CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2024
286.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   rilevato che:

    il decreto-legge n. 19 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, e tuttora in corso di esame presso la Commissione di merito, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli;

    in particolare, il Titolo I interviene in materia di governance per il PNRR e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) prevedendo disposizioni per la realizzazione degli investimenti del PNRR e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR (articolo 1), disponendo l'obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma (articolo 2), introducendo misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione (articolo 3), intervenendo sul personale e sulle funzioni della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio (articolo 4), disponendo in materia di alloggi universitari ai fini del conseguimento, attraverso la nomina di un commissario straordinario, degli obiettivi individuati dal PNRR (articolo 5), prevedendo la nomina di un commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 6) e per assicurare il conseguimento degli obiettivi relativi al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (articolo 7), rafforzando la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (articolo 8) nonché l'attività di supporto in favore degli enti locali per la realizzazione degli interventi del PNRR (articolo 9) e rafforzando infine il ruolo e la presenza del CNEL all'attuazione del PNRR (articolo 10);

    il Titolo II reca invece disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC prevedendo in particolare misure di semplificazione amministrativa (articoli 11 e 12), misure in materia di istruzione e merito (articoli da 13 a 16), disposizioni in materia di università e ricerca (articoli 17 e 18), misure urgenti in materia di sport (articolo 19), digitalizzazione (articoli 20 e 21) e giustizia (articoli da 22 a 28), disposizioni in materia di lavoro (articoli da 29 a 31), di investimenti (articoli da 32 a 41) e, in particolare, di investimenti del Ministero della salute (articoli da 42 a 44);

    il Titolo III reca norme di coordinamento e relative all'entrata in vigore del decreto-legge (articoli 45 e 46),

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «organi dello Stato», «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e Pag. 71norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «norme generali sull'istruzione», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e n) della Costituzione;

   assumono altresì rilievo le materie «tutela e sicurezza del lavoro», «governo del territorio» e «tutela della salute», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   numerose forme di raccordo con il sistema delle autonomie territoriali sono contemplate dal decreto-legge sotto forma di intesa con le amministrazioni territoriali interessate (articolo 5, comma 2; articolo 7, comma 2), di parere della Conferenza unificata (articolo 14, comma 10; articolo 15, comma 2, lettera d) o della Conferenza Stato-Regioni (articolo 20, comma 1, lettera e);

   il decreto-legge inoltre fa richiamo a una serie di disposizioni che già prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali (articoli 5, 7, 15),

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali. C. 981.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 981, recante «Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello stato da parte degli enti territoriali», come risultante dall'esame svolto presso la Commissione Finanze;

   rilevato che:

    la proposta prevede la riapertura dei termini, scaduti nel 2016, della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale), disciplinata dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a partire dall'entrata in vigore della legge ed entro un termine di dodici mesi;

    inoltre, a seguito dell'esame in sede referente, la proposta modifica il richiamato articolo 56-bis, per chiarire che la richiesta degli enti locali di attribuzione del bene demaniale deve specificare che le modalità di utilizzo del bene acquisito sono compatibili con le competenze e le funzioni effettivamente svolte dall'ente richiedente e la valorizzazione ambientale e sociale del bene e per aggiungere l'obbligo per l'ente beneficiario di assicurare l'informazione circa il processo di valorizzazione, lo stato di avanzamento del progetto e l'effettivo utilizzo del bene;

    infine, il provvedimento prevede che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento è riconducibile alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, «sistema tributario e contabile dello Stato» e «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e p) della Costituzione;

   la proposta di legge, nel determinare i principi generali di attribuzione, alle autonomie territoriali, dei rispettivi patrimoni, risulta conforme al dettato dell'articolo 119, settimo comma, della Costituzione a norma del quale «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato»,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.