CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 aprile 2024
295.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» (C. 1665 Governo, approvato dal Senato),

   premesso che:

    il disegno di legge fa seguito ad un'ampia discussione sull'attuazione dell'autonomia differenziata, svoltasi già a partire dalla fine della XVII legislatura, a seguito delle iniziative intraprese dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017;

    esso delinea la cornice normativa per dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, definendo i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nonché le modalità procedurali di approvazione delle relative intese fra lo Stato e una Regione;

    l'articolo 1 subordina l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali;

    l'articolo 3, che reca una delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, indica, al comma 3, le relative materie, tra cui rientrano le materie «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «ordinamento della comunicazione»;

    l'articolo 10, comma 1, stabilisce che lo Stato adotti misure volte a garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, anche attraverso:

     l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole (lettera a));

     l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità (lettera c));

     l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole e la perequazione infrastrutturale (lettera d)),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   premesso che:

    esaminato, per i profili di competenza, l'A.C. 1665, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»;

    il testo in esame, in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, che è stato presentato in data 23 marzo 2023 su iniziativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali, presenta criticità rilevanti, emerse anche durante le numerose audizioni presso il Senato della Repubblica, e nodi politico-tecnici che il corso dell'esame finora svolto non ha compiutamente affrontato e risolto in modo accettabile;

    si può affermare che il disegno di legge in esame è caratterizzato dall'elemento dell'indeterminatezza. In tal senso, dunque, ci si appresta a dare attuazione a un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria, ma anche in quella strettamente applicativa. Logica e ragionevolezza avrebbero richiesto una preventiva verifica dell'applicazione del nuovo Titolo V dopo oltre venti anni dalla sua approvazione, stante anche la giurisprudenza costituzionale succedutasi sul punto, il contenzioso e le problematiche concrete riscontrate;

   premesso, altresì, che:

    l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali gestibili con certezza;

   considerato che:

    il nuovo comma 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – vale a dire, le materie suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione dell'autonomia differenziata, mediante il procedimento contemplato dal medesimo articolo 116 –, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie: Porti e aeroporti civili; Grandi reti di trasporto e di navigazione;

    siamo in presenza di un sistema che lascia già ampio spazio, nel governo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, all'intervento delle istituzioni territoriali. In particolare, sin dalla legge n. 422 del 1997, la gestione delle risorse per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale è affidata alle Regioni, con un sistema di ripartizione fondato sulla spesa storica;

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    sistema che, come noto, dopo quasi vent'anni ancora si basa sulla spesa storica al netto di qualche aggiustamento, in attesa che vengano stabiliti dalla regione i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

    l'esperienza suggerisce che una logica federale applicata alle grandi infrastrutture di trasporto non corrisponde alla prima vera esigenza di questo settore, ossia la pianificazione strategica unitaria che deve risiedere all'interno del Piano generale dei trasporti e della logistica, documento che nel 2023, con l'approvazione dell'ennesima riforma del codice degli appalti, all'articolo 45, è stata abolita;

    questo dunque suggerisce un ritorno volontario alla logica della c.d. legge obiettivo, che ha prodotto tra i vari danni cattedrali nel deserto, aumento della spesa pubblica, sperequazione territoriale, per citarne alcuni;

    ora, con l'ampiezza della devoluzione che viene prevista per le grandi infrastrutture, per i porti, gli aeroporti, le principali vie di comunicazione, si aprono nuovi fronti che indeboliscono ulteriormente la coesione e la forza del nostro Paese;

    cresce ulteriormente l'arbitrio del decisore politico regionale, mentre si perde la visione della competitività nazionale ed internazionale nel sistema dei trasporti;

    devolute le infrastrutture e i servizi di mobilità, la pianificazione sarà solo regionale, e alla luce delle premesse sul trasporto pubblico locale, questo crea grande preoccupazione;

    non è chiaro come sarà protetto il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, già non ugualmente garantito tra le diverse aree del Paese, e che in assenza di una gestione nazionale potrà solo peggiorare;

    si consideri poi il vulnus sugli investimenti: molti degli interventi sulle infrastrutture di trasporto, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sono basati su fondi di investimenti nazionali, che dovranno essere ripartiti ma, come se fosse una delega in bianco, non è noto quale saranno i profili che determineranno le ripartizioni;

   considerato inoltre che:

    su aeroporti, ferrovie ed autostrade vigilano rispettivamente Enac, Ansfisa ed Anas e non appare chiaro come saranno definiti i pesi e contrappesi nell'ambito della vigilanza; anche questo profilo crea una certa indeterminatezza e pertanto un'accesa preoccupazione, visto il rilievo delle questioni trattate;

    l'ultimo aspetto riguarda l'unitarietà della Repubblica, che si traduce nel settore infrastrutturale nella necessaria riduzione del deficit tra il Settentrione e il Meridione del Paese. L'ulteriore frammentazione della logistica, derivante dalla disarticolazione delle infrastrutture, peggiorerà le nostre performance, e aumenterà il divario tra le regioni oltre a determinare una corsa alla spesa. Un esempio che possiamo desumere dal passato riguarda la proliferazione degli interporti: ne sono stati costituiti quasi una trentina, quando la legge originaria, basata sul Piano generale dei trasporti, ne individuava nove; stessa volontà che si è rilevata per quanto riguarda le richieste di stabilimento di aeroporti civili in ogni dove. Ebbene, con il federalismo delle infrastrutture certe aberrazioni potranno avere legittimamente luogo,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Iaria, Cantone, Fede, Traversi.