del Registro sono posti a carico degli iscritti, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 4, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa l'assenza di oneri derivanti dalla previsione delle comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche al sistema informativo RECER anziché al catasto telematico. In particolare, andrebbe dimostrato che, per effetto della presente norma, il sistema informativo RECER non richieda aggiornamenti o adeguamenti onerosi e non determini un aggravio di compiti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 5, rinvia a quanto osservato al precedente articolo 4.
  Riguardo all'articolo 6, atteso che la norma amplia le attività in capo ai sistemi autonomi di recupero, ai consorzi e al CONAI che si concretizzano in una serie di documentazioni e atti da sottoporre alla valutazione e al controllo del Ministero della transizione ecologica e che si anticipa dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2023 il termine entro il quale i sistemi autonomi si adeguano alle disposizioni inerenti la gestione degli imballaggi, ritiene che andrebbe assicurato che nessun onere aggiuntivo si determini nei confronti delle amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività di controllo e valutazione e che le stesse possano adempiere tali incombenze nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.Pag. 65
  In merito all'articolo 7, considerato che la documentazione da presentare annualmente, ai sensi del novellato articolo 237, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta più gravosa rispetto a quella prevista a legislazione vigente e che tra i destinatari di tale documentazione viene fatta rientrare anche l'ISPRA, ritiene che andrebbe assicurato che le attività connesse ai predetti atti possano essere svolte dalle predette istituzioni con le risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  In merito all'articolo 9, concernente disposizioni transitorie e finali, al fine di escludere possibili effetti finanziari di carattere indiretto, connessi ad eventuali procedure di infrazione, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di etichettatura degli imballaggi e gestione dei rifiuti.
  Riguardo all'articolo 11, che prevede una clausola di invarianza finanziaria, rinvia alle osservazioni riportate negli articoli precedenti.

  Il Sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, tanto più che sullo schema di decreto in oggetto non risulta ancora pervenuta la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.