CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2022
3.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
COMUNICATO
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  Mercoledì 26 ottobre 2022. – Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

  La seduta comincia alle 11.03.

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

  Lorenzo FONTANA, Presidente, rivolgendo preliminarmente ai membri della Giunta un indirizzo di saluto e un augurio di buon lavoro, passa quindi al primo punto all'ordine del giorno della riunione della Giunta.
  Al riguardo ricorda che, a seguito della nomina dei dieci componenti della Giunta – che ha effettuato, come da prassi costante, sulla base di una ripartizione proporzionale dei seggi in base alla consistenza dei Gruppi al momento della nomina – sono entrati a farne parte deputati appartenenti ai Gruppi Fratelli d'Italia (tre seggi), Partito democratico e Lega (due ciascuno), MoVimento 5 Stelle, Forza Italia e Misto (ciascuno con un seggio), mentre ne risulta escluso il Gruppo Azione–Italia Viva-Renew Europe (composto da ventuno deputati e dunque con un quoziente insufficiente).
  Il Presidente di tale Gruppo ha avanzato, in data 20 ottobre, la richiesta di integrare la composizione della Giunta con un proprio deputato.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 16, comma 1, del Regolamento attribuisce al Presidente della Camera la facoltà, udito il parere della Giunta, di «integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi». Il Regolamento non prevede limiti alle integrazioni, né termini entro i quali procedervi.
  La citata norma (come già chiarito dalla Presidenza della Camera nelle passate legislature) non prevede dunque un obbligo di rappresentanza di tutti i Gruppi. Ma la rilevanza dei compiti attribuiti alla Giunta rende sicuramente opportuno cercare di assicurare, anche in questa legislatura, la massima rappresentatività possibile dell'organo, compatibilmente con la sua ridotta composizione numerica.
  La Giunta è dunque chiamata ad esprimere il proprio orientamento, considerando anche i precedenti, indicati nell'apposita documentazione predisposta dagli uffici e posta a disposizione dei membri della Giunta.Pag. 3
  Nel sottoporre la questione alla Giunta, fa presente che la consistenza numerica del Gruppo richiedente (ventuno deputati), per quanto ridotta, è comunque superiore a quella necessaria per costituire un Gruppo (ossia venti deputati) e che l'integrazione eventualmente disposta a suo favore, pur determinando un'alterazione della proporzionalità, non inciderebbe significativamente sui rapporti complessivi fra maggioranza e opposizioni.
  D'altra parte, come ha già avuto modo di ricordare, non può trascurarsi la delicatezza delle funzioni della Giunta e dei compiti che la attendono, con particolare riferimento alla materia delle riforme regolamentari.
  A questo proposito giudica necessario avviare a breve in questa sede un confronto sui possibili temi sui quali concentrare l'opera di revisione del Regolamento – avviata la scorsa legislatura, ma poi arrestatasi – non solo al fine di verificare quali modifiche apportare al Regolamento in diretta conseguenza della riforma costituzionale sul numero dei parlamentari (precisando che questa parte del lavoro, con il concorso di tutti, potrebbe essere effettuata in tempi piuttosto rapidi), ma anche al fine di valutare quali ulteriori riforme siano realizzabili più in generale per favorire un migliore andamento dei lavori parlamentari a vantaggio dell'Istituzione e della qualità del lavoro di ciascun deputato.
  Al riguardo preannuncia che è suo intendimento convocare nelle prossime settimane una riunione della Giunta cui sottoporre una proposta procedurale che consenta di avviare – auspicabilmente in modo fruttuoso – questo percorso riformatore.
  Ciò posto, invita i colleghi ad esprimere – come da Regolamento – il loro parere sull'integrazione della Giunta con un deputato di Azione-Italia Viva-Renew Europe.
  Prende atto che, nessuno chiedendo di intervenire, la Giunta esprime un orientamento unanime a favore dell'integrazione con un rappresentante dell'unico Gruppo oggi non presente. Dà corso dunque all'integrazione della Giunta chiamando a farne parte il collega Mauro Del Barba e dispone che sia invitato a partecipare al seguito della riunione in corso.

Comunicazioni del Presidente sull'interpretazione dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento in materia di autorizzazione alla costituzione di gruppi in deroga al requisito numerico minimo.

  Lorenzo FONTANA, Presidente, dà conto di aver ricevuto in questi giorni due lettere relative a richieste di autorizzazione alla costituzione di Gruppi in deroga al requisito numerico minimo. La prima, inviata il 14 ottobre, è una lettera proveniente dai deputati Bonelli e altri undici, con la quale si richiede di costituire il Gruppo «Alleanza Verdi e Sinistra», in rappresentanza di una forza politica «evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, che ha presentato [...] proprie liste con unico contrassegno in tutte i collegi delle circoscrizioni elettorali ad eccezione della Valle d'Aosta», accedendo all'assegnazione nazionale dei seggi e conseguendo l'elezione di 11 deputati cui si aggiunge un eletto in un collegio uninominale. La seconda, inviata in data 17 ottobre, è una lettera dei deputati Lupi ed altri sette, i quali dichiarano di rappresentare il soggetto politico «Noi Moderati», ossia, secondo i deputati scriventi, un soggetto «pienamente rispondente alla nozione di partito organizzato nel paese, come riconosciuto nell'ordinamento della Camera, che ha presentato proprie liste nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni e ha partecipato alle ultime elezioni politiche della Camera, nelle forme previste dalla vigente legge elettorale, in coalizione con gli altri partiti di centrodestra, conseguendo l'elezione di 8 deputati nei collegi uninominali» (sottoscrittori della richiesta), «tutti univocamente riconducibili alla forza politica Noi moderati sia in quanto candidati anche nelle liste del proporzionale [...], sia in quanto comunque esponenti nazionali di lungo corso dei partiti aggregati nella lista stessa». Su queste basi, e pur nella consapevolezza che la situazione della lista corrisponde solo in parte ai requisiti stabiliti dal parere della Giunta del 16 maggio 2006, i sottoscrittori chiedono di promuovere una Pag. 4riflessione in sede di Giunta al fine di rendere l'interpretazione dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento più coerente con il nuovo contesto ordinamentale in modo da consentire così l'autorizzazione alla costituzione in deroga del Gruppo «Noi Moderati».
  Ricorda che l'articolo 14, comma 2, del Regolamento consente la formazione di Gruppi parlamentari con un numero di deputati inferiore a quelli ordinariamente richiesti (venti) dal comma 1 dell'articolo 14 ma solo previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, in presenza di alcuni requisiti.
  La formulazione letterale della disposizione in questione – mai modificata nel corso degli anni – si riferisce, quanto all'aspetto elettorale, al requisito previsto dalla legge elettorale proporzionale vigente fino al 1993 per accedere alla ripartizione dei seggi assegnati al collegio unico nazionale, dopo la ripartizione a livello circoscrizionale (ossia almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi). Nella vigenza di tale sistema elettorale, la norma regolamentare ha ricevuto numerose applicazioni.
  Con il passaggio nel 1993 ad un sistema elettorale misto a prevalenza maggioritaria la disposizione regolamentare non ha più trovato applicazione a seguito del prevalere in Giunta di un orientamento contrario (27 aprile 1994, confermato anche nella legislatura successiva), cui si registra una sola eccezione nella XIV legislatura.
  Con il ritorno nel 2005 ad una legge elettorale di tipo proporzionale, anche se con premio di maggioranza e con soglie di sbarramento riferite sia alle liste, sia alle coalizioni, l'applicabilità dell'articolo 14, comma 2, nel nuovo contesto elettorale fu sottoposta a nuova verifica. E, con parere del 16 maggio 2006, la Giunta ha chiarito che «per partito organizzato nel paese si intende una “forza politica” (anche aggregativa di più partiti) che, pur non corrispondente alla rigida nozione di “partito organizzato nel paese”, sia evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendovi presentato proprie liste con lo stesso contrassegno, e che non si sia invece costituita successivamente ad esse. Si individua cioè nella stessa lista elettorale il criterio di identificazione della forza politica la cui soggettività parlamentare è riconosciuta dal Regolamento. Il requisito elettorale richiesto è rappresentato – nel quadro di un'interpretazione coerente con il mutato sistema elettorale – dall'accesso all'assegnazione nazionale dei seggi (mantenendo allo stato ferma la necessità della presentazione delle liste in almeno venti circoscrizioni): per i soggetti politici derivanti dall'aggregazione di più partiti che abbiano presentato unitariamente liste alle elezioni (ed abbiano partecipato all'assegnazione nazionale dei seggi), tale requisito ricorrerebbe ovviamente soltanto ove il gruppo autorizzato sia (e resti, nei suoi elementi costitutivi) rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista, e non di singole componenti di essa. Emerge inoltre come, su un piano di stretta interpretazione del quadro regolamentare vigente, e considerati gli argomenti addotti dalla Presidenza nel corso della seduta, non sembri praticabile la fissazione, in via generale, attraverso un'operazione interpretativa, di un numero minimo di deputati necessario per l'autorizzazione alla costituzione in un gruppo.»
  Sulla base di tale interpretazione è stata autorizzata la costituzione (o la permanenza) di Gruppi con meno di venti deputati nelle legislature XV e XVII, le cui elezioni sono state caratterizzate dall'applicazione di tale sistema elettorale.
  Con la legge n. 165 del 2017 è stato introdotto un nuovo sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale: per effetto di essa – e della legge n. 51 del 2019, che ha introdotto disposizioni volte a garantire l'applicabilità della legge elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari – 146 seggi, cui si aggiunge il collegio uninominale Val d'Aosta, sono assegnati in collegi uninominali con formula maggioritaria; 245 seggi sono attribuiti in collegi plurinominali costituiti all'interno delle circoscrizioni; i restanti otto seggi sono assegnati alla Circoscrizione Estero. Per le coalizioni è prevista una Pag. 5soglia di sbarramento del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche); non vengono sommati i voti delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale meno dell'1 per cento dei voti validi.
  Alla luce delle suddette caratteristiche del sistema elettorale, come anche precisato nella scorsa legislatura, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile 2018, vi è innanzitutto da constatare che non si pongono problemi applicativi per la definizione di partito organizzato nel paese e che resta ferma la necessità della presentazione delle liste in almeno venti circoscrizioni. Tale requisito ricorre sia per Alleanza Verdi Sinistra sia per Noi moderati.
  Per quanto riguarda il requisito elettorale, e cioè l'«accesso all'assegnazione nazionale dei seggi», non si ravvisano problemi applicativi per le liste, coalizzate o meno, che abbiano avuto accesso alla ripartizione nazionale dei seggi su base proporzionale avendo superato la soglia di sbarramento del 3 per cento (ricorrendo questo presupposto, nella scorsa legislatura è stata autorizzata la costituzione del Gruppo LeU). Resta comunque superato dalla pronuncia della Giunta del 2006 il requisito dei trecentomila voti contenuto nella lettera del Regolamento. Nel contesto attuale, la lista Alleanza Verdi e Sinistra possiede univocamente tale requisito in quanto si è presentata in tutte le circoscrizioni nella coalizione di centro-sinistra ottenendo 1.018.669 voti, pari al 3,63 per cento, con accesso all'assegnazione nazionale dei seggi (undici deputati eletti nei collegi plurinominali). Tale requisito non ricorre invece per Noi moderati, che ha conseguito la cifra elettorale nazionale di 255.505 voti, pari allo 0,91 per cento.
  Al riguardo i deputati di Noi moderati fanno presente che:

   a) il requisito dell'«accesso all'assegnazione nazionale dei seggi», ossia il raggiungimento della soglia del 3 per cento nel proporzionale deve essere oggi necessariamente riconsiderato in presenza di un contesto normativo elettorale (in parte maggioritario e in parte proporzionale) ben diverso da quello (proporzionale) che ha dato origine all'interpretazione dalla Giunta: «e i requisiti stabiliti dalla Giunta nel 2006, se appaiono pienamente applicabili in un sistema interamente proporzionale, non lo sono in un sistema misto, poiché trascurano del tutto l'eventuale risultato elettorale conseguito dalle forze politiche nei collegi uninominali, soprattutto nel caso di deputati eletti in tali collegi che, anche se in essi candidati in coalizione, siano univocamente riconducibili ad una forza politica in quanto da questa candidati anche nelle proprie liste del proporzionale»;

   b) «il Regolamento della Camera e l'interpretazione della Giunta del 2006, inoltre, ignorano – ovviamente – l'intervenuta riduzione del numero dei parlamentari [...], circostanza anche questa che non può non essere considerata ai fini di una corretta e aggiornata interpretazione della norma regolamentare».
   Per completare il quadro di riferimento, ricorda che al Senato, sulla base delle norme lì vigenti, si è costituito il Gruppo Civici d'Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l'Italia – Italia al Centro) – MAIE, composto da 6 senatori.
   Ha ritenuto che le argomentazioni addotte meritassero un approfondimento, sottoponendole dunque alla Giunta nella riunione odierna.
   Al riguardo, ricorda preliminarmente che se è vero che nella passata legislatura (la prima successiva all'introduzione del nuovo sistema elettorale) si è dato corso all'applicazione del parere del 2006 senza effettuare alcun nuovo passaggio interpretativo in Giunta, ciò è avvenuto solo in quanto non erano state avanzate richieste di costituzione di gruppi in deroga fondate sull'elezione di candidati uninominali, né vi erano dubbi sulla ricorrenza dei requisiti, come stabiliti letteralmente dal parere della Giunta, nel caso dell'unico Gruppo autorizzato (LeU).
   Costituisce senz'altro un rilevante elemento di valutazione il fatto che l'interpretazione della Giunta del 2006, che fa riferimentoPag. 6 all'accesso di una lista alla ripartizione nazionale dei seggi, sia stata formulata nella vigenza di un sistema elettorale di tipo esclusivamente proporzionale (anche se con premio di maggioranza), con soglie di sbarramento di diversa entità, laddove l'attuale sistema elettorale è invece caratterizzato dalla compresenza di elementi tipici del sistema maggioritario (collegi uninominali) e del sistema proporzionale e dall'esistenza di un'unica soglia di sbarramento, applicabile sia alle liste coalizzate sia a quelle non coalizzate.
   Ora, un sistema elettorale non interamente proporzionale, ma in parte (per circa un terzo dei seggi) maggioritario, dovrebbe indurre ad una riflessione circa la rilevanza, ai fini del riconoscimento del Gruppo in deroga, dei deputati eletti nei collegi uninominali. Tale riflessione sarebbe volta a verificare se tali eletti – a fronte di una lista presentatasi in almeno venti circoscrizioni e dunque di una forza politica organizzata nel paese «evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendovi presentato proprie liste con lo stesso contrassegno, e che non si sia invece costituita successivamente ad esse» (come prescritto dalla Giunta) – possano o meno concorrere a determinare quella sufficiente consistenza elettorale (richiesta dalla ratio del Regolamento) della forza politica che intende essere rappresentata dal Gruppo.
   È vero che nell'attuale sistema elettorale i deputati eletti nei collegi uninominali nell'ambito di coalizioni sono espressione della volontà degli elettori di tutte le liste della medesima coalizione; e che, secondo l'articolo 77 del testo unico elettorale, i voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali vengono ripartiti proporzionalmente tra le liste della coalizione e i candidati nei collegi uninominali non risultati eletti vengono inseriti, in caso di collegamento con più liste, nella graduatoria dei cosiddetti migliori perdenti relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento. Ma ritiene che potrebbe essere oggetto di specifica riflessione la situazione delle liste-forze politiche per le quali risulti – nel momento elettorale (e non successivamente) – un collegamento univoco con gli eletti in collegi uninominali: l'univocità del collegamento si potrebbe agevolmente riscontrare sia nel caso di candidati eletti in collegi uninominali sostenuti da un'unica lista non coalizzata (quella cioè per la quale si chiede il Gruppo in deroga); sia nel caso dei candidati di coalizione eletti in collegi uninominali, ove essi siano stati candidati anche nel proporzionale dalla stessa lista per la quale si chiede il Gruppo in deroga (circostanza che, fra i deputati richiedenti di Noi Moderati, ricorre per quattro di loro, ossia gli onorevoli Cavo, Lupi, Romano e Semenzato).
   In sostanza, si tratterebbe di valutare se il presupposto dell'«accesso all'assegnazione nazionale dei seggi» individuato dalla Giunta nel 2006 (evidentemente non applicabile ai collegi uninominali, non presenti nel sistema elettorale vigente a quella data), possa intendersi realizzato anche in caso di mancato superamento della soglia per l'accesso alla ripartizione dei seggi proporzionali ove però vi siano candidati eletti nei collegi uninominali univocamente riconducibili alla forza politica (nei termini sopra detti).
   E ciò considerando che intendere il presupposto dell'«accesso all'assegnazione nazionale dei seggi» come relativo alla sola quota di seggi assegnati con il sistema proporzionale potrebbe risultare, allo stesso tempo, distorsivo e riduttivo, in quanto sarebbe limitato solo ad una parte dei seggi previsti dalla legge elettorale e renderebbe irrilevante il significato elettorale dei seggi assegnati con il sistema maggioritario.
   Un ulteriore elemento a sostegno di questa riflessione giunge anche dalla diversa consistenza elettorale delle liste ammesse alla ripartizione nazionale dei seggi nell'attuale e nel precedente sistema elettorale. Infatti, per le liste unite in una coalizione che avesse raggiunto complessivamente il 10 per cento, la soglia prevista dal sistema elettorale vigente nel 2006 era rappresentata dall'aver raggiunto una cifra elettorale pari al 2 per cento dei voti validi, con ammissione al riparto dei seggi consentito anche alla lista cosiddetta miglior perdente, cioè quella che, pur non raggiungendoPag. 7 il 2 per cento, avesse ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale tra le liste della coalizione sotto soglia (per le liste non coalizzate o unite in una coalizione con meno del 10 per cento dei voti la soglia di sbarramento era invece fissata al 4 per cento). E dunque, in ipotesi, anche a liste molto al di sotto del 2 per cento (così, nella XV legislatura, fu autorizzato il Gruppo DC-nuovo PSI, che aveva ottenuto 285.474 voti, pari allo 0,75 per cento dei voti). Il vigente sistema elettorale è molto più «esigente» in quanto non opera alcuna diversificazione delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi ripartiti in modo proporzionale tra liste coalizzate e liste non coalizzate, fissando per entrambe la soglia al 3 per cento, ossia un requisito ben più severo di quello vigente all'epoca del parere della Giunta del 2006 per le liste facenti parte di coalizioni con almeno il 10 per cento dei voti.
   Merita, a suo avviso, una riflessione anche il fatto che, a seguito della riduzione del numero dei deputati, la Camera non ha adeguato il requisito numerico minimo per costituire un Gruppo, rimasto a 20 deputati: anche questo determina – con la più ridotta composizione numerica della Camera – una difficoltà aggiuntiva, per le forze politiche che hanno comunque conseguito eletti, a raggiungere i requisiti necessari per costituire un Gruppo. E ciò potrebbe indurre a consentire un aggiornamento parziale della disciplina – in attesa di una valutazione della Giunta sull'eventuale modifica dell'articolo 14 e per evitare un pregiudizio nelle more delle decisioni da assumere sul punto – funzionale a non determinare, in questo contesto, condizioni troppo rigorose per la costituzione dei Gruppi.
   Ove la Giunta accedesse ad una estensione della portata applicativa del parere del 2006, resterebbe comunque rimessa all'apprezzamento dell'Ufficio di Presidenza, una volta accertata la sussistenza dei requisiti regolamentari necessari per l'autorizzazione in deroga, ogni valutazione di opportunità sotto il profilo politico-istituzionale e di funzionalità complessiva della Camera, ivi compreso il profilo della consistenza numerica del Gruppo la cui valutazione «è da considerarsi interamente rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Ufficio di Presidenza» (così la Presidente della Camera in una lettera del 20 aprile 2017).
   Invita dunque i membri della Giunta a pronunciarsi sulla questione testé esposta.

  Federico FORNARO giudica largamente condivisibile l'impostazione della questione nei termini rappresentati dal Presidente della Camera, indicando come punto sul quale esprime un avviso differente quello relativo al superamento del requisito dei 300.000 voti; per quanto legato ad un sistema elettorale non più vigente, si tratta sempre di un requisito previsto espressamente dal Regolamento e che potrebbe sempre costituire un valido criterio di orientamento per giudicare il grado di rappresentatività di una formazione politica.
  Dopo aver rammentato che la lista Alleanza Verdi e Sinistra possiede già adesso tutti i requisiti regolamentari prescritti dal parere della Giunta del 2006 per essere autorizzata alla costituzione in Gruppo, si sofferma sulla situazione che caratterizza la lista Noi moderati, per la cui costituzione in Gruppo la decisione finale spetta all'Ufficio di Presidenza; ritiene che, come indicato anche dal Presidente, tale decisione debba avvenire, nei termini prospettati, sulla base di condizioni che non suonino come eccessivamente rigorose.
  Fatte queste considerazioni, ritiene che non sfugga a nessuno, e sia dunque condivisa, l'esigenza di intervenire sulla riscrittura del comma 2 dell'articolo 14, la cui formulazione in relazione ai mutamenti elettorali intervenuti non consente più un'applicazione letterale; sotto questo punto di vista auspica quindi una modifica della norma idonea ad individuare criteri oggettivi di applicazione, affrancati dal concreto sistema elettorale in vigore di volta in volta e collegati eminentemente al numero di voti riportati da ciascuna lista.
  Conclusivamente giudica la soluzione che uscirà dalla decisione della Giunta nei termini prefigurati come una soluzione equilibrataPag. 8 all'interno della composizione politica della Camera.

  Lorenzo FONTANA, Presidente, conviene sulla necessita di ridefinire un nuovo criterio applicativo per autorizzare la costituzione di Gruppi in deroga al requisito numerico, atteso l'evidente anacronismo dell'attuale formulazione letterale della norma regolamentare.

  Valentina D'ORSO rivolge preliminarmente un augurio di buon lavoro al Presidente della Camera.
  Passando quindi al merito del punto in discussione, osserva che nelle comunicazioni del Presidente sono individuate analiticamente le questioni da vagliare: concentrandosi sulla richiesta proveniente dai deputati di Noi moderati, osserva che essa solleva quesiti giuridici ai quali non ritiene possano essere date risposte univoche. L'interpretazione della norma regolamentare, che è stata prospettata in relazione alla suddetta richiesta, infatti, le appare, a dir poco, come un'interpretazione estensiva, se non addirittura un'interpretazione forzata che travalica il significato della norma.
  Se si può convenire sul criterio individuato nella giurisprudenza parlamentare per verificare l'identità e la riconoscibilità della forza politica che si intende rappresentare con la costituzione del Gruppo, molto più dubbie e discutibili appaiono, a suo avviso, le risposte prefigurate dal Presidente relativamente all'identificazione del requisito elettorale richiesto per consentire tale costituzione, fermo restando che comunque la responsabilità della decisione finale spetta all'Ufficio di Presidenza; sollecita dunque i colleghi a pronunciarsi su questo aspetto, perché – ribadisce – lo ritiene particolarmente problematico e controverso. Invita alla cautela e mette in guardia dal pericolo di creare un precedente del tutto inedito, che non si attaglia in alcun modo al perimetro applicativo della norma in questione, che ne risulterebbe dunque considerevolmente allargato: la creazione di questo tipo di precedente le appare tanto più problematica e insidiosa soprattutto guardando al suo impatto sulle applicazioni future.

  Lorenzo FONTANA, Presidente, ritiene che non vi sia dubbio alcuno sul fatto che la norma regolamentare in questione – data la sua inapplicabilità letterale – debba essere modificata in relazione al mutato contesto costituzionale ed elettorale; quanto alle applicazioni della disposizione in discussione, rammenta che con le trasformazioni elettorali susseguitesi nel tempo si è già dato corso ad applicazioni e precedenti nei quali non si è dato rilievo al requisito dei 300.000 voti, con ciò dunque evincendosi che l'interpretazione estensiva della norma ha già fatto ingresso nell'ordinamento della Camera.
  Osserva poi che il Senato ha già provveduto ad adeguare la propria disciplina sulla costituzione dei Gruppi – e in forza di queste nuove regole si è costituito lì il Gruppo omologo – e che, nel caso di Noi moderati, non può essere ignorato il dato rappresentato dall'elezione in collegi uninominali di candidati presenti anche nelle liste di candidati per la parte proporzionale, fermo restando che la decisione finale spetta all'Ufficio di Presidenza.

  Manfred SCHULLIAN, condividendo quanto auspicato e sostenuto in particolare dal collega Fornaro, sottolinea come le interpretazioni e le letture della norma che si sono prospettate non siano forzate, ma siano giustificate dalla necessità di contestualizzarle in relazione al diverso sistema elettorale vigente.

  Igor IEZZI premettendo di condividere quanto in precedenza affermato dal collega Fornaro e dal Presidente, evidenzia l'esigenza che in seno alla Giunta si avvii rapidamente – auspicabilmente già nella prossima seduta – una discussione volta ad individuare i punti del Regolamento che devono costituire oggetto di modifica in modo prioritario, avendo riguardo in particolare agli effetti della riduzione del numero dei deputati sull'organizzazione e sul funzionamento della Camera. Ricorda come nella precedente legislatura – la cui conclusione è avvenuta solo qualche settimana fa – sia stata condotta un'approfondita istruttoria relativa al percorso di riforma Pag. 9regolamentare che includeva anche i punti toccati dalla riforma costituzionale e, benché i suoi esiti non siano stati condivisi da tutte le forze politiche e non siano dunque approdati ad un'approvazione finale, auspica che la Giunta possa ora ripartire proprio da tali esiti, quantomeno per affrontare, fin da subito, gli aspetti che necessitano con più urgenza di adeguamenti. Occorre cioè evitare di rimanere prigionieri di un dilemma che ponga in alternativa obiettivi di grande riforma e approccio minimalista, individuando subito le modifiche da approvare rapidamente e legate appunto agli effetti della riduzione del numero dei deputati e collocando ad una seconda fase la discussione volta ad impostare una complessiva riforma del Regolamento. La condivisione, da parte della Giunta, di tale approccio, cosiddetto di tipo «minimalista», sarebbe a suo avviso essenziale al fine di mettere l'Assemblea e le Commissioni nelle condizioni di poter lavorare, nel più breve tempo possibile, in modo corretto ed efficiente.

  Angelo ROSSI associandosi alle considerazioni formulate dal Presidente, sottolinea l'ineludibile necessità di procedere ad una revisione regolamentare, necessità particolarmente evidente nel caso della norma in discussione nella seduta odierna, giacché si tratta di una disposizione approvata nella vigenza di un sistema elettorale completamente proporzionale e, pertanto, del tutto diverso da quello attuale, e ritagliata su una Camera dei deputati composta da seicentotrenta deputati, anziché quattrocento. Atteso il diverso contesto normativo in cui la norma regolamentare si colloca, chiarisce come la Giunta sia in questa sede chiamata non a «forzare» la lettera della disposizione, ma a svolgere proprio quel ruolo nomofilattico che le è riconosciuto dal Regolamento, fornendo un'interpretazione della disposizione coerente con la normativa elettorale vigente.

  Federico FORNARO, riprendendo le argomentazioni svolte dal collega Iezzi, ribadisce l'urgenza di affrontare una necessità oggettiva, ossia quella di procedere all'adeguamento dei quorum fissati dal Regolamento per effetto dell'intervenuta riduzione a quattrocento del numero dei deputati: in questa prospettiva ricorda come non sia solo in ballo il quorum che si riferisce specificamente al numero dei deputati necessari per costituire un Gruppo parlamentare, ma vi siano altri quorum, tarati sulla composizione della Camera a seicentotrenta deputati, che condizionano l'esercizio di alcuni poteri e facoltà parlamentari e che devono essere rapidamente adeguati per consentire il ripristino delle condizioni per il più corretto svolgimento dell'attività parlamentare.
  Questo non significa che da parte del suo Gruppo non vi sia la disponibilità ad avviare un dialogo con gli altri componenti della Giunta volto ad consegnare un progetto di riforma regolamentare di più ampio respiro e di maggiore estensione, così da arrivare, nel corso della legislatura, ad approvare una modifica organica del Regolamento che, nella precedente legislatura, alla Camera, diversamente dal Senato, non è stata deliberata, ma che, per approvare una riforma di tale contenuto, è necessario un tempo e un livello di approfondimento maggiore.
  Ciò lo spinge a suggerire di non trattare congiuntamente i due progetti di riforma, atteso che sull'adeguamento numerico dei quorum si registra una sostanziale unità di vedute e non sembrano esservi profili di forte contrasto, trattandosi solamente di decidere se l'applicazione matematica derivante dalla riduzione proporzionale si traduce, con riguardo al numero minimo di deputati necessari per costituire un Gruppo, in tredici, quattordici ovvero quindici, come emerso dal confronto sul punto fra le diverse proposte di riforma regolamentare presentate nella scorsa legislatura. Per quanto concerne l'adeguamento degli altri quorum contemplati dal Regolamento, poi, ricorda come fosse stato già svolto un lavoro molto puntuale nel corso dell'istruttoria condotta nella precedente legislatura, su cui non si erano posti contrasti, sicché la Giunta potrebbe deliberare l'adattamento di tali quorum molto rapidamente, già nel corso della prossima seduta.Pag. 10
  Con riguardo, invece, all'intenzione di elaborare un progetto più ampio di riforma del Regolamento, conferma la necessità di avviare un'attività istruttoria di più ampio respiro, che dovrà occuparsi, fra l'altro, proprio della riscrittura del comma 2 dell'articolo 14, disposizione in discussione nella seduta odierna: con specifico riferimento a quest'ultima, rammenta che il quoziente e il requisito numerico relativo ai voti ivi fissato rappresentano la diretta espressione della legge elettorale all'epoca vigente e che fu proprio per il mancato perfezionamento di tali requisiti che nel 1972 il Partito Socialista di Unità Proletaria, nonostante avesse preso alle elezioni ben seicentomila voti, non avendo ottenuto nemmeno un quoziente, non ebbe alcun seggio.

  Lorenzo FONTANA, Presidente, ringraziato il collega Fornaro per lo spunto storico offerto, condivide quanto da lui affermato in ordine alla necessità di occuparsi in modo prioritario dell'adeguamento numerico dei quorum alla riduzione del numero dei parlamentari, per lasciare ad un secondo momento l'elaborazione di un progetto più ampio e articolato di riforma del Regolamento che sia più in linea con il vigente contesto normativo e che, al contempo, contribuisca a snellire e a rendere complessivamente più efficienti i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.

  Valentina D'ORSO, pur rimettendosi alle successive valutazioni che competono all'Ufficio di Presidenza, ribadisce il suo invito a procedere con prudenza e cautela nell'interpretare l'articolo 14, comma 2, del Regolamento atteso che, a suo parere, l'interpretazione avanzata in questa sede avrebbe natura estensiva e si sostanzierebbe in una forma di forzatura della disposizione in esame.

  Lorenzo FONTANA, Presidente, preso atto dei contenuti del dibattito svolto, formula una proposta di parere della Giunta (vedi allegato), integrativo di quello del 16 maggio 2006.

  Federico FORNARO espone al Presidente l'esigenza di ribadire espressamente che la proposta di parere avanzata ha valore integrativo del parere espresso dalla Giunta il 16 maggio 2006, che pertanto resterebbe fermo e rimarrebbe vigente anche nell'ultimo capoverso, in cui si ribadisce l'impraticabilità di fissare, in via generale, un numero minimo di deputati necessario per la costituzione di un Gruppo.

  Valentina D'ORSO chiede conferma del fatto che il requisito di rappresentatività richiesto dall'articolo 14, comma 2, del Regolamento si ritiene assolto, in virtù della proposta di parere avanzata, anche allorché la richiesta di costituzione di un Gruppo in deroga provenga da una lista che abbia avuto anche un solo deputato eletto in un collegio uninominale, requisito che conferirebbe all'interpretazione prospettata una portata estensiva ancora maggiore di quella che aveva inteso inizialmente. In tal caso non potrebbe che astenersi sulla proposta di parere formulata dal Presidente.

  Lorenzo FONTANA, Presidente, fornisce risposta positiva agli interrogativi posti dai colleghi Fornaro e D'Orso, ribadendo dunque la permanenza della validità del parere del 2006 e specificando, quanto al quesito della deputata D'Orso, la necessità che il deputato eletto nel collegio uninominale sia univocamente riconducibile alla medesima forza politica per la quale è richiesta la costituzione del Gruppo in deroga.

  La Giunta approva la proposta di parere formulata dal Presidente, con l'astensione della deputata D'Orso.

  La seduta termina alle 11.55.