CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 aprile 2024
291.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 5

ALLEGATO 1

Schema di parere della relatrice, onorevole Rebecca Frassini, sul Documento di economia e finanza 2024. Doc. LVII, n. 2.

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   rilevato che il Documento di economia e finanza in esame reca i valori tendenziali di finanza pubblica rilevabili a legislazione vigente, valori che, osserva il Documento, sono, per l'anno in corso e per gli anni successivi, largamente in linea con lo scenario programmatico tracciato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

   considerato che il nuovo Documento non reca un ulteriore quadro programmatico, in considerazione della riforma in itinere della governance economica europea, secondo la quale l'Italia dovrà presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro il 20 settembre dell'anno in corso, sulla base della traiettoria finanziaria di riferimento che sarà definita dalla Commissione europea entro il 21 giugno;

   considerato che, per quanto riguarda gli altri valori tendenziali macroeconomici, il Documento prevede un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,0 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2025, all'1,1 per cento nel 2026 e allo 0,9 per cento nel 2027;

   valutata positivamente la circostanza, evidenziata nell'atto in esame, del progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL per il quadriennio 2024-2027, con tutti i risvolti positivi derivanti da tale trend;

   rilevato che il Documento conferma l'elenco di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio definito dalla precedente Nota di aggiornamento, che include il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il disegno di legge per la revisione del Testo Unico degli Enti locali e il disegno di legge in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera;

   preso atto, relativamente alla spesa sanitaria – la quale riveste un ruolo importante per quel che concerne i profili di competenza regionale – che per il 2024 viene previsto un ammontare pari a 138.776 milioni di euro (equivalente al 6,4 per cento del PIL), con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto al 2023 e considerato altresì che, a seguito dei rinnovi contrattuali, è prevista una crescita del 9,7 per cento rispetto al 2023 degli emolumenti dei lavoratori del settore, con tutti i risvolti positivi in termini di valorizzazione del personale di tale comparto fondamentale;

   preso atto della tabella I.1-1, allegata al DEF, relativa alle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, nella quale sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate ai predetti enti territoriali;

   considerato, con riferimento alla sopracitata tabella I.1-1, che il raffronto tra la spesa sostenuta nel 2021 e la spesa sostenuta nel 2022 evidenzia una diminuzione della spesa corrente (che passa da euro 623.373.865 a euro 606.532.564) ed un aumento della spesa in conto capitale (che passa da euro 148.986.867 a euro 742.429.309), con un trend qualitativo della spesa valutabile positivamente, atteso che in tutte le organizzazioni pubbliche la diminuzione percentuale delle spese correnti rispetto alle spese per investimenti costituisce un risultato utile,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 6

ALLEGATO 2

Schema di parere del relatore, senatore Silvestro, sul disegno di legge recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione». A.C. 1665.

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   rilevato che il disegno di legge intende assicurare un'attuazione uniforme e coordinata dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, delineando una cornice normativa unitaria per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta;

   condivisi l'impianto e le finalità del disegno di legge;

   condivise le soluzioni prospettate con il disegno di legge, diretto a valorizzare il ruolo del Parlamento fin dalla prima fase di elaborazione delle intese e ad assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie in sede di Conferenza Unificata;

   considerato che l'attuazione del regionalismo differenziato richiede la definizione di un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica, sociale e territoriale nazionale;

   sottolineato che il disegno di legge individua un significativo e apprezzabile bilanciamento tra le predette istanze, intervenendo tra l'altro sul trasferimento delle funzioni, l'attribuzione delle risorse finanziarie, la disciplina della ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, la durata delle intese e il loro monitoraggio, provvedendo inoltre ad assicurare i necessari equilibri finanziari e a garantire le regioni che non abbiano sottoscritto intese;

   considerato che la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni (sentenze n. 220 del 2021, n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020) che i LEP configurano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per l'erogazione di prestazioni fondamentali di carattere sociale nonché il nucleo invalicabile di garanzie per rendere effettivi tali diritti;

   evidenziato che, proprio in considerazione della rilevanza costituzionale della materia, la Commissione bicamerale per le questioni regionali ha deciso di svolgere un'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

   rilevato che, nell'ambito delle missioni svolte in varie regioni in diverse aree del territorio nazionale al fine di acquisire elementi informativi, proposte e valutazioni dei rappresentanti di enti territoriali e delle parti sociali, sono emersi – con specifico riguardo all'erogazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a livello regionale e locale – sia modelli organizzativi in grado di conciliare efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione dei LEP, sia situazioni di carenza amministrativa e gestionale anche sul piano della riscossione dei tributi, con un impatto fortemente negativo sulle entrate degli enti territoriali;

   osservato che il disegno di legge di iniziativa governativa ha subito numerose e significative modifiche nel corso della prima lettura in Senato, anche allo scopo di garantirePag. 7 l'effettività dei LEP su tutto il territorio nazionale;

   valutata positivamente la modifica apportata al testo originario, atta a integrare le finalità perseguite dalla legge richiamando espressamente, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, il rispetto dell'unità nazionale, l'obiettivo di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, i principi di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, come pure il principio di indivisibilità e il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, che costituiscono il quadro fondamentale di riferimento nel cui ambito si colloca l'attuazione dell'autonomia differenziata;

   preso atto della modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 1, che opportunamente esplicita il profilo teleologico dei LEP, evidenziando che gli stessi costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i diritti civili e sociali su tutte le aree territoriali della nazione, senza quindi che a nessun cittadino, in qualsiasi area del Paese risieda, possa essere precluso l'accesso a tali prestazioni essenziali;

   considerata – sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 – l'opportunità della modifica apportata, con la quale è stato chiarito che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni include quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali;

   evidenziato che l'articolo 3, comma 1, relativo alla procedura di determinazione dei LEP, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, supera il modello procedurale previsto dal testo originario, basato sull'adozione dei LEP attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo opportunamente una fonte primaria – in particolare una delega legislativa – maggiormente idonea ad incidere sulla materia de qua;

   preso atto dei contenuti di tale delega legislativa, che fissa l'oggetto della delega e il termine per il suo esercizio e rinvia per i principi e criteri direttivi alle disposizioni previste in materia dalla legge di bilancio 2023;

   valutata positivamente la scelta di prefigurare una valenza «rafforzata» del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo per la determinazione dei LEP – con un obbligo per il Governo di trasmettere nuovamente i testi al Parlamento, corredati delle proprie osservazioni, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari e la possibilità per le Commissioni di esprimersi anche sulle predette osservazioni governative – e considerato che tale modulo procedurale valorizza il ruolo del Parlamento, consentendo un confronto con il Governo nella fase di esercizio della delega;

   considerato che il comma 2 dell'articolo 3 prevede opportunamente la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nella prospettiva di assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie;

   preso atto dell'indicazione, contenuta al comma 3 dell'articolo 3, delle materie nelle quali vanno assicurati i livelli essenziali delle prestazioni;

   valutata positivamente la definizione, contenuta al comma 4 dell'articolo 3, di procedure e modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione;

   preso atto del comma 7 dell'articolo 3, che prefigura un periodico aggiornamento dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tener conto del mutamento del contesto socioeconomico o dell'evoluzione tecnologica;

   valutato positivamente il comma 8 dell'articolo 3 che prevede un aggiornamento triennale dei costi e dei fabbisogni standard;

Pag. 8

   considerato il comma 11 dell'articolo 3, secondo cui qualora vengano modificati i LEP o ne siano determinati ulteriori, la regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza degli stessi nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione;

   considerato che l'articolo 4, come modificato in prima lettura al Senato, nella prospettiva di conciliare il piano dell'autonomia, di rilievo costituzionale, con i piani – anch'essi di rango costituzionale – della salvaguardia dei diritti fondamentali civili e sociali e dell'equilibrio di bilancio, stabilisce che, nelle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il trasferimento delle funzioni alle regioni può avvenire, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio;

   considerato che l'articolo 4 dispone altresì che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie;

   considerato che, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 4 prevede che le predette risorse sono volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, precisando altresì che il fine di tale disciplina è quella di scongiurare disparità di trattamento tra regioni;

   preso atto che l'articolo 5, modificato durante l'esame in prima lettura al Senato, istituisce una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, alla quale è attribuita la formulazione di proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse, umane, finanziarie e strumentali, necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni di autonomia alla stessa conferite;

   considerato altresì che il medesimo articolo 5 al comma 1 stabilisce che i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse siano stabiliti nell'intesa Stato regione di cui all'articolo 2, mentre la concreta determinazione delle stesse è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

   preso atto della disposizione, contenuta al comma 2 dell'articolo 5, che prevede la compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali maturati nel territorio di riferimento, secondo la disciplina specifica stabilita nell'intesa;

   preso atto che l'articolo 6, in ossequio al principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, prevede che le funzioni amministrative trasferite alla regione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione siano dalla stessa attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane e regione;

   valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, secondo cui la Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere sui controlli effettuati con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze alle regioni, nonché al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.