CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 aprile 2024
282.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. C. 1745 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1745, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023»;

   rilevato che:

    l'intesa, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale, è finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e la Serbia, sul modello di analoghi accordi stipulati con altri Paesi;

    l'obiettivo dell'accordo, costituito da 16 articoli ed un allegato, è quello di incentivare i produttori italiani e serbi nella coproduzione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica;

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 4 articoli, relativi all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 20

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023. C. 1746 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1746, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023»;

   rilevato che:

    l'intesa bilaterale rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese e alla promozione e diffusione della cinematografia italiana all'estero;

    nello specifico, l'accordo, composto da 18 articoli ed un allegato, è finalizzato all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi e delle coproduzioni tra l'Italia e il Giappone, che rappresenta uno dei mercati più importanti a livello mondiale per il comparto;

    in particolare, le coproduzioni realizzate a norma dell'accordo da società cinematografiche dei due Paesi possono essere considerate alla stregua di opere nazionali, consentendo loro di accedere ai benefici previsti dalle rispettive legislazioni;

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 4 articoli, relativi all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 21

ALLEGATO 3

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 960, recante «Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero», come risultante dall'esame delle proposte emendative svolto presso la Commissione di merito;

   rilevato che:

    la proposta, composta da un solo articolo suddiviso in quattro commi, è finalizzata a rafforzare gli uffici diplomatici e consolari all'estero in modo che questi riescano a evadere più efficientemente e rapidamente le richieste di emissione di passaporti all'estero;

    in particolare, la proposta prevede che i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero siano attribuiti mensilmente, nella misura del 30 per cento, al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, e destinati al rafforzamento dei servizi consolari e che annualmente debba essere pubblicata una relazione sull'utilizzo dei relativi proventi;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    la disciplina del rilascio dei passaporti investe le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «stato civile e anagrafe» e «ordinamento civile», di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), i) e l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 1424, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1424 e abbinate, recante «Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù», approvata dal Senato, e non modificata nel corso dell'esame presso la Commissione Cultura;

   rilevato che:

    la proposta consta di 6 articoli e in particolare, dopo aver individuato finalità e obiettivi dell'intervento all'articolo 1, istituisce all'articolo 2 i Nuovi giochi della gioventù demandandone l'organizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP), e demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e di disabilità, il compito di stabilire i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi;

    inoltre, la proposta disciplina all'articolo 3 l'organizzazione dei Giochi demandando ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome;

    infine, la proposta regolamenta, all'articolo 4, le attività sportive per la partecipazione ai Giochi e all'articolo 5 detta disposizioni di prevenzione sanitaria demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, l'istituzione di un tavolo di lavoro al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità; l'articolo 6, reca poi disposizioni transitorie e finanziarie prevedendo che per l'anno scolastico 2024/2025 i Giochi prendano avvio in forma sperimentale;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento appare riconducibile alle competenze concorrenti in materia di ordinamento sportivo e tutela della salute, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché a quella statale esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione);

    ai fini del necessario coinvolgimento delle autonomie territoriali che la natura delle richiamate materie richiede, la proposta prevede: all'articolo 2, comma 1, che Pag. 23i Giochi siano promossi e organizzati sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali; all'articolo 3, comma 4, che la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
    un analogo coinvolgimento della Conferenza unificata non è invece previsto all'articolo 2, comma 5, della proposta – che prevede un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito in un ambito incidente sulla materia «ordinamento sportivo» – né all'articolo 5, comma 1, della proposta che demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'istituzione di un tavolo di lavoro incidente su profilo afferente alla materia della tutela della salute,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in relazione all'emanazione del decreto di natura non regolamentare previsto dall'articolo 2, comma 5, l'acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in relazione all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, comma 1, l'acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza Unificata.