CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 aprile 2024
285.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 8.124, 12.75, 15.01, 20.30, 20.31, 26.1, 37.05, 39.03 E 43.6 DEL GOVERNO E 1.111, 1.112, 9.42, 14.46, 23.05, 24.7, 24.8, 29.184, 31.12, 31.13 E 36.24 DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 5, lettera c), dopo le parole: Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate aggiungere le seguenti: alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.
1.111. I Relatori.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7, inserire il seguente: 7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026;

   b) al comma 8, alinea, sostituire le parole: commi 1, 6 e 7 con le seguenti: commi 1, 6, 7 e 7-bis e sostituire le parole: 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026;

   c) al comma 8, lettera m), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
1.112. I Relatori.

ART. 8.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «delle competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza di almeno una lingua straniera» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente»;

    2) al comma 2:

    2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento»;

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    2.2) la lettera g) è abrogata;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle specializzazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,» e le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g),» sono soppresse;

    2) al comma 3, dopo le parole: «le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento» sono inserite le seguenti: «, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento»;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «previa» è inserita la seguente: «eventuale», e dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «, a scelta del richiedente,»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «della durata» è inserita la seguente: «massima»;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1»;

    4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

    5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «una dichiarazione preventiva dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «efficace per dodici mesi,», e le parole: «di volta in volta» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della prima prestazione»;

   e) all'articolo 7, comma 4, le parole: «, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3» sono soppresse;

   f) all'articolo 12, comma 3:

    1) al primo periodo, dopo la parola: «intermediario» è inserita la seguente: «turistico»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario turistico».
8.124. Il Governo.

ART. 9.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con le seguenti: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
9.42. I Relatori.

ART. 12.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui Pag. 62all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
12.75. Il Governo.

ART. 14.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;

   b) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) i commi da 18-nonies a 18-undecies sono abrogati;

   c) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 83-quater, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al secondo periodo, le parole: «14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui».
  10-ter. Per l'attuazione del comma 10-bis è autorizzata la spesa di 2,027 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.46. I Relatori.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia)

  1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.
15.01. Il Governo.

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ART. 20.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. In caso di acquisto di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare patti di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.
  3-ter. Lo statuto della società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è adeguato alle seguenti prescrizioni che devono essere recepite dallo statuto medesimo:

   a) l'amministratore unico o l'organo delegato è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

   b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è espressione del socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica, sono riservate all'organo delegato.

  3-quater. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società di cui al primo periodo trasmette all'Autorità delegata all'innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti per ottemperare a quanto disposto dal presente comma. Tale relazione è pubblicata sul sito web della PagoPA S.p.A.
20.30. Il Governo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano Italia a 1 Giga inserito nella Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3 «Reti ultraveloci» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto dell'esito delle verifiche in campo propedeutiche all'esecuzione dei lavori, i beneficiari dei contributi pubblici, nell'ottica di realizzare una copertura di aree omogenee in ciascun lotto, adempiono agli obblighi previsti dalle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.A. anche collegando civici aventi le medesime caratteristiche dei civici da collegare in base alle predette convenzioni individuati all'esito delle suddette verifiche, posti in prossimità di questi ultimi, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo dei civici da collegare, ivi compreso il numero delle case sparse previsto dal citato investimento del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari. Il numero di civici collegati ai sensi del primo periodo è computato ai fini della verifica del raggiungimento del numero dei civici da collegare in base alle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.a. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con Infratel Italia S.p.a., a definire le modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei civici posti in prossimità di quelli collegabili in base alle predette convenzioni ed Pag. 64aventi le caratteristiche di cui al primo periodo, nonché le tempistiche di individuazione dei predetti civici di prossimità, che, in ogni caso, non devono eccedere i trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancata individuazione dei civici entro il termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano Italia a 1 Giga. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.31. Il Governo.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni, delle macromaterie rilevanti ai fini PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.
  2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto ai target PNRR è inferiore al valore medio nazionale.
  3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

   a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al venti per cento;

   b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci.

  4. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.
  5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio di applicazione individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
  6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
  7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può Pag. 65formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.
  8. Il presidente dell'ufficio di applicazione vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.
  9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 per il periodo di effettivo servizio in applicazione. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.
  10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse afferenti all'investimento 1.8 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, che sono versate nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
23.05. I Relatori.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo il capoverso 10-ter aggiungere il seguente: 10-quater. I magistrati tributari nominati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio, non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
24.7. I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «di almeno sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna»;

    2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;

   b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19» sono aggiunte le seguenti: «o altri enti pubblici»;

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   c) all'articolo 6, comma 2:

    1) dopo le parole: «consiglio di presidenza» sono aggiunte le seguenti: «avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari»;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   d) all'articolo 13-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di applicazione d'ufficio di cui all'articolo 24, comma 1, lettera m-ter), ai magistrati tributari è riconosciuto il solo trattamento economico di missione.»;

   e) all'articolo 24, comma 1:

    1) dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili distintamente per i magistrati tributari e i giudici tributari;»;

    2) alla lettera m-bis), le parole: «di componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati e dei giudici tributari»;

    3) dopo la lettera m-bis), è aggiunta la seguente: «m-ter) può disporre l'applicazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati tributari presso le corti di giustizia di primo e secondo grado sulla base dei carichi esigibili di cui alla lettera g-bis);».
24.8. I Relatori.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;

    2) al comma 7, le parole: «Nei certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati»;

    3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7».
26.1. Il Governo.

ART. 29.

  Al comma 4, lettera d), sostituire il numero 3 con il seguente: 3) «5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000».
29.184. I Relatori.

ART. 31.

  Al comma 10, dopo le parole: nel limite di 20 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.
31.12. I Relatori.

  Al comma 11, capoverso lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 20 per cento.
31.13. I Relatori.

ART. 36

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, Pag. 67n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate, rispettivamente, l'11 aprile 2023 e il 6 aprile 2023, con successiva estensione del 31 maggio 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile nonché per il contrasto al lavoro irregolare e alle infiltrazioni criminali e di stampo mafioso, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, incluse forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico dei privati. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche le tipologie di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione».
36.24. I Relatori.

ART. 37.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioniPag. 68 centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
37.05. Il Governo.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso.
39.03. Il Governo.

ART. 43.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modalità tecnologiche per la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari)

  1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione», con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.
  2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 3.850.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a 1.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
43.6. Il Governo.