CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 novembre 2022
10.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 novembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 novembre 2022. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

  Marco PELLEGRINI (M5S), scusandosi per non essere potuto intervenire alla seduta antimeridiana dell'Ufficio di presidenza a causa di un ritardo dei trasporti, condivide la proposta di svolgere congiuntamente alla Commissione affari esteri e difesa del Senato l'audizione del Ministro della difesa prospettando, tuttavia, l'opportunità di coinvolgere anche il Ministro degli affari esteri, anche alla luce degli sviluppi della situazione in Ucraina.

  Antonino MINARDO, presidente, prende atto della richiesta e si riserva di prendere i necessari contatti.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti.
(Atto n. 6).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE) introduce l'esame dello schema di decreto ricordando che la legge n. 46 del 2022, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, ha definito il quadro giuridico nell'ambito del quale è possibile istituire, nell'ordinamento italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.Pag. 11
  In particolare, l'articolo 16, comma 1, di tale legge ha conferito, tra l'altro, al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi individuando i seguenti principi e criteri direttivi: abrogare le disposizioni che disciplinano i previgenti istituti della rappresentanza militare (lettera a); novellare il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per inserirvi le disposizioni della presente legge (lettera b); coordinare le disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge (lettera c); semplificare le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti propri di ciascuna Forze armate e Forza di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività (lettera d); istituire un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile (lettera e).
  Evidenzia, quindi, che la scadenza per l'esercizio della delega è stato fissato a 6 mesi dall'entrata in vigore della legge; essa deve, pertanto, essere esercitata entro e non oltre il 27 novembre 2022.
  Osserva, poi, che lo schema di decreto legislativo è composto di tre articoli e dà attuazione, come riportato nella relazione illustrativa, a una parte della delega e, in particolare, ai criteri direttivi di cui alle lettere d) ed e). Più in particolare, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame modifica e integra il decreto legislativo n. 195 del 1995, che, allo stato, prevede, stante il pregresso divieto per il personale militare di aderire ad associazioni sindacali, due diverse procedure per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia di Stato e le Forze di polizia ad ordinamento militare e le altre Forze militari.
  Infatti, mentre per le prime la richiamata normativa prevede un accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, per le Forze di polizia a ordinamento militare e per le Forze militari, è, invece, allo stato, prevista la concertazione tra Ministri competenti e i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza, suddiviso in specifiche Sezioni, a seconda se riguardi i Carabinieri, la Guardia di finanza e, per le Forze armate, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica. Si è reso, quindi, necessario aggiornare tale disciplina, prevedendo anche per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate la contrattazione sindacale, al pari di quelle civili.
  È stata, poi, aggiornata la denominazione dei Ministeri e soppressi i riferimenti al Corpo forestale dello Stato in quanto assorbito nell'Arma dei carabinieri e sono state aggiunte alle materie oggetto di contrattazione relative alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, in analogia a quanto previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile, le seguenti materie: il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare; il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; il numero di permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
  Inoltre, viene previsto che l'attività di informazione e di consultazione sia disciplinata con il regolamento di attuazione della legge n. 46 e che venga mantenuta ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni nelle materie non oggetto di contrattazione.
  I commi 2 e 3 prevedono, invece, disposizioni transitorie intese a consentire il passaggio dal sistema basato sulla «concertazione» con la Rappresentanza militare al nuovo sistema basato sulla «contrattazionePag. 12» con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  Passando all'articolo 2, osserva che la disposizione in esame, modificando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, reca la disciplina per l'istituzione dell'area negoziale per il personale dirigente del comparto, in attuazione, come già riferito, della delega di cui al richiamato articolo 16, comma 1, lettera e), prevedendo un tempo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento per la definizione del quadro giuridico, limitandola, in analogia a quanto accade per le Forze di polizia a ordinamento civile, agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione del trattamento del personale delle diverse Forze, fermo restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
  Viene poi disciplinata la composizione delle delegazioni trattanti, sia di parte pubblica che di parte sindacale. Le delegazioni di parte pubblica sono composte dal Ministero per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari rispettivamente delegati. Per la contrattazione relativa alle Forze di polizia ad ordinamento militare partecipano alla delegazione anche i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Per la contrattazione relative alle Forze armate partecipa invece il Capo di stato maggiore della difesa, accompagnato dai Capi di stato maggiore di Forza armata, o da loro rappresentanti. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.
  Viene, infine, specificato che fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, previsti dai commi 3-bis e 3-ter del citato articolo 46, continuino ad essere applicate le disposizioni che estendono al personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare quanto previsto dagli accordi sindacali per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
  Quanto all'articolo 3, la norma reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Prima di concludere ritiene doveroso sottolineare che la legge n. 46/2022, all'articolo 9, ha conferito al Governo una delega per disciplinare le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali alle quali il Governo non ha ritenuto di dare attuazione, al pari di quanto contenuto negli altri principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 16 e prima richiamati.
  Al riguardo, il Governo, nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, ricorda che per l'attuazione di tale disposizione occorreva sentire le associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge, le quali non hanno ancora avuto modo di costituirsi e iscriversi all'albo del Ministero della difesa in quanto nessuna ha raggiunto le percentuali minime di iscritti necessaria per essere riconosciuta rappresentativa da parte del competente Ministro per la Pubblica Amministrazione. Peraltro, con riferimento a quest'ultima delega, è contemplato il cosiddetto «scorrimento», non previsto, invece, per la delega in esame. Infatti, il richiamato articolo 9, nello stabilire che la delega deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, precisa, altresì che ove il termine per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari cada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  Inoltre, sempre nella relazione illustrativa, il Governo fa presente che, non sono state esercitate le deleghe di cui alla lettera a) e alle connesse lettere b) e c) dell'articolo 16, in quanto le stesse presuppongono che il neo introdotto sistema delle associazioni Pag. 13sindacali risulti avviato in maniera compiuta, attraverso il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale. Ciò non è avvenuto in quanto l'articolo 19, comma 2, della stessa legge n. 46 ha previsto la prosecuzione del mandato dei delegati della rappresentanza militare anche oltre la data di entrata in vigore della legge, e, cioè, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di consentire la partecipazione alle procedure di concertazione in corso. Pertanto – conclude la relazione – fino ad oggi per il Governo non è stato possibile attuare il coordinamento normativo. Tuttavia, continua la relazione, il mancato esercizio delle deleghe non pregiudica l'esercizio della libertà sindacale, poiché la stessa risulta garantita dalla permanenza in vigore della predetta legge.

  Il sottosegretario Isabella RAUTI desidera innanzitutto rivolgere un augurio di buon lavoro a tutta la Commissione sottolineando come, nel prossimo futuro, si prospettino moltissime occasioni di interlocuzione. Quanto allo schema di decreto in esame, si associa alle considerazioni svolte dal relatore riguardo la tempistica assai ristretta per l'esame del provvedimento ed auspica che la scadenza prevista dalla delega possa essere rispettata permettendo, così, di dare adempimento al meritorio lavoro svolto nella scorsa legislatura.

  Stefano GRAZIANO (PD-IDP) condivide la necessità di concludere rapidamente l'esame del provvedimento, ricordando che la legge istitutiva delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si è contraddistinta per l'ampia convergenza di tutte le forze parlamentari. Sottolinea come sia fondamentale sollecitare il raggiungimento, da parte delle citate associazioni, del numero di iscritti sufficiente per ottenere la rappresentatività e auspica che si possa rapidamente dare piena attuazione al disposto normativo della legge.

  Antonino MINARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani mattina alle ore 10.

  La seduta termina alle 15.05.