CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 aprile 2024
294.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, Allegati.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

   esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 e i relativi allegati;

   considerato che nel Programma nazionale di riforma (PNR) viene sottolineato che, nell'ultimo anno, sono state adottate misure volte a rafforzare una strategia che poggia su quattro assi principali: la transizione energetica; il potenziamento delle infrastrutture di energia; la trasformazione del sistema di produzione, trasporto e consumo; l'acquisizione di nuove competenze per i lavoratori che dovranno contribuire a realizzare tale transizione;

   rilevato che, sul fronte della transizione energetica, rivestirà grande importanza la revisione in corso dei documenti programmatici in materia di energia e clima, quali il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e la Strategia di lungo termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra;

   apprezzati gli obiettivi enunciati nell'allegato «Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica», con riguardo alle priorità programmatiche concernenti le infrastrutture strategiche, gli interventi nel settore idrico, la revisione delle concessioni autostradali, nonché le misure in materia di edilizia pubblica e urbanistica;

   evidenziato che con l'allegato infrastrutture al DEF 2024 si riavvia il processo di ricognizione e programmazione degli investimenti di interesse nazionale, anche tenuto conto della definizione della metodologia di individuazione delle infrastrutture strategiche, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza ai fini della modernizzazione dello sviluppo del Paese, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2, Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, Il Documento di Economia e Finanza 2024 (DOC LVII, n. 2), presentato dal Governo il 9 aprile 2024;

   considerato che:

    appare irrituale l'assenza, all'interno del documento in esame, di un'indicazione chiara sul disavanzo pubblico previsto per l'anno prossimo, impedendo di fatto al mondo economico e produttivo di programmare le proprie strategie in base all'andamento dei conti pubblici;

    il Documento di Economia e Finanza 2024 consta del solo quadro di finanza pubblica cosiddetto tendenziale per il 2025, cioè il disavanzo previsto sotto l'ipotesi che, per il prossimo anno, il Governo non adotti alcuna nuova misura legislativa che abbia effetto sulla finanza pubblica;

    il Governo, sulla base di una previsione attendibile – con riferimento alle analisi e alle previsioni economiche di tutti gli istituti di ricerca più autorevoli – sull'andamento dell'economia mondiale, europea e nazionale nell'anno in corso e in quelli immediatamente seguenti, si limita a descrivere un quadro di finanza pubblica a legislazione vigente, senza alcuna ipotesi di carattere programmatorio, svilendo in sostanza il ruolo del principale documento di finanza pubblica;

    in una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed apparentemente inadeguata ad invertire la preoccupante tendenza al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione del potere di acquisto degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive, il Governo Meloni nel DEF 2024 sceglie di non esprimere obiettivi programmatici, sulle sue riforme, sulle modificazioni alle leggi di entrata e di spesa in vigore sì da compilare la seconda caratteristica tabella del Documento, ossia il «Quadro di finanza pubblica programmatico», quello che corrisponde alle intenzioni del Governo e della sua maggioranza parlamentare;

   rilevato che:

    per quanto riguarda le politiche ambientali, il Documento fornisce importanti indicazioni programmatiche nella Sezione III, relativa al Programma di Riforma, da cui emerge quanto segue:

     viene ribadita la necessità della transizione ecologica per il raggiungimento della neutralità climatica e della sicurezza energetica, attraverso investimenti e riforme che permettano la decarbonizzazione del sistema energetico, il potenziamento delle infrastrutture, la trasformazione del sistema produttivo e di consumo;

     vengono recepite le indicazioni del Consiglio dell'Unione europea, che con la raccomandazione del 14 luglio 2023 sul Programma Nazionale di Riforma dell'Italia ha sottolineato l'esigenza di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; in tal senso dovranno essere rivisti i documenti programmatici in materia di energia e clima, quali il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e la Strategia di Lungo Termine sulla riduzione dei gas ad effetto serra (LTS);

     viene annunciata la definizione di una serie di misure relative all'elettrificazione dei consumi, all'efficienza energetica dei processi e dei prodotti industriali e alla riqualificazione energetica degli edifici;

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     viene comunicata la predisposizione del Piano Sociale per il Clima, previsto dal Regolamento UE 2023/955, attraverso il quale saranno definite azioni per mitigare l'impatto sociale del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto stradale;

     viene annunciata una paradossale strategia per l'indipendenza energetica, basata sulla diversificazione delle importazioni, su un potenziamento della produzione nazionale pari a circa il 10 per cento del fabbisogno, sul rafforzamento delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio, sottolineando l'importanza della realizzazione di nuovi rigassificatori;

     si indica la promozione del trasporto e della mobilità sostenibile come «asse portante» nella strategia italiana di decarbonizzazione;

     si prevede l'adozione di una strategia finalizzata all'efficientamento energetico degli edifici, sia pubblici sia privati;

     vengono condivisi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, anche alla luce dell'orientamento dell'Unione Europea che ha individuato lo sviluppo sostenibile come principio fondamentale del trattato sull'Unione europea e obiettivo prioritario delle politiche interne ed esterne dell'UE;

     in particolare il Documento evidenzia l'importanza del raggiungimento degli obiettivi: 2, in materia di sicurezza alimentare e promozione dell'agricoltura sostenibile; 9, sulla realizzazione di infrastrutture resilienti e di un'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 11, sulla qualità della vita e sostenibilità degli agglomerati urbani; 13, sulle misure da adottare per combattere il cambiamento climatico; 15, sulla necessità di recuperare il ritardo nella protezione e promozione di un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, esprimendo in particolare l'esigenza dell'approvazione di una legge nazionale sul consumo di suolo, che stabilisca obiettivi nazionali e regionali, coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con limiti stabiliti a livello europeo;

    ulteriori elementi relativi alle politiche ambientali del Governo sono rilevabili dall'analisi degli allegati al Documento di Economia e Finanza, che permette di evidenziare quanto segue:

     per quanto concerne le politiche abitative si registra l'intenzione di promuovere la qualità dell'abitare e l'ottimizzazione del consumo di suolo;

     in merito alle risorse idriche viene indicata la gravità ed attualità della scarsità idrica, riconoscendone come causa principale i cambiamenti climatici;

     per quanto riguarda la politica dei trasporti vengono indicate alcune direttrici prioritarie, come la sicurezza, stradale, la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, l'efficientamento del trasporto pubblico locale, il potenziamento del trasporto marittimo e la riforma della governance dei porti;

     la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra evidenzia in primo luogo che la finestra temporale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi è sempre più stretta e che sono necessarie azioni più incisive e che bisogna impegnarsi per ottenere riduzioni delle emissioni significativamente maggiori rispetto a quelle previste dagli attuali impegni; in particolare si evidenzia che il documento indica la particolare difficoltà ad incidere efficientemente su alcuni settori, soprattutto Trasporti e Civile, per i quali, «sebbene le nuove politiche ipotizzate nella bozza di aggiornamento del PNIEC vadano a incidere anche su di essi, l'efficacia delle stesse non appare ancora sufficiente al raggiungimento degli obiettivi», esprimendo di fatto un giudizio negativo sull'azione dello stesso Governo in materia di contrasto ai cambiamenti climatici;

    in buona sostanza, dalla lettura del Documento di Economia e Finanza 2024, traspare la consapevolezza della assoluta necessità ed improrogabilità dell'implementazione di politiche ambientali strutturali ed efficaci, ma l'azione programmatica e normativa svolta dal Governo appare in netta antinomia;

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    la transizione energetica, l'obiettivo dell'autosufficienza energetica e le politiche di decarbonizzazione mal si conciliano con la previsione di realizzare nuove infrastrutture per il trasporto e la distribuzione del gas nonché degli impianti di rigassificazione;

    come correttamente rilevato dal Servizio Studi, non si evincono dettagli in merito all'iter del procedimento di revisione del più rilevante strumento di pianificazione della politica energetica in chiave di contrasto ai cambiamenti climatici, il PNIEC, anche avendo riguardo all'attuale interlocuzione con la Commissione UE, la quale, a dicembre 2023, ha adottato una raccomandazione sulla proposta italiana di aggiornamento volta ad indicare al Governo una serie di modifiche ed integrazioni al Documento già presentato;

    l'obiettivo dell'elettrificazione dei consumi non solo andrebbe inserito in una strategia energetica che punti prevalentemente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma dovrebbe essere legata a doppio filo con l'elettrificazione del parco veicolare pubblico e privato, mentre le politiche del Governo – anche in ambito europeo – hanno posto un freno, portando l'Italia agli ultimi posti tra i Paesi europei nella diffusione dei veicoli elettrici e nella decarbonizzazione dei trasporti;

    l'Italia, in base alle analisi effettuate da Tranport & Environment, è diventato il fanalino di coda nel mondo per investimenti nella transizione verso la mobilità elettrica, compromettendone in modo significativo la futura competitività, con gravi ripercussioni sul tessuto industriale, produttivo e sociale; il quadro negativo è confermato dallo stesso Documento di Economia e Finanza, nella cui sezione di approfondimento sulle misure adottate in relazione alle raccomandazioni specifiche, per quanto riguarda la Country-specific Reccomandation CSR 3.6 – «Promuovere la mobilità sostenibile, anche eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente e accelerando l'installazione delle stazioni di ricarica» – si registra la totale assenza di misure da parte dell'Italia;

    appare difficile immaginare come possa essere conseguito l'obiettivo dichiarato dell'efficientamento energetico degli edifici in un Paese che sta smantellando le politiche di incentivazione degli interventi per la riqualificazione energetica degli immobili e ha deciso di opporsi – unico in Europa insieme all'Ungheria – all'approvazione della direttiva sulle case green;

    deboli ed insufficienti appaiono altresì le politiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile; in particolare si sottolinea che la dichiarata esigenza di approvare una legge nazionale sul consumo di suolo non trova corrispondenza né nell'iniziativa legislativa del Governo né nell'attività delle commissioni parlamentari, concentrata su interventi normativi finalizzati alla sola rigenerazione urbana ma privi di un concreto riferimento all'esigenza di fermare il consumo di suolo, che costituisce una delle principali criticità delle questioni climatiche e della scarsità di risorse idriche;

    la politica di adeguamento delle infrastrutture, pur confermando l'evidente correlazione tra cambiamenti climatici e problemi di carenza idrica, siccità e desertificazione, si limita a promuovere la realizzazione di opere che possano mitigare gli effetti, senza promuovere adeguate politiche per eliminare o ridurre le cause;

    in tema di mobilità sostenibile si assiste ad un surreale ribaltamento della prospettiva, attraverso il quale – così come nella relazione introduttiva al nuovo codice della strada che rappresenta un preoccupante passo indietro sulle politiche di sicurezza stradale – vengono sostanzialmente additate le misure per la promozione della mobilità dolce come causa di incidentalità, in netta controtendenza con le politiche di tutti i Paesi europei, che stanno investendo e indirizzando le politiche di mobilità urbana su un consistente spostamento dal trasporto privato motorizzato alle altre forme di mobilità (trasporto pubblico, sharing, bicicletta, mobilità leggera);

    non vi è alcuna traccia delle «azioni più incisive» e degli sforzi necessari «per Pag. 287ottenere riduzioni delle emissioni significativamente maggiori rispetto a quelle previste dagli attuali impegni» per il raggiungimento dell'Accordo di Parigi, in materia di lotta ai cambiamenti climatici, mentre le politiche poste in essere sembrano andare nella direzione opposta;

    per quanto concerne la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, del tutto priva di fondamento appare l'asserzione in base alla quale «la conclusione dell'iter approvativo del Progetto Definitivo, integrato dalla Relazione del progettista, è prevista per l'estate 2024», considerate le rilevanti criticità sollevate dal Ministero dell'ambiente e che renderebbero necessario un aggiornamento del contenuto del Documento di Economia e Finanza, in particolare per quanto riguarda la tempistica dell'iter progettuale e la conseguente fase realizzativa;

    nonostante l'emergenza climatica richieda la previsione di una riforma organica dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), in linea con il pacchetto europeo Fit for 55, che ne consenta la progressiva riduzione e la sostituzione con i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF), si continua a registrare un incremento di trasferimenti di bilancio e agevolazioni fiscali in attività, opere e progetti connessi direttamente e indirettamente alle fonti fossili;

    per quanto attiene alle politiche sullo sviluppo dell'economia circolare si evidenzia che – al netto della formale condivisione degli ambiziosi obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (es. Sustainable Development Goals, obiettivi dell'Accordo di Parigi, European Green Deal) che puntano ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema («Net-Zero»), a rafforzare l'adozione di soluzioni di economia circolare per proteggere la natura e la biodiversità e a garantire un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente – appare del tutto assente l'individuazione di strategie ed obiettivi di implementazione dell'economia circolare e per la riduzione della produzione di rifiuti,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1665, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   apprezzate le finalità del provvedimento concernenti la definizione dei principi generali per l'attribuzione, su iniziativa delle regioni a statuto ordinario interessate, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   considerato che l'articolo 1 subordina l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione;

   valutato positivamente che l'articolo 3 definisce la procedura per la determinazione, attraverso decreti legislativi, dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra le quali rientrano la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, il governo del territorio, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, nonché la valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

   evidenziato che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'applicazione del provvedimento e di ciascuna intesa che ne derivi;

   preso atto con favore che l'articolo 10 prevede la ricognizione delle risorse destinabili alle finalità ivi indicate anche attraverso l'unificazione delle diverse fonti di finanziamento statale e l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale finalizzati, tra l'altro, ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La Commissione VIII,

   esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Camera n.1665, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»,

   premesso che:

    il testo in valutazione presenta criticità rilevanti emerse anche durante le audizioni nella Commissione referente nel corso delle quali sindacati dei lavoratori e numerose associazioni del settore produttivo hanno evidenziato la totale mancanza di valore strategico, i forti limiti e l'inadeguatezza di tutto l'impianto normativo, sia nel suo complesso che in ordine a profili specifici;

    il progetto attuativo di un'autonomia differenziata appare anacronistico, anche considerato che i contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno insegnato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce il Paese;

    se consideriamo le diverse materie oggetto di devolution, dall'energia ai trasporti, dalla politica industriale alla ricerca, appare assai difficile rendere tali devoluzioni compatibili con il piano di ammodernamento del Paese richiesto dal PNRR, così come con l'esigenza di un piano energetico nazionale volto a migliorare il mix energetico e a ridurre la nostra dipendenza da pochi paesi esportatori e contestualmente a contribuire agli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e ambiente;

    l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione non può che essere subordinata alla definizione di una cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche le leggi concernenti i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;

    un eccessivo approfondimento degli ambiti di autonomia, in assenza di adeguati interventi di riequilibrio, anche di tipo perequativo, e di presidi unificanti, potrebbe infatti condurre ad uno svuotamento delle previsioni contenute negli articoli 9 e 32 della Costituzione;

    secondo il consolidato indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di una valutazione unitaria del sistema «ambiente», inteso come valore primario e assoluto, così come della biodiversità e degli ecosistemi, assurti al piano dei princìpi fondamentali per effetto della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, richiede livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, tali da salvaguardare l'organicità della tutela complessiva, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale, alla quale residua solo la facoltà di derogare in melius mediante norme di tutela più elevate (inter alia, sentenze n. 104 del 2008, n. 12 del 2009, n. 232 del 2009, n. 67 del 2011, n. 133 del 2012);

Pag. 290

    tali garanzie di unitarietà ed equivalenza dei livelli di tutela, che si traducono in una regolamentazione uniforme, appropriata e coerente rispetto allo scopo, rappresentano una precondizione per qualunque devoluzione del sistema delle autonomie, certamente non derogabile né dalla legge, che deriverà dal provvedimento in esame, e tanto meno dalle successive leggi rinforzate di approvazione delle intese tra il Governo e le regioni richiedenti una maggiore autonomia;

    le sopracitate intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;

    non è altresì chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato all'esigenza di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale;

    una scelta ponderata e consapevole del legislatore avrebbe quantomeno suggerito, nell'ambito della gradualità del processo, di escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, tra cui le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e alcune delle materie di legislazione concorrente, per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese, si pensi alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», al «governo del territorio» «alle grandi reti di trasporto e navigazione», alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;

    a quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come le norme del provvedimento de quo non offrano strumenti adeguati per valutare gli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese, e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale, anche prevedendo che, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini, al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato a fronte di inadempienze regionali, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

    si aggiunga che manca totalmente un'analisi dei risultati del trasferimento di poteri alle regioni già avvenuto su materie ambientali di grande importanza quali il trasporto pubblico, le infrastrutture, la diffusione delle energie rinnovabili;

    l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico nazionale è impossibile senza unità e coordinamento nella pianificazione e nello sviluppo delle infrastrutture necessarie per la loro produzione e per la loro distribuzione nonché per una uniformità del processo autorizzativo su tutto il territorio nazionale. Anche la notevole differenza di disponibilità finanziarie tra regioni, che si accentuerebbe con l'Autonomia differenziata a causa della compartecipazione dei gettiti fiscali molto diversi tra regione e regione, creerebbe ulteriori ostacoli al loro coerente sviluppo, renderebbe la diffusione delle stesse ancora più complicata e difficile da realizzare e presupporrebbe scelte territoriali differenti circa le politiche in materia di energia, di reti di trasporto, di governo del territorio, di tutela dell'ambiente, di contrasto all'impatto dei cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni climalteranti, anche declinate attraverso una miriade di regolamentazioni autorizzative degli impianti produttivi e delle infrastrutture necessarie ad affrontare la sfida della transizione ecologica, energetica e produttiva, in un contesto in cui molte di queste materie sono Pag. 291delegate alla competenza sovranazionale dell'Unione europea;

    sotto il profilo dei controlli ambientali, l'esigenza di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, ha reso necessario l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali, al quale è stata altresì demandata la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantite in modo omogeneo a livello nazionale;

    allo stesso modo le problematiche inerenti all'inquinamento atmosferico, al dissesto idrogeologico, così come le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, alla transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia, al contrasto al consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, necessitano di un approccio unitario, una strategia di indirizzo nazionale, e una programmazione economica pluriennale;

    una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe anche, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche onde evitare che i negoziati non tengano conto dei corpi sociali, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese. La promozione di pratiche sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. Andrebbe, pertanto, assicurata, in ogni fase, tanto a livello regionale che nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto e di trasparenza;

    stando al testo del disegno di legge, il nostro ordinamento verrebbe, al contrario, caratterizzato da un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, tale da generare asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese, anche in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

    sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni «sovrane», ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequativa statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato articolo 119 della Costituzione;

    ne risultano, complessivamente, lesi il principio di coesione sociale di cui all'articolo 119, della Costituzione, seppur formalmente richiamato nel testo, e dei sopracitati articoli 9, 32 e 41 della Costituzione;

   tutto ciò premesso,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

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ALLEGATO 5

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1691 Governo, approvato dal Senato, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale»;

   valutato positivamente l'obiettivo del disegno di legge di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione;

   considerato, in particolare, l'articolo 4, che istituisce un Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le competenze spettanti ai soggetti gestori delle aree naturali protette presenti nell'area lagunare.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: degli enti consorziati, aggiungere le seguenti: sentiti i soggetti gestori delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 2.
1.1. Bonelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le competenze spettanti ai soggetti gestori delle aree protette presenti sul territorio lagunare.
1.2. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comitato tecnico aggiungere la seguente: -scientifico.
*3.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Quartini, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comitato tecnico, aggiungere la seguente: -scientifico.
*3.2. Bonelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comitato tecnico aggiungere la seguente: -scientifico.
*3.3. Simiani.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Natura 2000 aggiungere le seguenti: e delle aree protette.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, alinea, dopo le parole: degli enti consorziati, aggiungere le seguenti: sentiti i soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 1, comma 2,;

   b) alla lettera e), dopo la parola: produttiva aggiungere la seguente: ecosostenibile;

   c) sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche;.
4.1. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Natura 2000 aggiungere le seguenti: e delle aree naturali protette.
4.2. Bonelli.

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  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: valorizzazione produttiva aggiungere la seguente: ecosostenibile.
4.3. Bonelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche;.
*4.4. Bonelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche;.
*4.5. Simiani.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino settentrionale.
4.6. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Consorzio promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia della laguna e favorisce le attività di informazione e didattica, anche avvalendosi della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati e del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4.7. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 5.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , acquisito il parere dei soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 1, comma 2.
*5.1. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , acquisito il parere dei soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 1, comma 2.
*5.2. Simiani.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , acquisito il parere dei soggetti gestori delle aree naturali protette presenti nell'area lagunare.
5.3. Bonelli.

ART. 8.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: , con comprovate competenze in campo ambientale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: scelto tra una terna di nomi indicati concordemente dai soggetti gestori delle riserve naturali dello Stato presenti sul territorio lagunare.
8.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Quartini, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: , con comprovate competenze in campo ambientale,.
*8.2. Bonelli.

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  Al comma 2, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: , con comprovate competenze in campo ambientale,.
*8.3. Simiani.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , scelto tra una terna di nomi indicati concordemente dai soggetti gestori delle riserve naturali dello Stato presenti sul territorio lagunare.
8.4. Bonelli.