CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 aprile 2024
295.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 196

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (C. 1665 Governo, approvato dal Senato);

   preso atto che tra le materie menzionate nell'articolo 3, in relazione alle quali è richiesta la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni (LEP), sono previste la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, la ricerca scientifica e tecnologica nonché l'alimentazione, di competenza, diretta o indiretta, della Commissione Agricoltura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 197

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

  La XIII Commissione,

   in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (AC 1665-A);

   premesso che:

    dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

    un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. In primis, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

    lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge costituzionale, così come previsto da un disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

   considerato che:

    l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che «L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni»;

    tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di intere materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e Regioni e non solo, secondo la ratio dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni «concernenti» le stesse;

    l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti – così come la procedura di cui al primo comma – l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse «concernono» le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

    nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di intere materie di competenza concorrente alle Regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe in forma tacita,Pag. 198 graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

   considerato inoltre che:

    secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nell'audizione durante l'esame del provvedimento al Senato, «il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (.) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione.»;

    inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che «le norme generali sull'istruzione», possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del «carattere nazionale» dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un vulnus profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

    tra le altre pronunce, tra cui la sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli «articoli 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: a) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, della Costituzione); b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, della Costituzione); c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, della Costituzione); d) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, della Costituzione); e) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione); f) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, della Costituzione); g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, della Costituzione); h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, della Costituzione)», aggiungendo che, «dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione”»;

    con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato «alle prescrizioni contenute nei citati articoli 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenzaPag. 199 esclusivamente statale», rappresentando «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla “autonomia delle istituzioni scolastiche”, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione»;

    analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante «sistema nazionale» universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

    riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata – così come concepito dal disegno di legge in esame – avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso – come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia – dall'attuale attuazione del Titolo V; già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una «parcellizzazione selvaggia» che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la «salute diseguale»: secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

    si assiste – già da decenni – a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha «dirottato» in un decennio 14 miliardi di euro dalle Regioni del Sud a quelle del Nord; secondo l'UPB «La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro.»;

   rilevato che:

    con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

    il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, si limiti ad approvare atti di indirizzo sullo «schema» dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante, mentre non viene mai prevista per il Parlamento la possibilità effettiva di decidere sul contenuto delle intese, relegando così il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni Pag. 200costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, che rischia di spogliare il Parlamento della propria potestà legislativa;

   rilevato inoltre che:

    le intese devono intendersi rigorosamente tutte all'interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l'articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l'attribuzione di intere materie;

    il procedimento previsto dall'articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

   considerato altresì che:

    nonostante il procedimento per la determinazione dei LEP sia ora stato rimesso all'adozione di decreti legislativi, desta grande preoccupazione il permanere della previsione dello stesso articolo 3 che ai commi 9 e 10 stabilisce che «nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi (...), ai fini della determinazione dei LEP» continuino ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che sia «fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard», svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

   considerato altresì che:

    specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo «centralismo regionale» senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni;

   considerato altresì che:

    l'articolo 116, comma 3, della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite ad altre regioni solo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, che a sua volta pone una norma cardine nel nostro ordinamento per l'attuazione di un regionalismo solidale, ricavabile dalla previsione della perequazione rivolta ai territori con minore capacità fiscale, mentre al comma 5 stabilisce che lo Stato deve destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

    come sottolineato da numerosi professori durante le audizioni, il disegno di legge in esame, al contrario, passa dalla concezione di un regionalismo solidale e cooperativo a declinazioni meramente competitive dello stesso;

    in particolare è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al finanziamento delle funzioni che dovrebbero essere trasferite: esso prevede, infatti, una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 9, comma 1, dove viene espressamente stabilito che «dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

    la stessa clausola di neutralità finanziaria pare poi smentita da un inciso dello stesso articolo 4, comma 1, in cui si dice che eventuali «maggiori oneri a carico della finanza pubblica» potranno condizionare il trasferimento delle funzioni allo stanziamento delle risorse necessarie;

    particolarmente problematica sotto il profilo costituzionale è poi la previsione Pag. 201dell'articolo 5 del provvedimento laddove prevede che quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali vengano definite nelle intese, senza dettare però alcun criterio sull'ammontare di queste quote di compartecipazione ai tributi erariali che dovranno essere garantite dalle Regioni differenziate, e che serviranno a finanziare le funzioni ad esse affidate;

    l'affidamento alla negoziazione tra Stato e Regioni di scelte tributarie potenzialmente decisive sul bilancio dello Stato, appare un'opzione non solo rischiosa e irragionevole, ma anche lesiva degli articoli 3 e 81 della Costituzione;

    la previsione dell'articolo 5, comma 2, appare poi del tutto incoerente con quella del successivo articolo 9, comma 3 laddove prevede che «le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni», una clausola di salvaguardia questa irrealizzabile senza una previa determinazione della quota di compartecipazione al gettito erariale che dovrà essere corrisposta dalle singole Regioni differenziate;

   considerato infine che:

    il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale:

     risulta quanto meno contraddittorio trasferire alle Regioni speciali forme di autonomia sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema a seguito della riforma degli articolo 9 e 41 della Costituzione avvenuta nel febbraio 2022. In particolare la riforma dell'art. 9 introduce «la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità anche nell'interesse delle generazioni future» tra i principi fondamentali della Costituzione e conseguentemente le attività produttive, tra le quali l'agricoltura, che intervengono sulla gestione del territorio;

     un contesto di autonomia legislativa regionale proietterebbe il nostro Paese in uno scenario più critico di quello attuale per le difficoltà che uno spezzettamento dello Stato comporterebbe nel contrasto alla crisi climatica e ambientale. La portata e le conseguenze dell'attuale crisi climatica richiederebbero un'immediata pianificazione, progettazione ed attuazione di strategie nazionali volte a contrastarla e a mitigarne gli effetti. Abbiamo bisogno di leggi e norme attuative coerenti, unitarie su tutto il territorio nazionale, che rendano possibile una reale transizione ecologica che sia in grado di soddisfare le richieste e le necessità delle sue filiere agroalimentari. Con l'autonomia differenziata si creerebbero invece piccole isole egoistiche, guidate da interessi parziali, locali e settoriali, fuori da ogni controllo centrale democratico, probabilmente in conflitto le une con le altre.

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (C. 1804 Governo, approvato dal Senato);

   rilevati l'importanza del lavoro svolto dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) per l'armonizzazione delle modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo e il ruolo che l'Italia svolge in tale ambito sia in qualità di Paese fondatore sia in ragione della sua forza sostanziale quale produttore ed esportatore vitivinicolo a livello mondiale;

   preso atto che il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione è volto a localizzare come nuova sede dell'Organizzazione un antico e prestigioso edificio ubicato nella città di Digione;

   considerato che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli, contenenti, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria – i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'organizzazione sono a carico del governo francese – e l'entrata in vigore,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: artigianale inserire le seguenti: e delle grandi produzioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1:

    alla lettera a), premettere la seguente:

   «0a) la promozione di un sistema integrato della filiera brassicola nazionale sotto il profilo industriale ed agroindustriale»;

    alla lettera b), sopprimere la parola: artigianale;

    dopo la lettera e), inserire la seguente:

   «e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola».

   sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.
*1.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*1.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*1.3. Gadda.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: artigianale inserire le seguenti: e delle grandi produzioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera a), premettere la seguente:

   «0a) la promozione di un sistema integrato della filiera brassicola nazionale sotto il profilo industriale ed agroindustriale»;

   alla lettera b), sopprimere la parola: artigianale;

   dopo la lettera e), inserire la seguente:

   «e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola».
1.4. La Salandra.

  Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la promozione di enti collettivi che possano valorizzare il settore sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale, per la distribuzione, la commercializzazione e lo sviluppo del mercato della birra artigianale.

  Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) l'aggiornamento e la revisione dei limiti di legge analitici, tra cui le caratteristiche organolettiche e di composizione e le materie prime, previsti a legislazione vigente per la birra, che di fatto limitano in maniera importante le produzioni e l'ampliamento dei mercati connessi;

   e-ter) la semplificazione di assetto produttivo e fiscale dei microbirrifici, nonché il consolidamento strutturale di un regime di riduzione di accisa per i microproduttori;

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   e-quater) lo sviluppo del turismo brassicolo, anche attraverso la possibilità di somministrazione dei prodotti aziendali, nonché la promozione dei degustatori professionali, quale volano culturale del comparto;

   e-quinquies) la semplificazione degli adempimenti burocratici affinché la birra artigianale possa circolare con maggiore facilità sul territorio nazionale.
1.5. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: del consumatore, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'origine dell'orzo e del luppolo,
1.6. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.
1.7. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) «birra agricola»: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, prodotta da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

   b-bis) «malto italiano»: il malto prodotto in Italia da orzo coltivato in Italia;

   b-ter) «luppolo italiano»: il luppolo e i suoi derivati prodotti in Italia da luppolo coltivato in Italia.
2.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di orzo e di luppolo con le seguenti: di materie prime.
2.2. La Salandra.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e di luppolo.
*2.3. La Salandra.
*2.4. Gadda.
*2.5. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.
*2.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di produzione italiana con le seguenti: coltivato e trasformato in Italia;

  Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) «birra agricola»: birra prodotta da azienda agricola con almeno il 70 per cento di cereali derivanti da autoproduzione.
2.7. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) «birra agricola»: birra artigianale prodotta da imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con almeno il 70 per cento di materie prime derivanti da autoproduzione.
2.8. La Salandra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) «birra agricola»: birra prodotta da azienda agricola con almeno il 70 per cento di cereali derivanti da autoproduzione.
2.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

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ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Qualità delle produzioni e marchi)

  1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché i relativi disciplinari di produzione. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotta iniziative di promozione economica delle produzioni di cui all'articolo 2.
3.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per la produzione di birra)

  1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado Plato pari o superiore a 5 e inferiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2 per cento e non superiore a 3,5 per cento»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato pari o superiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5».

  Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.
*3.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*3.02. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*3.03. Gadda.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per la produzione di birra)

  1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «non inferiore a 5 e non superiore a 10,5» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 5 e inferiore a 9,5»;

   b) al comma 3, le parole: «superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento».
3.04. La Salandra.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche tecniche sui requisiti dei diversi tipi di birra)

  1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, Pag. 206n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi «Acidità totale» e «Acidità volatile» sono abrogati;

   b) il capoverso «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100»;

   c) il capoverso «Ceneri» è sostituito con il seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100»;

   d) i capoversi «Alcool» e «Limpidità» sono abrogati.

  Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.
*3.05. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*3.06. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*3.07. Gadda.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche tecniche sui requisiti dei diversi tipi di birra)

  1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi «Acidità totale» e «Acidità volatile» sono abrogati;

   b) il capoverso «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100»;

   c) il capoverso «Ceneri» è sostituito con il seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100»;

   d) i capoversi «Alcool» e «Limpidità» sono abrogati.
3.08. La Salandra.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorre, la parola: artigianale.

  Conseguentemente:

   al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: artigianale;

   sostituire la rubrica con la seguente: Tavolo tecnico della birra;

   sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.
*4.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*4.3. Gadda.

  Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorre, la parola: artigianale.

  Conseguentemente:

   al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: artigianale;

   sostituire la rubrica con la seguente: Tavolo tecnico della birra.
4.4. La Salandra.

  Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente:

   al comma 5, sopprimere la lettera c);

   al comma 6, lettera a), sostituire la parola: agricolo con la seguente: brassicolo;

Pag. 207

   al comma 7, sostituire le parole: lettere e) e f) con le seguenti: lettere e), f), g), e h).
4.5. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché promozione dello studio di attività di breeding volte alla costituzione di varietà italiane e dello studio dell'attitudine alla trasformazione delle materie prime agricole d'interesse.
4.6. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 5, lettera h), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
*4.7. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.
*4.8. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.9. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.
*4.10. La Salandra.

  Al comma 5, dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
**4.11. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.
**4.12. Il Relatore.
**4.13. Gadda.

ART. 5.

  Al comma 2, dopo le parole: settore brassicolo aggiungere la seguente: artigianale.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Piano ha durata triennale. Esso individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore brassicolo artigianale, con particolare riguardo alla formazione professionale, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione e alla promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del turismo brassicolo;

   al comma 4, sostituire le parole: nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo con le seguenti: nonché per la promozione della coltivazione dell'orzo, del luppolo e della produzione del malto in Italia;

   al comma 5, dopo le parole: filiere produttive brassicole aggiungere la seguente: artigianali;

   sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana.
5.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
5.2. Schullian, Gebhard, Steger.

  Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

   sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

Pag. 208

   sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.
5.3. Il Relatore.

  Al comma 5 sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
5.4. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Centro nazionale per la brassicoltura)

  1. Al fine di erogare assistenza tecnica qualificata, prestazioni analitiche relative al controllo qualitativo delle materie prime e dei relativi prodotti trasformati, così come alle analisi genetiche e fitopatologiche, nonché promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un vivaismo certificato di alta qualità, è istituito presso il CREA, il Centro nazionale per la brassicoltura.
  2. Le modalità di funzionamento del Centro di cui al comma 1 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.01. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Osservatorio statistico economico per il settore brassicolo)

  1. Al fine di raccogliere ed elaborare i dati sul numero di birrifici e di aziende agricole e sulle superfici investite, ivi ricomprese anche le varietà coltivate, nonché al fine di valutare i volumi delle produzioni brassicole con cadenza annuale e di programmare politiche economiche adeguate al sostegno del settore, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio statistico economico per il settore brassicolo.
  2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio i cui al comma 1 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;

   b) al comma 3-quater, alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2024».

  2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato».
  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, Pag. 209come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  4. Per le finalità di cui ai commi da 1 e 2 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.03. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo, al fine di favorirne la produzione nazionale e il suo utilizzo nel settore brassicolo)

  1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II:

    1) al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

    2) al numero 10), dopo le parole: «di frumento» è inserita la seguente: «, orzo»;

   b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce:

    «1-quinquies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo»;

   c) alla parte III:

    1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse;

    2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.

  2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.04. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sostenibilità dell'uso dei fusti monouso in PET per distribuzione birra)

  1. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della gestione dei fusti monouso in PET per bevande alla spina con cui è trasportata e distribuita la birra, i distributori di prodotti alimentari e di bevande sono autorizzati a ritirare i fusti vuoti, configurati come imballaggi ai sensi all'articolo 221, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso il punto di consumo, nella prospettiva di garantire l'avvio del processo di riciclo del materiale plastico di cui essi sono costituiti.
  2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5.05. La Salandra.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere la parola: artigianale.

  Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori Pag. 210di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale
*6.1. Gadda.
*6.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, sopprimere la parola: artigianale.
**6.3. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
**6.4. La Salandra.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente parola: italiano.
6.5. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024;

   sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

   sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.
6.6. Il Relatore.

  Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
6.7. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 7.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
7.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: produttori di birra artigianale, aggiungere le seguenti: nonché della filiera artigiana di trasformazione della materia prima in prodotto,.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: luppolo aggiungere le seguenti: , nonché alla filiera artigiana di trasformazione della materia prima in prodotto,.
*7.2. La Salandra.
*7.3. Gadda.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore brassicolo)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento»;

Pag. 211

   b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023,» sono soppresse.

  2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

Art. 7-ter.
(Turismo brassicolo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo brassicolo.
  2. Con il termine «turismo brassicolo» si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali brassicole, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 7-bis, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 8.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.
(Misure per lo sviluppo di figure professionali nel comparto brassicolo)

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti percorsi professionali per la formazione di figure quali mastri birrai e tecnici del comparto agroalimentare, con particolare attenzione a quello della birra.
  2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5, bandisce concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

Art. 8-bis.
(Misure in materia di promozione del turismo brassicolo)

  1. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore brassicolo a livello nazionale, provvede alla redazione, su base triennale, del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano, finalizzato alla promozione del turismo della birra italiana sui mercati nazionali e internazionali.
  2. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al comma 1 sono stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro del turismo, di concerto Pag. 212con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla redazione del Piano ai sensi del comma 1, sono definite le modalità di attuazione del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

  Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.
*8.1. Gadda.
*8.2. Nevi, Gatta, Arruzzolo.
*8.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.
(Misure per lo sviluppo di figure professionali nel comparto brassicolo)

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti percorsi professionali per la formazione di figure quali mastri birrai e tecnici del comparto agroalimentare, con particolare attenzione a quello della birra.
  2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5, bandisce concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

Art. 8-bis.
(Misure in materia di promozione del turismo brassicolo)

  1. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore brassicolo a livello nazionale, provvede alla redazione, su base triennale, del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano, finalizzato alla promozione del turismo della birra italiana sui mercati nazionali e internazionali.
  2. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al comma 1 sono stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla redazione del Piano ai sensi del comma 1, sono definite le modalità di attuazione del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
8.4. La Salandra.

Pag. 213

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
8.01. Schullian, Gebhard, Steger.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Agli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Pag. 214

ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: del consumatore, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'origine delle materie prime impiegate nella produzione della birra,
1.6. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.
1.7. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) «birra agricola»: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-bis, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, prodotta da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile;

   b-bis) «malto italiano»: il malto prodotto in Italia da orzo o da frumento coltivato in Italia;

   b-ter) «luppolo italiano»: il luppolo e i suoi derivati prodotti in Italia da luppolo coltivato in Italia.
2.1. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Qualità delle produzioni e marchi)

  1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché i relativi disciplinari di produzione. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni.
3.1. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 4.

  Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) sopprimere le lettere a) e b);

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «studio delle materie prime per la produzione brassicola coltivate nel territorio nazionale».

  Conseguentemente:

   al comma 5, sopprimere la lettera c);

Pag. 215

   al comma 7, sostituire le lettere: lettere e) e f) con le seguenti le seguenti: lettere e), f), g), e h).
4.5. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 3, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché promozione dello studio di attività di breeding volte alla costituzione di varietà italiane e dello studio dell'attitudine alla trasformazione delle materie prime agricole d'interesse.
4.6. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   h) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*4.7. (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.
*4.8. (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.9. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.
*4.10. (Nuova formulazione) La Salandra.
*4.11. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.
*4.12. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 2, dopo le parole: settore brassicolo aggiungere la seguente: artigianale.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Piano ha durata triennale. Esso individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore brassicolo artigianale, con particolare riguardo alla formazione professionale presso enti di formazione con esperienza acquisita e certificata, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione e alla promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del turismo brassicolo;

   al comma 4, sostituire le parole: nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo con le seguenti: nonché per la promozione della coltivazione dell'orzo, del luppolo e della produzione del malto in Italia;

   al comma 5, dopo le parole: filiere produttive brassicole aggiungere la seguente: artigianali.

   sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana.
5.1. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

   sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

   sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.
*5.3. Il Relatore.
*5.4. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Pag. 216

ART. 6.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente parola: italiano.
6.5. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024

   sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

   sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024
*6.6. Il Relatore.
*6.7. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 7.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
7.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

  Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. 7-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore brassicolo)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023,» sono soppresse.

  2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

Art. 7-ter.
(Turismo brassicolo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo brassicolo.Pag. 217
  2. Con il termine «turismo brassicolo» si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali brassicole, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 7-bis, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.1. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.