CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 12 aprile 2024
288.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 3, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni.
*1.10. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.
*1.11. (Nuova formulazione) Ruffino, Castiglione.
*1.12. (Nuova formulazione) Steger, Manes.
*1.13. (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.
*1.14. (Nuova formulazione) Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*1.15. (Nuova formulazione) Roggiani, Malavasi.

  Al comma 8, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente:

   a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:

  Conseguentemente, al medesimo comma 8:

   a) alla lettera a), sopprimere il numero 8);

   b) sostituire la lettera s) con la seguente:

   s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
*1.44. (Nuova formulazione) Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ubaldo Pagano.
*1.45. (Nuova formulazione) Cesa.
*1.110. (Nuova formulazione) Santillo, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'allegato 1, rubrica Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla voce: LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter decies, nella colonna relativa all'anno 2026 sostituire la cifra: 1.842.000 con la seguente: 12.075.000 e nella colonna relativa all'anno 2027 sostituire la cifra: 3.409.000 con la seguente: 12.651.000;

   b) sopprimere la voce: LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quater.
1.65. (Nuova formulazione) Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

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  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020.
*1.73. (Nuova formulazione) Comaroli, Bof, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*1.74. (Nuova formulazione) Andrea Rossi, Simiani, Vaccari, Merola, Malavasi, De Micheli, Guerra, Bakkali, Gnassi, Roggiani, Braga, Cuperlo, Forattini, Girelli, Guerini, Mauri, Peluffo, Quartapelle Procopio.
*1.75. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.
*7.3. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis.
*7.4. (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*7.5. (Nuova formulazione) Dell'Olio, Caramiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Donno, Torto.

ART. 8.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità.
8.59. (Nuova formulazione). Lai.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica Pag. 45della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare.
8.75. (Nuova formulazione) Mulè.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
8.81. (Nuova formulazione) Iezzi, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «identificazione degli interessati,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,». L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresì alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
8.82. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.

ART. 9.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, può essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.
9.35. (Nuova formulazione) Vietri.

ART. 12.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da Pag. 46riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica».
12.56. (Nuova formulazione) Pizzimenti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.
(Disposizioni in materia di usi civici)

  1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento.
12.02. (Nuova formulazione) Palombi.

ART. 18.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2026,»;

   b) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa»;

   c) al decimo periodo, le parole: «di cui all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al nono periodo»;

   d) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma».

  3-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «di emergenza-Pag. 47urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla seguente: «sanitari».
18.6. Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Articolo 20-bis.
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci)

  1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 «Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci» della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonché dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.02. (Nuova formulazione) Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti, Benvenuto.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo il capoverso 10-ter aggiungere il seguente:

   «10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545».
24.7. I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «di almeno sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna»;

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

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   b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o da altri enti pubblici»;

   c) all'articolo 6, comma 2:

    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari»;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   d) all'articolo 24, comma 1:

    1) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

   «g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari»;

    2) alla lettera m-bis), le parole: «di componenti» sono sostituite dalle seguenti: «di magistrati e di giudici tributari».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Norme in materia di giustizia tributaria.
24.8. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 29.

  Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

   «Art. 27. – (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

   a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

   d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

   e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

   f) l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

   2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
   4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenzaPag. 49 di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
   5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
   6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
   7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
   8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui è derivata la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino al massimo di dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del presente decreto.
   9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
   10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del presente decreto.
   11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.
   12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del presente decreto.Pag. 50
   13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
   14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
   15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 29:

    alla lettera b), numero 1), capoverso b-bis), dopo le parole: della patente aggiungere le seguenti: o del documento equivalente e sostituire le parole: del comma 8 con le seguenti: del comma 15;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto;

   dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:

Allegato 2-bis
(articolo 29, comma 19, lettera c-bis))

«Allegato I-bis
(articolo 27, comma 6)

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27

  FATTISPECIE

  DECURTAZIONE
  DI CREDITI

  1

  Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

  5

  2

  Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

  3

  3

  Omessi formazione e addestramento:

  2

  4

  Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

  3

  5

  Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

  3

  6

  Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:

  2

  7

  Mancanza di protezioni verso il vuoto:

  3

  8

  Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

  2

  9

  Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

  2

Pag. 51

  10

  Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

  2

  11

  Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

  2

  12

  Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

  2

  13

  Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:

  1

  14

  Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:

  3

  15

  Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

  3

  16

  Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

  3

  17

  Omessa valutazione del rischio di annegamento:

  2

  18

  Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

  2

  19

  Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:

  3

  20

  Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

  1

  21

  Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

  1

  22

  Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

  2

  23

  Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

  3

  24

  Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

  1

  25

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

  5

  26

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

  8

Pag. 52

  27

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:

  15

  28

  Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

  20

  29

  Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

  10

  ».
*29.101. (Ulteriore nuova formulazione). Benvenuti Gostoli.
*29.102. (Ulteriore nuova formulazione). Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.103. (Ulteriore nuova formulazione). Manes, Steger.
*29.105. (Ulteriore nuova formulazione). Benvenuto, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*29.112. (Ulteriore nuova formulazione). Montemagni, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Pizzimenti.
*29.113. (Ulteriore nuova formulazione). Mascaretti.
*29.114. (Ulteriore nuova formulazione). Steger, Manes.
*29.115. (Ulteriore nuova formulazione). Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*29.116. (Ulteriore nuova formulazione). Lucaselli.
*29.122. (Ulteriore nuova formulazione). Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*29.123. (Ulteriore nuova formulazione). Bof, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*29.129. (Ulteriore nuova formulazione). Cannizzaro, D'Attis.
*29.145. (Ulteriore nuova formulazione). Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
*29.146. (Ulteriore nuova formulazione). Giorgianni.
*29.155. (Ulteriore nuova formulazione). Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

ART. 32.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Articolo 32-bis.
(Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino)

  1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «Linea 2 della metropolitana della città di Torino», è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al Pag. 53primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
32.01. (Nuova formulazione) Bellomo, Maccanti, Benvenuto.

ART. 33.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Articolo 33-bis.
(Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento)

  1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e alla realizzazione dei lavori» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fase di realizzazione dell'opera può essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la società Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213».
33.011. (Nuova formulazione) Molinari, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

ART. 36.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi Pag. 54o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture – uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e del 2016 con le seguenti: del 2016, del 2022 e del 2023.
36.24. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis.
(Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione)

  1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
36.02. Cavandoli, Davide Bergamini, Dara.

ART. 44.

  Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Articolo 44-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

   b) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999» sono inserite le seguenti: «alla data Pag. 55di stipulazione del contratto di cui al presente comma».
*44.015. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.
*44.017. (Nuova formulazione) Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Lai.
*44.018. (Nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti.
*44.021. (Nuova formulazione) Ciocchetti, Ciancitto.

  Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Articolo 44-bis.
(Norme in materia di servizi consultoriali)

  1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.
44.028. (Nuova formulazione) Malagola.

  Nel titolo III, all'articolo 45 premettere il seguente:

Articolo 44-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 5.
*44.01. (Nuova Formulazione) Steger, Schullian, Gebhard, Manes.
*44.02. (Nuova Formulazione) Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*44.03. (Nuova Formulazione) Ferrari.
*44.04. (Nuova Formulazione) Cannizzaro, D'Attis.

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ALLEGATO 2

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DAI RELATORI

ART. 38.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: negli anni 2024 e 2025 con le seguenti: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

   b) al comma 10:

    1) al secondo periodo, sostituire le parole: Il soggetto gestore con le seguenti: Il GSE;

    2) dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025;

   c) al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta con le seguenti: diano esito negativo;

   d) al comma 21, sopprimere le parole: per l'anno 2024.
*38.32. (Nuova formulazione) Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.33. (Nuova formulazione) Mattia.
*38.34. (Nuova formulazione) Almici, Lucaselli.
*38.35. (Nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*38.36. (Nuova formulazione) Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Casasco.
*38.7. (Nuova formulazione) Marattin.

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ALLEGATO 3

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

   Al titolo I, le parole: «Capo I – Misure per l'attuazione del PNRR» sono soppresse.

  All'articolo 1:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «dallo stesso previsti» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dallo stesso Piano»;

   al comma 3:

    al secondo periodo, le parole: «delle relative informativa» sono sostituite dalle seguenti: «delle relative informative»;

    al quarto periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,», le parole: «comma 7, lettere h) e i)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettere h) e i)e le parole: «comma 7, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettera f)»;

    al quinto periodo, le parole: «di decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti»;

   al comma 4, secondo periodo, le parole: «, le risorse di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui al primo periodo» e dopo le parole: «sono versate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5:

    all'alinea, dopo le parole: «in tutto o in parte» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «2024, di» sono sostituite dalle seguenti: «2024, a», le parole: «2025, di» sono sostituite dalle seguenti: «2025, a», le parole: «2026, di» sono sostituite dalle seguenti: «2026, a», le parole: «2027, di» sono sostituite dalle seguenti: «2027, a» e le parole: «2028 e di» sono sostituite dalle seguenti: «2028 e a»;

    alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera d), le parole: «per l'anno 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e»;

    alla lettera e), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8:

    alla lettera a):

     al numero 7), dopo le parole: «250 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «e 160» sono inserite le seguenti: «milioni di euro»;

     al numero 20), le parole: «numero. 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1»;

    alla lettera f), le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto» e dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 58ministri 11 giugno 2019,» sono inserite le seguenti: «recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e»;

    alla lettera g), alinea, dopo le parole: «a 50.000.000» è inserita la seguente: «di»;

    alla lettera i), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera p), le parole: «all'articolo 20, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge»;

    alla lettera r), le parole: «convertito con modificazioni in legge» e le parole: «convertito con modificazioni nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

    alla lettera u), le parole: «di bilancio» sono soppresse;

   al comma 11:

    al primo periodo, dopo le parole: «e gli interventi» è inserita la seguente: «del» e le parole: «e 7, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e 8, lettere a) e c)»;

    al terzo periodo, le parole: «dello stesso intervento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intervento al quale sono assegnate»;

   al comma 13:

    al primo periodo, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2»;

    al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente» è sostituita dalle seguenti: «Per il fine di cui al primo periodo» e le parole: «all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,»;

    al terzo periodo, le parole: «realizzazione dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «realizzazione degli investimenti», le parole: «di cui alla Componente 1, del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR,» e le parole: «di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR,»;

    al quarto periodo, dopo le parole: «al Ministero della salute» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 2:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di ciascun programma e intervento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «alle frodi e agli altri illeciti» sono sostituite dalle seguenti: «delle frodi e degli altri illeciti», le parole: «previste dall'articolo 3, comma 1, del» è sostituita dalla seguente: «attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al», le parole: «n. 91 in capo al» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, al» e dopo le parole: «dell'Unione europea» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «il Comitato, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato provvede»;

    alla lettera d), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «esposti»;

   al comma 3:

    all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

    alla lettera h), le parole: «Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea»;

   al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «dell'Unione europea» e dopo le parole: «n. 234 del 2012» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

Pag. 59

   al comma 8, le parole: «, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e dopo le parole: «del 27 aprile 2016, e al» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

   al comma 9, alinea, le parole: «dopo il primo comma, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;

   al comma 10, dopo le parole: «lettera a), del» sono inserite le seguenti: «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al».

  All'articolo 4:

   al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «del 2021, presso» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 presso»;

   al comma 2, lettera a), le parole: «del decreto-legge n. 77 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

  All'articolo 5:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «la modalità previste» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previsti»;

   al comma 2:

    al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,» è inserita la seguente: «individuati»;

    al nono periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «delle amministrazioni locali e degli» è inserita la seguente: «altri»;

    al decimo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «da esso nominati»;

    all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   al comma 3, le parole: «secondo periodo del» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del», dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «a rischio esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «esposte al rischio di emarginazione»;

    al secondo periodo, le parole: «la modalità previste» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previsti»;

   al comma 2:

    al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,» è inserita la seguente: «individuati»;

    al nono periodo, dopo le parole: «delle amministrazioni locali e degli» è inserita la seguente: «altri»;

    al decimo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «da esso nominati»;

    all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   al comma 3, le parole: «secondo periodo del» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del» e dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    al secondo periodo, le parole: «la modalità previste» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previsti»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «per fino» sono sostituite dalla seguente: «fino»;

Pag. 60

    al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,» è inserita la seguente: «individuati»;

    al nono periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «delle amministrazioni locali e degli» è inserita la seguente: «altri»;

    al decimo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «da esso nominati»;

    all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   al comma 3, dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 8:

   al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comma 6-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 7, lettera b), le parole: «convertito, con modificazioni, con legge» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

   al comma 8, le parole: «di analisi, di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «di analisi e valutazione» e dopo le parole: «di livello generale,» è inserita la seguente: «conferibile»;

   al comma 11, secondo periodo, le parole: «presente comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo si provvede» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

   al comma 12, secondo periodo, le parole: «agli inquadramenti nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021, del personale che abbia superato le prove selettive» sono sostituite dalle seguenti: «all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021»;

   al comma 13, le parole: «, è ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto»;

   al comma 14, primo periodo, le parole: «, è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata»;

   al comma 15, al primo periodo, le parole: «in materia di analisi, valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di analisi e valutazione» e le parole: «nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione» e, al secondo periodo, le parole: «in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione»;

   al comma 18, primo periodo, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi del PNRR» e la parola: «, nonché» è sostituita dalle seguenti: «; al medesimo fine»;

   al comma 22:

    all'alinea, dopo le parole: «dall'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera b), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

   al comma 23, le parole: «economico finanziario» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziario»;

   alla rubrica, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR».

  All'articolo 9:

   al comma 1, al secondo periodo, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi previsti dal PNRR» e, al quinto periodo, le parole: «e il Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Dipartimento»;

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   al comma 4, primo periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

  All'articolo 10:

   al comma 2:

    all'alinea, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione»;

    alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 8-bissono inserite le seguenti: «comma 1,»;

    alla lettera b), le parole: «del terzo settore (ETS)» sono sostituite dalle seguenti: «del Terzo settore» e le parole: «contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «contratti pubblici,»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «in risorse umane e tecnologiche dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro»;

    alla lettera a), le parole: «della economia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia», le parole: «unità di dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «unità dirigenziale» e le parole: «e comunque» sono sostituite dalla seguente: «comunque»;

    alla lettera c), capoverso f-septies), la parola: «Consiglio» è sostituita dalle seguenti: «il Consiglio»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «della economia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia».

  All'articolo 11:

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'8 dicembre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e a versarle, tempestivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «e al loro tempestivo versamento».

  All'articolo 12:

   al comma 5, primo periodo, le parole: «per l'incremento prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'incremento dei prezzi»;

   al comma 7, le parole: «da espletarsi, secondo» sono sostituite dalle seguenti: «da espletarsi secondo», le parole: «legge n. 108 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 luglio 2021, n. 108» e le parole: «dal PNRR, e» sono sostituite dalle seguenti: «dal PNRR e»;

   al comma 8:

    al primo periodo, dopo le parole: «si applicano» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «al capo I del titolo VI della parte II del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «e dall'articolo 46 del» sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

   al comma 9:

    al primo periodo, le parole: «del 2021, adottano» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 adottano»;

    al secondo periodo, le parole: «ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando»;

   al comma 12:

    alla lettera a), capoverso Art. 4-bis:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto»;

     al comma 3, le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni» e le parole: «pubblicandole sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali»;

    alla lettera c), le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decretoPag. 62» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

   al comma 14, le parole: «ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'autorità competente procede all'archiviazione»;

   al comma 15, primo periodo, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e la parola: «attributi» è sostituita dalla seguente: «attribuiti»;

   alla rubrica, le parole: «dei contratti pubblici PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo».

  All'articolo 14:

   al comma 1, lettera c), le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

   al comma 4, dopo le parole: «del PNRR» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo»;

   al comma 6, dopo le parole: «oggetto di rilevazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 7, le parole: «del target finale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo finale»;

   al comma 8, capoverso 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

   al comma 10, la parola: «scolastico.» è sostituita dalla seguente: «scolastico»;

   al comma 11:

    alla lettera a), le parole: «e non oltre» sono soppresse;

    alla lettera b):

     al capoverso 1-bis, le parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa» e dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «dell'istruzione e del merito»;

     al capoverso 1-quater, dopo le parole: «linee di investimento» è inserita la seguente: «del» e le parole: «sono accantonate e rese indisponibili» sono sostituite dalle seguenti: «è accantonata e resa indisponibile»;

     al capoverso 1-quinques, le parole: «1-quinques.» sono sostituite dalle seguenti: «1-quinquies.» e dopo le parole: «linee di investimento» è inserita la seguente: «del».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «dei target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi»;

    alla lettera b), capoverso 3, la parola: «trasparenza» è sostituita dalla seguente: «evidenza», la parola: «spendibilità» è sostituita dalla seguente: «utilizzabilità» e la parola: «e/o» è sostituita dalla seguente: «o».

  All'articolo 16:

   al comma 1, lettera a), numero 1), all'alinea, le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dal seguente» e, al capoverso, la parola: «E'» è sostituita dalla seguente: «È»;

   al comma 3, le parole: «quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

  All'articolo 17:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 2), le parole: «n. 36-,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 36,»;

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     al numero 3), le parole: «, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «condizionata al rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «volta ad assicurare il rispetto»;

     al numero 4), la parola: «così» è soppressa;

    alla lettera c), capoverso Art. 1-quater:

     al comma 1, le parole: «previste dalle previsioni degli» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli»;

     al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «immobili, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «immobili nonché»;

     al comma 7, primo periodo, le parole: «della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione»;

    alla lettera d), capoverso Art. 2-bis, rubrica, le parole: «Disposizioni sulle» sono sostituite dalle seguenti: «Impignorabilità e insequestrabilità delle» e le parole: «per gli alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «per alloggi»;

   al comma 2:

    alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: «interessati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «interessati ovvero» e dopo le parole: «di cui al comma 106» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1»;

    alla lettera c), le parole: «attuatori, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «attuatori ovvero».

  All'articolo 18:

   al comma 2, lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «1-bis, e» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis e»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali»;

    al secondo periodo, le parole: «ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali».

  All'articolo 19:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «“Sport e inclusione sociale”» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «fondi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «fondi del PNRR»;

    al secondo periodo, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,».

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  All'articolo 20:

   al comma 1:

    alla lettera c):

     al numero 1), capoverso 2-quater, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

     al numero 2), le parole: «opportunamente integrati» sono sostituite dalle seguenti: «, integrati» e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»;

    alla lettera d), capoverso Articolo 64-ter:

     al comma 1, le parole: «in ANPR», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR» e le parole: «identificazione informatica, a» sono sostituite dalle seguenti: «l'identificazione informatica a»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «La presentazione della delega avviene» sono sostituite dalle seguenti: «Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «al comma 5, dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 dell'esercizio»;

     al comma 3, le parole: «alla piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «nella piattaforma»;

     al comma 4, le parole: «in capo» sono sostituite dalla seguente: «conferite»;

     al comma 7, dopo le parole: «Componente 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera e) capoverso Art. 64-quater:

     al comma 3:

    all'alinea, al primo periodo, le parole: «di AgID» sono sostituite dalle seguenti: «dell'AgID» e, al secondo periodo, dopo le parole: «della presente disposizione» è inserita la seguente: «e»;

    alla lettera d), le parole: «garantire interoperabilità» sono sostituite dalle seguenti: «garantire l'interoperabilità»;

     al comma 4:

    al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «IT Wallet» sono sostituite dalla seguente: «IT-Wallet»;

    al secondo periodo, le parole: «è affidata» sono sostituite dalle seguenti: «sono affidate», le parole: «di rilascio, la certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «di rilascio nonché la certificazione» e le parole: «nonché dei registri» sono sostituite dalle seguenti: «e dei registri»;

    al terzo periodo, le parole: «di cui secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;

    al comma 5, lettera b), dopo le parole: «di cui al capo V del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al»;

    al comma 6, dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «69 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro,», le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, del PNRR e», dopo le parole: «33 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro,», le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni,»;

     al comma 7:

    al primo periodo, le parole: «IT Wallet» sono sostituite dalla seguente: «IT-Wallet»;

    al quarto periodo, le parole: «versioni digitali, della» sono sostituite dalle seguenti: «versioni digitali della», le parole: «di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale» e le parole: «di cui al citato articolo 50-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-ter del presente codice»;

    al quinto periodo, le parole: «dalla TS/TEAM» sono sostituite dalle seguenti: «della TS/TEAM»;

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    al sesto periodo, dopo le parole: «dell'articolo 118-bis del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

    al settimo periodo e all'ottavo periodo, le parole: «decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo»;

    al comma 2, le parole: «Al fine di popolare l'Anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe»;

     al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «e di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, della valorizzazione», le parole: «del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché di razionalizzazione e di» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché della razionalizzazione e del»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «da uno o più soggetti» è inserita la seguente: «dotati»;

    al quarto periodo, la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

  All'articolo 21:

   al comma 1, la parola: «assicurato» è soppressa;

   al comma 2, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «servizi digitali e cittadinanza digitale» sono sostituite dalle seguenti: «“Servizi digitali e cittadinanza digitale”»;

   al comma 3, le parole: «anche in relazione al relativo gruppo societario» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'ambito del relativo gruppo societario», le parole: «nazionale, e di» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e di» e le parole: «informatica, che siano» sono sostituite dalle seguenti: «informatica e che siano».

  All'articolo 22:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2.3), capoverso d-bis), le parole: «amministrazioni dello Stato.”.» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni dello Stato”;»;

    alla lettera c):

     all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 16, è» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 16 è»;

     al capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «primo periodo e» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, e»;

     al comma 7, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

  All'articolo 23:

   al comma 2, le parole: «Ministero della Giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»;

   al comma 4, le parole: «Ministero della Giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia».

  All'articolo 24:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «dopo il comma 10, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 10 sono»;

    al capoverso 10-bis, settimo periodo, le parole: «sul sito del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale del Ministero»;

    al capoverso 10-ter, primo periodo, le parole: «di cui al comma 10-bis, consiste» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 10-bis consiste»;

    al comma 2, le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».

  All'articolo 25:

   al comma 1, lettera b), alinea, le parole: «dopo l'articolo 551, è» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 551 è»;

   al comma 2:

    alla lettera b), le parole: «dopo la parola: “mobiliare”, sono» sono sostituite Pag. 66dalle seguenti: «, dopo la parola: “mobiliare” sono»;

    alla lettera c), capoverso Art. 169-septies, le parole: «Informazioni necessarie al pagamento di crediti assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «(Informazioni necessarie al pagamento di crediti assegnati)»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1, lettera b)sono inserite le seguenti: «del presente articolo,»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «introdotto dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo».

  All'articolo 26:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), capoverso a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 60 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

     al numero 2), le parole: «e d) le parole» sono sostituite dalle seguenti: «e d), le parole:» e le parole: «la base dati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto»;

     al numero 6), capoverso q-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 50-ter del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

    alla lettera e), alinea, le parole: «dopo l'articolo 42, è» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 42 è».

  All'articolo 27:

   al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «31 dicembre 2023”.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023”;».

  All'articolo 28:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «con Rete ferroviaria» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Rete ferroviaria» e le parole: «del Consiglio dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio ECOFIN».

  All'articolo 29:

   al comma 3, le parole: «il numero 1), è» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 1) è»;

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «All'articolo 18, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 18 del» e dopo le parole: «n. 276» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera d):

    all'alinea, le parole: «dopo il comma 5-bis, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis sono»;

    al numero 1), le parole: «1) «“5-ter.» sono sostituite dalle seguenti: «“5-ter.» e la parola: «somministrazione.”;» è sostituita dalla seguente: «somministrazione.»;

    al numero 2), le parole: «2) “5-quater.sono sostituite dalle seguenti:5-quater.e la parola: “illeciti.”;» è sostituita dalla seguente: «illeciti.»;

    al numero 4), le parole: «4) “5-sexies.sono sostituite dalle seguenti:5-sexies.e le parole: “comma 445.”;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 445».»;

   al comma 5, le parole: «n. 81 è» sono sostituite dalle seguenti: «n. 81, è»;

   al comma 7, al primo periodo, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «2016/679» sono aggiunte le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,»;

   al comma 8, dopo le parole: «dalla data di iscrizione» sono inserite le seguenti: «nella Lista di conformità INL»;

   al comma 15, le parole: «e a favorire» sono sostituite dalle seguenti: «e di favorire»;

Pag. 67

   al comma 16, dopo le parole: «dell'articolo 6 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 17, le parole: «all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5)»;

   al comma 19:

    all'alinea, le parole: «di lavoro al» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro, al»;

   alla lettera a), capoverso Art. 27:

    alla lettera b), numero 1), capoverso b-bis), le parole: «dell'attestato di qualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attestazione di qualificazione»;

    al comma 20, al primo periodo, le parole: «a partire» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e, al secondo periodo, le parole: «A partire» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere».

  All'articolo 30:

   al comma 1:

    alla lettera b), capoverso b), le parole: «le disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo»;

    alla lettera c), capoverso b-bis), le parole: «Enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: «enti impositori», le parole: «le disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo» e le parole: «con modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni,»;

   al comma 6, primo periodo, la parola: «indicate» è sostituita dalla seguente: «indicati»;

   al comma 7, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

   al comma 8, al secondo periodo, le parole: «le disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo» e, al terzo periodo, le parole: «si applica la misura di cui all'articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116, come modificate dal comma 1 del presente articolo»;

   al comma 9:

    all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

    alla lettera a), le parole: «nelle ipotesi relative alla» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

    alla lettera b), le parole: «nelle ipotesi relative alla» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

   al comma 10, primo periodo, le parole: «comunque denominate,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominati,»;

   al comma 13, al secondo periodo, le parole: «comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del».

  All'articolo 31:

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «ed euro 1.500.000 a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 1.500.000 annui a decorrere»;

    alla lettera a), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

    alla lettera b), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

    alla lettera c), le parole: «quanto 6.077.968 annui» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 6.077.968 euro annui»;

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   al comma 9, le parole: «di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7» e dopo le parole: «euro 35.000» è inserita la seguente: «annui»;

   al comma 11, alinea, le parole: «legge, 21 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 febbraio»;

   al comma 12:

    al secondo periodo, le parole: «30 marzo 2001 n. 165 e al Decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e al decreto» e le parole: «sono eliminate le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse le parole:»,

    al quarto periodo, le parole: «data entrata» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata»;

    al quinto periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata».

  All'articolo 32:

   al comma 1:

    alla lettera b), capoverso 139-ter, primo periodo, le parole: «annualità 2024 e 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2024 e 2025»;

    alla lettera f), numero 1), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»;

    alla lettera g):

     al numero 2), dopo le parole: «dalla regolare esecuzione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «di cui al comma 146, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 146 sono» e dopo le parole: «dell'articolo 158 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

    alla lettera h), numero 1), le parole: «e le somme recuperate» sono sostituite dalle seguenti: «, e le somme recuperate»;

    alla lettera i), capoverso 146, le parole: «così come previsto» sono sostituite dalle seguenti: «come previsto»;

    alla lettera m), le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,»;

   al comma 2:

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;

     al numero 2), le parole: «sostituire le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole» e le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti»;

     al numero 4), le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti», dopo le parole: «10.000.000 di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «15.800.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.800.000 euro,» e le parole: «n. 190 e quanto a 47.680.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro,»;

     al numero 5.1), le parole: «sostitute con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sostituite dalle seguenti»;

     al numero 5.2), le parole: «1.270.0000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.270.000 euro».

  All'articolo 33:

   al comma 1:

    alla lettera b), le parole: «, sono aggiunte» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»;

    alla lettera c), capoverso 31-bis, le parole: «comma 35,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 35»;

    alla lettera f), capoverso 33:

    al primo periodo, le parole: «e per il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e per il restante 50 per cento» e dopo le parole: «previa trasmissione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, le parole: «di cui comma 35, nonché,» sono sostituite dalle Pag. 69seguenti: «di cui al comma 35, nonché» e le parole: «al comma 35, del» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 35 del»;

    al terzo periodo, le parole: «regolare esecuzione i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «regolare esecuzione, i comuni»;

    al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 35, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 35 sono»;

    al sesto periodo, le parole: «di cui all'articolo 158 del» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al»;

    alla lettera g), capoverso 34, primo periodo, dopo le parole: «annualità dal 2020 al 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera h), le parole: «voce Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «voce 'Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020'».

  All'articolo 34:

   al comma 1, lettera a), le parole: «325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73» sono sostituite dalle seguenti: «di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73»;

   al comma 2, le parole: «del decreto-legge n. 152 del 2021 come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

  All'articolo 38:

   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «il progetto di innovazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5:

    alla lettera a), le parole: «c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181» sono sostituite dalle seguenti: «c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11», le parole: «di cui alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle citate lettere b) e c)» e dopo le parole: «dalle lettere a, b) e c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;

    alla lettera b), le parole: «e comma 5, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «e alla lettera a) del presente comma» e le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

   al comma 6:

    all'alinea, le parole: «regolamento (UE) n. 852/2020» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852»;

    alla lettera d), dopo le parole: «del 18 dicembre 2014» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «fino a 10 milioni di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, lettera b), le parole: «beni al comma» sono sostituite dalle seguenti: «beni di cui al comma»;

   al comma 10, secondo periodo, le parole: «Il soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «Il GSE»;

   al comma 11:

    all'alinea, le parole: «degli investimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «degli investimenti»;

    alla lettera b), le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «11-bis. Con il decreto», le parole: «i) gli Esperti in Gestione dell'Energia» sono sostituite dalle seguenti: «a) gli esperti in gestione dell'energia», le parole: «ii) le Energy Service Company» sono sostituite dalle seguenti: «b) le società di servizi energetici», le parole: «Il Ministero delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «11-ter. Il Ministero delle imprese» e dopo le parole: «rilascio delle certificazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 11, alinea»;

   al comma 13, primo periodo, le parole: «da parte di GSE» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del GSE» e le parole: «delle entrate pena il» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate, a pena di»;

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   al comma 16, al secondo periodo, le parole: «i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche», le parole: «all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,» e, al terzo periodo, le parole: «è litis consorte necessario ai sensi dell'articolo 14,» sono sostituite dalle seguenti: «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14»;

   al comma 17:

    all'alinea, la parola: «adottato» è soppressa, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le parole: «e sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «, sono stabilite»;

    alla lettera b), le parole: «comma 9;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9,»;

    alla lettera e), le parole: «professionalità, dei» sono sostituite dalle seguenti: «professionalità dei»;

    alla lettera g), le parole: «regolamento (UE) 241/2021» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241»;

   al comma 18:

    al primo periodo, le parole: «all'articolo 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 del»;

    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del 12 febbraio 2021»;

    al comma 19, secondo periodo, le parole: «nonché alle gestione e monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla gestione e al monitoraggio»;

   al comma 20, le parole: «comma 11 lett. b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11, lettera b)e dopo le parole: «Ministero delle imprese» sono inserite le seguenti: «e del made in Italy».

  All'articolo 40:

   al comma 2, le parole: «All'articolo 44, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 44 del»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «degli interventi, di cui al comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma 4» e le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

    al terzo periodo, le parole: «ed altri emolumenti» sono sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti»;

   al comma 6:

    all'alinea, primo periodo, le parole: «n. 64 superiore» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64, superiore»;

    alla lettera b), le parole: «dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali,» sono sostituite dalle seguenti: «preposta al pagamento dei debiti commercial, nei termini di legge, e dedicata»;

   al comma 7, quinto periodo, le parole: «Cabina di Regia» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia»;

   al comma 8, terzo periodo, le parole: «ed altri emolumenti» sono sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti».

  All'articolo 41:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «12 febbraio 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «Missione 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «è pubblicato sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato nel sito internet»;

    al terzo periodo, le parole: «ENEA esegue» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA esegue».

  All'articolo 42:

   al secondo dei commi numerati con il numero 1, le parole: «1. Dall'attuazione del Pag. 71presente articolo non devono derivano» sono sostituite dalle seguenti: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare».

  All'articolo 44:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «2-sexies del» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

    alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «del codice».

    Al titolo III, le parole: «Capo I – Disposizioni finali» sono soppresse.

    All'allegato 1, voce Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, dopo le parole: «dell'Agricoltura» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'allegato 2:

   alla tabella B.I:

    alla voce n. 2 – Allestitore di stands, la sigla: «n.c.a» è sostituita dalla seguente: «n.c.a.»;

    alla voce n. 6 – Graphic designer, le parole: «Graphic designer» sono sostituite dalle seguenti: «Disegnatore grafico (Graphic designer)»;

    alla voce n. 7 – Imbianchino/Tinteggiatore/Pittore edile/Intonacatore/decoratore, le parole: «Attività di: di» sono sostituite dalle seguenti: «Attività di:» e le parole: «installazione di caminetti; costruzione di sottofondi per pavimenti;» sono soppresse;

    alla voce n. 8 – Organizzatore di corsi professionali, le parole: «responsabile servizio prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile del servizio di prevenzione»;

    alla voce n. 11 – Prestatore di servizi informatici multimediali, la parola: «computer:» è sostituita dalla seguente: «computer» e la sigla: «n.c.a» è sostituita dalla seguente: «n.c.a.»;

    alla voce n. 13 – Sarto/Modista/Modellista, le parole: «attacco bottoni, taglio fili» sono sostituite dalle seguenti: «attacco di bottoni, taglio di fili»;

    alla voce n. 14 – Spazzacamino, le parole: «video ispezione» sono sostituite dalla seguente: «video-ispezione»;

    alla voce n. 16 – Vetrinista/Visual merchandiser, le parole: «punto vendita» sono sostituite dalle seguenti: «punto di vendita»;

   alla tabella B-II:

    alla voce n. 23 – Creatore di articoli di bigiotteria, le parole: «di cui all'art. 127 R.D. n. 773/1931» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

    alle voci n. 26 – Gastronomo/Rosticciere/Friggitore, n. 27 – Gelatiere, n. 36 – Pasticciere e n. 37 – Pizzaiolo, le parole: «d.lgs. n. 222/2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

    alla voce n. 36 – Pasticciere, le parole: «e pasticcerie,» sono sostituite dalle seguenti: «e pasticcerie»;

    alla voce n. 37 – Pizzaiolo, le parole: «cibi da asporto,» sono sostituite dalle seguenti: «cibi da asporto»;

    alla voce n. 39 – Rilegatore/Legatore di libri, le parole: «adattamento copertine» sono sostituite dalle seguenti: «adattamento di copertine»;

    alla nota 1, la parola: «AUA» è sostituita dalle seguenti: «autorizzazione unica ambientale (AUA)», la sigla: «c.d.» è sostituita dalla parola: «cosiddetta», le parole: «all'emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle emissioni», le parole: «ricorrenza di adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ricorrenza dell'obbligo di adempimenti», le parole: «L. 447/1995 e D.P.R. 227/2011» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 ottobre 1995, n. 447, e Pag. 72regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227», dopo le parole: «Allegato I al», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al», le parole: «prevenzione incendi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi» e le parole: «regolamento n. 852/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 852/2004».

  All'allegato 3:

   nell'intestazione, le parole: «convertito dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».