CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 aprile 2024
292.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO
(Testo approvato nella seduta odierna)

TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Norme applicabili)

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 4 dicembre 2023, n. 202, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO II.
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Organizzazione dei lavori)

  1. Il presidente può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminare i profili istruttori di ciascuna questione o ciascun affare trattati dalla Commissione e di riferirne ad essa.
  2. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della
Commissione)

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri componenti nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della
Commissione)

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 22, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 23.

Art. 5.
(Ufficio di presidenza)

  1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, che lo presiede, dai vicepresidenti e dai segretari.
  2. Il presidente convoca alle riunioni dell'ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.
  3. Delle riunioni dell'ufficio di presidenza è redatto un verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.
(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari)

  1. Il presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, Pag. 15regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Dispone le spese di ordinaria amministrazione.
  Esercita i restanti compiti previsti dal presente regolamento.
  2. Nei casi di necessità e urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'ufficio di presidenza, riferendo entro quarantotto ore all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  3. I vicepresidenti sostituiscono, su sua delega, il presidente in caso di assenza o di impedimento.
  4. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

Art. 7.
(Funzioni dell'ufficio di presidenza)

  1. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.
  3. Qualora nell'ufficio di presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del presidente è consentito l'intervento di un commissario per gruppo, per non più di cinque minuti.
  4. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce.
  5. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione)

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno quarantotto ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.
(Ordine del giorno delle sedute)

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti.
  2. I componenti che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.
(Numero legale)

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.Pag. 16
  2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Art. 11.
(Deliberazioni)

  1. Salvo che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20 è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
  3. Il regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
  4. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.
  6. Nel caso di constatate irregolarità, il presidente, apprezzate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata rinnovazione.

Art. 12.
(Durata degli interventi e pubblicità dei
lavori)

  1. La durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti. È fatta salva tuttavia la facoltà del presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per gruppo.
  2. Tutte le sedute sono pubbliche. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva, la Commissione, su richiesta del presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
  3. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.
  4. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 2, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
  5. All'inizio di ogni seduta il presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche. La stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso il suddetto impianto audiovisivo. Limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.
  6. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 5.
  7. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data Pag. 17lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV.
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e
limitazioni)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge istitutiva.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 14.
(Attività istruttoria)

  1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
  2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
  3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 15.
(Esame di testimoni e confronti)

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.
  2. Il presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione.
  3. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscriverlo; di eventuali richieste di rettifica il presidente informa la Commissione. Alle persone audite è indicato un Pag. 18termine non superiore ai venti giorni entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.
(Falsa testimonianza)

  1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 18.
(Denuncia di reato)

  1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

Art. 19.
(Regime degli atti e archivio della
Commissione)

  1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.
  2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.
  3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.
  4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta, d'intesa con i Presidenti delle due Camere, le misure di sicurezza che ritenga opportune.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale amministrativo di segreteria addetto specificamente alla Commissione, nonché, su autorizzazione del presidente, dai collaboratori di cui all'articolo 23.
  6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
  7. Ogni autorizzazione del presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.
  8. I componenti della Commissione, il personale amministrativo di segreteria addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

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Art. 20.
(Relazioni)

  1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire alla Camere, il presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla.
  2. La proposta è illustrata dal presidente o dal relatore in apposita seduta. La proposta non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3.Possono essere presentate relazioni di minoranza. alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.
(Pubblicità di atti e documenti)

  1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.
  2. Al termine della legislatura, tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati all'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO V.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa fra loro, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.
  2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono fissate e ripartite secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6 della legge istitutiva.

Art. 23.
(Collaborazioni esterne)

  1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ne definisce l'oggetto e i termini di inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Il presidente della Commissione può disporre che i collaboratori possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
  3. La Commissione può avvalersi per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, altresì dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
  4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di Pag. 20norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Qualora l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 24.
(Modifiche al regolamento della
Commissione)

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

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ALLEGATO 2

REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI
ACQUISITI

(Testo approvato nella seduta odierna)

Art. 1.
(Divulgazione di atti e documenti)

  1. La Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, delibera di rendere pubblici:

   a) gli atti e i documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, ad eccezione di quelli (o delle parti di quelli) segreti o riservati;

   b) gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni e il materiale informativo ricevuto da soggetti esterni, non sottoposti a vincolo di segretezza o riservatezza.

  2. Gli atti e i documenti qualificati segreti o riservati dalla Commissione resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per dieci anni, decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, dalle Presidenze della Camera e del Senato ovvero dalle Commissioni parlamentari di inchiesta eventualmente istituite nella prossima Legislatura, qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione. Di tale decisione sono comunque informate le Presidenze della Camera e del Senato.

Art. 2.
(Documenti segreti)

  1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli commissari e per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, nonché per i collaboratori, su autorizzazione del presidente, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati sono assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

   a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

   b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

   c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

   d) scritti anonimi o apocrifi;

   e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

   f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 3.
(Documenti riservati)

  1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli commissari e per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, nonché Pag. 22per i collaboratori, su autorizzazione del presidente, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli commissari e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

   a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

   b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

   c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 4.
(Atti liberi)

  1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione.
  2. Il presidente può autorizzare soggetti esterni a potersi avvalere delle previsioni di cui al comma precedente.

Art. 5
(Personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza)

  1. II personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'Archivio della Commissione procede all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal presidente, nonché alla loro indicizzazione.