CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 marzo 2024
276.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del reperimento delle fonti di finanziamento di cui al primo periodo, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, solo all'esito del reintegro integrale degli importi di cui al comma 8, lettere h) e i).
1.1. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: la stipula del contratto con le seguenti: l'aggiudicazione.
1.2. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: la stipula del contratto con le seguenti: l'aggiudicazione;

   b) al quinto periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del loro stato di avanzamento aggiungere le seguenti: , previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei CUP che rischiano il definanziamento in ragione del mancato raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.4. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1.5. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus», di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
*1.6. Ghirra, Grimaldi.
*1.7. D'Attis, Cannizzaro.
*1.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*1.9. Lucaselli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: , previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**1.10. Grimaldi, Zaratti.
**1.11. Ruffino, Castiglione.
**1.12. Steger, Manes.

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**1.13. D'Attis, Cannizzaro.
**1.14. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
**1.15. Roggiani, Malavasi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, i decreti di cui al primo periodo indicano le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali, al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.;

   b) al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, il decreto di cui al primo periodo indica le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.
1.16. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinata a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. I decreti di cui al primo periodo indicano le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.;

   b) al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinate a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. Il decreto di cui al primo periodo indica le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.
1.17. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del loro stato di avanzamento aggiungere le seguenti: previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei CUP che rischiano il definanziamento in ragione del mancato raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.18. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'articolo 34.
*1.19. D'Attis, Cannizzaro.
*1.20. Steger, Manes.
*1.21. Roggiani, Gnassi.
*1.22. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante.
1.23. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante, garantendoPag. 21 comunque la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.
1.24. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito dell'intervento «Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni», al Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

  Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 17 milioni;

   alla lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 8 milioni;

   alla lettera c), sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 98 milioni;

   alla lettera d), sostituire le parole: 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 448 milioni di euro per l'anno 2024, 518 milioni di euro per l'anno 2025, 468 milioni di euro per l'anno 2026;

   alla lettera e), sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: 43 milioni di euro per l'anno 2024, 93 milioni di euro per l'anno 2025, 123 milioni di euro per l'anno 2026, 125 milioni di euro per l'anno 2027;

   alla lettera f), sostituire le parole: 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 con le seguenti: 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027.
1.25. Marattin.

  Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie»;.
1.26. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie»;.
1.27. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'intervento «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*1.28. D'Attis, Cannizzaro.
*1.29. Steger, Manes.
*1.30. Roggiani, Gnassi.
*1.31. Grimaldi, Zaratti, Bonelli.

  Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) al fine di valorizzare i progetti già previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali, lo sviluppo dei porti verdi, dei servizi di cold ironing, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse dei porti afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, fondamentale per i traffici europeiPag. 22 sul Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, nonché di garantire la valorizzazione dei nessi economico-funzionali tra le infrastrutture portuali e le aree produttive ivi localizzate nella programmazione territoriale tra attività industriali e commerciali, l'efficientamento e miglioramento delle reti intermodali e delle connessioni di ultimo e penultimo miglio, con lo scopo di garantire gli standard europei su tutte le direttrici nazionali e internazionali, le connessioni con i sistemi portuali nazionali e il rafforzamento del sistema logistico e della rete del trasporto merci territoriale, favorendo l'intermodalità gomma-ferro, gomma-nave e lo sviluppo dei nodi interportuali, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1-bis, dopo la parola: «partecipa», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del caso di cui al comma 3-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di valorizzare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse territoriale dei porti della Sicilia Sud-orientale afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, ai componenti di cui al comma 1 sono aggiunti, nel Comitato di gestione della suddetta Autorità, un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera d) del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, escluse quelle capoluogo delle città metropolitane.».
1.32. Barbagallo, Lai.

(Inammissibile)

  Al comma 8, alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro con le seguenti: dai commi 1, 6 e 7 del presente articolo e dal comma 1-bis dell'articolo 35, pari a 4.145 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   alla lettera b) del medesimo comma 8, dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a;

   alla lettera h) del medesimo comma 8, sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 925 milioni;

   all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2024 per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.
1.33. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.938 milioni di euro per l'anno 2025, 3.500,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 510 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, ComponentePag. 23 3, Investimento 1.2 del PNRR, nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
1.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.928 milioni di euro per l'anno 2025, 3.460,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 450 milioni di euro con le seguenti: 470 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S.)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del PNRR mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
1.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: dai commi 1, 6 e 7 e dall'articolo 18, commi 3-bis e 3-ter, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.978 milioni di euro per l'anno 2025, 3.540,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

   b) alla lettera h), sostituire le parole: 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2.767 milioni di euro per l'anno 2025, 1.501 milioni di euro per l'anno 2026 e 215 milioni di euro per l'anno 2027.

  Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.».
1.36. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 1).

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  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.37. Bonetti, Castiglione.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.38. Curti.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 3).
1.39. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 4).
1.40. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 5).
1.41. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 6).
1.42. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 6), sostituire le parole: 44,7 milioni con le seguenti: 5,7 milioni;

   b) alla lettera h), sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 764 milioni.
1.43. D'Attis, Cannizzaro, Battistoni.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 8).
*1.44. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ubaldo Pagano.
*1.45. Cesa.
*1.110. Santillo, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 15).
1.46. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 16).
1.47. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere il numero 16);

   b) alla lettera h), sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 759,7 milioni.
1.48. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

  Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,.
*1.49. Zanella, Grimaldi, Mari.

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*1.50. Ubaldo Pagano, Guerra.
*1.51. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16) e 22).

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 64,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.52. Bonetti, Castiglione.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, sopprimere il numero 17) della lettera a) e la lettera c);

   b) sopprimere il comma 13.
1.53. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).
1.54. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.55. Bonetti, Castiglione.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 18).
*1.56. Zanella, Grimaldi, Mari.
*1.57. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 20).
1.58. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).
1.59. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).

  Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.60. Bonetti, Castiglione.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera d);

   b) sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;.

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  Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da: «di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026» a: «per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032» con le seguenti: «di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032»;

   c) alla lettera f), sostituire le parole: e 397.921.550 euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029;

   d) alla lettera g), alinea, sostituire le parole: e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: , 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028;

   e) alla lettera g), numero 4), sostituire le parole: e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028;

   f) alla lettera g), numero 6), sostituire le parole: e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 32.991.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028;

   g) alla lettera g), numero 8), sostituire le parole: e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028;

   h) alla lettera g), numero 10), sostituire le parole: e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028;

   i) alla lettera g), numero 13), sostituire le parole: e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028;

   l) alla lettera h), sostituire le parole: 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2.022,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 415 milioni di euro per l'anno 2027;

   m) alla lettera m), sostituire le parole: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per l'anno 2029.
*1.61. Steger, Manes.
*1.62. D'Attis, Cannizzaro.
*1.63. Roggiani, Gnassi.
*1.64. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f), sostituire le parole: 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 con le seguenti: 305.897.804,53 euro per l'anno 2026 e 655.412.070,19 euro per l'anno 2027;

   b) dopo la lettera f), inserire la seguente:

   f-bis) quanto a 621.745,47 euro per l'anno 2026 e 1.237.479,81 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;.

  Conseguentemente, all'Allegato 1, sostituire la voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la seguente: Stato di previsione della spesa: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: Autorizzazione di spesa: LB n. 145/2018 articolo 1, comma 95, punto C ter decies:

   2026: 11.453.254,53;

   2027: 11.413.520,19;

Pag. 27

   2028: 4.525.225,29.
1.65. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 8, sopprimere la lettera h).
1.66. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, sopprimere le lettere h) e i).
1.67. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, sopprimere la lettera i).
1.68. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente disposizione, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie;.
1.69. Marattin.

  Al comma 8, sopprimere la lettera r).
1.70. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 10.
1.71. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 10, alinea, dopo le parole: per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1 inserire le seguenti: e di integrare, limitatamente all'importo di euro 25 milioni per l'anno 2024, la dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.72. Marattin.

(Inammissibile)

  Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera d), da adottarsi entro il 31 maggio 2024.
*1.73. Comaroli, Bof, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*1.74. Andrea Rossi, Simiani, Vaccari, Merola, Malavasi, De Micheli, Guerra, Bakkali, Gnassi, Roggiani, Braga, Cuperlo, Forattini, Girelli, Guerini, Mauri, Peluffo, Quartapelle Procopio.
*1.75. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere le parole: 1-bis,;

Pag. 28

   b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'articolo 1, comma 273, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;.
1.76. Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021-2027, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibile e la quota assegnata alle regioni e alle province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le regioni e le province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014-2020 per almeno l'80 per cento dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun ente. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da adottare entro il 30 giugno 2024, si provvede al riparto del Fondo di premialità fra le regioni e le province autonome, fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del 20 per cento alle regioni del Centro-Nord.
1.77. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 13.
*1.79. Braga, Furfaro, Ubaldo Pagano, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*1.80. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Friuli Venezia Giulia.
1.81. Serracchiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Emilia-Romagna.
1.82. Andrea Rossi, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Valle d'Aosta.
1.83. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Basilicata.
1.84. Amendola, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Lombardia.
1.85. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Sardegna.
1.86. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le Pag. 29seguenti: , della regione Campania e della regione Piemonte.
1.87. Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Calabria.
1.88. Stumpo, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Toscana.
1.89. Bonafè, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Liguria.
1.90. Ghio, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della Regione Siciliana.
1.91. Barbagallo, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Abruzzo.
1.92. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Veneto.
1.93. Scarpa, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Umbria.
1.94. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Marche.
1.95. Curti, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Molise.
1.96. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Puglia.
1.97. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Lazio.
1.98. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: della regione Campania aggiungere le seguenti: , nonché di quelli delle regioni sottopostePag. 30 al piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.
1.99. Cannizzaro.

  Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui al primo periodo gli investimenti relativi al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.100. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli interventi contenuti nel programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della nuova fonte di finanziamento e dei tempi di attivazione. Entro quindici giorni dall'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli interventi di cui al precedente periodo, con atto giuridicamente vincolante, il Ministero che assegna le nuove risorse ne determina l'ammissione a finanziamento e la contestuale soppressione dal relativo CIS.
1.101. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,.
1.102. Zanella, Grimaldi, Mari.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, continuano ad applicarsi le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 31 Pag. 31maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
1.103. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
1.104. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

   b) dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il decreto ministeriale di cui al precedente periodo assicura la continuità nel finanziamento degli interventi e la completa rendicontabilità delle spese già sostenute individuando una sola regola di rendicontazione.
1.105. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di reintegrare la dotazione finanziaria della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativamente all'investimento 1.3: «Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)»; all'investimento 2.1 «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico»; all'investimento 2.2 «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata. Il tavolo provvede a definire le modalità di recupero delle risorse, a partire da una riforma fiscale in senso ambientale, la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, l'utilizzo dei proventi delle aste del sistema ETS, l'utilizzo di risorse ordinarie ed europee.
1.106. Simiani.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.1: «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».
1.107. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione,Pag. 32 al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona».
1.108. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)».
1.109. Ubaldo Pagano.

ART. 2.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
2.1. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni con le seguenti: un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni.
2.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Curti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma l'applicazione della disciplina prevista nell'Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 settembre 2021 (atto n. 180/CSR).
*2.3. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*2.4. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: o successiva.
2.5. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.;

   c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvede a richiedere i necessari Pag. 33chiarimenti all'amministrazione centrale aggiungere le seguenti: e al soggetto attuatore;

   d) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», aggiungere le seguenti: solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.
2.6. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

   b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale aggiungere le seguenti: e al soggetto attuatore;

   c) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», aggiungere le seguenti: solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.
*2.7. Grimaldi, Zaratti.
*2.8. Steger, Manes.
*2.9. D'Attis, Cannizzaro.
*2.10. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*2.11. Ruffino, Castiglione.
*2.12. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
2.13. Simiani.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2.15. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attuatori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto.
*2.16. D'Attis, Cannizzaro.
*2.17. Steger, Manes.
*2.18. Roggiani, Gnassi.
*2.19. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.
**2.20. Grimaldi, Zaratti.
**2.21. Steger, Manes.
**2.22. D'Attis, Cannizzaro.
**2.23. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**2.24. Ruffino, Castiglione.
**2.25. Roggiani, Malavasi.

Pag. 34

  Sopprimere il comma 2.
2.26. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non espressamente stabiliti dal PNRR con le seguenti: non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR.
*2.27. D'Attis, Cannizzaro.
*2.28. Steger, Manes.
*2.29. Roggiani, Gnassi.
*2.30. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui sopra, ovvero le deroghe previste per il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti o delle scadenze previste nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, sono da intendersi direttamente applicative a far data dalla dichiarazione di emergenza, nel caso in cui sia stato riconosciuto uno stato di emergenza o un'oggettiva presenza di cause di forza maggiore.
**2.31. Simiani, Gnassi.
**2.32. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero l'incompleto.
2.33. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: provvede a restituire gli importi percepiti, aggiungere le seguenti: e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori.
*2.34. D'Attis, Cannizzaro.
*2.35. Steger, Manes.
*2.36. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*2.37. Roggiani.
*2.38. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi valutati positivamente, salvo che la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali. In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l'amministrazione centrale titolare tiene conto dell'esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle motivazioni che hanno comportato l'impossibilità di completare l'intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR. Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2.39. Ubaldo Pagano.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei Pag. 35traguardi valutati positivamente, salvo che la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali.
2.40. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l'amministrazione centrale titolare tiene conto dell'esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle motivazioni che hanno comportato l'impossibilità di completare l'intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR.
2.41. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 3, ultimo periodo, premettere le seguenti parole: In caso di comprovata colpa grave,.
*2.43. Frassini, Comaroli, Barabotti, Cattoi.
*2.44. Cannata.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
**2.45. Mari, Grimaldi, Zanella.
**2.46. Ubaldo Pagano, Guerra.
**2.47. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 3.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

   10-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.
3.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

  1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.
3.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Bonetti, Castiglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);

Pag. 36

   sopprimere il comma 2.
4.2. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.1. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari inserire le seguenti: , previa verifica di quanto previsto dall'articolo 48, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
5.2. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione ex novo di residenze destinate agli studenti universitari.
5.3. Bonetti, Castiglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

   a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

   b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

   c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

   d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

   e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

   f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

   g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5.4. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

Pag. 37

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

   a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

   b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

   c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

   d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

   e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

   f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

   g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5.5. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, nono periodo, dopo le parole: dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali, inserire le seguenti: delle università statali.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, decimo periodo, sostituire le parole: numero massimo di tre con le seguenti: numero massimo di cinque;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario valuterà, di volta in volta, l'opportunità di consultare la Conferenza dei rettori delle università italiane e condividere la progressiva disponibilità di nuovi alloggi per le sedi universitarie. Laddove siano a carico delle terze parti gli eventuali oneri finanziari diretti e indiretti scaturenti, il Commissario straordinario provvederà alla stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con associazioni di categoria, istituzioni ed enti pubblici non economici in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.
5.6. Faraone.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 16, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per il pagamento dei canoni dovuti per la locazione di immobili da Pag. 38destinare ad abitazione per i figli a loro carico, i quali risultano iscritti in un'università ubicata in un comune diverso rispetto a quello di residenza».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.
5.7. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
5.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente e obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.
5.9. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente e obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.
5.10. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

  1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non Pag. 39più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati predispone a realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
*6.2. Barbagallo.
*6.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021 con le seguenti: con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6.4. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2029 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024 e può essere confermato, sulla base di una valutazione del suo operato.
6.5. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, nono periodo, sostituire le parole: e degli enti territoriali con le seguenti: e di enti e associazioni cui assegnare a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c-bis) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i beni immobili confiscati in via definitiva.
6.6. Grimaldi, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «Fondo unico giustizia,» sono inserite le seguenti: «per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte».
6.7. Marattin.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Anche al fine di monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice Pag. 40dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6.01. Serracchiani, Gianassi, Zan, Di Biase, Lacarra.

ART. 7.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con tutti i poteri e secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con le seguenti: con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7.2. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni favorirà il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo Settore, valorizzando gli strumenti della co-programmazione e dell'amministrazione condivisa e imposterà un sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese.
*7.3. Cannizzaro, D'Attis.
*7.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*7.5. Dell'Olio, Caramiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7.6. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti e i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.
  3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.

Pag. 41

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 58, il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 57, accede al Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
7.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città)

  1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista» sono soppresse;

   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024»;

   c) al quarto periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
7.09. Lancellotta.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, gli enti locali possono adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento (RUP) e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in possesso di adeguate esperienze pregresse.
8.1. D'Alfonso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
*8.2. Cannizzaro, D'Attis.
*8.121. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di Pag. 42ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei».
8.3. Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026. Il servizio dai segretari comunali prestato in deroga alla fascia di appartenenza non è valido ai fini della progressione in carriera qualora sia svolto prima del superamento del corso di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.».
8.4. Cannata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».
*8.5. Ruffino, Castiglione.
*8.6. Cannata.
*8.7. Cesa.
*8.8. D'Attis, Cannizzaro.
*8.9. Roggiani, Gnassi.
*8.10. Comaroli, Cattoi, Barabotti, Frassini.
*8.11. Grimaldi, Zaratti.
*8.120. Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori.».
  1-ter. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.12. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori.».
8.13. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 4321 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,» sono inserite le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
8.14. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

   b) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.»;

   c) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.».
*8.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.16. Guerra, Scotto.

(Inammissibile
limitatamente alla lettera
a))

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a seguito dell'emanazione del relativo regolamento, previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8.17. Mari, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 45, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Nel caso della realizzazione di grandi opere, del valore pari o superiore ad euro 100.000.000, le amministrazioni adottano specifico regolamento destinando gli incentivi al Direttore del servizio tecnico/Ingegnere capo coinvolto, che può anche non ricoprire il ruolo di RUP. Il Direttore del servizio/Ingegnere capo secondo quanto previsto dal regolamento adottato, deve ripartire la quota parte dell'incentivo a lui non destinata come indicato nei commi precedenti e nell'Allegato I.10, anche tra i dirigenti tecnici e dirigenti amministrativi sottoposti. Il Direttore del servizio/ Ingegnere capo può anche ripartire parte della quota a lui destinata.»;

   b) alle attività elencate nell'Allegato I.10 «Attività tecniche a carico degli stanziamentiPag. 44 previsti per le singole procedure» è aggiunta la seguente:

   «- direzione del Servizio tecnico/Ingegnere capo».
8.18. Tosi, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono sostituite dalle seguenti: «centrali dello Stato, in qualità di soggetti attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,» e le parole da: «generali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
8.20. Comaroli, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, valorizzando la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «non dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, che abbia prestato servizio per almeno quattro mesi nella qualifica ricoperta,».
8.21. Varchi.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
8.22. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026».
8.23. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «non più di una volta,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei contratti di collaborazione sottoscritti con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto massimo nel termine di attuazione del progetto e delle risorse assegnate».
*8.24. Cannizzaro, D'Attis.
*8.31. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «per non più di una volta» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei contratti di collaborazione che possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale Pag. 45utilizzando le economie di spesa realizzate, per non più di due volte».
8.33. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.».
8.34. Pittalis, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I valori percentuali nella tabella 1, allegata al comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono raddoppiati.
*8.35. D'Attis, Cannizzaro.
*8.36. Roggiani, Gnassi.
*8.122. Steger, Manes.
*8.123. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi, la gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, nonché a valere sul maggior gettito, rispetto a quello stimato nel bilancio di previsione, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero ai sensi del comma 572, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
**8.37. Provenzano.
**8.38. Mulè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) le parole: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024».
8.39. Ciancitto, Varchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «, per un periodo Pag. 46non superiore a dodici mesi,» sono soppresse.
8.40. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 3-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, in itinere e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.»;

   b) all'articolo 10:

    1) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;

    2) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter»;

    3) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».
8.41. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.»;

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «6-sexies. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.».
8.42. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.».
8.43. Mari, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Pag. 47

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute il 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.
8.44. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per sostenere le procedure di affidamento e l'accelerazione dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, periodi di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026. Le regioni e le province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie agenzie strumentali, agli enti del sistema regionale, a società partecipate dalla regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.
8.45. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che, entro la fine dell'anno 2024, abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
8.46. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di potenziare le capacità amministrative degli enti locali con riferimento all'assunzione della figura del responsabile unico del progetto (RUP) legata agli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, in via straordinaria e comunque non oltre il 30 giugno 2025, il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato al 10 per cento.
8.47. Ruffino, Castiglione.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.48. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

(Inammissibile)

Pag. 48

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere a) e b), si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
8.49. Pittalis, Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.».
8.50. Pittalis, Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025.»
8.51. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021 eventualmente rimodulato, a saldo invariato, con analogo provvedimento, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
8.52. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, in itinere e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.».
8.53. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, dopo le parole: «anche apicali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché i titolari di direzioni di strutture periferiche con poteri di spesa,».
8.54. Cannata, Messina.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso «comma 290-bis».
8.55. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, capoverso «comma 290-bis», sopprimere le parole: e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del Pag. 49decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
8.56. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 4, capoverso «comma 290-bis», sostituire le parole: nel limite massimo di 70.000 euro con le seguenti: nel limite massimo di 30.000 euro.
8.57. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la parola «2023», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2024».
8.58. Scerra, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Limitatamente all'anno 2024, i requisiti inerenti l'anzianità di servizio richiesti per la qualifica da ricoprire per gli incarichi a contratto di cui all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermo restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico.
8.59. Lai.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1, dopo le parole: «assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «e dirigenziale».
8.61. Cannizzaro, D'Attis.

  Sopprimere i commi 8, 9 e 10.
*8.62. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.63. Bonetti, Castiglione.
*8.65. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità di cui 70 nella Famiglia tecnica e 30 nelle Famiglie amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica.
  11-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Pag. 50Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'Area Funzionari e 150 unità di personale dell'Area Assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente negli uffici periferici.
  11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, pari a euro 1.436.623 per l'anno 2024 e a euro 7.214.125 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8.66. Gaetana Russo, Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8 con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia ambientale e agroalimentare, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 84 unità per l'anno 2024, 27 per l'anno 2025 e 40 per l'anno 2026.
  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis, si provvede:

   a) quanto alla somma di euro 2.614.195,08 per l'anno 2024 e di euro 840.276,99 per l'anno 2025, nei limiti delle somme già iscritte nel programma «Approntamento e impiego carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2023-2025;

   b) quanto alla somma di euro 1.244.854,80 per l'anno 2026, mediante iscrizione sul Capitolo 2865 «Somme da corrispondere al personale operaio con contratto a tempo indeterminato», del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», nell'ambito della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», dello stato di previsione del Ministero della difesa per il triennio 2024-2026.
8.67. Fabrizio Rossi.

  Sopprimere il comma 13.
8.68. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'ente istituito con legge 9 maggio 1932, n. 547, e il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, è istituita la direzione generale della cassa delle ammende, con relativo posto di funzione dirigenziale di livello generale per la gestione del Fondo depositi e del Fondo patrimonio, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale del personale dirigenziale penitenziario aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 ed euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033, a valere sul bilancio della Cassa delle Ammende. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di Pag. 51organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
8.70. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 15 e 16.
*8.71. Bonetti, Castiglione.
*8.72. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.73. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 15, dopo le parole: dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro aggiungere le seguenti: , anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
8.74. Lucaselli.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2027 la percentuale stabilita dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa è pari al 25 per cento.
8.75. Mulè.

(Inammissibile)

  Al comma 18, sopprimere le parole da: nonché, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, fino alla fine del comma.
8.76. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 18, dopo le parole: Comparto funzioni centrali aggiungere le seguenti: impegnato in attività connesse al PNRR.
8.77. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di garantire l'urgente copertura del fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità amministrative e il raggiungimento degli obiettivi PNRR, valorizzando la specifica professionalità acquisita nell'assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio dagli esperti di particolare e comprovata specializzazione, titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, i suddetti esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici periferici per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2022 e tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2023. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommandoPag. 52 l'attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche presso differenti uffici periferici, nonché sommando la durata di differenti contratti, purché tutti riguardanti attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale e riferiti, comunque, a periodi distinti. All'esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali, tenuto conto dei requisiti d'accesso previsti per ogni area di inquadramento professionale. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico.
8.78. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Nell'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, terzo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato,» sono soppresse.

   b) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La tabella di equiparazione di cui al comma 1 è approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali di comparto e tiene conto delle eventuali modifiche alle aree funzionali intervenute nonché dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione».

   c) all'articolo 35, comma 3:

    1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'esclusione dalle suddette forme di preselezione di coloro che, alla data di scadenza del bando di selezione, abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca»;

    2) alla lettera e-ter), le parole: «o del master universitario di secondo livello» sono soppresse;

   d) all'articolo 52, comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: «o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno,» sono aggiunte le seguenti: «in particolare aver conseguito il titolo di dottore di ricerca,».

  18-ter. In coerenza con quanto disposto dal comma 18-bis:

   a) all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le parole: «o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale» sono soppresse.

   b) all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I candidati che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca non sono tenuti a effettuare la prova preselettiva di cui al comma 1».

   c) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I punteggi da attribuire ai diversi titoli, sia nell'ambito delle diverse categorie, sia all'interno delle stesse, devono essere coerenti con il valore dei titoli, la durata e la complessità».
*8.79. Toni Ricciardi.
*8.80. Zinzi, Cavandoli.

(Inammissibile)

Pag. 53

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante, provvede, limitatamente alla fase esecutiva, all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legislazione vigente, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, determinate a consuntivo rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il Fondo risorse decentrate per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.
8.81. Iezzi, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «identificazione degli interessati,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,».
8.82. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8.83. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 20.
8.84. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Pag. 54

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
  22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-bis, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter.
*8.85. Barbagallo.
*8.86. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.87. Mari, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
  22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, Pag. 55comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8.88. Barbagallo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.
  22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.Pag. 56
  22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*8.89. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca.
*8.90. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*8.91. Zaratti, Mari, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.
  22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
**8.92. Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella.
**8.93. Castiglione.
**8.94. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**8.95. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

(Inammissibile
limitatamente al comma 22-
ter)

  Sopprimere il comma 23.
*8.96. Pastorella, Bonetti, Castiglione.
*8.97. Roggiani.
*8.98. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 9, comma 28, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «e gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente al personale dei profili amministrativo, professionale e tecnico».
8.99. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio»;

Pag. 57

   b) le parole: «un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «settecentomila euro».
8.100. Pretto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di potenziare il perseguimento della qualità dei servizi, di adeguati livelli di efficienza dell'azione amministrativa, la valorizzazione del merito e il potenziamento dei premi legati alla performance, oltre a quanto stabilito dal CCNL del comparto Funzioni locali, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall'articolo 4 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 17 marzo 2020, l'incremento della spesa del personale a disposizione ai sensi del presente comma può essere destinato, in tutto o in parte, ad aumentare la parte stabile del Fondo per il salario accessorio, sia del personale dirigente che non dirigente nonché il trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa. L'eventuale importo destinato ai sensi del periodo precedente decurta in modo permanente la somma a disposizione per nuove assunzioni. Le risorse destinate all'incremento del trattamento economico accessorio di cui ai precedenti periodi non sono soggette al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 35 maggio 2017, n. 75, e non rilevano ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli sulla spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono esclusi dal calcolo della spesa del personale prevista dal presente comma nonché dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 35 maggio 2017, n. 75, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.».
8.101. Rosato, Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «e non sono soggette» sono inserite le seguenti: «, unitamente alle risorse assegnate alle regioni per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19,».
8.102. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,».
8.103. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva Pag. 58il limite del turn-over e il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*8.104. D'Attis, Cannizzaro.
*8.105. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
*8.106. Steger, Manes.
*8.108. Roggiani, Gnassi.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, e rafforzare la capacità amministrativa delle città metropolitane, in attesa della revisione ordinamentale, e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, gli statuti delle stesse possono prevedere l'istituzione della giunta metropolitana, composta dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri metropolitani non superiore a quattro, tra cui il vice sindaco, nominati dal sindaco metropolitano, garantendo la presenza di entrambi i sessi. La giunta collabora con il sindaco nel governo della città metropolitana e opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco, al consiglio o alla conferenza. In caso di cessazione dalla carica del sindaco la giunta decade; in tal caso le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Ai componenti della giunta si applicano le disposizioni in tema di status previste per i componenti delle giunte dei comuni dei rispettivi capoluoghi.
8.111. Roggiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.112. Grimaldi, Zaratti.
*8.113. Steger, Manes.
*8.117. Roggiani, Malavasi.
*8.118. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

   «19-bis. Le disposizioni di cui al comma 19 e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano alle operazioni di ricapitalizzazione e capitalizzazione di società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico Pag. 59finanziario approvato dall'autorità competente.».
8.119. Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)

  1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla conversione in legge del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
*8.01. Zaratti, Grimaldi, Mari, Zanella.
*8.02. Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione)

  1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio per fascia demografica di cui all'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, ai sensi della disciplina del CCNL di comparto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.».
**8.03. Steger, Manes.
**8.05. Roggiani, Gnassi.
**8.06. D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato)

  1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni,Pag. 60 dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
  2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera c) è abrogata.
*8.07. Roggiani, Gnassi.
*8.09. D'Attis, Cannizzaro.
*8.022. Steger, Manes.

(Inammissibile
limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano)

  1. Il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere 4 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 unità di funzionari e 2 unità assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in undici unità di cui 6 unità di funzionari e 5 unità di assistenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2024-2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 e dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 34.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 144.834 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano.
8.010. Simiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

  1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
*8.012. Roggiani, Gnassi.
*8.013. D'Attis, Cannizzaro.
*8.014. Steger, Manes.
*8.021. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR, ricompresi nel decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124, destinatari della procedura semplificata per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse in ragione del mancato perfezionamento della procedura prevista per l'assegnazione definitiva in quanto gli interventi sono stati avviati oltre i termini previsti per l'accesso al predetto fondo ma comunque entro i Pag. 61termini previsti dalle rispettive misure del PNRR e del PNC, possono accedere al Fondo per le opere indifferibili, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni.
8.015. Cesa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale, urbano e ambientale concernenti immobili pubblici, alla società di cui all'articolo 52, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  2. Si applicano in ogni caso, le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla società di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate non si applicano inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8.016. Iezzi, Frassini, Comaroli, Barabotti, Cattoi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Spesa per il personale docente ed educativo)

  1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni.
8.017. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)

  1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-Pag. 62legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
8.020. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Malavasi, Casu.

(Inammissibile)

ART. 9.

  Sopprimere il comma 1.
9.1. Cannizzaro, D'Attis.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituita una Cabina di coordinamento presieduta dal presidente della stessa regione o provincia autonoma, che si raccorda con il prefetto del capoluogo di regione, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nel corrispondente ambito territoriale. Alla Cabina di coordinamento partecipano il prefetto del capoluogo di regione e gli altri prefetti di volta in volta interessati, i presidenti delle province o i sindaci delle città metropolitane, un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei comuni titolari di interventi PNRR e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare nell'ambito della regione o provincia autonoma interessata. Entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, e su parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.
  2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal presidente della regione o provincia autonoma e dal prefetto di cui al comma 1 alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regìa PNRR di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021. La Cabina di coordinamento di cui al comma 1 risponde Pag. 63alla Cabina di regìa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
9.2. Cannizzaro, D'Attis.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto a favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, sono istituite Unità di missione PNRR territoriali, coordinate da ciascuna regione o provincia autonoma competente con il compito di definire un piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito regionale. L'Unità di missione PNRR territoriale è presieduta dal presidente della stessa regione o provincia autonoma, che si raccorda con il prefetto del capoluogo di regione, partecipano il prefetto del capoluogo di regione e gli altri prefetti di volta in volta interessati, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentati delle Amministrazioni centrali titolari interessate dagli interventi PNRR. Alle riunioni delle Unità di missione territoriali partecipano, ove richiesto, gli altri soggetti attuatori pubblici e privati.
  2. Le Unità di missione PNRR territoriali si interfacciano con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la quale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento. Il piano di azione viene predisposto dalla regione o provincia autonoma in raccordo con le prefetture e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dall'Unità di missione territoriale alla Struttura di missione PNRR, nonché alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
9.3. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.

  Conseguentemente:

   al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento con le seguenti: il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2;

   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Il piano di azione e;

   al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: del piano di azione;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.
*9.4. Grimaldi, Zaratti.
*9.5. Steger, Manes.
*9.6. D'Attis, Cannizzaro.
*9.7. Roggiani, Malavasi.

Pag. 64

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.

  Conseguentemente, al comma 2:

   al primo periodo, sopprimere le parole: Il piano di azione e;

   all'ultimo periodo, sopprimere le parole: del piano di azione;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.
9.8. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Partecipano altresì a livello regionale i rappresentanti territoriali delle parti economiche e sociali.
9.9. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: una rappresentanza dei sindaci dei comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati aggiungere le seguenti: , le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*9.10. Grimaldi, Mari, Zanella.
*9.11. Ubaldo Pagano, Guerra.
*9.12. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compreso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) organismo di diritto pubblico costituito ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il supporto di cui al presente articolo è inoltre assicurato dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), organismo di diritto pubblico, anche sulla base di specifici accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9.13. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*9.14. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*9.15. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*9.16. Steger, Manes.
*9.20. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Comuni e città metropolitane segnalano in sede di Cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni.
**9.21. D'Attis, Cannizzaro.
**9.22. Steger, Manes.
**9.23. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
**9.24. Roggiani, Gnassi.
**9.25. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura Pag. 65di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 30 aprile 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5-ter. Entro il 30 giugno 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 5-bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
9.26. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
9.28. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9.29. Simiani, Curti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di evitare una diversa imposizione da parte dei comuni del canone di cui all'articolo 1, commi 817 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e quindi garantire una univoca applicazione della tariffa di cui al comma 842 del medesimo articolo, il coefficiente di calcolo giornaliero per la determinazione del canone è diviso per le 24 ore e moltiplicato per le effettive ore di lavoro.
9.30. Molinari, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

Pag. 66

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla tabella A) le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione»;

   b) alla tabella B), le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione».
*9.31. D'Attis, Cannizzaro.
*9.32. Steger, Manes.
*9.33. Roggiani, Gnassi.
*9.34. Grimaldi, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM)».
9.35. Vietri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il sesto periodo è soppresso.
9.39. Bonetti, Castiglione.

(Inammissibile)

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Boschi.
*10.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*10.6. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché con aggiungere le seguenti: parti sociali più rappresentative,.
10.3. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4.
*10.4. Marattin.
*10.5. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo degli istituti italiani di cultura all'implementazione e alla conoscenza all'estero del PNRR)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'attività svolta dagli istituti italiani di cultura, di favorire il contributo dei predetti istituti alla piena implementazione e conoscenza, anche all'estero, dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di migliorare e rendere più efficiente l'attività svolta per promuovere la diffusione della cultura e della lingua italiana nel più ampio quadro di rafforzamento dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, all'articolo 14, comma 6, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la parola «biennale» è sostituita con la seguente: «quadriennale».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.01. Merola, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

(Inammissibile)

Pag. 67

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Affiancamento e tutoraggio in favore dei giovani neoassunti)

  1. In relazione alla deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui al comma 4 dell'articolo 10, al fine di garantire la formazione dei giovani neoassunti e la continuità nell'attuazione delle misure relative al PNRR, favorendo il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, la suddetta deroga è altresì valida per il lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, il quale può stipulare, con il precedente datore di lavoro un contratto avente ad oggetto incarichi di studio o di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi di durata massima di ventiquattro mesi, in forza dei quali quest'ultimo si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore di giovani, di età inferiore ai 35 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio.
  2. Gli incarichi di cui al comma 1 non sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato in forza dell'incarico e per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini IRPEF e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.
10.02. Marattin.

(Inammissibile)

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.
  2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.
*11.1. Grimaldi, Zaratti.
*11.2. Steger, Manes.
*11.3. D'Attis, Cannizzaro.
*11.4. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*11.5. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 1, dopo le parole: di norma pari aggiungere la seguente: almeno.
11.6. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, dopo le parole: la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato aggiungere le seguenti: da erogarsi entro tre giorni dalla presentazione della richiesta.
*11.7. D'Attis, Cannizzaro.
*11.9. Steger, Manes.
*11.11. Ruffino, Castiglione.
*11.12. Roggiani, Gnassi.

Pag. 68

*11.13. Grimaldi, Zaratti.
*11.14. Bordonali, Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di non introdurre condizioni discriminatorie, l'accesso all'anticipazione nella misura del 30 per cento è garantito a tutti i soggetti attuatori di finanziamenti PNRR, indipendentemente dalla natura di soggetto di diritto pubblico o privato rivestita dal soggetto attuatore nonché dal tipo di procedura utilizzata per la selezione dei progetti. L'accesso all'anticipazione di cui al periodo precedente è garantito altresì anche in relazione ai progetti per i quali è già stata richiesta l'anticipazione del 10 per cento.
11.15. Del Barba, Marattin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i comuni aventi popolazione sino a 2.000 abitanti, attuatori degli interventi finanziati dal PNRR:

   a) la misura delle anticipazioni iniziali erogabili è elevata al 50 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge;

   b) la quota a saldo del contributo viene erogata entro trenta giorni dalla sola comunicazione di fine lavori e il soggetto attuatore provvede al caricamento dei dati sul sistema di monitoraggio entro i sessanta giorni successivi al pagamento; in ipotesi di inadempimento, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti del soggetto attuatore, anche mediante compensazione con altre risorse dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale.
11.16. Benigni, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché i conseguenti oneri di gestione, per gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR, la quota di ripartizione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non potrà essere comunque superiore rispetto a quella attribuita in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi da 850 a 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
11.17. Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché la copertura dei conseguenti oneri di gestione, all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in modo inversamente proporzionale alle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023».
11.18. Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, fino al 2026 gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR possono approvare il bilancio di previsione con l'utilizzo delle entrate patrimoniali come previsto al comma Pag. 69866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 866.
11.19. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
11.20. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità manifestate dai soggetti attuatori per assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi del PNRR, la fideiussione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, può essere rilasciata anche da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
11.21. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

ART. 12.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
12.1. Cannizzaro, D'Attis.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, sono soppresse;

    2) all'ultimo periodo sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché appalti di servizi e forniture;

   b) al comma 15:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani con le seguenti: i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani possono esercitare;

    2) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano e dopo le parole: ai fini della realizzazionePag. 70 dell'intervento aggiungere le seguenti: si applicano.
*12.2. Roggiani, Gnassi.
*12.3. Grimaldi, Zaratti.
*12.4. D'Attis, Cannizzaro.
*12.5. Steger, Manes.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.6. Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole da: alle relative procedure fino alla parola: offerte con le seguenti: a tutela delle procedure di affidamento e dei contratti in corso relativi a lavori già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui al primo periodo, fatto salvo, per le procedure di affidamento diverse, quanto previsto dall'articolo 120, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è stato formalizzato l'incarico di progettazione con le seguenti: è stata avviata la progettazione esecutiva a seguito di consegna dei lavori;

   al comma 3, sopprimere le parole da: nonché alle semplificazioni fino alla fine del comma.
12.7. Dell'Olio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di accelerare e assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 44, comma 6-ter, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 le parole: «entro il limite massimo dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite massimo del 2 per cento».
12.8. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 continuano ad applicarsi, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-bis, e all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
12.9. Bonetti, Castiglione.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: laddove possibile.
*12.10. D'Attis, Cannizzaro.
*12.11. Steger, Manes.
*12.12. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
*12.13. Grimaldi, Zaratti.
*12.14. Roggiani, Gnassi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale scopo, al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo che specifica normativa dell'Unione europea consenta che la verifica dei costi sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto».
12.15. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. In relazione alle procedure di affidamento di contratti di fornitura e di Pag. 71servizi elencati nell'articolo 33 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, la stazione appaltante, su richiesta dell'operatore economico, eroga l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella misura, del 20 per cento, ovvero nella misura maggiorata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
12.16. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.;

   b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.;

   c) al comma 15, dopo le parole: finalizzati all'attuazione del PNRR, aggiungere le seguenti: e del PNC.
12.17. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.
*12.18. Steger, Manes.
*12.19. D'Attis, Cannizzaro.
*12.20. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*12.21. Roggiani, Malavasi.
*12.22. Grimaldi, Zaratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026;

   b) al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al fine di superare il dissenso o il non completo assenso, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare prescrizioni e misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.;

   c) al comma 7, sopprimere le parole: se più favorevoli.
**12.23. Ubaldo Pagano.
**12.25. Pastorino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, al comma 3, dopo le parole: «per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1», le parole: «di potenza fino a 10MW» sono soppresse.
12.26. Cannizzaro, D'Attis.

Pag. 72

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, al comma 2-quater, lettera d), dopo le parole: «la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di» le parole: «10MW» sono sostituite dalle seguenti: «12MW».
12.27. Cannizzaro, D'Attis.

  Sopprimere il comma 8.
*12.28. Zaratti, Grimaldi, Mari, Zanella.
*12.29. Bonetti, Castiglione.
*12.30. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*12.31. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, sopprimere le parole: afferenti ai settori speciali di cui al Capo I, del Titolo VI, della parte II del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle.
**12.32. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
**12.33. Ferrari.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:

    1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla della parità di genere a alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

    2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;

    3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno;».
12.34. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In relazione alle procedure di affidamento di contratti di fornitura e di servizi elencati nell'articolo 33 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, la stazione appaltante, su richiesta dell'operatore economico, eroga l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nella misura del 20 per cento, ovvero nella misura maggiorata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
*12.35. De Palma, Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.
*12.36. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*12.37. Steger.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazionePag. 73 digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano «Italia 5G» di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.
12.38. Mura.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
*12.39. Grimaldi, Zaratti.
*12.40. Roggiani, Malavasi.
*12.41. Steger, Manes.
*12.42. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende esteso all'acquisizione di immobili strumentali agli investimenti, indipendentemente dal requisito della novità.
12.43. Messina.

(Inammissibile)

  All'Allegato 2, di cui all'articolo 12, comma 12, lettera c), sostituire la denominazione della Tabella B.I: Tabella B.I Artigianato – Elenco attività con la seguente: Tabella B.I Artigianato – Attività liberamente esercitabili che non richiedono titoli abilitativi presupposti.
12.44. Cannizzaro, D'Attis.

  All'Allegato 2, di cui all'articolo 12, comma 12, lettera c), sostituire la denominazione della Tabella B.II: Artigianato – Elenco attività con la seguente: Tabella B.II Artigianato – Attività liberamente esercitabili che richiedono o possono richiedere titoli abilitativi presupposti, di cui all'allegato A.
12.45. Cannizzaro, D'Attis.

  All'Allegato 2, di cui all'articolo 12, comma 12, lettera c), nella Tabella B.II, in corrispondenza della descrizione delle attività artigianali alimentari (26-27-36-37) apportare le seguenti modificazioni:

   a) nell'attività 26, colonna descrizione dopo la parola: vendita e prima delle parole: di arrosti aggiungere le seguenti: da asporto, nei locali di produzione,;

   b) nell'attività 27, colonna descrizione, dopo la parola: vendita e prima delle parole: di gelati aggiungere le seguenti: da asporto, nei locali di produzione,;

   c) nell'attività 36, colonna descrizione, dopo la parola: vendita e prima delle parole: di prodotti di pasticceria aggiungere le seguenti: da asporto, nei locali di produzione,;

   d) nell'attività 37, colonna descrizione, dopo la parola: vendita e prima delle parole: di pizze aggiungere le seguenti: da asporto, nei locali di produzione,.
12.46. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, è consentitaPag. 74 la vendita e il consumo sul posto, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, dei beni di produzione propria e per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. In ogni caso, per le attività artigianali di cui all'articolo 5, primo comma, si considerano beni accessori i prodotti la cui vendita in forma non prevalente sia effettuata in abbinamento ai prodotti di produzione propria. La prevalenza dell'attività artigiana su quella commerciale è individuata sulla base del maggior tempo impiegato nell'attività artigiana rispetto a quella commerciale, nonché sulla base del maggior reddito derivante dall'attività artigiana rispetto a quella commerciale.».
*12.47. Steger, Manes.
*12.48. Cannizzaro, D'Attis.
*12.49. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.
*12.50. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione dei regimi amministrativi dei mercati agricoli)

   1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.».
12.51. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:

  14. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 2, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Scaduto il suddetto termine, l'autorità competente procede senza ritardo nelle attività di verifica e indica, nel provvedimento finale di cui al comma 4, i soggetti competenti in materia ambientale che non hanno inviato il parere.»;

   b) all'articolo 14, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: «L'autorità competente indica, nel parere finale di cui all'articolo 15, i soggetti competenti in materia ambientale che non hanno inviato il contributo durante la fase di consultazione.»;

   c) all'articolo 19, comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Scaduto il suddetto termine, l'autorità competente procede senza ritardo nelle attività di verifica e indica, nel provvedimento finale di cui al comma 6, le amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente interessati che non hanno inviato osservazioni.»;

   d) all'articolo 24, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il mancato invio, entro il termine, del parere di cui al periodo precedente equivale ad assenso senza condizioni rispetto alla realizzazione del progetto.»;

   e) all'articolo 25, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici Pag. 75giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.»;

   f) all'articolo 27-bis, comma 4, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 che non presentano osservazioni non possono porre condizioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento durante la conferenza decisoria di cui al comma 7.».
12.52. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
12.53. Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I comuni o le unioni di comuni possono individuare forme di cooperazione e collaborazione con le province o le città metropolitane per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni inerenti al SUAP.»;

   b) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: «il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile» sono sostituite dalle seguenti: «la determinazione conclusiva della conferenza di servizi indica la data non superiore a novanta giorni entro il quale il consiglio comunale la vota. L'eventuale delibera di diniego deve essere dettagliatamente motivata riportando le ragioni di diritto preclusive alla variazione.».
12.54. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-septiesdecies è aggiunto il seguente:

   «4-octiesdecies. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento di autorizzazione stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. A seguito di tempestiva presentazione dell'istanza di proroga, il provvedimento di autorizzazione, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, resta valido ed efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle relative determinazioni in merito.».
12.55. Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Pag. 76secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali attività, l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. L'autorità competente può altresì avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica.».
12.56. Pizzimenti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'autorizzazione unica sostituisce titoli abilitativi di competenza esclusivamente comunale, l'autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione è il comune.»;

   b) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dà comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, per il tramite dello sportello unico,».
12.57. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani operano con i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In tali casi si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del medesimo decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
12.58. Roggiani.

  Al comma 15, dopo le parole: finalizzati all'attuazione del PNRR, aggiungere le seguenti: e del PNC.
*12.59. D'Attis, Cannizzaro.
*12.60. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*12.61. Roggiani, Malavasi.
*12.62. Grimaldi, Zaratti.
*12.63. Ruffino, Castiglione.
*12.64. Steger, Manes.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti dalla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativamente all'Investimento 4.3, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i soli progetti ammessi al finanziamento PNRR, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego Pag. 77da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine, nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, è data facoltà al soggetto richiedente di comunicare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione all'amministrazione procedente la volontà di avvalersi della presente disciplina.
**12.66. D'Attis, Cannizzaro.
**12.67. Deidda.
**12.74. Romano.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:

   «9-quinquies. Fino al 31 dicembre 2026, la società Terna Spa in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale può realizzare mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, già autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione e ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro, ovvero non superiore a tre chilometri qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica.».
12.68. Zucconi.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi previsti dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono utilizzabili, oltre che per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR relativi al sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione», anche da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
12.69. Lucaselli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusa quella prevista per gli appalti aggiudicati nei settori di cui alla direttiva 2014/25/UE, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a trenta giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.
*12.70. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*12.71. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

Pag. 78

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'alinea del comma 2 dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «d), e),» sono inserite le seguenti: «f), limitatamente ai parchi regionali e alle riserve regionali nonché ai relativi territori di protezione esterna,».
12.72. Cecchetti, Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni delle procedure di accertamento di conformità)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il più ampio recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-bis, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per tutti gli immobili realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, lo stato di fatto dell'immobile a quella data è considerato legittimo a tutti gli effetti di legge. L'epoca di costruzione è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. In assenza di tali documenti, può farsi ricorso a perizia sulle tecniche costruttive e ad ogni altro mezzo di prova ammesso dal codice procedura civile. In caso di perdurante dubbio, la legittimità dell'immobile si presume. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;

   b) all'articolo 34-bis, le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento»;

   c) all'articolo 36, comma 1, le parole: «se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, ovvero, seppur non conforme all'epoca della realizzazione, risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria»;

   d) all'articolo 37, comma 4, le parole: «sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della realizzazione dello stesso, ovvero, seppur non conforme all'epoca della realizzazione, risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria»;

   e) l'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Art. 93.

   1. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori privati, il Pag. 79progettista strutturale accerta, tra l'altro, la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 (NTC 2018). L'esito positivo di tale accertamento esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del Capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dal verbale di accertamento di conformità alle NTC 2018 effettuato dal progettista strutturale, sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico regionale degli uffici tecnici regionali. Con la stessa modalità sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

   f) gli articoli 94 e 94-bis sono abrogati.

  2. Alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, articolo 4, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) un verbale di accertamento a firma del progettista strutturale e del direttore dei lavori, dal quale risulti la piena conformità del progetto strutturale alle NTC 2018».

  3. Alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 18, il primo periodo è soppresso.
  4. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo imposto prima della presentazione della domanda di sanatoria, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, che terranno conto esclusivamente della disciplina vincolistica vigente alla data di presentazione della domanda di sanatoria.»;

   b) al secondo periodo, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   c) al quarto periodo, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «dieci».

  5. Le disposizioni introdotte con il comma 4 si applicano a tutte le procedure di sanatoria ancora in corso. Nei casi in cui l'istanza sia stata rigettata e l'immobile non sia stato ancora demolito, gli interessati possono chiedere il riesame dell'istanza, in applicazione della nuova disciplina.
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 2, dopo le parole: «l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi,» sono aggiunte le seguenti: «nonché della compatibilità paesaggistica».
  7. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di interesse statale e dei progetti PNRR, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 146, comma 4, dopo le parole: «Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5,» sono aggiunte le seguenti: «e salve le procedure di accertamento di conformità delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994,» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «Il divieto di sanatoria si applica agli interventi realizzati in area paesaggisticamente vincolata in epoca successiva al 12 maggio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.»;

   b) all'articolo 167, dopo il comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «7-bis. La compatibilità paesaggistica può essere altresì accertata per ogni genere di lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, in relazione ad immobili e siti interessati da progetti finanziati nell'ambito del Piano nazionalePag. 80 di ripresa e resilienza. In tali casi, l'interessato può presentare una domanda unitaria di accertamento di conformità dei lavori già eseguiti ai sensi del presente articolo, e di autorizzazione all'esecuzione dei nuovi interventi che intendano intraprendere ai sensi dell'articolo 146.
   7-ter. Nei casi di cui al comma 7-bis, laddove la compatibilità possa essere accertata solo per alcuni dei lavori realizzati, l'interessato può presentare un progetto unitario che comprenda opere di ripristino e nuovi interventi.».
12.01. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di usi civici)

  1. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, le opere pubbliche o di pubblica utilità ricomprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici definiti dal comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico.
  2. È fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere, caso per caso, una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura di cui al comma 1. Nel caso in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la valutazione di cui al periodo precedente è acquisita, in caso di inerzia della regione o del comune, con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.
  3. In caso di incompatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico, dichiarata dalla regione, o da un comune da essa delegato ai sensi del comma 2, la stazione appaltante procede alla sistemazione delle terre gravate da uso civico, adottando tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
12.02. Palombi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'autotutela e al silenzio assenso)

  1. Al fine di rendere più efficace l'applicazione del silenzio assenso e assicurare maggiore certezza e stabilità delle situazioni giuridiche consolidate in capo ai privati, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali poteri non sono più comunque esercitabili decorsi due anni dal completamento dei lavori, salvo che il titolo sia stato conseguito per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato»;

   b) all'articolo 20, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il silenzio si forma anche quando l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento.»;

   c) all'articolo 21:

    1) al comma 1 il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole da: «non è ammessa» sino a: «medesimi ed» sono soppresse;

    2) al comma 2-bis le parole da: «su attività» fino a: «inizio all'» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformità tra il titolo, anche formatosi in modo silenzioso, e l'»;

   d) all'articolo 21-nonies, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «passata in Pag. 81giudicato» sono inserite le seguenti: «o di rappresentazioni di fatti non contenuti in tali dichiarazioni, di cui la pubblica amministrazione riscontra la falsità in forza di elementi contenuti in pubblici registri o comunque oggettivamente verificabili senza margini di opinabilità».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Il silenzio si forma anche quando l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento.»;

   b) al comma 1 dell'articolo 38 è premesso il seguente:

   «01. Ferme le prescrizioni e i termini più brevi previsti da altre disposizioni di legge per l'esercizio dei poteri di autotutela, il permesso di costruire non può comunque essere più annullato decorsi due anni dal completamento dei lavori, salvo che il titolo sia stato conseguito per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. Quando il permesso non può più essere annullato e le opere sono realizzate in conformità con il titolo, è altresì precluso l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 27.»;

   c) all'articolo 39, dopo le parole: «Entro dieci anni dalla loro adozione,» sono aggiunte le seguenti: «e fermo l'ulteriore termine di cui all'articolo 38, comma 01,»;

  3. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, comma 9, le parole: «decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione» sono soppresse.
12.03. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione autorizzativa degli impianti mini idroelettrici)

  1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

   «2-ter. Per gli impianti idroelettrici di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, autorizzabili mediante procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il silenzio dell'amministrazione procedente equivale a provvedimento di autorizzazione di detta P.A.S., decorsi gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso. Il funzionario responsabile della procedura è tenuto, pena sanzione amministrativa, su richiesta esplicita del soggetto privato proponente, a rilasciare un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e quindi a rilasciare in ogni caso l'autorizzazione della P.A.S. Trascorsi inutilmente dieci giorni naturali e consecutivi da tale richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto privato proponente ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equivalente ad autorizzazione della P.A.S.».
12.04. Dondi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Coordinamento della legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso della prestazioni professionali» con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»)

  1. All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure per Pag. 82l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell'ambito di un appalto integrato, nonché degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
*12.06. D'Attis, Cannizzaro.
*12.07. Steger, Manes.
*12.09. Roggiani, Gnassi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per il monitoraggio dello stato dell'ambiente marino (Strategia Marina))

  1. Al fine di potenziare l'attività di monitoraggio sul buono stato dell'ambiente marino, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della direttiva 2008/56/CE, a decorrere dall'esercizio 2024, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è assegnato un finanziamento pari a euro 5.000.000 a valere sulle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.
12.011. Pizzimenti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

   «11-bis.1. Ai fini dell'identificazione dei limiti di competenza di cui al comma 11-bis, si considera il singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.».
12.012. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR)

  1. L'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR.
  2. L'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano, altresì, agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.Pag. 83
  3. In deroga all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle infrastrutture di rete qualificabili di media entità sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4, si applicano le seguenti modalità semplificate:

   a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

   b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a), può con congrua motivazione richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica d'impatto archeologico di cui all'articolo 41, comma 4. del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3:

   a) per interventi di lieve entità si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza, una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri o la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

   b) per interventi di media entità si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra i 500 e i 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri o l'infissione di sostegni che comportino uno scavo massimo di 1,5 metri e nel numero massimo di cinque unità.

  5. Fuori dai casi di cui ai commi 1, 2 e 3, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.
  6. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
  7. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso alla soprintendenza territorialmente competente in via telematica.
  8. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.
12.017. Pretto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni impianti FER)

  1. Al fine di accelerare il rilascio delle procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili e conseguire i risultati di decarbonizzazione legati al Repower EU, all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e Pag. 84nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.».

  2. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.2. è aggiunto il seguente:

   «3-bis.3. Le istanze di potenziamento che prevedono la modifica degli impianti e le variazioni del programma dei lavori compreso le variazioni eventuali delle opere e delle infrastrutture indispensabili per il loro esercizio e per la connessione alla rete elettrica non sono soggette a valutazioni di impatto ambientale.».

  3. All'articolo 1122-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136» sono sostituite dalle seguenti: «con la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le deliberazioni del condominio aventi ad oggetto l'installazione o la modifica di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata al servizio delle parti comuni del condominio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».
12.018. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

ART. 13.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: relativi alle sedi aggiungere le seguenti: , anche nuove,;

   b) dopo le parole: degli ITS Academy aggiungere le seguenti: e/o.
13.1. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Salvo quanto previsto per gli interventi di edilizia scolastica realizzati con linee di finanziamento che prevedono modalità specifiche di rendicontazione e controllo, ovvero per quelli realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli a campione in materia di edilizia scolastica.
*13.2. D'Attis, Cannizzaro.
*13.3. Grimaldi, Zaratti.
*13.4. Roggiani, Gnassi.
*13.5. Steger, Manes.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.».
**13.6. D'Attis, Cannizzaro.
**13.7. Grimaldi, Zaratti, Piccolotti.
**13.8. Roggiani, Gnassi.
**13.10. Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. L'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale è affidato ai docenti delle discipline scientifiche, i quali possono avvalersi Pag. 85dell'ausilio di esperti in possesso di adeguati requisiti e comprovata esperienza del settore, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.
  2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo il monte ore pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti.
  3. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.
  4. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, prevede l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti di cui al comma 1 destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale. Durante la frequenza dei corsi il personale docente è esonerato dal servizio per il periodo di durata degli stessi.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.01. Tenerini.

(Inammissibile)

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente»;

    2) i commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

  Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) l'Allegato B è soppresso.
14.1. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

Pag. 86

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere i seguenti:

    01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente»;

    02) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

  Conseguentemente:

   sopprimere il numero 2) della lettera b);

   dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) l'Allegato B è soppresso.
14.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 2, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, provvede alla restituzione del contributo di segreteria, pari ad euro 15, versato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020.
14.3. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È comunque prevista la restituzione delle somme di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
14.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio con le seguenti: si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'E-Portfolio.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
14.5. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio con le seguenti: si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'E-Portfolio.
14.6. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è soppresso;

   b) al terzo periodo, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsiPag. 87 per le competenze trasversali e per l'orientamento».
14.7. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 6, sopprimere le parole da: le parole: «In un'apposita sezione fino a: Sono altresì» e.
14.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di rendere esaustivi e completi i criteri di valutazione dei percorsi di apprendimento e formativi, secondo le competenze trasversali, sono istituite in tutti i gradi e gli ordini scolastici obbligatori le équipe pedagogiche quale supporto educativo e didattico.
14.9. Morfino, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
14.10. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero, anche in assenza di anticipazione, attingendo in egual misura alle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e alle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con i decreti del capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.
14.11. Grippo, Castiglione.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di porre termine al contenzioso relativo ai concorsi indetti con DD DD GG n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai citati concorsi indetti con DD DD GG n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo, con decorrenza 1° settembre 2024, se conseguono, entro il termine del 30 giugno 2024, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
  7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono, entro il termine del 30 giugno 2024, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2-ter comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
  7-quater. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con D.D. del 21 aprile 2020, n. 498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami» n. 34 del 28 aprile 2020, e con D.D. del 23 aprile 2020 Pag. 88n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami» n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023 e nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e di prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.
14.12. Miele, Loizzo, Latini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
14.13. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
14.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali» sono soppresse;

   b) le parole: «non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.»;

   c) le parole: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.».
*14.15. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*14.43. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
*14.45. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario e ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
**14.16. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
**14.17. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.
**14.44. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire l'attuazione alla Missione 4 – Componente 1 del Piano Pag. 89nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto al comma 11-duodecies»;

   b) dopo il comma 11-undecies è aggiunto il seguente:

   «11-duodecies. I soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), che abbiano partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90, del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e ottenendo alla prova orale un punteggio pari o superiore a 60/100 sono inseriti direttamente nella relativa graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove concorsuali e immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2024/2025.».
14.18. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
14.19. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
14.20. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 19-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
*14.21. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*14.22. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile)

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa valutazione di eventuali disponibilità di immobili gestiti dall'agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
14.23. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso «comma 5-quater», primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, Pag. 90nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

   b) al capoverso «comma 5-quinquies»:

    1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono abrogate;

    2) il secondo periodo è abrogato;

   c) al capoverso «comma 5-sexies», il primo e il secondo periodo sono abrogati.

  10-ter. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.24. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, si applicano i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
14.25. Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343.».
14.27. Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di assistente amministrativo o di assistente tecnico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi.
14.28. Iacono.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzionePag. 91 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, lettera b), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: sono versate con le seguenti: sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate.
14.31. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.

  Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026» ed.

  Conseguentemente, dopo il comma 12 inserire il seguente:

  12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 12, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I predetti contratti possono, altresì, essere attivati anche nell'anno scolastico 2024/2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente comma coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di collaboratore scolastico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi.».

  Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. Per le finalità di cui al comma 12, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 33,60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50,40 milioni di euro per l'anno 2025.
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, pari ad euro 33,60 milioni per l'anno 2024 e ad euro 50,40 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito previsionale di base di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14.33. Iacono.

Pag. 92

  Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» ed.

  Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.34. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*14.35. Cavo.
*14.36. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
*14.37. Amorese.
*14.38. Dalla Chiesa, Tassinari, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
  12-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 10 è soppresso.
14.39. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale.
14.40. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di Pag. 93euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
*14.41. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*14.42. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020)

  1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato.
**14.01. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
**14.02. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
**14.03. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di promozione dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche)

  1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, e al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali» con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire «Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale».
  3. Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.06. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Pag. 94

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)

  1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.07. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a Pag. 95rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
*16.01. Grimaldi, Zaratti.
*16.02. Frijia.
*16.03. Steger, Manes.
*16.04. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*16.05. Roggiani, Malavasi.
*16.06. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

    2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».
**16.07. Steger, Manes.
**16.08. Frijia.
**16.09. D'Attis, Cannizzaro.
**16.010. Roggiani, Malavasi.
**16.011. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici)

  1. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR in ordine ai requisiti di sicurezza nella realizzazione di investimenti relativi ad opere edili, con particolare riguardo agli edifici scolastici, al punto 1.3.7 dell'Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e, con particolare riferimento agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, devono comunque essere dotati di sistemi aggiuntivi anticaduta in tutti i casi di nuova installazione o di sostituzione di quelli esistenti».
16.012. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, laddove ancora disponibili» sono soppresse;

Pag. 96

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare».
*16.016. Grimaldi, Zaratti.
*16.017. Frijia.
*16.018. Steger, Manes.
*16.019. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*16.020. Roggiani, Malavasi.
*16.021. D'Attis, Cannizzaro.

ART. 17.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni,».
*17.1. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.
*17.2. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,

  Conseguentemente:

   al medesimo numero 2), sopprimere le parole: , agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge;

   alla lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire la parola: sempre con la seguente: eventualmente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque previa deliberazione del consiglio comunale.
17.3. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese.
*17.4. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
*17.5. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.
*17.6. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: nel periodo di riferimento del contributo di gestione con le seguenti: di cui al comma 7, lettera e).
17.7. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 5, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata».
17.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai Pag. 97sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.».
17.9. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 7, lettera d), le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
17.10. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 7, lettera e), la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «quindici».
17.11. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.».
17.12. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante della realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione è evidenziato il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvede a rendere pubblici i dati sul proprio sito internet istituzionale e a garantire un periodico aggiornamento.».
17.13. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 1-ter:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria»;

    2) al comma 1, la parola: «autorizzatorio» è soppressa;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano eventuali standard aggiuntivi di carattere localizzativo e funzionale. I soggetti assegnatari delle risorse di cui all'articolo 1-bis nell'ambito delle vigenti procedure aventi ad oggetto l'esercizio delle strutture residenziali universitarie attestano il rispetto degli standard di cui al comma 2 e comunicano alla regione il rispetto degli eventuali ulteriori standard definiti da quest'ultima»;

    4) al comma 4 le parole: «all'autorizzazione» sono soppresse.
17.14. Cannizzaro, D'Attis.

Pag. 98

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-quater», al comma 4, sopprimere le parole: , rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,.
17.15. De Micheli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sopprimere la parola: sempre.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici con le seguenti: previa deliberazione del consiglio comunale.
17.16. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire la parola: sempre con la seguente: eventualmente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque previa deliberazione del consiglio comunale.
17.17. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, previa approvazione di piani attuativi volti a promuovere interventi di rigenerazione urbana previsti dagli strumenti urbanistici comunali, comprensivi di servizi di interesse generale e di servizi e attrezzature per studenti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-quater», sopprimere i commi 4 e 5.
17.18. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, alla lettera c) capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire le parole: anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici con le seguenti: previo accertamento dell'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2.
17.19. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione trova applicazione anche ai progetti ammessi al cofinanziamento già individuati con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 1.
17.20. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono realizzabili con le seguenti: possono essere realizzati previa.
17.21. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali interventi, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora implicanti modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, ove richiesto nei casi previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza che, in caso di accertata Pag. 99carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
17.22. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già impermeabilizzate e per essi è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso mediante rilascio, previa deliberazione della Giunta comunale, del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in deroga agli strumenti urbanistici e alle disposizioni del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Qualora gli interventi siano conformi o compatibili allo strumento urbanistico vigente, resta ferma l'acquisizione dell'idoneo titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
17.23. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 4, sopprimere le parole: né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
17.24. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 7.
17.25. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 8.
*17.26. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.
*17.27. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.
*17.28. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la messa a disposizione dei posti letto in alloggi e residenze per studenti da realizzare mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non dovesse avvenire entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30, fissata al 30 giugno 2026. Il vincolo di destinazione funzionale di cui al comma 3 permane per una durata di dodici anni decorrenti dalla effettiva messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione. Decorso il termine di dodici anni la destinazione a studentato potrà essere mantenuta, ovvero potrà essere mutata verso le destinazioni consentite dallo strumento urbanistico locale e comunque verso quelle residenziale o ricettiva, senza limitazione nel canone di locazione o nel prezzo di cessione dell'immobile.
**17.29. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.
**17.30. Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono riceverePag. 100 finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari.
17.31. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*17.32. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.
*17.33. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture ricettive in esercizio dal 1° gennaio 2022 per mutamenti di destinazione d'uso funzionali all'impiego degli immobili per residenze universitarie.
17.34. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000 n. 338, sono svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, che potrà avvalersi anche del supporto operativo di società direttamente o indirettamente controllate. Alla Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali di cui al comma 1 del presente articolo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili al conseguimento del target M4C1-30, così come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui medesimi fondi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041.».
17.35. Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici, i quali possono usufruire delle condizioni più agevoli possibili, venendo esonerati dal pagamento di qualsiasi corrispettivo. La lista redatta dall'Agenzia del demanio, relativa agli immobili di cui al comma 1, può essere aggiornata e utilizzata anche al di fuori dagli interventi finanziati dal PNRR. Nel caso, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione verso i soggetti privati che intendono realizzare alloggi è ammessa, a condizione che questi si impegnino a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di sessanta anni».
17.36. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Pag. 101

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In tutti i casi, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici. Qualora vengano coinvolti i soggetti privati, queste operazioni sono ammesse a condizione che il soggetto gestore si impegni a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di trent'anni.».
17.37. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*17.38. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.
*17.39. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*17.40. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e per 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
17.41. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di edilizia e urbanistica)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'articolo 3, comma 1, lettera d), terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nelle formulazioni da allora succedutesi, si interpreta nel senso che negli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati anche mediante integrale demolizione e ricostruzione non si rende necessario conservare alcuna traccia degli edifici preesistenti e tali interventi possono prevedere la realizzazione di nuovi edifici aventi caratteristiche, conformazione planivolumetrica e destinazioni d'uso del tutto Pag. 102differenti rispetto a quelli preesistenti attraverso le modifiche previste dal medesimo articolo, risultando in tale tipologia di intervento altresì ricompresi gli interventi volti alla sostituzione di un edificio preesistente con più di un edificio di progetto, nonché gli interventi volti alla sostituzione di più edifici preesistenti con un unico edificio di progetto.
  2. L'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che l'adozione preventiva di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata si rende necessaria esclusivamente qualora gli interventi si collochino in una zona non già sufficientemente e adeguatamente urbanizzata. Nelle zone e per le fattispecie per le quali gli strumenti urbanistici generali dei comuni non prevedano espressamente la necessità di piani attuativi o di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo stato di adeguata e sufficiente urbanizzazione si presume. Resta ferma, comunque, da parte dei comuni, la competenza a verificare o a confermare l'adeguatezza delle dotazioni territoriali secondo quanto stabilito nei piani urbanistici comunali.
  3. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che, qualora gli strumenti urbanistici generali, ai fini della trasformazione di determinate aree, impongano espressamente, l'adozione preventiva di strumenti urbanistici attuativi, la realizzazione di interventi edilizi eccedenti rispetto a quelli elencati dal medesimo articolo, in assenza di tali strumenti attuativi, è ammessa solo nei casi in cui la concreta situazione di fatto dei luoghi sia incompatibile con un piano attuativo. Resta ferma la competenza delle amministrazioni comunali a valutare ovvero a confermare la compatibilità o meno con la pianificazione attuativa.
  4. L'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si interpreta nel senso che, qualora si rendano necessari interventi di urbanizzazione e tali esigenze possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, il permesso di costruire convenzionato sostituisce il piano particolareggiato, la lottizzazione convenzionata o gli strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, anche da parte della legislazione regionale, e il susseguente titolo abilitativo edilizio.
  5. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpretano nel senso che, in virtù del riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di governo del territorio:

   a) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di prevedere, in ogni caso garantendo al contempo un unitario e ordinato assetto del territorio, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero disposizioni che permettano espressamente agli strumenti urbanistici generali dei comuni di derogare o disapplicare, in relazione ad interventi edilizi diretti, anche relativi a singoli edifici, o a interventi subordinati a previa pianificazione attuativa comunque denominata, una o più delle norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, a condizione che tali disposizioni non incidano sulla competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative;

   b) nei territori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano emanato normative in materia di governo del territorio in conformità ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni identificano i casi per i quali si rendono necessari strumenti di pianificazione attuativa o permessi di costruire convenzionati, i limiti di densità edilizia, i limiti di altezza degli edifici e le quantità delle dotazioni per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale esclusivamente in conformità alle normative stesse, dovendosi intendere il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, quale fonte avente portata meramentePag. 103 integrativa e residuale in relazione alle fattispecie ivi non disciplinate. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ove necessario, le proprie disposizioni derogatorie o volte alla disapplicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in conformità all'interpretazione autentica di cui al precedente periodo.

  6. L'articolo 12 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si interpreta nel senso che il bonus volumetrico ivi previsto, in quanto tale, non incide sulla qualifica dell'intervento edilizio.
  7. L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si interpreta nel senso che per spazi per parcheggi si intendono gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra e all'accesso dei veicoli.
17.01. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

ART. 18.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 – Componente 2 del PNRR, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, il compenso per le attività indicate al periodo precedente non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno richiedente»;

   b) all'articolo 6, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso in cui l'incarico sia retribuito, il compenso non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno»;

   c) all'articolo 14, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i Ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

   d) all'articolo 14, il comma 3, è sostituito dal seguente:

   «3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».
*18.1. Toni Ricciardi.
*18.2. Zinzi, Cavandoli.

(Inammissibile
limitatamente alle lettere
a) e b))

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more delle revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati dei Paesi Ue e dei Paesi non Ue di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non Ue residenti all'estero che hanno sostenuto la prova per l'ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nelle graduatorie, sono ammessi a presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione nei predetti corsi per l'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del successivo periodo e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della Pag. 104legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che risulteranno aver conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e i posti complessivi assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.
  3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
**18.3. Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.
**18.4. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Molinari, Gusmeroli.
**18.5. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   b) dopo il settimo periodo, è inserito il seguente: «È sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa.»;

   c) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed è valida ai fini del rilascio del diploma».

  3-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «di emergenza-urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla seguente: «sanitari».
18.6. Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, le università adottano la procedura di cui al comma 5 per la chiamata in ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. Per le procedure di cui al periodo precedente, gli atenei utilizzano per ciascun anno almeno il 20 per cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo sino ad esaurimento degli organici in ruolo di ricercatori a tempo indeterminato.».
18.7. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioniPag. 105 della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. Conseguentemente, è prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento di dette prove.
18.8. Loizzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contribuire al tempestivo raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applica al personale degli enti pubblici di ricerca.
18.9. Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di personale tecnico universitario)

  1. Al fine di consentire alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate «Istituzioni», l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca provvede al riparto fra le istituzioni dell'incremento di cui al comma 1 individuando, per ogni istituzione, il numero di posizioni nel ruolo di professore di seconda fascia che entro ulteriori due mesi verranno messe a bando ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevedendo, per ciascuna istituzione, una riserva per il personale di cui al comma 1 già in servizio presso l'istituzione stessa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.01. Pittalis, Tenerini, Paolo Emilio Russo, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di garantire nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza il rafforzamento delle attività di valutazione anche in termini di impatto scientifico-tecnologico e socio-economico, il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», è modificato secondo il procedimento previsto dal medesimo articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di tenere conto dei seguenti criteri:

   a) riformulare l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis, nei seguenti termini:

   «i-bis) svolge, con cadenza annuale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base Pag. 106di un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. In prima applicazione, il suddetto decreto ministeriale adotta, per tutto il corpo docente delle università e degli enti di ricerca, gli stessi criteri attualmente utilizzati per la valutazione della qualità dei docenti che compongono i collegi dei dottorati di ricerca. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione»;

   b) sopprimere l'articolo 6, comma 2, secondo periodo;

   c) riformulare l'articolo 8, comma 3, nei seguenti termini:

   «3. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della nomina, un componente è individuato direttamente dal Ministro, mentre sei sono scelti in un elenco composto da non meno di trenta nominativi predisposto da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni e organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero».
18.02. Schifone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all'articolo 966, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del Ministero dell'università e della ricerca. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 del presente decreto, unicamente per l'accesso ai ruoli del Ministero della difesa citati, e resta valida per nove anni successivi al suo rilascio.
18.03. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'istituzione, in via sperimentale, della Scuola superiore del Centro Italia, Pag. 107con sede ad Ascoli Piceno, è autorizzata una spesa pari ad euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.04. Latini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Capo III-BIS
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 18-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di beni culturali)

  1. Al fine di tutelare, conservare, promuovere e valorizzare le biblioteche e archivi storici pubblici, per l'anno 2024, è autorizza la spesa di 2 milioni di euro a favore del servizio bibliotecario regionale (SBR) della regione Calabria e delle biblioteche civiche ubicate nel territorio della regione Calabria.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.05. Tucci, Orrico, Amato, Caso, Carmina, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 2, sostituire le parole: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR con le seguenti: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
19.1. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
19.3. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
19.4. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della Missione 5 in merito al riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

  1. Al fine di assicurare la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in coerenza con gli obiettivi della Missione 5 del PNRR, i relativi assi strategici e con gli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono aggiunte le Pag. 108seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva»;

   b) all'articolo 2:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.»;

    2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le persone sordocieche che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile percepiscono le medesime indennità in forma unificata.»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile»;

    2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti vengano accertate, nel corso di una o più visite, la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile.».
*19.01. Panizzut, Loizzo, Lazzarini, Matone.
*19.02. Malavasi.
*19.03. Ruffino, Castiglione.
*19.04. Ciocchetti.

(Inammissibile)

ART. 20.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso soggetti terzi, intermediari o associazioni di categoria, ove questi siano autorizzati da apposita delega rilasciata dall'impresa stessa, utilizzando le medesime tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
20.1. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 13-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. AgID attraverso linee guida, anche in connessione al codice di condotta di cui al comma 1 e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, definisce le modalità per lo sviluppo di comunità di pratica a scala regionale per favorire la progettazione ICT di qualità e processi condivisi di digitalizzazione a scala territoriale, la qualificazione dei progettisti in ambito ICT nella PA, il numero di livelli di progettazione e i formati della documentazione progettuale quale caso specifico rispetto a quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da utilizzare nel caso di progetti ICT di importo superiore a quello fissato dall'articolo 50, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, le metodologie per la valutazione dei costi ICT per l'intero ciclo di vita dei servizi digitali e per evitare il lock-in».

   0a.1) all'articolo 14 sono aggiunti i seguenti commi:

   «2-quater. È istituita la Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale, coordinata dal DipartimentoPag. 109 per la Trasformazione Digitale, che prevede la partecipazione a titolo gratuito di rappresentanti nominati da Agenzia per l'Italia Digitale, Agenzia per la cybersicurezza, Dipartimento della funzione pubblica, Conferenza delle regioni e province autonome e dalle Autonomie locali, quale forma di raccordo stabile delle rispettive politiche e per l'istruttoria di intese/accordi di cui al comma 2 nonché rispetto alla individuazione e dispiegamento di linee guida, regole tecniche e specifiche tecniche.
   2-quinquies. I processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, ovvero lo Stato deve intraprendere iniziative di digitalizzazione solo se sono più efficaci di quelle a livello regionale e locale, e in base alle esigenze espresse dalle amministrazioni stesse, limitandosi negli altri casi a quanto necessario per il coordinamento informatico dei dati, e al tempo stesso le singole amministrazioni devono garantire l'appropriatezza delle iniziative di digitalizzazione portate avanti autonomamente, cioè in forma non condivisa con altri enti a livello territoriale rispetto alle esigenze preminenti dell'azione amministrativa e degli utenti dei servizi pubblici, assicurando in ogni caso la piena sicurezza informatica e l'interoperabilità dei loro sistemi informativi e basi dati»;

   0a.2) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione nell'ente della migrazione/abilitazione al cloud computing, la gestione dei dati dell'ente e degli algoritmi di intelligenza artificiale legati all'automazione dei processi, delle procedure e dell'azione amministrativa, coerentemente con le strategie nazionali ed europee»;

   0a.3) all'articolo 17, comma 1-ter, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «A tal fine, in base agli indirizzi generali del vertice politico, il Responsabile per la transizione digitale contribuisce a individuare gli specifici obiettivi di semplificazione e digitalizzazione previsti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. AgID stabilisce con proprio provvedimento i requisiti tecnici che deve possedere il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e le caratteristiche minime per la strutturazione dell'ufficio stesso anche in relazione alla dimensione e complessità dell'ente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 71, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Su proposta del Governo di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle amministrazioni competenti e del Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché previa consultazione pubblica, viene emanato un regolamento attuativo unico per l'amministrazione digitale, contenente l'insieme delle linee guida vincolanti, regole tecniche e indirizzi per l'attuazione del presente Codice. Il regolamento è aggiornato o modificato, anche parzialmente, con la procedura di cui al primo periodo. Il regolamento può rinviare a specifiche tecniche emanate da AgID, di concerto con la Commissione permanente del Sistema nazionale per la trasformazione digitale di cui all'articolo 14, per gli aspetti di implementazione tecnologica soggetti a rapida evoluzione o che richiedono continuo adattamento nel tempo.».
20.11. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo le parole: «anche in forma associata» sono inserite le seguenti: «e anche con forme istituite a livello territoriale da regioni o Pag. 110province autonome per gli enti pubblici il cui bacino di riferimento è sotto i 20.000 abitanti. Fermo restando che il Responsabile dell'ufficio è individuato in un dipendente di uno degli enti pubblici associati, tali forme associate territoriali possono avvalersi operativamente delle società in house delle regioni o delle province autonome nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
20.2. Cannizzaro, D'Attis.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: società in-house aggiungere le seguenti: , anche nei casi in cui la pubblica amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa;

   b) al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 64-ter», comma 6, dopo le parole: dati personali aggiungere le seguenti: , la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

   c) al comma 1, lettera e), capoverso «articolo 64-quater», comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
*20.3. D'Attis, Cannizzaro.
*20.4. Steger, Manes.
*20.5. Roggiani, Gnassi.
*20.6. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 50-ter, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

   «6-bis. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati avviene in base a una semplice dichiarazione, resa da parte dell'amministrazione procedente all'interno della PDND, che attesti di voler fruire di una interfaccia API per le finalità di cui agli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in tal caso l'accesso non potrà essere assoggettato da parte dell'amministrazione certificante, che pubblica e rende disponibile l'interfaccia API stessa, ad alcun ulteriore aggravamento istruttorio richiesto attraverso altri canali di comunicazione. Restano fermi gli adempimenti legati alla protezione dei dati personali in capo all'amministrazione procedente.
   6-ter. Le regioni e province autonome possono istituire dei presidi specialistici territoriali per la governance dei dati, dell'interoperabilità e dell'impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale a supporto delle Amministrazioni locali del proprio territorio. Tali presidi forniscono servizi per la governance dei dati e di brokeraggio per servizi erogati via interfacce API sulla base di accordi territoriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per la strutturazione di tali presidi territoriali viene finanziata una spesa di euro 21.000.000 a valere sul Fondo Innovazione di cui all'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per il reclutamento straordinario di nuovi specialisti ICT da parte di regioni e province autonome in connessione all'istituzione e l'avvio di tali presidi per il periodo 2024-2026.».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 60, sostituire il comma 3-ter con il seguente:

   «3-ter. AgID effettua consultazioni annuali sulle esigenze delle pubbliche amministrazioni di fruire attraverso la PDND di banche dati istituite ai sensi della legislazione vigente, e di conseguenza pubblica aggiornamenti dell'elenco delle basi di dati Pag. 111di interesse nazionale aggiungendo quelle maggiormente richieste dagli enti stessi e fissando con propri provvedimenti modalità e termini entro cui le stesse devono essere rese disponibili attraverso interfacce API nella PDND di cui all'articolo 50-ter e, ove applicabile, anche ai sensi dell'articolo 50, comma 2.»;

   dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 68, le parole: «in modalità cloud computing» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso interfacce API»;

   e-ter) al comma 1-bis dell'articolo 68 sono aggiunte le seguenti lettere:

   «c-bis) fruizione di servizi cloud qualificati come previsto dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche al fine di garantire architetture a micro-servizi e la compatibilizzazione con i servizi cloud per piattaforme computazionali (PaaS) in uso nell'ente, ove possibile in logica multi-cloud;

   c-ter) aspetti legati all'interazione della soluzione software con organizzazione, processi, regole, dati e tecnologie dell'ente, nonché tesi a garantire l'appropriatezza dei processi condivisi di digitalizzazione coordinati a scala territoriale comma da articolo 14;

   c-quater) automazione di processi e procedure, anche ricorrendo ad algoritmi di intelligenza artificiale, in cui sia garantito che le decisioni assunte rispettino i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica.»;

   e-quater) all'articolo 73, comma 3, alla lettera b) le parole: «servizi in rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa» sono sostituite con le parole: «servizi di connettività in rete, di gestione dei dati, di integrazione tra sistemi interni, di cloud federato nonché lo sviluppo di spazi di interoperabilità e cooperazione applicativa basati su interfacce applicative (API) via PDND anche al fine di impiegare algoritmi di intelligenza artificiale in maniera condivisa e sicura»;

   e-quinquies) all'articolo 73, comma 3-ter, lettera a) le parole: «architetture e interfacce tecnologiche» sono sostituite con le seguenti: «piattaforme abilitanti indicate al comma 4 dell'articolo 13-bis e interfacce applicative (API) esposte come da articolo 50-ter secondo schemi definiti da hub nazionali e/o regionali» e alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cloud qualificate da ACN (compreso un marketplace con funzioni di acquisto diretto) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

   e-sexies) la rubrica del capo VIII e la rubrica dell'articolo 73 sono sostituite dalla seguente: «Sistema Pubblico Connettività, Cooperazione e Cloud (SPC)».
20.12. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 64-bis è inserito il seguente:

«Art. 64-bis.1
(Presentazione di denunce mediante identificazione digitale)

   1. Nei casi di smarrimento, deterioramento o distruzione della carta di identità, della patente di guida o del passaporto, la relativa denuncia agli organi di polizia può essere presentata dal titolare anche in modalità telematica, compilando apposito modulo informatico predisposto dalle autorità, previa identificazione digitale mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero mediante accesso con la carta di identità elettronica (CIE) ovvero con la carta nazionale dei servizi.
   2. La procedura di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per presentare la Pag. 112denuncia di smarrimento, deterioramento o distruzione delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico.
   3. La disciplina di cui al presente articolo si applica altresì alla presentazione di denuncia di furto o appropriazione indebita contro ignoti, purché il fatto non rientri in una fattispecie che costituisce più grave reato.».

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 65, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le denunce presentate e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle denunce e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza dell'autorità di polizia giudiziaria, nell'ambito delle procedure e con le modalità che sono consentite dalla legge.»;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine dell'attuazione dell'articolo 64-bis.1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono individuati, ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, eventuali ulteriori standard tecnologici che si rendono necessari al fine di rendere operativo il sistema di presentazione delle denunce in modalità telematica mediante identificazione digitale; inoltre il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, con uno o più decreti, disciplina la predisposizione dei moduli informatici di cui ai commi precedenti nonché le procedure per l'acquisizione delle denunce presentate in modalità telematica, per il rilascio di eventuale documento sostitutivo provvisorio ovvero di un duplicato e per l'emissione di un nuovo documento:

   a) nel caso della patente di guida, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) nel caso del passaporto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   c) nel caso delle carte di pagamento o altro strumento di pagamento elettronico, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
20.7. Rosato, Castiglione.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 64-ter», comma 1, sopprimere le seguenti parole: non più di due.
20.8. Iezzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 64-ter», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, in nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.
20.9. Iezzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d), capoverso «Art. 64-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, a nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati;

   b) alla lettera e), capoverso «Art. 64-quater», comma 3, lettera c), dopo le parole: Pag. 113sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, inserire le seguenti: , deleghe;

   c) alla lettera e), capoverso «Art. 64-quater», comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, inserire le seguenti: , deleghe.
20.10. Roggiani, Peluffo.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet)», al comma 3, lettera a), dopo le parole: la tipologia di servizi aggiungere le seguenti: e deleghe.
20.13. Iezzi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet)», al comma 3, lettera c), dopo le parole: sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe.
20.14. Iezzi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 64-quater», al comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, aggiungere la seguente: deleghe.
20.15. Iezzi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 64-quater», al comma 5, lettera d), dopo le parole: la tipologia di servizi aggiungere le seguenti: e deleghe.
20.16. Iezzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. A decorrere dalla data in cui l'IT-Wallet pubblico di cui all'articolo 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è reso disponibile ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i servizi destinati all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono integrati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet»;

   b) al comma 6, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

   b) sopprimere il comma 2;

   c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 le parole: «e nei limiti della dotazione organica vigente» sono soppresse.
  5-ter. All'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di consentire di svolgere le attività che la legge attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), la stessa Agenzia può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio, incluso l'eventuale differenziale tra l'indennitàPag. 114 dell'amministrazione di provenienza e quella spettante al personale dell'AgID, sono posti a carico dell'AgID. Tale disposizione si applica anche al personale già collocato in posizione di comando presso l'AgID alla data di entrata in vigore della presente legge.».
20.17. Urzì.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire la tempestiva attuazione e il rispetto degli obiettivi e dei traguardi relativi al sub investimento M1C1 1.4.4 del PNRR «Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale digitale (ANPR)», nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'accesso ai finanziamenti previsti, nell'ambito del Piano nazionale complementare, dall'intervento A.1.1, lettera d) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2022, i comuni aderiscono ai servizi resi disponibili dall'ANPR per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile e per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, secondo le modalità e le tempistiche definite ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
  2-ter. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 lettere a), b) e c)»;

   b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il comune rende disponibili all'ANPR, entro due giorni lavorativi, i dati relativi a tutte le dichiarazioni di cui al precedente periodo rese con modalità alternative ai servizi di ANPR.».

  2-quater. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

   «2-quinquies. L'ANPR consente il rilascio della tessera elettorale in modalità telematica ai cittadini iscritti nella medesima anagrafe. La tessera elettorale prodotta da ANPR in modalità telematica, secondo il modello disponibile sul sito web di ANPR sulla base dei dati integrati ai sensi del comma 2-bis, possiede le caratteristiche essenziali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 ed è munita di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del contrassegno di cui all'articolo 23 del presente codice. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il cittadino può esibire la tessera elettorale così prodotta tramite estrazione della relativa copia analogica.».
20.18. Urzì.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
*20.19. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.
*20.20. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
**20.21. Marattin.
**20.22. Zaratti, Ghirra, Grimaldi.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, ad almeno due soggetti cessionariPag. 115 scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al periodo precedente è assunto come prezzo base per le manifestazioni di interesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I criteri e le modalità di espletamento della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche al fine di garantire il rispetto della neutralità della piattaforma di interconnessione tra i soggetti destinatari del pagamento e i prestatori dei servizi di pagamento.
20.23. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti, in misura pari al 51 per cento, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa i diritti di opzione per l'acquisto della corrispondente partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con procedure e modalità adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto della relazione giurata di stima di cui al successivo periodo, i diritti di opzione per l'acquisto del 49 per cento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa sono attribuiti, a titolo oneroso, sulla base di manifestazioni di interesse da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
20.24. D'Attis, Cannizzaro, De Palma.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto Pag. 116industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
*20.25. Roggiani.
*20.26. D'Attis, Cannizzaro, De Palma.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sostituire le parole: al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 con le seguenti: attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel periodo 1, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.
20.27. Roggiani.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 con le seguenti: sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 2, le parole: con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse sono sostituite dalle seguenti: con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa.
20.28. Marattin.

  Al comma 4, sostituire le parole: controllata, anche indirettamente, dallo Stato con le seguenti: interamente controllata, anche indirettamente, dallo Stato.
20.29. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri)

  1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza misura M3C2-Riforma 2.2 «Istituzione di una Piattaforma Logistica digitale Nazionale finalizzata alla digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri», le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità di Sistema Portuale e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto merci e della logistica. Il sistema di cui al primo Pag. 117periodo è dotato di servizi standard Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con il Regolamento (UE) 2020/1056 nel rispetto di quanto previsto dalle «Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni» nonché dall'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.02. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per favorire l'immediato impiego di personale nativo digitale nelle pubbliche amministrazioni impegnate nel raggiungimento degli obiettivi PNRR)

  1. Il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può fruire dell'aspettativa di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Decorsi due anni dal collocamento in aspettativa, il dipendente può chiedere di rientrare in servizio nel corso del terzo anno. Non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni, senza nuovi oneri o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa di cui al comma 1, mediante contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi e comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti non superiori al 50 per cento di quelli banditi.
20.03. Ciocchetti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Progetti di investimento per il cloud nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al fine di assicurare la trasformazione digitale, la qualità e la sicurezza dei servizi della pubblica amministrazione, le spese per l'acquisizione di nuovi servizi cloud qualificati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del regolamento di cui al comma 4, siano essi servizi cloud di tipo infrastrutturale (IaaS), servizi cloud per piattaforme computazionali (PaaS) o servizi cloud applicativi (SaaS), sono considerate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, se i nuovi servizi sono attivati in base ad un progetto ICT asseverato da un professionista tecnico esperto in materia, che sia un dipendente o incaricato esterno agli enti stessi, e per un periodo massimo di due anni dall'inizio del relativo contratto.».
20.04. Cannizzaro, D'Attis.

Pag. 118

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: mediante apposite convenzioni aggiungere le seguenti: anche già esistenti e aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure del Polo Strategico Nazionale Spa in virtù della Convenzione in essere con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) al comma 2, sostituire le parole: può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa con le seguenti: si avvale delle regioni che, in qualità di soggetti di aggregazione e coordinamento delle pubbliche amministrazioni locali, mediante apposite convenzioni anche già esistenti, possono ricorrere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa oppure al Polo Strategico Nazionale Spa;

   c) al comma 3, sostituire le parole: può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali con le seguenti: e il Polo Strategico Nazionale Spa possono utilizzare concessionari di pubblici servizi oppure i propri soci e le loro controllate purché e sopprimere le seguenti parole: , anche in relazione a società da questi controllate,;

   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la completa digitalizzazione degli archivi cartacei della pubblica amministrazione e contribuire ad allineare l'Italia, in particolare nel Mezzogiorno, agli standard europei, alle regioni è destinato un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, per le attività di dematerializzazione e digitalizzazione da espletarsi attraverso il Polo Strategico Nazionale Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027.
21.1. Cannizzaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. aggiungere le seguenti: e dell'Agenzia Industrie Difesa, che gestisce il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.);

   b) al comma 2, dopo le parole: all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa aggiungere le seguenti: e all'Agenzia Industrie Difesa – Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.);

   c) al comma 3, dopo le parole: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa aggiungere le seguenti: e l'Agenzia Industrie Difesa – Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (Ce.De.C.U.) e sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: possono avvalersi.
21.2. Mulè.

  Sopprimere il comma 3.
21.3. Romano.

  Al comma 3, sostituire le parole: Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall' con le seguenti: gestori di identità digitale accreditati quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'.
21.4. Mura.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire il processo di digitalizzazione e dematerializzazione, anche alla luce degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8 del decreto del Presidente della Pag. 119Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale. L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, può essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformità agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014.
   Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica digitale, avanzata o altra firma ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale può produrre una copia informatica della documentazione recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrità dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito sono attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformità agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014.».
21.5. D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle province è istituito, per l'anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*21.7. D'Attis, Cannizzaro.
*21.8. Roggiani, Malavasi.
*21.9. Grimaldi, Zaratti.
*21.6. Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «al 31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
21.01. Mulè.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di una adeguata implementazione della misura M1C3 – Investimento 1.1 «Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale» presso la Biblioteca nazionale centrale è attivata una task force che si avvale delle competenze del dipartimento di matematica e informatica dell'Università della Calabria. Agli oneri derivati dalla presente disposizione, pari ad un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.02. Loizzo, Furgiuele.

(Inammissibile)

Pag. 120

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, riguardante il Patto di servizio personalizzato, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le convocazioni di cui al comma 1 e quelle in attuazione delle finalità di cui al comma 3 del presente articolo sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica.».

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le convocazioni di cui ai commi 2 e 6 sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica.».
21.03. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Flussi informativi inerenti ai percettori di NASpI e DIS-COLL)

  1. L'INPS comunica ai centri per l'impiego, attraverso i canali della cooperazione applicativa e per il tramite della Piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, le informazioni relative ai soggetti percettori di NASpI e DIS-COLL, a norma del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con particolare riferimento alla data di effettivo riconoscimento ed erogazione della prestazione, alla sua durata e ai casi di sospensione anticipata.
21.04. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

ART. 22.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: di tale amministrazione e.
22.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:

Art. 16-bis.
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organizza con possibilità di scorrimento fra i distretti.
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e Pag. 121con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
22.2. Dori, Grimaldi, Zanella, Mari.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
22.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica;

   b) al comma 2 sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL con le seguenti: nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

Pag. 122

   c) sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa.
22.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica;

   b) al comma 2, sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL con le seguenti: nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

   c) sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa;

   d) al comma 2 le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 ed euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 sono sostituite dalle seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027.
*22.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.
*22.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.
22.7. Dori, Grimaldi, Zanella, Mari.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: a legislazione vigente inserire le seguenti: anche in posizione soprannumeraria, fino al riassorbimento, con possibilità di scorrimento tra i distretti.
*22.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.
*22.9. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR e per supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminatoPag. 123 un ulteriore contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-ter. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4-quater. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
22.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

(Inammissibile
limitatamente ai commi 4-
ter e 4-quater)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), la parola: «ottantuno» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;

   c) al comma 3 la parola: «2.200.000» è sostituita dalla seguente: «8.800.000».
22.11. Maiorano.

(Inammissibile)

ART. 23.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei procedimenti civili pendenti con le seguenti: dei tempi di trattazione dei procedimenti civili pendenti.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: che riducono i procedimenti civili pendenti, con le seguenti: che riducano i tempi di trattazione medi dei procedimenti civili pendenti,.
23.1. Bisa, Matone, Bellomo, Morrone, Sudano, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

Pag. 124

  Ai commi 1 e 3 dopo la parola: procedimenti sopprimere la seguente: civili.
*23.2. Cannizzaro, D'Attis.
*23.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
23.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie per i minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali volte ad assicurare lo svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative)

  1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
23.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie)

  1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, nonché al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioniPag. 125 e istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale.
23.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

ART. 24.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992. n. 545. l'optante, indipendentemente dalla funzione esercitata, ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130)

  1. L'articolo 1, comma 8, della legge 31 agosto 2022, n. 130 si interpreta nel senso che:

   a) ai fini dell'inquadramento dei magistrati tributari transitati nella giurisdizione tributaria deve tenersi conto anche del maturato economico acquisito nella magistratura di provenienza ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché dell'anzianità di servizio maturata tra la data del 14 febbraio 2023 e la data del decreto ministeriale di nomina a magistrato tributario;

   b) sono applicabili ai magistrati tributari le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303.
24.1. Osnato.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di transitoPag. 126 nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992. n. 545, l'optante, indipendentemente dalla funzione esercitata, ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità, comprensiva del maturato economico acquisito nella magistratura di provenienza ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla quale va aggiunta l'anzianità di servizio maturata tra la data del 14 febbraio 2023 e la data del decreto ministeriale di nomina a magistrato tributario; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, ivi comprese quelle di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.».
24.2. Osnato.

  Al comma 1, capoverso «comma 10-bis», all'ultimo periodo sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al capoverso «comma 10-ter», dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: In deroga alla procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti, i candidati giudici tributari, non titolari di pensione, presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 31 dicembre 2023, sono esonerati dalla prova preselettiva, dalla prova scritta e dalla prova orale prevista dalla presente procedura concorsuale e ammessi direttamente ad una prova teorico-pratico di diritto processuale tributario prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. I giudici tributari che hanno ottenuto un punteggio superiore a diciotto trentesimi conseguono l'idoneità e sono collocati in preferenza nella graduatoria complessiva rispetto agli altri candidati.
24.3. D'Alfonso.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo Pag. 1271991, n. 71, e successive modificazioni e integrazioni.».
  2-ter. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «nei commi da 471 a 473» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
  2-quater. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.
  2-sexies. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195.».

  2-septies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-sexies, sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di magistratura tributaria».
24.4. D'Alfonso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in Consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni e integrazioni».
24.5. D'Alfonso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è data facoltà ai magistrati del Tar, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e ai magistrati ordinari della giurisdizione civile e penale, con esclusione degliPag. 128 appartenenti ai ruoli apicali degli uffici giudiziari, di richiedere il trattenimento in servizio per un triennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo, e comunque non oltre la scadenza di attuazione delle misure del PNRR. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta.
24.6. Comaroli, Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «nei commi da 471 a 473» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
  2. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.
*24.01. Romano.
*24.02. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

  2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
**24.03. Romano.
**24.04. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni per il potenziamento della struttura amministrativa del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,Pag. 129 dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli uffici del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria viene assegnata una posizione dirigenziale di livello generale, ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale»;

   b) al terzo periodo, le parole: «in 4 posti», sono sostituite dalle seguenti: «in 5 posti»;

   c) dopo il comma 2-sexies, è aggiunto il seguente:

   «2-septies. Al fine di rendere coerente quanto stabilito dal comma 2-ter con l'organizzazione interna del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nonché di garantire l'attuazione dei compiti conferiti al predetto organo di autogoverno ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, l'articolo 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

“Art. 30.
(Uffici del Consiglio di presidenza)

   1. Il Consiglio di presidenza è assistito da tre uffici dirigenziali, di cui un ufficio di segreteria di livello generale e due uffici di livello non generale, ai quali vengono assegnati un dirigente di livello generale, due dirigenti di livello non generale e funzionari e impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.
   2. Il Consiglio di presidenza disciplina con apposito regolamento le competenze e il funzionamento dei propri uffici.
   3. Gli uffici del Consiglio di presidenza, per l'espletamento dei compiti affidatigli, possono avvalersi dei servizi di cui all'articolo 36.”».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.05. Romano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Servizi informatici per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il servizio per i sistemi informativi, al quale è nominato un giudice o un magistrato tributario designato dal Consiglio, avente funzioni di responsabile, tenuto conto del possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché della qualifica e dell'anzianità di ruolo. Per le attività svolte, sono assegnati fino a quattro giudici o magistrati tributari, in qualità di addetti nominati dal Consiglio sulla base di apposito interpello, che coadiuvano il responsabile nell'espletamento dei suoi compiti e costituiscono il riferimento per le esigenze dei giudici e dei magistrati rappresentate al servizio.
  2. Il servizio di cui al precedente comma, anche sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, prevede le seguenti prestazioni:

   a) pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei servizi informatici e delle tecnologie della comunicazione della giustizia tributaria, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali e giurisdizionali;

   b) predisposizione per la realizzazione delle finalità di cui alla lettera a), dei dati da fornire all'organo competente, per la redazione del programma per gli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici, nonché dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a un milione di euro;

   c) svolgimento delle attività connesse agli impegni delle somme relative alle spese;

   d) monitoraggio della corretta esecuzione degli obblighi assunti dagli enti o Pag. 130dalle imprese incaricate di svolgere le attività connesse alle finalità, di cui alla lettera a), individuando specifiche prestazioni necessarie per un esatto adempimento delle obbligazioni, nonché la verifica sull'esecuzione delle prestazioni assunte sull'adeguatezza delle prestazioni dovute, con riguardo sia agli aspetti tecnici che economici, procedendo alle eventuali segnalazioni agli organi competenti in caso di difformità o disfunzioni.

  3. Il responsabile e gli addetti sono nominati per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili motivatamente per una sola volta e possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Al responsabile del servizio e agli addetti spetta un'indennità nella misura definita dal Consiglio di presidenza, entro il limite della metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di Corte di giustizia tributaria.
  4. Il responsabile opera in conformità ai programmi e alle direttive emanati dal Consiglio e, in particolare:

   a) coadiuva il Segretario generale nella pianificazione delle attività che sono necessarie allo sviluppo dei servizi informativi e delle tecnologie della comunicazione, finalizzate al migliore esercizio delle attività istituzionali;

   b) sovraintende alla rispondenza delle attività svolte dal servizio informatica con le esigenze della giustizia tributaria e con le attività prestate dalla Direzione del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze;

   c) controlla la programmazione per gli acquisti di beni, servizi e dei lavori pubblici e il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti e la verifica dell'adeguatezza delle prestazioni dovute dagli enti e dalle imprese obbligate, con riguardo agli aspetti sia tecnici che economici;

   d) relaziona periodicamente al Consiglio e al Segretario generale sull'andamento del servizio, proponendo anche modifiche di carattere organizzativo.

  5. Per le finalità previste dal presente articolo, il servizio informatica si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore del servizio e i dirigenti responsabili degli uffici dirigono e coordinano le attività degli uffici, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio e dal responsabile del servizio ed esplicano tutte le altre attività necessarie per un efficace e coordinato svolgimento dei compiti del Servizio. Il Consiglio di presidenza disciplina, con proprio regolamento, le competenze e il funzionamento dei propri uffici.
24.06. Romano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR finalizzati ad assicurare efficienza e competitività al sistema giudiziario italiano nonché di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato 1-bis al presente decreto.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle Pag. 131predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024, di euro 19.963.706 per l'anno 2025, di euro 40.598.316 per l'anno 2026, di euro 49.787.156 per l'anno 2027, di euro 49.787.156 per l'anno 2028, di euro 58.140.356 per l'anno 2029, di euro 64.655.102 per l'anno 2030, di euro 64.709.128 per l'anno 2031, di euro 67.028.976 per l'anno 2032, di euro 67.222.298 per l'anno 2033 e di euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, a euro 19.963.706 per l'anno 2025, a euro 40.598.316 per l'anno 2026, a euro 49.787.156 per l'anno 2027, a euro 49.787.156 per l'anno 2028, a euro 58.140.356 per l'anno 2029, a euro 64.655.102 per l'anno 2030, a euro 64.709.128 per l'anno 2031, a euro 67.028.976 per l'anno 2032, a euro 67.222.298 per l'anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, a euro 11.963.706 per l'anno 2025, a euro 32.598.316 per l'anno 2026, a euro 41.787.156 per l'anno 2027, a euro 41.787.156 per l'anno 2028, a euro 50.140.356 per l'anno 2029, a euro 56.655.103 per l'anno 2030, a euro 56.709.128 per l'anno 2031, a euro 59.028.976 per l'anno 2032, a euro 59.222.298 per l'anno 2033 e a euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis
(articolo 24-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

  A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione 1.

  B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione 1.

  C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

   Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1;

   Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1;

   Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche 1.

  D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65.

  E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione 442.

  F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1.

  G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52.

Pag. 132

  H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53.

  I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314.

  L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati 10.221.

  M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200.

  N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico).

TOTALE 11.353.».
24.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati ordinari)

  1. All'articolo 2, comma 2, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».
24.08. Michelotti.

(Inammissibile)

ART. 25.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 481, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
25.1. Bisa, Matone, Bellomo, Morrone, Sudano, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

(Inammissibile)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 543, i commi 5 e 6 sono abrogati.
25.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le somme di cui al comma 1, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 85.000, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura non superiore al 25 per cento del reddito annuo rapportato a mese.».
25.3. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Misure per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali)

  1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. In tal caso, l'atto viene firmato digitalmente dal notificante che ne conserva l'originale e fa menzione nella copia da notificare della modalità di sottoscrizione utilizzata. L'operatore postale riporta Pag. 133su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e appone una propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico.».
25.01. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei crediti)

  1. Il privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.
25.02. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

  1. In attuazione delle previsioni del PNRR, al fine di produrre effetti deflattivi del contenzioso civile e consentire una più agevole circolazione giuridica dei beni e diritti provenienti da donazione acquistati dai terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici e più ampie possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 561, primo comma:

    1) al primo periodo, le parole: «o il donatario» sono soppresse;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) dell'articolo 2652»;

    3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.»;

    4) dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.»;

   b) all'articolo 562 le parole: «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;

   c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

«Art. 563.
(Effetti della riduzione della donazione)

   1. La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi Pag. 134riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) dell'articolo 2690.»;

   d) all'articolo 2652, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al numero 1), dopo le parole: «le domande di revocazione delle donazioni» sono inserite le seguenti: «, le domande di riduzione delle donazioni»;

    2) il numero 8) è sostituito dal seguente:

    «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;

   e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

  2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.
25.03. Schifone.

(Inammissibile)

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Risarcimento dei crimini di guerra)

  1. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione» sono soppresse.
27.01. Graziano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori Pag. 135nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
27.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 20 milioni per gli anni 2024, 2025 e 2026 destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
27.03. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 nonché di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
27.04. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Pag. 136

ART. 28.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare, nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il completamento dell'intervento «Regione Liguria-Begato», è autorizzata in favore dell'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia della provincia di Genova la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
28.1. Bruzzone, Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato, al comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché i rotabili che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dalla loro entrata in servizio».
28.2. Paolo Emilio Russo, Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono, altresì, esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano compiuto il venticinquesimo anno dalla loro entrata in servizio.».
28.4. Maccanti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Transizione energetica nei porti)

  1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
*28.01. Ghirra, Grimaldi.
*28.02. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.
*28.020. D'Attis, Cannizzaro.
*28.021. Frijia.

Pag. 137

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. L'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

   «471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.».
**28.03. D'Attis, Cannizzaro.
**28.022. Nisini, Giaccone, Barabotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni urgenti per promuovere la competitività dei porti)

  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi della Missione 3, Componente 2, del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, per promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale e comunque nel limite di 1 milione di euro annui. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e Pag. 138le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo.».
28.019. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Sostegno al trasporto ferroviario delle merci nelle aree portuali)

  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo».
*28.04. Cesa.
*28.05. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ubaldo Pagano.
*28.06. Traversi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28.07. Carrà.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

  1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile Pag. 1391992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
  2. L'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.
*28.09. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.
*28.010. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*28.011. Mattia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;»;

   b) all'Allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente:

    9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE – Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.
28.012. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal comma 6 dell'articolo 119 della Costituzione necessitano di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 1 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;»

   b) all'Allegato A, il numero 9) è sostituito dal seguente:

    «9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.».
28.013. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla Pag. 140pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale.».
28.014. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, Allegato A, il numero 9) è sostituito con il seguente:

    9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE – Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.
28.015. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «12-octies. Al fine di favorire il recupero, la valorizzazione e il migliore uso allo stato della tecnica in chiave di transizione ecologica di infrastrutture ferroviarie di carattere locale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida per la redazione e la valutazione di progetti concernenti l'utilizzazione di strutture ferroviarie di carattere locale, anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture a esse collegate, per il transito di tram e di veicoli leggeri su rotaia. Le linee guida indicano, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura, il campo di applicabilità e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto leggero su rotaia, nonché l'individuazione delle sedi utilizzabili in quanto attrezzate con i componenti tecnologici necessari per consentire il transito di veicoli ferroviari leggeri su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria a fini di connettività; le linee guida devono altresì contenere tutte le ulteriori previsioni necessarie a rendere possibile l'esercizio dei servizi di trasporto leggero su rotaia;
   12-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida volte a definire tipologia e caratteristiche degli itinerari nei quali può essere prevista la programmazionePag. 141 di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autosnodati e filosnodati di lunghezza fino a 24 metri, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
28.016. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istituzione delle zone franche doganali di Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo)

  1. In deroga all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'istituzione della zona franca doganale nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa e nei porti di Porto Empedocle e Pozzallo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di istituzione della zona franca doganale di cui al periodo precedente.
28.017. Carmina.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Agevolazioni fiscali in favore dei residenti nel comune di Lampedusa e Linosa)

  1. In considerazione degli svantaggi economico-sociali del comune di Lampedusa e Linosa, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio e l'integrazione sociale, nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa è istituita una zona franca agli effetti del presente articolo.
  2. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in deroga all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è considerato area extra-doganale ai fini del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi inclusa la definizione dell'ambito territoriale di applicazione della zona franca.
  3. Per le persone fisiche residenti nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa, i redditi da lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti sul territorio del comune, entro il limite annuo di 50.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche limitatamente al 70 per cento del loro ammontare. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti residenti e, per i soggetti non residenti, dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa.
  4. Per le imprese che svolgono o che intraprendono una nuova iniziativa economica sul territorio del comune di Lampedusa e Linosa l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività sul territorio comunale è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dal periodo d'imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i quattro periodi d'imposta successivi.
  5. Alle persone fisiche residenti da almeno cinque anni nel territorio delle isole di Lampedusa e Linosa è concessa un'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi ai Pag. 142sensi del numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
  6. In considerazione del disagio conseguente all'insularità, alle persone fisiche residenti sul territorio del comune di Lampedusa e Linosa dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per il trasporto aereo e marittimo in regime di continuità territoriale, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro annui.
28.018. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 29.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché».
*29.1. Steger, Manes.
*29.2. Cannizzaro, D'Attis.
*29.3. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.»;

   al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso «comma 5-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;

Pag. 143

   al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso «comma 5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;

   sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

   al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

   al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.
**29.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**29.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*29.6. Mari, Grimaldi, Zanella.
*29.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1175-bis», sostituire le parole: Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione con le seguenti: I benefici di cui al comma 1175 possono essere ripristinati a partire dalla data della regolarizzazione.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
**29.8. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Donno, Torto.
**29.9. Giaccone, Nisini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1175-bis», sopprimere il secondo periodo.
29.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-septies, è aggiunto il seguente:

   «8-octies. Ai fini dell'ammissione delle amministrazioni pubbliche a finanziamenti, di qualunque genere, per specifiche progettualità, alle medesime amministrazioni, in deroga ai commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, è rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di eventuali cause di irregolarità rilevate ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2015. Le amministrazioni di cui al presente comma sono, comunque, tenute a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a centoventi giorni, secondo le modalità di cui al comma 8.».
29.11. Varchi.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse;.

  Conseguentemente:

   alla lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo;

   alla lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3, le parole: «ove siano presenti elementi di discontinuità che Pag. 144determinano una specifica identità di impresa,» sono soppresse.
29.12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse.
29.13. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
29.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
   1-ter. Ai fini di quanto disposto al precedente comma 1-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 luglio 2008.».
*29.15. Steger, Manes.
*29.16. Cannizzaro, D'Attis.
*29.17. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 1-bis» con il seguente:

  1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, maggiormente applicato nel settore, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuati, annualmente, i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicati al maggior numero di rapporti di lavoro per ciascun settore.
29.18. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 1-bis», con il seguente:

  1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente.
29.19. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 1-bis» con il seguente:

  1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivo non Pag. 145inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, e territoriale ove prevista, stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
29.21. Mazzetti, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sopprimere le parole: e nell'eventuale subappalto e dopo le parole: oggetto dell'appalto. aggiungere le seguenti: In caso di eventuale subappalto, il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
*29.22. De Palma, Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.
*29.23. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.24. Steger.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: un trattamento economico fino alla fine del capoverso con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
29.25. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole da: un trattamento economico fino alla fine del capoverso medesimo con le seguenti: un trattamento economico complessivo desumibile dalle apposite tabelle settoriali di determinazione del costo del lavoro pubblicate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di assenza di tali tabelle il trattamento economico complessivo è determinato così come previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389.
*29.26. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*29.27. Steger.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo e sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
29.28. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo.
29.29. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il Pag. 146committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
29.30. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona, con le seguenti: contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del subappalto sottoscritto da ciascun appaltatore e subappaltatore e il cui ambito di applicazione sia connesso con la specifica attività svolta dall'impresa.
*29.31. Cannizzaro, D'Attis.
*29.32. Steger, Manes.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona con le seguenti: contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
29.33. Steger.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: , sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
*29.34. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*29.35. Comaroli, Barabotti, Frassini.
*29.36. Steger, Manes.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: maggiormente applicato nel settore e per la zona con le seguenti: comparativamente più rappresentativo.
**29.38. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**29.39. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**29.40. Castiglione.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
29.41. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3, le parole: «ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa,» sono soppresse.
29.42. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatorePag. 147 e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.».
29.43. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), i numeri 1), 2) e 3), sono sostituiti dai seguenti:

    «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

    2) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

    3) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;».
29.44. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, lettera d), numero 1), dopo le parole: per ciascun giorno di somministrazione. aggiungere il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
29.45. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 4, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000.
29.46. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In relazione ai reati previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».
29.47. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
29.48. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 6.
*29.49. Grimaldi, Mari, Zanella.
*29.50. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.51. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 7, 8 e 9.
29.52. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
29.53. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sicurezza nei luoghi di lavoro aggiungere le seguenti: nonché la piena applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa.
29.54. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Pag. 148

  Al comma 7, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: e l'impresa.
29.55. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere il comma 8.
*29.56. Grimaldi, Mari, Zanella.
*29.57. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere il comma 9.
29.58. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. In caso di violazioni o irregolarità nelle materie di cui al comma 7, ancorché sottoposte a procedura di regolarizzazione o di prescrizione ai sensi degli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, tutti gli organi di vigilanza comunicano entro tre giorni l'esito degli accertamenti all'Ispettorato nazionale del lavoro che provvede alla cancellazione del datore di lavoro e dell'impresa dalla lista di conformità INL.
29.59. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*29.60. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.
*29.61. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Al comma 10, sostituire le parole: realizzazione dei lavori edili con le seguenti: servizi e forniture.
29.62. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Nell'ambito degli appalti privati di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il committente, nel caso di affidamento dell'incarico a un libero professionista iscritto a un ordine o collegio professionale, verifica altresì il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

  Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: commi 11 e 12 con le seguenti: commi 10-bis, 11 e 12.
29.63. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo e forestale stipulate dalle organizzazioniPag. 149 sindacali comparativamente più rappresentative.
29.64. Gadda.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, non si applica alle attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale di cui all'articolo 10 del predetto decreto legislativo.
*29.65. Steger.
*29.66. De Palma, Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.
*29.67. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;.

  Conseguentemente, al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.
29.68. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
*29.69. Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*29.70. Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
*29.71. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro.
29.72. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.
29.73. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
29.75. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 200.000.
29.76. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 119, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, intendendo per stazione appaltante o ente concedente il committente privato.
29.77. Schlein, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e fino al 31 Pag. 150dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Soglie anagrafiche, situazione economica, valutazione del grado di bisogno assistenziale, da considerare per accedere allo sgravio, in forma totale o parziale, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti sociali.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 16 e 18.
29.78. Giaccone, Nisini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 15, sostituire le parole: a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: per gli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente:

   al comma 18, sopprimere le parole: , a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma e all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili;

   dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Agli oneri di cui al comma 18, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.79. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
*29.80. Grimaldi, Mari, Zanella.
*29.81. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
29.82. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 151

  Al comma 15, sostituire le parole: con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: con una età anagrafica di almeno sessantacinque anni.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 16 e 17.
29.83. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 15, sostituire le parole: con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: con una età anagrafica di almeno sessantacinque anni.
29.84. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  18-ter. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 18-bis deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 12.000.
  18-quater. L'esonero contributivo di cui ai commi 18-bis e 18-ter è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 18-bis e 18-ter e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
  18-quinquies. Agli oneri di cui al comma 18-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.85. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  18-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.86. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti a effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri. Ove la predetta formazione riguardi lavoratoriPag. 152 stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
*29.87. Benvenuto, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*29.88. Tenerini, Mazzetti, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.89. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra, Simiani.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.
(Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro)

   1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti».
29.90. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. La retribuzione delle ore di formazione, a eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.
*29.91. Benzoni, Castiglione.
*29.92. Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono inserite le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1.».
29.93. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 19 e 20.
29.94. Steger, Manes.

  Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

   1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del Pag. 153responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

   a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

   b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

   c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

   e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

   f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

   g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.

   2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
   3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

   a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

   b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

   c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

   d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

    4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

    5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

    6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un Pag. 154credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

    7) precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

    8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

    9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

    10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente norma».

  Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.
*29.95. Mari, Grimaldi, Zanella.
*29.96. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.97. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso «Art. 27»:

    sopprimere il comma 2;

    sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La patente è inizialmente dotata di un punteggio pari a trenta solo successivamente all'espletamento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, nonché formazione, informazione e addestramento, di cui agli articoli 28, 29, 30, 36 e 37.;

    al comma 5, sostituire le parole: può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi con le seguenti: sospende, in via cautelativa, la patente, e sopprimere l'ultimo periodo;

Pag. 155

    sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito di un accertamento giudiziale circa il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.;

    sostituire il comma 8, con il seguente:

  8. Una dotazione inferiore a quindici punti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare. L'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici punti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 60.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di diciotto mesi.;

    sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 1° ottobre 2024, sono stabilite le modalità di accertamento e attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare la vigilanza sull'applicazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente.;

   al comma 19:

    sostituire la parola: crediti, ovunque ricorre, con la seguente: punti;

    alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

   sostituire il comma 20, con il seguente:

  20. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 6-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.
29.98. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 19, alinea, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27», sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare.
29.99. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) con le seguenti: che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), a esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese che operano in distacco transnazionale o extraeuropeo.

  Conseguentemente:

   al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 2, sostituire le parole: di cui al Titolo IV con le seguenti: nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);

Pag. 156

   al comma 19, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: delle imprese,.
*29.100. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.101. Benvenuti Gostoli.
*29.102. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.103. Manes, Steger.
*29.104. Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
*29.105. Benvenuto, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro attiva, attraverso specifico protocollo di intesa con la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, lo scambio digitale necessario per ricevere le informazioni aggiornate in merito al Documento unico di regolarità contributiva e con il compito di integrare le informazioni con i livelli di inquadramento come previsto all'articolo 90, comma 9.
**29.106. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
**29.107. Nisini, Giaccone, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 è verificato dall'Ispettorato nazionale del lavoro all'apertura di nuovo cantiere, privato e pubblico, e al momento del saldo finale. Il committente, nell'ambito dei lavori privati, e le stazioni appaltanti, nell'ambito dei lavori pubblici, inoltrano apposita richiesta all'ispettorato territoriale competente per zona. In caso di non conformità dei requisiti menzionati in questo comma, la patente risulta sospesa fino alla regolarizzazione delle certificazioni richieste.
*29.108. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*29.109. Nisini, Giaccone, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano fino a 249 e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si fa riferimento all'organico medio annuo nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della richiesta di rilascio della patente. Nell'ipotesi di successivo incremento del personale con assunzione a tempo indeterminato, può essere richiesto l'adeguamento del punteggio ai sensi di cui sopra, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con almeno una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
  3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è raddoppiato per le imprese iscritte, con la medesima ragione sociale, alla camera di commercio industria e artigianato con codici assicurativi INPS e INAIL coerenti con le attività eseguite nei cantieri temporanei o mobili e che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da oltre un quinquennio. Nell'ipotesi di passaggio a una fascia superiore, il punteggio può essere incrementato per il caso di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla Pag. 157competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
29.110. Marattin.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano fino a 249 e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si fa riferimento all'organico medio annuo nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della richiesta di rilascio della patente. Nell'ipotesi di successivo incremento del personale con assunzione a tempo indeterminato, può essere richiesto l'adeguamento del punteggio ai sensi di cui sopra, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La patente consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con almeno una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
*29.111. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.112. Montemagni, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Bof, Pizzimenti.
*29.113. Mascaretti.
*29.114. Steger, Manes.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», al comma 3, dopo le parole: La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti aggiungere le seguenti: per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano fino a 249 lavoratori e 100 per quelle che occupano un numero maggiore di lavoratori.
**29.115. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**29.116. Lucaselli.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 3, dopo le parole: iniziale di trenta crediti aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto ai sensi del comma 11;.

  Conseguentemente:

   al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la patente è dotata di un punteggio iniziale di quaranta crediti.;

   al comma 19, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;.
29.117. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il punteggio iniziale è incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 o un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro certificato ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) riconoscimento con sentenza di condanna irrevocabile della responsabilità penale del datore di lavoro in relazione a un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: venti crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti;

Pag. 158

   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. La disposizione del comma 4, lettera d), non si applica quando nei confronti dell'ente imputato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è pronunciata sentenza di esclusione della responsabilità.
  4-ter. La disposizione del comma 4, lettera d), non si applica nei casi in cui nei confronti del datore di lavoro sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ovvero sia stata emessa l'ordinanza di cui agli articoli 464-ter.1, comma 3, e 464-quater, comma 1, del codice di procedura penale.;

   al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: del presente comma con le seguenti: del primo e del secondo periodo;

   al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il punteggio è incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che, successivamente al fatto per cui è intervenuto uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 o un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro certificato ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018.
29.118. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è incrementato nei seguenti casi:

   a) possesso di certificazione dei Sistemi di gestione per la salute e sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 o di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, rilasciata dagli organismi paritetici sulla base della norma UNI 11751-1:2019: cinque crediti;

   b) adozione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 30: tre crediti;

   c) possesso della certificazione del Sistema di gestione per la qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001: due crediti;

   d) adozione di buone prassi definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v): due crediti;

   e) utilizzo di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), anche con l'azienda per la singola opera: tre crediti;

   f) assenza di violazioni di cui all'Allegato I, accertate in via definitiva, nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente: due crediti;

   g) svolgimento, nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente, di formazione non obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, per lavoratori, dirigenti e/o preposti, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee): due crediti;

   h) accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione nei dodici mesi antecedenti al rilascio della patente: tre crediti;

   i) certificazione dei contratti di lavoro e/o contratti di appalto o subappalto, ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276: due crediti.

  Il punteggio può essere incrementato per i casi di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
*29.119. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.120. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.
*29.121. Mascaretti.
*29.122. Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

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  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è raddoppiato per le imprese, iscritte, con la medesima ragione sociale, alla camera di commercio industria e artigianato con codici assicurativi INPS e INAIL coerenti con le attività eseguite nei cantieri temporanei o mobili e che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da oltre un quinquennio. Nell'ipotesi di passaggio a una fascia superiore, il punteggio può essere incrementato per il caso di cui sopra anche successivamente al rilascio della patente, previa richiesta dell'impresa alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
**29.123. Bof, Frassini, Zinzi, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
**29.124. Mascaretti.
**29.125. Steger, Manes.
**29.126. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

   a) violazioni, tra quelle di cui all'Allegato I e tra quelle che espongono ai rischi indicati nell'Allegato XI, individuate, con le relative decurtazioni, da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

   b) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

   c) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: venti crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale che comporti un grado di inabilità superiore al 50 per cento: quindici crediti.

  4-bis. I provvedimenti di cui al comma 4 si intendono definitivi quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
  4-ter. La decurtazione conseguente a infortunio è operata esclusivamente alla patente dell'impresa direttamente impegnata con proprie risorse umane nell'esecuzione della lavorazione rispetto alla quale è stata accertata la violazione, compreso il caso di infortunio occorso al lavoratore in distacco.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fatta eccezione per le violazioni da cui derivi un infortunio, la decurtazione del punteggio è condizionata alla emanazione di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha contestato la violazione. La regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*29.127. Zinzi, Frassini, Comaroli, Cattoi, Miele, Barabotti, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*29.128. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

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  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo indicate nel decreto di cui al comma 9 e in relazione alle violazioni indicate nel medesimo decreto.

  Conseguentemente, al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 9, dopo le parole: sono individuate aggiungere le seguenti: le violazioni e le relative decurtazioni del punteggio, nonché.
29.129. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo. Il sistema di decurtazione dei crediti è affidato a successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro e le parti sociali, sulla base delle competenze del settore di riferimento, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente articolo. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.
29.130. Giaccone, Nisini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 4, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27»:

   al comma 4, lettera d), sostituire i punti 1), 2) e 3), con i seguenti:

    1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.;

   al comma 5:

    al primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende;

    sopprimere il quarto periodo;

   al comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti.;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.
29.131. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Pag. 161

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 4, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
29.132. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 4, sostituire i numeri 1), 2) e 3), con i seguenti:

    1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.
29.133. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. I provvedimenti di cui al comma 4 si intendono definitivi quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
  4-ter. La decurtazione conseguente a infortunio è operata esclusivamente alla patente dell'impresa direttamente impegnata con proprie risorse umane nell'esecuzione della lavorazione rispetto alla quale è stata accertata la violazione, compreso il caso di infortunio occorso al lavoratore in distacco.
29.134. Manes, Steger.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I provvedimenti di cui al comma precedente si intendono definitivi quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
29.135. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende.
29.136. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , incluse le modalità di ricorso.
*29.137. Mazzetti, Tenerini, Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.
*29.138. Steger, Manes.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 5, sopprimere il quarto periodo.
29.139. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fatta eccezione per le violazioni da cui derivi un infortunio, la decurtazione del punteggio è condizionata alla emanazione di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha contestato la violazione. La regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
29.140. Marattin.

Pag. 162

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il provvedimento di decurtazione del punteggio è condizionato all'emanazione di un invito a regolarizzare da parte del personale ispettivo che ha accertato la violazione. Ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento, la regolarizzazione esclude l'applicazione della decurtazione. Con il decreto previsto dal comma 9 sono definite le modalità per l'applicazione dell'invito a regolarizzare.
*29.142. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*29.143. Lucaselli.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: attestato di frequenza aggiungere le seguenti: e di superamento della prova finale di verifica.
29.144. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7 con le seguenti: di corsi specificamente finalizzati all'acquisizione o al recupero delle competenze specifiche inerenti le cause delle decurtazioni di cui al comma 4. Con circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la durata, le materie e le modalità di frequenza dei corsi di cui al periodo precedente.
*29.145. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
*29.146. Giorgianni.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: Il punteggio è inoltre incrementato aggiungere le seguenti: anche oltre il punteggio iniziale e dopo le parole: di cui all'articolo 30 aggiungere le seguenti: , alle imprese che risultano destinatarie della oscillazione positiva del tasso medio ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL per andamento infortunistico o per prevenzione di cui agli articoli 19, 20 e 23 delle modalità di applicazione delle tariffe di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, nonché alle imprese che risultano destinatarie dei finanziamenti erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
29.147. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il punteggio iniziale di cui al comma 3 è raddoppiato per le imprese iscritte, con la medesima ragione sociale, da oltre un quinquennio alla camera di commercio industria e artigianato con codici assicurativi INPS e INAIL coerenti con le attività eseguite nei cantieri temporanei o mobili e che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e maggiormente applicatiPag. 163 nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto o del subappalto.
*29.148. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.
*29.149. Lucaselli.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.
29.150. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 6.000 a euro 12.000 con le seguenti: pari al 20 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.
29.151. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le stazioni appaltanti ai fini all'affidamento dei contratti di lavori di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tengono conto altresì dei crediti previsti ai sensi del presente articolo, maturati al momento della presentazione dell'offerta.
29.152. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tale sezione hanno accesso, senza limiti legati al territorio di competenza, le aziende sanitarie locali, per gli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
29.153. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Anche per i lavori e gli appalti privati le imprese sono tenute a registrarsi sul fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del modello reso disponibile sul relativo portale.
29.154. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 10.
29.155. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 10, sostituire la parola: possono con la seguente: sono.
29.156. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 11.

  Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;.
29.157. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Pag. 164

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 11, dopo le parole: Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso aggiungere le seguenti: di un certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per lo specifico settore, secondo le norme UNI ISO 45001, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore presso enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA, o di un modello di organizzazione e gestione, asseverato ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oppure.
29.158. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 11, dopo le parole: di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 aggiungere le seguenti: , nonché le imprese in possesso della certificazione UNI ISO 45001 rilasciata da organismi di certificazione accreditati da Accredia o in possesso dell'asseverazione SGSL rilasciata da organismi paritetici iscritti nel repertorio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, in attuazione dell'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
*29.159. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
*29.160. Giorgianni.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese concessionarie di servizi pubblici a rete in possesso di certificazione UNI ISO 45001.
29.161. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore dell'obbligo della patente di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle condizioni in materia di sicurezza e salute nei settori di applicazione della patente, anche ai fini di una verifica della sua disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
29.162. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti ingegneri, dirigenti chimici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, fisici, architetti, psicologi, laureati in scienze giuridiche, personale amministrativo ovvero ulteriori profili professionali dalle stesse individuati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma secondo la ripartizione di seguito riportata:

Pag. 165

  PIEMONTE

euro 1.104.715

  VALLE D'AOSTA

euro 31.509

  LOMBARDIA

euro 2.496.635

  P.A. BOLZANO

euro 128.731

  P.A. TRENTO

euro 133.535

  VENETO

euro 1.221.538

  FRIULI VENEZIA GIULIA

euro 309.666

  LIGURIA

euro 402.113

  EMILIA-ROMAGNA

euro 1.118.687

  TOSCANA

euro 944.850

  UMBRIA

euro 223.504

  MARCHE

euro 384.503

  LAZIO

euro 1.451.713

  ABRUZZO

euro 328.469

  MOLISE

euro 76.981

  CAMPANIA

euro 1.395.274

  PUGLIA

euro 993.265

  BASILICATA

euro 140.157

  CALABRIA

euro 478.443

  SICILIA

euro 1.224.212

  SARDEGNA

euro 411.500

  TOTALE

euro 15.000.000

  11-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis è autorizzata la spesa complessiva aggiuntiva di 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 15.000.000 di euro annui dall'anno 2025. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per gli importi indicati al comma 1.
29.163. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei lavori privati è istituito il fascicolo virtuale delle imprese che, attraverso la banca dati ANAC, crea l'interoperabilità fra le banche dati pubbliche dei vari enti.
29.164. Giaccone, Nisini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Anche nei lavori privati è istituito il fascicolo virtuale delle imprese che, attraverso la banca dati ANAC, crea l'interoperabilitàPag. 166 fra le banche dati pubbliche dei vari enti.
29.165. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

  20-bis. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;».

  20-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 20-bis, pari a 804.100 euro per l'anno 2024, a euro 826.400 per l'anno 2025 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*29.166. Cannizzaro, D'Attis.
*29.183. Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.
**29.167. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
**29.168. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
**29.169. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
*29.170. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*29.174. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*29.175. Castiglione.
*29.176. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:

   «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
**29.177. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**29.178. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**29.179. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.

Pag. 167

**29.180. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**29.182. Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.
(Direzione distrettuale del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 70.1.
(Direzione distrettuale del lavoro)

   1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravità, nonché al reato previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
   3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.
   4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.».

Art. 29-ter.
(Procuratore nazionale del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 76.1.
(Procuratore nazionale del lavoro)

   1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifichePag. 168 attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della Magistratura.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale».

Art. 29-quater.
(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-ter.
(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)

   1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione alle competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 Pag. 169del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.

   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

Art. 29-quinquies.
(Avocazione del procuratore generale presso la Corte d'appello)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il procuratore generale presso la Corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

Art. 29-sexies.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

  1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 76-quinquies.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)

   1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
   2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 29-septies.
(Procedimento per l'avocazione)

  1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della Magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.».

Art. 29-octies.
(Dotazioni organiche)

  1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
  2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il Pag. 170posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.
  3. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unita per l'anno 2023.

Art. 29-novies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 29-bis a 29-octies, valutati in 17.550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 29-decies.
(Norme transitorie)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies e 29-novies si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

Art. 29-undecies.
(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 29-bis a 29-decies entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
29.01. D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

  1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.
  3. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata Pag. 171nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
*29.02. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*29.03. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
*29.04. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*29.05. Castiglione.
*29.031. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle aziende)

  1. A decorrere dall'anno 2024 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di testimonial certificati.
  3. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14-bis, è aggiunto il seguente:

   «14-ter. I programmi formativi di cui al presente articolo sono integrati con la testimonianza di vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di testimonial certificati.».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del bilancio dell'INAIL.
**29.06. Cannizzaro, D'Attis.
**29.07. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. A decorrere dall'anno 2024 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di testimonial certificati.
  3. Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede a carico del bilancio dell'INAIL.
29.08. Castiglione.

Pag. 172

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato a decorrere dall'anno 2024 di euro 15.000.000 annui.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono erogate d'ufficio dall'INAIL.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*29.09. Cannizzaro, D'Attis.
*29.010. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*29.012. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*29.013. Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione accertamenti per invalidi del lavoro)

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1.1. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**29.014. Cannizzaro, D'Attis.
**29.015. Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Diritto al lavoro dei familiari superstiti delle vittime del lavoro).

  1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «per causa di lavoro, di guerra» sono sostituite dalle seguenti: «per causa di guerra»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e di lavoro» sono soppresse;

   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentualiPag. 173 e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1».
*29.016. Cannizzaro, D'Attis.
*29.017. Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Istituti di patronato e razionalizzazione delle relative procedure ispettive)

  1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;» sono soppresse;

   b) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di INPS, INAIL e Ministero dell'interno, per verificare le attività dei patronati.
   2-ter. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato».
29.018. Castiglione.

(Inammissibile
limitatamente alla lettera
a))

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Istituti di Patronato)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri» sono soppresse.
29.019. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Razionalizzazione procedure ispettive Patronati)

  1. All'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di INPS, INAIL e Ministero dell'interno, per verificare le attività dei patronati.
   2-ter. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato.».
29.020. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Ai sensi dell'Allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vista la naturaPag. 174 non edile dell'attività svolta, sono escluse dagli effetti delle misure di cui all'articolo 29, commi 10 e 19, del presente provvedimento, le aziende di allestimento di stand fieristici, di installazione di serramenti e di schermature solari.
29.021. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Istituzione del documento di regolarità lavorativa)

  1. Al fine di favorire le buone pratiche organizzative nei luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, è istituito il Documento di regolarità lavorativa.
  2. Il possesso del Documento di regolarità lavorativa da parte del lavoratore è condizione per l'accesso e lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dei cantieri edili, dei cantieri navali, degli impianti e delle aree dedicate alle attività del settore della logistica e in tutte le strutture dove, in regime di appalto e subappalto, operano lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 9, ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinquanta lavoratori, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi ventiquattro mesi dal termine di cui al primo periodo il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di quindici dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi trentasei mesi dal termine di cui al primo periodo, il Documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il CNEL, sono individuati gli ulteriori settori produttivi nei quali si applicano le disposizioni della presente legge.
  5. Il Documento di regolarità lavorativa contiene:

   a) i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;

   b) la residenza e l'eventuale domicilio;

   c) i titoli di studio;

   d) gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;

   e) i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;

   f) i dati del datore di lavoro;

   g) la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;

   h) la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;

   i) l'attestazione della regolarità contributiva e l'anzianità lavorativa;

   l) l'attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

  6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro, le prefetture, le questure, gli uffici anagrafici comunali, i centri per l'impiego, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche e formative, raccoglie i dati relativi al documento di regolarità lavorativa in un'apposita banca di dati cui possono accedere Pag. 175gli enti sopra citati, ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, il lavoratore interessato e, previa autorizzazione rilasciata dall'INPS, il datore di lavoro diretto, il datore di lavoro committente e l'impresa appaltatrice.
  7. L'INPS provvede a inviare al lavoratore interessato una carta elettronica contenente gli elementi essenziali del Documento di regolarità lavorativa nonché le credenziali per accedere alla banca di dati di cui al comma 6.
  8. La carta elettronica di cui al comma 7 è esibita all'inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell'acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della carta elettronica di cui al comma 3 sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 6.
  9. Le caratteristiche e le modalità di costituzione della banca di dati di cui al comma 6, le modalità di accesso ad essa da parte dei soggetti abilitati, il contenuto specifico e le modalità di rilascio della carta elettronica di cui al comma 7 nonché le caratteristiche della strumentazione necessaria alla lettura automatica delle carte elettroniche dei soggetti responsabili, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  10. Ai fini della costituzione e della gestione della banca di dati, nonché del rilascio delle carte elettroniche, è concesso all'INPS un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.022. Serracchiani, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Al fine di sostenere e incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

   a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

   b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, Pag. 176cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

   c) per la piena attuazione delle misure di cui al Titolo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi inclusi:

    1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

    2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

    3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.023. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Pag. 177

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare nel settore della pesca)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è aggiunto il seguente:

   «182-bis. Nel settore della pesca, le quote di retribuzione variabile individuate dal Contratto collettivo nazionale del settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti come partecipazione agli utili, non sotto forma di offerta di azioni, in esecuzione di quanto disposto al comma 182.».
29.024. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*29.025. Cannizzaro, D'Attis.
*29.026. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Indicatore della situazione reddituale)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, continuano a comporre il reddito di ciascun componente il nucleo familiare per la quantificazione dell'indicatore della situazione reddituale rilevanti ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, a eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.027. Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166, è aggiunto il seguente:

   «166-bis. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma 166, l'INAIL garantiscePag. 178 alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro nonché per l'accesso a tirocini formativi. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*29.028. Cannizzaro, D'Attis.
*29.029. Castiglione.

(Inammissibile)

ART. 30.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10;

   b) al comma 11, sostituire le parole: di cui al comma 10 con le seguenti: di vigilanza e di accertamento contributivo;

   c) sopprimere il comma 12;

   d) al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

   e) sopprimere il comma 17.
30.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 e 17.

  Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14.
30.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.
30.3. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 1.
30.4. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
30.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «lettera b)», primo periodo, sopprimere le parole: ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.
*30.6. Cannizzaro, D'Attis.
*30.7. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

  Sopprimere il comma 2.
30.8. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere il comma 3.
30.9. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 4.
30.10. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere il comma 5.
30.11. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 8.
30.12. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere il comma 9.
30.13. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere il comma 10.
30.14. Grimaldi, Mari, Zanella.

Pag. 179

  Sopprimere il comma 12.
30.15. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 12, sostituire le parole: di cui al comma 11 con le seguenti: di vigilanza e di accertamento contributivo.
30.16. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14.
30.17. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  15-ter. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma 15-bis sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

  Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: dai commi 1, 2, 7, 8, 9, 15-bis e 15-ter, valutati in 16,9 milioni di euro per l'anno 2024.
30.18. Mattia.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 3 è abrogato.
*30.19. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*30.20. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*30.21. Castiglione.
*30.22. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni e integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2023, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 30 settembre 2024.
  16-ter. I soggetti di cui al comma precedente, non in regola con i versamenti contributivi, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il 30 settembre 2024.
30.23. Patriarca, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 31.

  Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.

  Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   all'alinea, sostituire le parole: pari a 11.777.968, con le seguenti: pari a 59 milioni;

Pag. 180

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) quanto a 47.222.032 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.
31.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 4 , aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo.».

  4-ter. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.»;

   b) dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

   «29-bis. Per addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, il contributo alla gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per i due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo è fissato nella misura del 50 per cento.».

  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
31.3. Cerreto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionalePag. 181 di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l'effettivo potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'articolo 1, commi 793 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
31.5. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Fermi restando le norme e gli indirizzi tecnici di livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'autorità competente può autorizzare la reimmissione dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, previo trattamento con filtro a bordo macchina, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni tecnico-gestionali:

   a) il sistema di abbattimento delle polveri e nebbie oleose prevede uno stadio di pretrattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822: 2010;

   b) il sistema di abbattimento prevede un dispositivo per il controllo della funzionalità come, a titolo meramente esemplificativo, pressostato differenziale o allarme;

   c) il gestore dell'impianto segue la procedura di controllo e manutenzione dell'impianto di abbattimento secondo le tempistiche e le tipologie di filtri previste dal manuale del fabbricante, garantendo, in ogni caso, una manutenzione almeno annuale di cui dovrà essere tenuta la registrazione. Alla parte II-bis dell'Allegato IV alla parte quinta sono elencate le fasi lavorative per l'attività di pulizia meccanica o asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche.».

  Conseguentemente, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, all'Allegato IV, alla parte quinta, dopo la parte II, è inserita la seguente:

«Parte II-bis

  Attività di lavorazioni meccaniche e asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche di cui all'articolo 272, comma 2-bis

Fasi lavorative

  A. Lavorazioni meccaniche:

   A.1. Tornitura;

   A.2. Fresatura;

   A.3. Trafilatura;

   A.4. Rettifica;

   A.5. Bobinatura;

   A.6. Incisione;

   A.7. Taglio;

   A.8. Foratura;

   A.9. Alesatura;

   A.10. Tranciatura/Cesoiatura;

   A.11. Filettatura/ Maschiatura;

   A.12. Deformazione plastica a freddo dei metalli;

   A.13. Fustellatura;

   A.14. Aggraffatura;

   A.15. Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate.

Pag. 182

Materie prime

  1. Metalli e leghe metalliche;

  2. Lubrificanti:

   2.1. Grafite;

   2.2. Oli emulsionati;

   2.3. Oli lubrificanti utilizzati nel ciclo;

   2.4. Oli lubro-refrigeranti;

   2.5. Stearati e assimilabili».
31.6. Frassini, Cattoi, Comaroli, Barabotti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
31.7. Mascaretti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, introdotto dall'articolo 10 decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al comma 5, dopo le parole: «specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti: «ovvero al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».
31.8. Mascaretti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 31, comma 9, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso.
31.9. Tassinari, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Fermo restando l'obbligo di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015 non si applicano, rispettivamente:

   a) ai lavoratori che hanno concluso una occupazione stagionale nell'ambito dei settori individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;

   b) a coloro che hanno concluso un'occupazione nel settore scolastico o della formazione professionale, oppure che hanno concluso un'attività svolta comunque all'interno della scuola o in funzione dell'attività scolastica;

   c) a coloro che sono stati occupati in attività di carattere stagionale, tra cui gli impianti a fune, le attività sportive (maestri/istruttori di sci), nel settore edile, estrattivo e in altre attività comunque caratterizzate da natura ciclica.

  12-ter. Restano ferme le disposizioni nazionali inerenti ai requisiti di accesso e Pag. 183alla durata delle prestazioni di sostegno del reddito riconosciute agli aventi diritto.
31.10. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono ripetibili gli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale – percepiti dai giornalisti di cui al presente comma in buona fede, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve.».
31.11. Mattia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e dell'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

  1. La locuzione «lavoratori del comparto del turismo» di cui all'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1. Il sostituto d'imposta può erogare il trattamento integrativo speciale di cui alla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2024.
  2. La locuzione «lavoratori del comparto del turismo» di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1.

Allegato 1

ATECO – Attività Economica

  47.11.00 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande.

  47.11.14 – Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari.

  47.19.90 – Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.

  47.24.20 – Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria.

  47.26.00 – Commercio al dettaglio di generi di monopolio.

  47.62.10 – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

  49.10.00 – Trasporto ferroviario di passeggeri.

  49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.

  49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente.

  49.39.01 – Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano.

  49.39.09 – Altri trasporti terrestri di passeggeri nca.

  50.10.00 – Trasporto marittimo e costiero di passeggeri.

  52.22.09 – Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (Porti turistici e marina resort).

  52.23.00 – Attività dei servizi connessi al trasporto aereo.

  52.23.01 – Attività connesse al trasporto aereo di passeggeri, animali o merci: gestione di aerostazioni, attività di controllo degli aeroporti e del traffico aereo, attività dei servizi a terra negli aeroporti, eccetera.

Pag. 184

  55.10.00 – Alberghi.

  55.20.20 – Ostelli della gioventù.

  55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.

  55.30.00 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

  56.10.00 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile.

  56.10.11 – Ristorazione con somministrazione.

  56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie.

  56.20.00 – Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione.

  56.21.00 – Catering per eventi, banqueting.

  56.29.20 – Catering aereo.

  56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

  64.99.60 – Altre intermediazioni finanziarie nca (servizi di tax free shopping).

  66.12.00 – Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci (Cambiavalute).

  77.21.02 – Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò).

  77.34.00 – Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale.

  79.1 – Attività delle Agenzie di viaggio e dei Tour operator.

  79.11.00 – Attività delle Agenzie di viaggio.

  79.12.00 – Attività dei Tour operator.

  79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi e altri eventi ricreativi e d'intrattenimento.

  79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.

  81.22.02 – Servizi di pulizie compagnie aeree.

  82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere.

  91.02.00 – Attività di musei.

  91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili.

  91.04.00 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.

  93.11.20 – Gestione di piscine.

  93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici.

  93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi.

  93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati.

  93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

  93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.

  96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

  96.04.20 – Stabilimenti termali.

  96.09.05 – Organizzazioni di feste e cerimonie.
*31.01. Romano.
*31.02. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.
*31.03. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Al fine di rafforzare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di tutti coloro che operano nella navigazione, nelle operazioni Pag. 185portuali e nel porto, al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

«Art. 116-bis.
(Consulente chimico di porto)

   1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alla professione regolamentata di chimico, in particolare per quanto riguarda il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri in materia di chimica pura e applicata e il rilascio di certificati di analisi chimica, fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione alla professione regolamentata di ingegnere, l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto, è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

   a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

   b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o nella sezione A dell'albo professionale degli ingegneri settore industriale;

   c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

   2. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.
   3. I certificati, gli attestati e gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di sistema portuale o al datore di lavoro o alla parte committente.».
31.04. Tenerini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. I lavoratori dell'azienda JSW di Piombino, che sono o sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
  2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 270.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
31.05. Tenerini.

(Inammissibile)

Pag. 186

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure in materia di politiche formative per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

  1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato «buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci».
  2. Il turnover in atto nel settore della logistica ferroviaria delle merci e la crescita occupazionale prevista al termine dei lavori PNRR sull'infrastruttura ferroviaria rappresentano infatti le pre-condizioni per la costante ricerca di personale formato da parte delle imprese ferroviarie del trasporto merci e del relativo indotto. Le abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci, disciplinate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), consentono di formare nuovo personale per attività relative alla sicurezza ferroviaria e alla condotta di locomotori.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2 per cento dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
*31.06. Cesa.
*31.08. Cangiano.
*31.018. Traversi, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure in materia di politiche formative per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

  1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato «Buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci».
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2 per cento dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Pag. 187Per le finalità di cui al presente comma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.07. Casu.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR)

  1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021 per la realizzazione della misura M2C2 II.4 – Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 29-bis, nonché dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, anche in seguito alla definizione della procedura. Le autorizzazioni di cui al precedente periodo devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.
31.09. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

  1. I fondi di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono prevedere, in misura non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio complessivo, una gestione esclusivamente composta da titoli di Stato, da acquistare in sede di emissione, sul mercato primario o in alternativa sul mercato secondario, a condizione che il prezzo dell'obbligazione sia inferiore al valore nominale. I titoli sono mantenuti in portafoglio valorizzati al prezzo di acquisto, sino al momento del rimborso o dell'alienazione.
  2. La gestione di cui al precedente comma, può essere realizzata direttamente dai fondi pensione, ovvero attraverso l'affidamento a soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero attraverso soggetti avente sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento, ai sensi delle previsioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a), o secondo quanto disposto dal comma 1, lettere b), c) e c-bis) del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

  Conseguentemente, alla rubrica, al Capo VII, dopo la parola: LAVORO, aggiungere le seguenti: E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
31.010. De Bertoldi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

  1. All'articolo 11, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «documentato con atto notarile», sono aggiunte le seguenti: «o per l'estinzione di un mutuo prima casa già esistente».

  Conseguentemente, alla rubrica, al Capo VII, dopo la parola: LAVORO, aggiungere le Pag. 188seguenti: E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
31.011. De Bertoldi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. Al fine di garantire il funzionamento delle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024 sono attribuiti i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale, derogando in sede di prima applicazione al disposto di cui all'articolo 1480, comma 5, del medesimo codice, e provvedendo alla ripartizione a cura delle rispettive amministrazioni militari, nel rispetto dei criteri indicati.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 6.709.920, di cui euro 3.388.666 per le Forze armate, euro 2.165.788 per l'Arma dei carabinieri ed euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del «Programma fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.554.454, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31.012. Deidda, Chiesa, Polo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

  1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'Allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024.
31.013. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con Pag. 189modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.014. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
31.015. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Lavoro agile per lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

  2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.016. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

Pag. 190

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
31.017. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

ART. 32.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 136, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
32.1. Testa.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguente:

   a) al comma 136:

    1) al primo periodo le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi»;

    2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per affidamento dei lavori, di cui al precedente periodo si intende la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto, ovvero la data di acquisizione del codice CIG sulla piattaforma SIMOG»;

    3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento»;

    4) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Con riferimento alle annualità 2022-2023 si applica il nuovo termine di cui al primo e secondo periodo;»
32.2. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al primo periodo del comma 136-bis, le parole: «entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene a scadere il termine di cui al comma 136».
32.3. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

    1-bis) al primo periodo, alla lettera c) le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi», e alla lettera d) le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
32.4. Testa.

  Al comma 1, lettera f), punto 2), dopo le parole: ovvero con l'affidamento diretto. Pag. 191aggiungere le seguenti: Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024.
*32.5. D'Attis, Cannizzaro.
*32.6. Grimaldi, Zaratti.
*32.7. Steger, Manes.
*32.8. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*32.9. Roggiani, Gnassi.

  Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «I termini stabiliti per l'affidamento dei lavori da parte dell'ente beneficiario del contributo che scadono fra il 30 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024 sono prorogati al 30 aprile 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
32.10. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) dopo il comma 145 inserire i seguenti:

   «145-bis. Al fine di assicurare l'impulso richiesto per attuare entro il 30 giugno 2026 gli interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria provinciale della Regione Siciliana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Acquisita l'intesa della Regione Siciliana sugli interventi individuati dal competente assessorato alle infrastrutture, verificata sulla disponibilità nell'ambito del FSC Regione Siciliana 2021-2026 di ulteriori fonti finanziarie e sulla proposta di nomina del Commissario straordinario, quest'ultimo:

   a) acquisisce e ove mancante integra e completa la ricognizione dello stato delle opere stradali della Regione Siciliana, a valenza nazionale, regionale e provinciale;

   b) predispone una mappatura, in collaborazione con le amministrazioni coinvolte (liberi consorzi di comuni, Città metropolitane, ANAS, CAS e Regione Siciliana), di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria programmati o in corso di esecuzione, con le relative coperture finanziarie e il connesso stato di avanzamento, nonché delle nuove opere in corso e programmate, specificandone lo stato di avanzamento e le eventuali criticità tecniche e finanziarie;

   c) elabora, sentiti i soggetti responsabili della gestione della rete viaria nazionale, regionale e provinciale (tra cui, ANAS, CAS, Regione Siciliana, le 9 province siciliane), un Programma straordinario di risanamento che comprenda interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria provinciale al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, anche in considerazione dell'imminente introduzione dei veicoli a guida autonoma nella flotta veicolare, in riferimento alle esigenze e alle risorse finanziarie disponibili;

   d) supporta gli enti responsabili dell'attuazione delle opere, nuove o di manutenzione straordinaria e ordinaria, in tutte le fasi del procedimento dalla progettazione, alla realizzazione e al collaudo;

   e) attiva tutte le azioni necessarie per rendere certo il completamento dell'iter approvativo degli interventi già in programma e consentirne la cantierabilità entro il 31 dicembre 2024, così da ridurre i tempi di approvazione delle opere stesse.

   145-ter. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi e per il Pag. 192supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione degli stessi opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di strutture dell'Amministrazione interessata e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   145-quater. Il Commissario straordinario può altresì assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante in raccordo con le strutture interessate. In tal caso è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al medesimo Commissario straordinario.».
32.11. Faraone.

(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

   m-bis) dopo il comma 148-ter è aggiunto il seguente:

   «148-quater. Al fine di favorire gli investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, volte ad agevolare l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti, e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico nella regione Calabria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2034, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, a decorrere dal 30 giugno 2024, la regione Calabria ha la facoltà di non applicare su base annuale l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. In caso dell'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, la regione Calabria provvede a versare, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, la somma di 11 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
32.12. Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2.
32.14. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzionePag. 193 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.15. Serracchiani.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 6-quater dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «di interesse collettivo» sono soppresse.
  2-ter. Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al comma 2-bis, denominata «Nuovo Ponte Nord» di Parma, e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, sono assegnati al comune di Parma 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
32.13. Cavandoli, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In attuazione degli interventi affidati all'Agenzia interregionale del fiume Po in qualità di ente attuatore nell'ambito della Missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica», al fine di realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata «Nuovo Ponte Nord» di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di cui alla delibera della Giunta comunale di Parma del 21 aprile 2022, n. 160, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto, come da studio di fattibilità tecnico-economica, alla suddetta Autorità sono assegnati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.16. Pietrella, De Micheli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more dell'adozione da parte dell'Unione europea degli opportuni provvedimenti volti alla definizione di principi comuni in materia di parità di trattamento nella produzione idroelettrica, al fine di garantire l'accesso degli operatori economici secondo condizioni uniformi sul territorio comunitario assicurando un'effettiva tutela della concorrenza tra operatori degli stati membri, il termine di cui all'articolo 12, comma 1-quater, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è differito di dodici mesi.
32.17. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo con riferimento al contributo dell'annualità 2022 relativo alle opere oggetto di contributi assegnati con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, del 18 luglio 2022, sono prorogati di sei mesi.».
32.18. Cesa.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. I termini di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio Pag. 194dei ministri 28 novembre 2023, relativi alla nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato «linea 2 della metropolitana della città di Torino», ammesso alla registrazione il 13 dicembre 2023, sono prorogati di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento «Linea 2 della metropolitana della città di Torino» al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nel limite complessivo massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. All'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quarto periodo è soppresso.
32.01. Bellomo.

(Inammissibile)

ART. 33.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 29, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali da destinare prioritariamente agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole».
33.1. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 32», ultimo periodo, sopprimere le parole: a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
33.2. Roggiani.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

  1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
  3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono Pag. 195prevedere la dismissione degli stessi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

   a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;

   b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

   d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

   e) il piano finanziario e il crono-programma.

  Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
  4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
  5. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
  7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.
  8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
  10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con Pag. 196modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*33.01. Cannizzaro, D'Attis.
*33.02. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*33.03. Gnassi, Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».
**33.05. Steger, Manes.
**33.017. Roggiani, Gnassi.
**33.018. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Utilizzo Fondo contributo piccoli comuni)

  1. Le risorse relative all'annualità 2023 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 18.467.685,48 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*33.06. Grimaldi, Zaratti.
*33.07. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
**33.08. Steger, Manes.
**33.09. Roggiani, Gnassi.

Pag. 197

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 31-bis comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al 2026», aggiungere le seguenti: «A decorrere dal 2024 il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
*33.010. Steger, Manes.
*33.014. Roggiani, Gnassi.
*33.015. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 2024, il fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026». Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.016. Ruffino, Castiglione.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il primo e secondo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: «Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
33.019. Lancellotta.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. L'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
33.020. Braga, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «progettazione» sono aggiunte le seguenti: «e alla realizzazione dei lavori».
33.011. Molinari, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

Pag. 198

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: «progettazione» sono aggiunte le seguenti: «e realizzazione dei lavori»;

   b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Commissario straordinario sono inoltre attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi inseriti all'interno del master plan».
33.012. Molinari, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento e dalle verifiche di cui al comma 3, l'autorità competente in materia paesaggistica adotta un provvedimento con cui determina e accerta la sussistenza, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, delle condizioni di localizzazione in area idonea di cui al Titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Dell'esito dell'accertamento di cui al primo periodo, è data comunicazione all'autorità competente di cui ai commi precedenti e al proponente entro il suddetto termine.».
33.013. Zucconi.

ART. 34.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A valere sulle risorse destinate alla città metropolitana di Reggio Calabria di cui all'Allegato 3 del presente decreto, al fine di attuare, in via d'urgenza, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale del quartiere Arghillà, sito nel territorio della città metropolitana, il prefetto di Reggio Calabria è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività da porre in essere sulla base di un Piano di interventi da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redatto tenendo conto delle proposte del comune di Reggio Calabria. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, rinnovabile non oltre il 31 dicembre 2027. L'incarico è a titolo gratuito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 6 e 7 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate, nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate, ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, nonché alle risorse allo scopo destinate del Piano urbano integrato (PUI) della città metropolitana di Reggio Calabria, approvato con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2022, anche con riferimento agli interventi destinati al sollievo del disagio degli abitanti delle aree da recuperare. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui Pag. 199all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'Allegato 3, apportare le seguenti modificazioni:

   alla voce: «Città metropolitana di Reggio Calabria», sostituire la parola: «118.596.100» con la seguente: «128.596.100»;

   alla voce: «Totale», sostituire la parola: «2.703.790.000» con la seguente: «2.713.790.000».
34.1. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con riferimento alle aree delle periferie urbane delle città metropolitane, interessate dai Piani urbani integrati (PUI) di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come approvati dal decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2022, per l'anno 2024 le somme destinate alle misure di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, possono essere utilizzate, nel limite del 10 per cento delle risorse assegnate, per programmi culturali e formativi nonché per iniziative di aggregazione giovanile da realizzarsi nelle aree oggetto di recupero.
34.2. Battilocchio, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 35.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42-bis. In considerazione dell'esigenza di limitare l'impatto dei cambiamenti climatici e di ridurre le emissioni di anidride carbonica, nell'ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 42 assumono carattere strategico e prioritario i piani volti all'individuazione di aree definite “cinture verdi” con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto “isola di calore”, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.».
35.1. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42-bis. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana di cui al comma 42, i comuni possono prevedere, dal 1° giugno 2024 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, delle imposte di competenza comunale. I comuni possono altresì deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, nei casi in cui detta occupazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42.».
35.2. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di conformare gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 ai principi del riuso e del contrasto al consumo di suolo, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto Pag. 200ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità si provvede alla valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinano consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. I provvedimenti amministrativi di approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, e gli atti connessi e conseguenti, adottati senza la previa valutazione delle alternative di localizzazione di cui al presente comma sono annullabili per violazione di legge.
35.3. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di porre in essere interventi di rigenerazione e di investimento finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, in coerenza con quanto previsto dalla Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
35.4. Cannizzaro, D'Attis, Tassinari.

(Inammissibile)

ART. 36.

  Al comma 1, sostituire le parole: e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano con le seguenti: si interpreta nel senso che e dopo le parole: 20 novembre 2018 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni e integrazioni, si applicano.
36.1. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2021, n. 233, indette aggiungere la seguente: anche.
36.2. Cannizzaro, D'Attis.

  Sopprimere il comma 2.
36.3. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: o della verifica di assoggettabilità a VIA inserire le seguenti: di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
36.4. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 2, capoverso «comma 2-ter», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente alle condizioni ambientali riferite alla fase ante operam e quindi verificabili in sede di progettazione.
36.5. Cannizzaro, D'Attis.

Pag. 201

  Al comma 2, capoverso «comma 2-ter», sopprimere l'ultimo periodo.
36.6. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche in proroga sui contratti a tempo determinato e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
  2-ter. I soggetti di cui al comma 2-bis, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili del PNRR. Per l'individuazione del personale le pubbliche amministrazioni possono attingere dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato per figure professionali compatibili alle esigenze.
36.7. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
36.8. Iacono.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e del 2016. Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento anche prescindendo dalla formazione di livello universitario».
*36.9. Steger, Manes.
*36.10. D'Attis, Cannizzaro.
*36.12. Cannata.
*36.13. Comaroli, Cattoi, Barabotti, Frassini.

Pag. 202

*36.14. Grimaldi, Zaratti.
*36.23. Roggiani, Gnassi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese il Fondo di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
36.15. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.
*36.16. Steger, Manes.
*36.17. Cannata.
*36.18. D'Attis, Cannizzaro.
*36.22. Roggiani, Gnassi.
*36.19. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025». All'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
36.20. Varchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».
36.21. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Montemagni, Nisini, Ziello, Carloni.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2024» Pag. 203sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
36.02. Cavandoli, Davide Bergamini, Dara.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
36.03. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure a favore dei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della regione Toscana nel mese di novembre 2023)

  1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
36.04. Il Governo.

ART. 37.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Progetti Bandiera)

  1. Ciascuna regione o provincia autonoma individua un intervento avente particolare rilevanza strategica per il proprio territorio denominato «Progetto Bandiera» da finanziarsi con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nell'ambito della programmazione 2021-2027 del Pag. 204Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede secondo le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
  3. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR programmatiche dei due strumenti, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato “Progetto bandiera”, ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».
*37.1. Simiani.
*37.2. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

  1. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».
**37.01. Grimaldi, Zaratti.
**37.02. Roggiani, Gnassi.
**37.03. Steger, Manes.
**37.04. D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

ART. 38.

  Al comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: , come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.
*38.1. Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.
*38.2. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: reddito dell'impresa aggiungere le seguenti: , nonché ai liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi e di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4,.
38.3. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2024 e 2025 con le seguenti: 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente:

   a) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

   b) al comma 21, sostituire le parole: al 2030 con le seguenti: al 2031.
38.4. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione aggiungere le seguenti: qualificata.

Pag. 205

  Conseguentemente:

   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a un investimento qualificato in formazione dedicata alla forza lavoro addetta alle attività di cui al comma 2 e all'assunzione a tempo indeterminato di forza lavoro addetta ai settori interessati all'uso delle nuove tecnologie adottate, in misura del 15 per cento per le imprese sopra i 50 dipendenti e del 10 per cento, e comunque non inferiore ad una assunzione, per le restanti imprese.;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 30 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento;

   al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 35 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento;

   sopprimere il comma 8.
38.5. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è riconosciuto agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ove compatibili con la disciplina di cui al presente articolo, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore.
38.6. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti dell'anno 2024 sono agevolabili anche se effettuati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
38.7. Marattin.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese risultate inadempienti al versamento del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
38.8. Bonelli, Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del periodo.
38.9. Castiglione.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento e sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento.
38.10. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing).

   al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali Pag. 206certificazioni aventi a oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.
38.11. Roggiani.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing).
*38.12. Roggiani.
*38.13. Frassini, Comaroli, Barabotti, Cattoi.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:

   a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;

   b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.
**38.14. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
**38.15. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
**38.16. Steger, Manes.
**38.17. Torto.
**38.18. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: l'intelligenza degli impianti aggiungere le seguenti: , compresi ogni rete, servizio, sistema o dispositivo utilizzato nel processo produttivo ed esclusivamente preposto ad abilitare le comunicazioni dei beni citati,.
*38.19. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.20. Marattin.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) le installazioni di fibra ottica e reti private 5G in grado di collegare sensoristica IoT e di ospitare capacità di calcolo distribuita (Edge Computing), nonché soluzioni di rete intelligente basate sul software, laddove abilitino anche sistemi di monitoraggio ed efficientamento di consumi energetici ovvero di connessione di sensoristica IoT di campo.
38.21. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» fino a: «macchine e impianti» sono sostituite dalle seguenti: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad Pag. 207esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)».
38.22. Zucconi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», l'ottavo capoverso è sostituito dal seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)».
*38.23. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*38.24. Giovine.
*38.25. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.26. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5 purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

  Conseguentemente:

   al comma 11, lettera b), punto i), dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

   al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A aggiungere le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 aggiungere le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
38.27. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Pag. 208

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5, purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.
*38.28. Steger, Manes.
*38.29. Cannizzaro, D'Attis.
*38.30. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: , a eccezione delle biomasse.
38.31. Roggiani.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: , a eccezione delle biomasse aggiungere le seguenti: che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*38.32. Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.33. Mattia.
*38.34. Almici, Lucaselli.
*38.35. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*38.36. Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Casasco.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro.
38.37. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
38.38. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio industriale con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. Sono inoltre agevolabili gli interventi di sostituzione e posa in opera di finestre comprensive di infissi, nonché di acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
38.39. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Sono altresì agevolabili, alle stesse condizioni e nella stessa misura di cui al comma 5, lettera a), gli impianti fotovoltaici, anche integrati con sistemi di accumulo, operanti in autoconsumo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ovvero in autoproduzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, asserviti a strutture, anche di nuova costruzione, di produzione di lingotti, fette idonee alla produzione di celle fotovoltaiche bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem e delle medesime celle. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici, per le strutture di nuova costruzione si applica il secondo periodo del comma 9, tenendo conto del contributo energetico fornito dai medesimi impianti fotovoltaici.
38.40. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera d), dopo il primo periodo aggiungerePag. 209 il seguente: L'esclusione di cui al periodo precedente non si applica in tutti quei casi in cui i rifiuti sono destinati a operazioni di economia circolare, come il riciclo e il recupero.
38.41. Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
38.42. Marattin.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: ad attività con le seguenti: ad impianti.
38.43. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che non rispettano le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
*38.44. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
*38.45. Simiani, Ubaldo Pagano.
*38.46. Zucconi.

  Al comma 7, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
38.47. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o nei casi in cui gli impianti di cui alla lettera a) del comma 5 facciano parte di configurazioni di autoconsumo o comunità energetiche.
38.48. Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di presentazione da parte dell'azienda candidata al beneficio di un piano di formazione, anche finanziato dai fondi istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse di cui al comma 5 del presente articolo, rivolto al personale coinvolto dall'innovazione per cui si chiede l'incentivo ai sensi della presente normativa.
38.49. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aumenti della misura del credito di imposta di cui al presente comma non si applicano agli investimenti di cui al comma 5, lettera a), per i quali si applica in ogni caso la misura del credito di imposta di cui al comma 7.
38.50. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote del credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti.
38.52. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. La misura del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, per ciascuna quota di investimento prevista dai commi 7 e 8, è maggiorata del 10 per cento se il progetto di innovazione riguarda strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,Pag. 210 dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
38.53. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Per le imprese di nuova costituzione aggiungere le seguenti: , per le imprese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi e per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,.
*38.54. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*38.55. Torto.

  Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Per le imprese di nuova costituzione aggiungere le seguenti: o per le imprese, già costituite, che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente.
38.56. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al comma 2 è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
38.57. Cannata, Messina.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro trenta giorni giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19.

  Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: dell'elenco con le seguenti: della comunicazione.
38.58. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: al comma 11 aggiungere le seguenti: , lettera a),.
38.59. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazionePag. 211 non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21.
38.60. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, sopprimere il terzo e quarto periodo.
38.61. Marattin.

  Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: Il GSE fino a: con l'ammontare con le seguenti: Il GSE, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare.

  Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui con le seguenti: all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui.
38.62. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, lettera b), terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: delle certificazioni aggiungere le seguenti: ex ante ed ex post;

   b) dopo le parole: secondo la norma UNI CEI 11352 aggiungere le seguenti: ; iii) organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore: UNI CEI EN ISO/IEC 17029; UNI EN ISO 14065; UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018); UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (specificatamente per lo standard UNI CEI 11339); UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (specificatamente per lo standard UNI CEI 11352).
*38.63. Rosato, Castiglione.
*38.64. Furgiuele, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti.

  Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli Esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
**38.65. Steger, Manes.
**38.66. Cannizzaro, D'Attis.
**38.67. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.68. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11352 aggiungere le seguenti: ; iii) i tecnici abilitati alla progettazione di edifici o impianti, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali.
38.69. De Bertoldi.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione ex post attesta, altresì, l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale se rilasciata da un soggetto che ha i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
38.70. Marattin.

  Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è comunque utilizzabile in due quote annuali di pari importo se maturato nel 2024 e in tre quote annuali di pari importo se maturato nel 2025.
38.71. Marattin.

  Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzabile in cinque quote annuali con le seguenti: utilizzabile in quattro quote annuali.
38.72. Marattin.

Pag. 212

  Al comma 13, sopprimere il quinto periodo.
38.74. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 13, sesto periodo, dopo le parole: e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 aggiungere le seguenti: , nonché di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006.
38.75. Marattin.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie dei «tecnici per il sud» assunti a seguito dei cosiddetti Concorsi Coesione 1 e 2 del 2021 dall'Agenzia per la coesione territoriale con i Fondi del Programma complementare al PON Governance 2014-2020 possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale.
38.76. Cannata, Messina.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. In deroga al divieto di cui al comma 13, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al medesimo comma 13, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.
38.77. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per le imprese che esercitano l'attività tramite cantieri, la riduzione del credito di cui al periodo precedente non opera qualora i beni acquistati siano trasferiti in cantieri facenti capo alla medesima impresa.
38.78. Marattin.

  Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A inserire le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 inserire le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*38.79. Cannizzaro, D'Attis.
*38.80. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
*38.81. Steger, Manes.
*38.82. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 aggiungere le seguenti: , ovvero, previo specifico mandato, dal responsabile dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
38.83. Mattia.

  Al comma 17, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al costo massimo ammesso a detrazione, in termini di euro/kW, degli Pag. 213impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5;
38.84. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  Al comma 17, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, altresì, tra tali eccezioni le imprese che investono nello sviluppo dei combustibili alternativi quali GNL, GPL e biocarburanti.
38.85. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:

  17-bis. Ai fini della predisposizione e adozione del decreto di cui al comma 17, il Ministro delle imprese e del made in Italy convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai Ministeri di competenza, le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata, per definire le condizioni e le modalità con cui le imprese potranno accedere agli incentivi, sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, finalizzati alla transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici delle imprese al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni del 55 per cento al 2030.
38.86. Bonelli, Grimaldi.

  Sostituire il comma 18 con il seguente:

  18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è cumulabile per i medesimi costi con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti posti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento e a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
38.87. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: ai medesimi costi ammissibili aggiungere le seguenti: nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2.
38.88. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

  Conseguentemente, al medesimo comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il credito d'imposta è cumulabile, esclusivamente in compensazione, con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
38.89. Castiglione.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

  Conseguentemente, al medesimo comma 18, secondo periodo, dopo le parole: Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aggiungere le seguenti: , ivi incluso il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, Pag. 214con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,.
38.90. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Peluffo.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
*38.91. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*38.92. Giorgianni.
*38.93. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.
*38.94. Marattin.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di incentivare più efficacemente gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui all'articolo 9 decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 15 per cento per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, al 20 per cento per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 25 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
38.95. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.96. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi ad oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.
38.97. Roggiani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) per gli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo Pag. 21512, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il valore dell'incentivo è corretto in misura adeguata per rispecchiarne i livelli di costo e le esternalità positive connesse»;

   b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) per gli impianti che accedono al meccanismo d'asta sono previsti coefficienti premiali da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio da attribuire agli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11».

  21-ter. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le misure di cui al comma 21-bis del presente articolo si applicano agli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2023.
*38.98. Di Sanzo, Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.
*38.99. Cannata.
*38.100. D'Attis, Cannizzaro.
*38.102. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*38.147. Romano.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo –, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.
  21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma 21-bis il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.
  21-quater. Per la finalità di cui al comma 21-bis, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
**38.104. D'Attis, Cannizzaro.
**38.105. Roggiani, Gnassi.
**38.106. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
**38.108. Steger, Manes.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia da biomasse agricole e forestali realizzata dalle aziende agricole in impianti di piccola taglia, fino ad 1 MW, la cui produzione è connessa all'attività agricola, secondo princìpi di semplificazione, la lettera c) del comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituita dalla seguente:

   «c) gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico, rispettano i requisiti di Pag. 216cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

  21-ter. I valori della tariffa incentivante dei provvedimenti volti a determinare il nuovo regime di incentivazione per il biogas e le biomasse per la produzione di energia elettrica sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione dei provvedimenti.
*38.109. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.110. Gadda.
*38.111. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.112. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
*38.113. Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

   a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, è incrementato al 60 per cento dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

   b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

   c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

   d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.
**38.114. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.115. Gadda.
**38.116. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**38.117. Castiglione.
**38.118. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 Pag. 217MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

   a) il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è incrementato dal 40 per cento al 60 per cento per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

   b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

   c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro dodici mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.
*38.119. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.120. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.121. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
*38.122. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.123. Castiglione.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli e incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'Allegato I-bis, differenziato per zona di mercato, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
**38.124. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.125. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**38.126. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
**38.127. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.128. Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
*38.129. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.130. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.131. Castiglione.

(Inammissibile)

Pag. 218

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici finanziati con la misura Parco Agrisolare del PNRR sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
**38.132. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.133. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.134. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
**38.135. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**38.136. Castiglione.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.
*38.137. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.138. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
*38.139. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.140. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.141. Castiglione.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».
**38.142. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
**38.143. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**38.144. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
**38.145. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
**38.146. Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si applica all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni kWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autenticaPag. 219 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
*38.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*38.02. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.03. Castiglione.
*38.04. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo degli investimenti previsti dal PNRR, ai fini dell'applicazione delle disposizioni tributarie relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, la componente soggetta a tassazione riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni kWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente articolo, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La presente disposizione si applica per la determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ai fini della determinazione del reddito agrario.
38.05. Casasco, Nevi, Battistoni, Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

  1. All'articolo 2135 del codice civile, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo».
*38.06. Schullian, Steger, Gebhard, Manes.
*38.07. Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
*38.08. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*38.010. Castiglione.
*38.011. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Rafforzamento della concorrenza e del mercato nel settore della gestione dei rifiuti)

  1. Nell'ambito del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga al comma 5 del medesimo Pag. 220articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, anche indicando i criteri di identificazione degli impianti «minimi», indispensabili alla chiusura dei cicli regionali di gestione dei rifiuti urbani e individuando i fabbisogni impiantistici da colmare a livello territoriale attraverso il ricorso al mercato.
38.012. Marattin.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Agevolazioni fiscali per la riqualificazione delle aziende termali)

  1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali, quali centri per la promozione di stili di vita sani e il miglioramento del benessere psicofisico, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 5.
  3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  6. Le aziende termali, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale, fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono dedurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili o impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare o attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi concernenti il ricorso al lavoro interinale.
  7. L'IVA assolta sugli investimenti di cui al comma 6 del presente articolo deve essere analiticamente contabilizzata in un apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini dell'Iva.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*38.013. Cannizzaro, D'Attis.
*38.014. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

Pag. 221

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

  1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2019) 640 final, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.
  2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1.500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO2) e il propano (R290).
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.015. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, ComponentePag. 222 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si applicano, in sede di erogazione, anche alle procedure competitive già indette sulla base del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando.
38.016. De Palma, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai bandi PNRR)

  1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2021 per la realizzazione della misura M2C2 II.4 – Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito alla definizione della procedura. Le autorizzazioni di cui al precedente periodo devono in ogni caso essere ottenute almeno trenta giorni prima dell'effettiva messa in esercizio degli stessi impianti.
38.017. Battistoni, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di interventi sullo stesso sito degli impianti che hanno beneficiato dell'incentivazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, a condizione che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo. Per gli interventi di integrale ricostruzione che rispettano le condizioni di cui al primo periodo, il valore del coefficiente di gradazione di cui al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è posto pari a 1.».
*38.018. Lucaselli.
*38.019. Mattia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, Pag. 223dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.».
**38.021. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.
**38.022. Barabotti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) moduli fotovoltaici, anche bifacciali, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 20 per cento».
*38.023. Peluffo, Simiani.
*38.024. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*38.025. Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: «moduli fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «, anche bifacciali,».
**38.026. Peluffo, Simiani.
**38.027. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. All'articolo 7-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ex novo di strutture di sostegno al fine di installare i predetti impianti solari fotovoltaici e termici, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'Allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e»;

   b) dopo le parole: «autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e dal».
38.029. Deborah Bergamini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni per la realizzazione di investimenti in attuazione del PNIEC)

  1. Ai fini della realizzazione di investimenti per l'installazione di pannelli fotovoltaiciPag. 224 in area agricola, fermi restando gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), al numero 1) della lettera c-ter) del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che, nell'ambito dei 500 metri dal perimetro dell'impianto, non esistano zone a destinazione residenziale».
  2. Il comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
38.030. Montemagni, Cattoi, Comaroli, Frassini, Miele, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 52, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) qualora una quota parte dell'energia elettrica prodotta e consumata dalle imprese di autoproduzione di cui alla lettera b) sia ceduta a terzi, l'esenzione dall'accisa di cui al presente comma spetta per la quota di energia autoprodotta e autoconsumata»;

   b) all'articolo 53, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Ai soggetti non obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica non si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9.».
38.031. Bordonali, Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al comma 768 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.032. Cavandoli, Davide Bergamini, Dara.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per accelerare gli investimenti nel settore idroelettrico)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, nonché dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto dal comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo Pag. 225precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, prevede la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessionePag. 226 o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.».

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di dodici mesi.
38.035. Peluffo, Simiani, Ferrari, Roggiani, Girelli, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)

  1. All'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000 euro».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
38.036. Ciaburro.

(Inammissibile)

Pag. 227

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica).

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green Deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno due classi energetiche inferiori.
  2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

   a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;

   b) classe C per le lavastoviglie;

   c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.037. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica)

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green Deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.
  2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.038. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure urgenti in materia di BACS)

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di Pag. 228riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green Deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.039. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

  1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali all'anno 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 metri quadrati hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.
  2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).
  3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

   b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

   c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024.

  4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lettera a), hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
  5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

   b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, che è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce Pag. 229limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.
  8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.
  9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 metri quadrati e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 metri quadrati.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.040. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

  1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.
  2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai fini della copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.041. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso il contrasto al greenwashing e l'obsolescenza programmata)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per politiche di investimento volte a contrastare il fenomeno del greenwashing.
  2. Ai fini del presente articolo per greenwashing si intende l'insieme di pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di pubblicità o comunicazioni promozionali ingannevoli contenenti false dichiarazioni in ordine alla sostenibilità ambientale dei beni e servizi offerti, anche allo scopo di occultarne l'impatto ambientale negativo, e il fenomeno dell'obsolescenza programmata, Pag. 230inteso come il processo di «fine vita» predefinito dei dispositivi elettronici, che li porta ad avere una durata limitata e programmata nel tempo, ovvero l'insieme delle tecniche che causano la scadenza degli oggetti-beni di consumo indotta arbitrariamente e intenzionalmente al fine di aumentare i profitti e le vendite di un oggetto.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 25 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.
38.042. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso il contrasto all'obsolescenza programmata)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design per eliminare l'obsolescenza programmata e dare maggiore durabilità ai prodotti, favorirne la riciclabilità e la riparabilità, introdurre il passaporto digitale dei prodotti, potenziare la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'eco-efficienza e applicare la valutazione del ciclo di vita a beni e servizi, secondo le metodiche UNI EN ISO sul Life cycle assessment e l'indicatore carbon footprint.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.
38.043. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso incentivi per la formazione)

  1. Per le finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design, tra cui il riutilizzo di materiali riciclati di carta, cartone, plastica e alluminio per gli imballi dei prodotti.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.
38.044. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

Pag. 231

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso incentivi per la formazione)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design, tra cui il riutilizzo dell'acqua reflua ricondizionata secondo i parametri di legge per scopi industriali.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.
38.045. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Incentivi per la valorizzazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare, attraverso incentivi per la formazione)

  1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di perseguimento degli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile nella cornice del Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final), alle imprese la cui attività prevalente è il commercio di prodotti o servizi destinati al mercato è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti volti ad attuare le direttive europee sull'economia circolare e l'eco-design, effettuando formazione interna e ricerca applicata per la gestione delle materie prime critiche, necessarie per la transizione ecologica ed energetica.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per investimenti fino a 300.000 euro, nella misura del 10 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti fino a 500.000 euro e nella misura del 5 per cento delle medesime spese per la quota di investimenti superiore a 500.000 euro.
38.047. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a Roma per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «assicura la realizzazione di tali impianti» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «e delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
38.048. Rampelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Esonero rendicontazioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamentoPag. 232 degli enti locali per i contributi straordinari energia)

  1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
*38.049. Grimaldi, Zaratti.
*38.051. D'Attis, Cannizzaro.
*38.052. Steger, Manes.
*38.053. Roggiani, Gnassi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al fine di sostenere la crescita economica del Paese tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

   «4-quinquies. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi indiretti del Patrimonio Destinato sul mercato primario e secondario, anche le società quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che hanno la sede legale o una significativa e stabile organizzazione in Italia, ivi incluse quelle di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano attività assicurative e gli istituti di pagamento, in deroga al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo. Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia. L'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente periodo sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. Il restante 51 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 6 del presente articolo si applicano solo se compatibili con la presente disposizione»;

   b) al comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parola: «, nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato primario e secondario tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio».
38.050. Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa delle imprese in crisi aziendale a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 Pag. 233luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera g) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; la delocalizzazione definitiva degli edifici industriali in strutture di nuova costruzione o in strutture che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva, anche mediante ristrutturazione, è assentita, su richiesta motivata del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale»;

   b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) interventi volti ad assicurare il mantenimento dell'occupazione, la continuità aziendale e il recupero della capacità produttiva delle imprese individuate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 20-bis, che versino in una situazione di crisi aziendale, anche posti in essere da soggetti privati che le rilevino entro il termine del 31 dicembre 2024».
39.01. Tassinari, Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), le parole: «di trasporto collettivo.» sono sostituite dalle seguenti: «di trasporto collettivo e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali».

   b) al medesimo comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2026, lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente».

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
39.02. Nisini, Giaccone, Barabotti.

(Inammissibile)

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

   «11-bis. I pagamenti operati dalla stazione appaltante ai sensi del comma 11 non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in quanto si considerano effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, ai sensi del comma 3, lettera a), del medesimo articolo 166.
   11-ter. Nel caso in cui l'appaltatore presenti domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o di servizi dei quali sia attestata l'essenzialità per la prosecuzione dell'attivitàPag. 234 di impresa e la funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori di cui all'articolo 100 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 riguarda anche le fattispecie di pagamento diretto ad opera della stazione appaltante di cui al comma 11 del presente articolo.
   11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter si applicano anche ai pagamenti diretti effettuati dalla stazione appaltante a norma dell'articolo 105, comma 13, lettera a), b) e c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per assicurare il tempestivo pagamento dei subcontraenti dell'appaltatore principale.
40.1. Comaroli, Bordonali, Barabotti, Cattoi, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.
(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

   1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione.».
*40.2. Grimaldi, Zaratti.
*40.3. Roggiani, Gnassi.
*40.4. D'Attis, Cannizzaro.
*40.5. Ruffino, Castiglione.
*40.6. Steger, Manes.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «comma 867-bis», dopo le parole: entro il mese successivo a ciascun trimestre, aggiungere le seguenti: che costituisce termine perentorio,.

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro inserire le seguenti: il termine perentorio di;

   al comma 5, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il termine perentorio del 31 marzo 2024;

   al medesimo comma 5, sostituire le parole: entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione con le seguenti: entro il terminePag. 235 perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso «comma 867-bis», la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato.;

   al comma 9, dopo le parole: Le disposizioni di cui ai commi inserire le seguenti: 3, 4, 5,;

   al medesimo comma 9, dopo le parole: alle province e città metropolitane inserire le seguenti: nonché alle regioni e alle aziende sanitarie.
40.7. Marattin.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «comma 867-bis», dopo le parole: entro il mese successivo a ciascun trimestre, aggiungere le seguenti: che costituisce termine perentorio,.

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro inserire le seguenti: il termine perentorio di;

   al comma 5, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il termine perentorio del 31 marzo 2024;

   al medesimo comma 5, sostituire le parole: entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione con le seguenti: entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso «comma 867-bis», la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato.
40.8. Marattin.

  Al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 31 marzo 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2024.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: 31 maggio 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2024;

   dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).»;

  9-ter. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, Pag. 236convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
40.9. Roggiani, Malavasi.

(Inammissibile
limitatamente alle lettere
b) e c))

  Al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 31 marzo 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: 31 maggio 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2024.
*40.10. D'Attis, Cannizzaro.
*40.11. Roggiani, Malavasi.
*40.12. Ruffino, Castiglione.
*40.13. Grimaldi, Zaratti.
*40.14. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*40.15. Steger, Manes.

  Al comma 7, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nei casi in cui emerga l'evidenza che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 è condizionato dal ritardo dei trasferimenti di amministrazioni dello Stato o delle regioni, il Tavolo, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a darne comunicazione e ad indicare le amministrazioni interessate alla Cabina di regia per il PNRR per le valutazioni e le iniziative di competenza.
**40.16. Steger, Manes.
**40.17. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.
**40.18. Grimaldi, Zaratti.
**40.19. Roggiani, Gnassi.
**40.20. D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 9, dopo le parole: alle province e città metropolitane aggiungere le seguenti: nonché alle regioni e alle aziende sanitarie.
40.21. Marattin.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.».
*40.22. Roggiani, Gnassi.
*40.23. Steger, Manes.
*40.24. Grimaldi, Zaratti.
*40.25. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioniPag. 237 di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.
**40.26. Roggiani, Gnassi.
**40.27. Steger, Manes.
**40.28. Grimaldi, Zaratti.
**40.29. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.
*40.30. Roggiani, Gnassi.
*40.31. Steger, Manes.
*40.32. Grimaldi, Zaratti.
*40.33. D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

  9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.
**40.34. Roggiani, Gnassi.
**40.35. D'Attis, Cannizzaro.
**40.36. Steger, Manes.
**40.37. Grimaldi, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».
*40.38. Roggiani, Malavasi.
*40.39. D'Attis, Nazario Pagano, Cannizzaro.
*40.40. Steger, Manes.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai Pag. 238sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
40.41. Roggiani, Malavasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)

  1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, dandone comunque indicazione dettagliata in una sezione dedicata del rendiconto relativo all'esercizio 2023.
  2. La sezione dedicata di cui al comma 1 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il termine vigente per la trasmissione dei documenti del rendiconto 2023 alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima.
  3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi del comma 2 entro il mese di settembre 2024, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale formulazione di proposte di sostegno alla copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
*40.01. Steger, Manes.
*40.03. D'Attis, Cannizzaro.
*40.04. Roggiani, Gnassi.
*40.05. Grimaldi, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

   a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), Pag. 239d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale Equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   b) quote del fondo di solidarietà comunale dovute a titolo di ristoro dei gettiti di spettanza comunale aboliti in ragione di esenzioni e agevolazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   c) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
**40.06. D'Attis, Cannizzaro.
**40.08. Grimaldi, Zaratti.
**40.09. Steger, Manes.
**40.010. Roggiani, Gnassi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».
*40.012. Roggiani, Gnassi.
*40.013. Steger, Manes.
*40.014. D'Attis, Cannizzaro.
*40.015. Grimaldi, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Utilizzo economie del Fondo contenziosi da sentenze esecutive per calamità e cedimenti)

  1. Le economie determinatesi a seguito delle assegnazioni effettuate fino al 2022 sul Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono riassegnate al Ministero dell'interno per i medesimi utilizzi di cui al citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016. A decorrere dal 2024, la dotazione del Fondo è finanziata esclusivamente dal complesso delle risorse non attribuite in ciascun anno. Le procedure di riparto e assegnazione sono quelle individuate dal citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016.
**40.016. Roggiani.
**40.017. Steger, Manes.
**40.018. Grimaldi, Zaratti.
**40.020. D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo Pag. 240243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi di cui al presente comma il termine per la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, è fissato al 30 giugno 2024.
  3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
*40.021. Steger, Manes.
*40.022. D'Attis, Caroppo, De Palma, Cannizzaro.
*40.023. Roggiani, Gnassi.
*40.025. Grimaldi, Zaratti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie COVID-19 per il 2022)

  1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
**40.026. D'Attis, Cannizzaro.
**40.027. Grimaldi, Zaratti.
**40.028. Roggiani, Gnassi.
**40.029. Steger, Manes.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Proroga termine per l'immissione dei dati relativi alle agevolazioni IMU Covid nel RNA – Registro aiuti di Stato)

  1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus COVID-19, i termini oggetto di proroga di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2024.
*40.031. D'Attis, Cannizzaro.
*40.032. Grimaldi, Zaratti.
*40.035. Roggiani, Gnassi.
*40.036. Steger, Manes.

(Inammissibile)

Pag. 241

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 1, comma 260, lettera e), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, dopo le parole: «di rango subordinato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore dei subcontraenti o dei loro garanti per il pagamento delle prestazioni dei subcontratti da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 31 dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero, laddove applicabile, dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.».
40.033. Comaroli, Bordonali, Barabotti, Cattoi, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Differimento termini per deliberazione bilancio di previsione degli enti locali)

  1. Gli enti locali di cui al del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono differire al 15 maggio 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026.
40.034. Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

ART. 41.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: ENEA esegue i controlli in situ aggiungere le seguenti: anche per gli interventi legati al sismabonus.
41.1. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, relativamente ai quali sono in corso eventuali indagini dell'autorità giudiziaria che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di interventi di efficientamento energetico).
41.2. Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare le attività di controllo sugli interventi di efficientamento energetico, per l'applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove si fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini Pag. 242del calcolo dei massimali di spesa, nel caso in cui il medesimo beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138.
41.4. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

  1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

   b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*41.01. Steger, Manes.
*41.02. Cannizzaro, D'Attis.
*41.03. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Esenzione IMU per impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato, se con potenza nominale non superiore a 20 kW per ogni unità immobiliare.».
**41.04. Steger, Manes.
**41.05. Cannizzaro, D'Attis.
**41.06. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

  1. Nelle more di una definizione della disciplina in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, che garantisca una gestione sostenibile delle risorse, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 0a), numero 2), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 Pag. 243febbraio 2024, n. 11, è sospesa fino al 31 dicembre 2024.
*41.07. Simiani, Ubaldo Pagano.
*41.08. Cannizzaro, D'Attis.
*41.09. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    2) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

   «8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, con esclusione di quelle aree sulle quali già insistono concessioni minerarie per acque minerali e termali e delle aree confinanti con le stesse, per le quali si ravvisi il rischio di sensibili alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche proprie dei livelli acquiferi interessati dall'estrazione. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo, nonché di qualsiasi impatto paesaggistico.».
**41.010. Simiani, Ubaldo Pagano.
**41.011. Cannizzaro, D'Attis.
**41.012. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di interventi, sullo stesso sito, degli impianti che hanno beneficiato dell'incentivazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, a condizione che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo. Per gli interventi di integrale ricostruzione che rispettano le condizioni di cui al primo periodo, il valore del coefficiente di gradazione di cui al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, viene posto pari a 1.».
41.013. Simiani, Ubaldo Pagano.

Pag. 244

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Finanza agevolata a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese)

  1. All'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Per iniziative riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 20 per cento».
  2. La dotazione del Fondo rotativo per operazioni di venture capital, di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
41.014. D'Attis, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

  1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
  2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.
  3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
  4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
  5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
*41.015. D'Attis, Cannizzaro.
*41.016. Roggiani, Gnassi.
*41.017. Grimaldi, Zaratti.
*41.018. Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga termini deliberazioni Tari)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della Pag. 245tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.
**41.019. Grimaldi, Zaratti.
**41.020. Roggiani, Gnassi.
**41.021. D'Attis, Cannizzaro.
**41.033. Steger, Manes.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di controlli ai fini della sicurezza energetica)

  1. Anche in relazione all'attuazione degli interventi indicati nella Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano REPowerEU, all'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «fino al» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre il».
41.023. D'Attis, Squeri, Cannizzaro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 49, comma 3, capoverso «comma 1-bis», secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la parola: «coltivatore» è sostituita dalla seguente: «conduttore».
41.024. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di frequenze digitali)

  1. Al fine di rendere coerenti gli oneri finanziari con i nuovi criteri per la determinazione dei canoni per l'uso delle frequenze nazionali e locali derivanti dal riassetto del settore radiotelevisivo, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 174 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato siano inferiori a 32,8 milioni di euro, alle minori entrate si provvede mediante le risorse di cui al comma 175, ultimo periodo. A decorrere dal 2025, dagli importi di cui al primo periodo devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a 19 milioni di euro.»;

   b) al comma 175 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle minori entrate derivanti dal riassetto del settore radiotelevisivo, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, pari a 7 milioni di euro per il 2022 e a 13,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse non impiegate per l'erogazione, per l'anno 2022, delle misure compensative di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
41.025. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 49, comma 3, capoverso «comma 1-bis», del decreto-legge 24 febbraioPag. 246 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».
41.026. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico)

  1. Ai fini dell'ottenimento delle tariffe di riferimento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, la proroga di cui all'articolo 10-septies, comma 1, alinea, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile anche nel caso in cui il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia conseguito successivamente al termine da prorogare.
41.027. Almici.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di cambi di destinazione d'uso)

  1. All'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Salva diversa previsione da parte delle regioni, il mutamento della destinazione d'uso di edifici non si configura come rilevante qualora l'esecuzione di opere edilizie sia finalizzata alla ristrutturazione edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), di edifici a energia quasi zero ai sensi dell'Allegato 1, paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, ferme restando le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
41.030. Rampelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Norme in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici)

  1. In conformità agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e di implementazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla Missione 2, Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» – investimento 5 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione», sub-investimento 5.1: «Rinnovabili e batterie», che reca tra gli altri l'obiettivo di sviluppare la filiera industriale del fotovoltaico, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni

    1) al quarto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2025»;

    2) al decimo periodo, sopprimere le parole: «, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti»;

   b) all'articolo 40, comma 3, quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «La somma trattenuta» aggiungere le seguenti: «a titolo cauzionale»;

Pag. 247

    2) dopo le parole: «restituita al detentore» aggiungere le seguenti: «al termine del periodo di incentivazione e della vita utile dell'impianto in cui i suddetti moduli fotovoltaici sono installati e in ogni caso solo dopo la sua completa dismissione»;

    3) sopprimere le parole: «oppure qualora, a seguito della fornitura di nuovi pannelli la responsabilità ricada sul produttore».
41.031. Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Rinnovo concessioni per i soggetti autoproduttori titolari di micro impianti idroelettrici)

  1. In attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'investimento 14: «Supporto alle PMI per autoproduzione di energia di fonti rinnovabili» della Missione 7 – REPowerEU, con particolare riferimento agli obiettivi della produzione di energia pulita e di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, ribaditi anche nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e al fine di garantire un adeguato piano di investimenti nel settore, le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico principalmente per autoproduzione, relative ad impianti con potenza installata non superiore a 3000 kW e i cui titolari abbiano autoconsumato almeno il 70 per cento nell'anno di riferimento al loro termine, sono rinnovate ai sensi degli articoli 28 e 30 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
41.032. Zucconi.

(Inammissibile)

ART. 42.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dai commi 15-duodecies e 15-terdecies, nell'esercizio della funzione di gestione dell'intelligenza artificiale di cui alla presente lettera, l'AGENAS si avvale del supporto dell'università della Calabria, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
42.2. Loizzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) attestato rilasciato all'esito di specifico corso di formazione in materia di digitalizzazione di sanità pubblica. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. L'attestato ha validità biennale e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui alla presente lettera. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. I soggetti già iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 2 sono tenuti a conseguire Pag. 248l'attestato in materia di digitalizzazione di sanità pubblica entro ventiquattro mesi dall'attivazione dei relativi corsi, a pena di decadenza dell'iscrizione nel medesimo elenco. L'attestato di cui alla presente lettera non rileva ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 6»;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «il direttore dei servizi socio-sanitari» sono inserite le seguenti: «e il direttore dei servizi digitali»;

    2) al quarto e al quinto periodo, dopo le parole: «di direttore dei servizi socio-sanitari» sono inserite le seguenti: «e di direttore dei servizi digitali».

  1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono definiti i requisiti per l'iscrizione negli elenchi regionali di idonei alla nomina a direttore dei servizi digitali, appositamente costituiti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, come modificato dal presente decreto.
42.3. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali istituisce un osservatorio permanente sulle terapie digitali, al fine di monitorare tempestivamente gli sviluppi scientifici e tecnologici delle medesime terapie.
  1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis presenta alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla disponibilità di nuove tecnologie negli ambiti di cui al comma 1-quater.
  1-quater. Gli ambiti in cui possono trovare applicazione le terapie digitali sono i seguenti:

   a) malattie cardio-metaboliche;

   b) endocrinologia e diabetologia;

   c) neuroscienze e salute mentale;

   d) malattie respiratorie;

   e) aree riabilitative;

   f) oncologia.

  1-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 1-bis a 1-quater del presente articolo, sono definite terapie digitali gli interventi terapeutici mediati da software, con una specifica indicazione terapeutica e progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici. Le terapie digitali hanno un principio attivo digitale e degli eccipienti digitali. Il principio attivo digitale è il principale responsabile del risultato clinico ed è riconducibile a un algoritmo terapeutico; gli eccipienti digitali, quali l'assistente virtuale, servizi di promemoria e sistemi di ricompensa, sono servizi a valore aggiunto necessari per garantire la migliore esperienza del paziente e per consentire un uso a lungo termine della terapia. I dispositivi medici digitali, ai fini dell'immissione in commercio, devono contenere la marcatura CE come dispositivi medici a base di software a livello europeo.
42.4. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incentivare la transizione al digitale e agevolare l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito un Fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali il Pag. 249teleconsulto e la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
  1-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1-bis, nonché le modalità con cui le medesime Regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.
  1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 27, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
42.5. Ciancitto, Lucaselli, Ciocchetti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incentivare la transizione al digitale e agevolare l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali il teleconsulto e la televisita.
  1-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1-bis, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.
  1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 27, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*42.6. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.
*42.7. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.
*42.8. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sui disturbi alimentari e l'obesità)

  1. È istituito, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, (AGENAS) l'Osservatorio nazionale sui disturbi alimentari e l'obesità.
  2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto dal Direttore generale dell'AGENAS, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della salute, uno dell'Istituto superiore di sanità (ISS), uno della Conferenza delle regioni e uno dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
  3. Al fine di garantire un corretto monitoraggio di accesso ai servizi di prossimità ai cittadini ed elaborare una corretta programmazione sanitaria, in linea con la Missione 6, Salute, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'Osservatorio, attraverso l'utilizzo dei dati del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), monitora a livello territoriale l'andamento di accesso e l'efficienza dei servizi socio-assistenziali rivolti a pazienti con disturbi del comportamento alimentare e affetti da obesità, valutandoPag. 250 le azioni concrete messe in atto dalle regioni per contrastarne la diffusione e garantire la corretta assistenza sanitaria e terapeutica.
  4. L'Osservatorio invia annualmente al Ministro della salute una relazione sull'attività di monitoraggio effettuata attraverso l'utilizzo dei dati del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), elaborando raccomandazioni per migliorare l'efficienza, la prossimità dei servizi a supporto degli obiettivi delle strutture sanitarie sul territorio istituite attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ivi inclusa la definizione e implementazione di Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) nazionali e regionali per il contrasto all'obesità.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
42.01. Benigni, Cappellacci, Patriarca, D'Attis.

(Inammissibile)

ART. 43.

  Sopprimerlo.
43.1. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari, ogni soluzione digitale per il trattamento dei dati stessi è effettuata avendo riguardo all'interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione e interoperabilità come delineata nell'ambito del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno spazio europeo dei dati sanitari. Per la finalità di cui al precedente periodo la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la conoscenza del predetto progetto della Commissione europea nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità ovvero che utilizzano i dati sanitari, al fine di contrastare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino inidonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari.
43.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari e implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato.
43.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Componente 1, «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», della Missione 6 del PNRR, è consentito l'uso dei Point of care test (POCT) presso le farmacie pubbliche e private e le strutture socio-sanitarie, assicurando che ogni test effettuato sia sottoposto al controllo remotoPag. 251 di un laboratorio di analisi cliniche autorizzato e che la validazione, la firma e la trasmissione dei referti siano di esclusiva competenza e responsabilità del direttore del laboratorio di riferimento. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le relative modalità tecniche e organizzative. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
43.4. Patriarca, Cannizzaro, D'Attis.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi della Componente 1, «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», della Missione 6 del PNRR, è consentito presso i laboratori di analisi cliniche autorizzati lo svolgimento dei servizi di telemedicina. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le relative modalità tecniche e organizzative. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
43.5. Patriarca, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 44.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti regolarmente soggiornanti, per motivi di studio, religiosi o di culto, nel territorio italiano. Nei casi di cui al precedente periodo l'ammontare del contributo non può essere inferiore a euro 387,34»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304»;

   c) al comma 6, le parole: «, lettere a) e b)» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
44.1. Gadda.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d)».
*44.4. Loizzo.
*44.5. Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto specialePag. 252 e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  2. Le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e gli enti locali dei rispettivi territori accedono alle risorse statali sostitutive dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Le risorse statali sostitutive di quelle previste dal PNRR e dal PNC che vengono erogate agli enti locali per il tramite delle province autonome e della regione Valle d'Aosta seguono le stesse modalità di erogazione.
44.01. Steger, Schullian, Gebhard, Manes.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  2. Le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali dei rispettivi territori accedono alle risorse statali sostitutive dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Le risorse statali sostitutive di quelle previste dal PNRR e dal PNC che sono erogate agli enti locali per il tramite delle province autonome continuano ad essere erogate alle province autonome per le finalità originariamente previste.
*44.02. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini.
*44.03. Ferrari.
*44.04. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure di adeguamento all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio dell'Unione europea relativo alla Nomenclatura combinata)

  1. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni nell'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio dell'Unione europea relativo alla Nomenclatura combinata (NC), recante il recepimento delle definizioni previste dal Sistema armonizzato (SA) doganale internazionale all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, con l'obiettivo di armonizzare le definizioni, semplificare le procedure, agevolare le attività di esportazione e importazione e attrarre nuovi investimenti, si dispone quanto segue:

   a) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo l'articolo 62-quinquies, è inserito il seguente:

«Art. 62-sexies.
(Imposta di consumo sugli altri prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina)

   1. Gli altri prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo in misura pari al 36,5 per cento, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 42 per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato di Pag. 253un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette e utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
   2. Il soggetto autorizzato di cui al comma 3 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
   3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
   4. Il soggetto di cui al comma 3 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.
   5. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di avvertenze esclusivamente in lingua italiana e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di appositi contrassegni di legittimazione. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione.
   6. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3.
   7. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, nonché le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556.Pag. 254
   8. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
   9. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 3 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 3, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 4. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.
   10. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al medesimo comma 1. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui al comma 7 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50»;

    2) all'articolo 39-ter, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.».

  2. Con riferimento ai prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si stabilisce quanto segue:

   a) i fabbricanti e gli importatori dei prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, notificano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni prodotto di tale tipo che intendano immettere sul mercato;

   b) i fabbricanti e gli importatori che effettuano una notifica di un prodotto di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 forniscono:

    1) denominazione e recapito del fabbricante, della persona giuridica o fisica responsabile all'interno dell'Unione europea e, se del caso, dell'importatore nell'Unione europea;

    2) elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti, in ordine decrescente di peso di ogni ingrediente incluso nei prodotti stessi;

    3) elenco delle emissioni risultanti dal suo impiego;

    4) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni;

    5) dichiarazione attestante la piena responsabilità del fabbricante e dell'importatore riguardo alla qualità e alla sicurezza del prodotto, quando è immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili;

   c) i fabbricanti e gli importatori di prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le informazioni nuove o aggiornate sugli studi, le ricerche e le altre informazioni di cui alla lettera b) del presente comma. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze possono richiedere ai fabbricanti o agli importatori dei prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni;

   d) per la gestione di tutte le informazioni e di tutti i dati forniti ai sensi del presente comma, lettere da a) a c) è individuata, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Pag. 255

   e) è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contenenti i seguenti additivi:

    1) le vitamine o gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute;

    2) la caffeina o la taurina o altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità;

    3) gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni;

    4) gli additivi che facilitano l'inalazione o l'assorbimento di nicotina;

    5) gli additivi che hanno proprietà CMR sotto forma incombusta;

   f) i prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a eccezione della nicotina, devono contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana;

   g) i livelli di concentrazione di nicotina dei prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, immessi sul mercato in Italia non superano i 20 milligrammi/grammo per ciascuna unità di prodotto;

   h) le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

    1) con riferimento ai prodotti contenenti nicotina, recano la seguente avvertenza relativa alla salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità». Le avvertenze relative alla salute sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6;

    2) con riferimento ai prodotti non contenenti nicotina, recano la seguente avvertenza relativa alla salute: «Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità»;

    3) non includono elementi o caratteristiche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a eccezione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi;

    4) non includono gli elementi di cui all'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6;

   i) i fabbricanti, gli importatori e i distributori dei prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, istituiscono e mantengono un sistema di raccolta delle informazioni su tutti i presunti effetti nocivi di tali prodotti sulla salute umana. Qualora uno qualsiasi di questi operatori economici ritenga o abbia motivo di credere che i prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di cui dispone e che sono destinati a essere immessi sul mercato o sono immessi sul mercato non siano sicuri o non siano di buona qualità o non siano in altro modo conformi alle disposizioni di cui al presente comma, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere tale prodotto conforme al presente articolo, per ritirarlo o richiamarlo a proprie spese, a seconda dei casi. In tali casi, l'operatore informa immediatamente il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o destinato a essere reso disponibile, precisando, in particolare, il rischio per la salute umana e la sicurezza e le eventuali misure correttive adottate, come pure i risultati di tali misure correttive. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze possono chiedere agli operatori economici informazioni supplementari, anche riguardo gli aspetti della sicurezza e della qualità o gli eventuali effetti nocivi dei prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Pag. 256

   l) in relazione ai prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

    1) è vietata ogni forma di pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, fatta eccezione per le pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti all'Unione europea che non siano principalmente destinate al mercato comunitario;

    2) è vietata la pubblicità nei servizi della società dell'informazione;

    3) è vietata la sponsorizzazione attraverso un evento o un'attività, qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in più di uno Stato appartenente alla Comunità europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da più soggetti residenti in più di uno Stato della Comunità, ovvero la cui organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri;

   m) è vietata la distribuzione gratuita dei prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui alla lettera l), che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti;

   n) chiunque effettua pubblicità a mezzo stampa o nei servizi della società dell'informazione in violazione dei divieti di cui alla lettera l) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80;

   o) con riferimento ai prodotti di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, restano ferme le previsioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d), all'articolo 46, comma 2, all'articolo 47, comma 1, e all'articolo 48, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

  3. Le determinazioni direttoriali di cui all'articolo 62-sexies, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono adottate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**44.05. Tassinari, Nevi, D'Attis.
**44.06. Foti.
**44.07. Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo)

  1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.
  2. In conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero della salute con decreto direttoriale del 31 ottobre 2023, la vendita dei prodotti di cui al comma 1 è subordinata alle caratteristiche minime di sicurezza concernenti l'etichettatura, ovvero:

   a) informazioni sugli ingredienti;

   b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

   c) avvertenze d'uso sul prodotto;

   d) avvertenze sanitarie, quali: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità»; «Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari»; «Tenere fuori dalla portata dei bambini».

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore alla data di entrataPag. 257 in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*44.08. De Monte.
*44.010. Tosi, D'Attis.
*44.011. Panizzut, Frassini, Comaroli, Barabotti, Cattoi.
*44.012. Loperfido.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto al tabagismo)

  1. I prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione e se il contenuto di nicotina per sacchetto non supera il limite massimo di 20 mg.
  2. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

   a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;

   b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;

   c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;

   d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto del Ministro della salute;

   e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione.
44.013. Rosato, Castiglione.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Nei comuni montani in cui sono ubicate farmacie rurali, l'apertura di ulteriori sedi farmaceutiche, ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, può essere disposta solo se il numero delle farmacie esistenti nell'insieme dei comuni montani del distretto sanitario risulti inferiore al numero delle farmacie determinato, ai sensi del parametro di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulla base della popolazione complessiva residente nel distretto sanitario cui il comune medesimo appartiene. La presente disciplina si applica anche alle sedi farmaceutiche di nuova istituzione per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non sia stata ancora ultimata la procedura prevista per la loro apertura.
44.014. Rubano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

Pag. 258

   b) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368» sono inserite le seguenti: «al momento della stipula del contratto di cui al presente comma».
44.015. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di formazione specialistica)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando.»;

   b) all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) un rappresentante dell'Associazione sindacale nazionale di categoria maggiormente rappresentativa della dirigenza medica e sanitaria».
*44.016. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.
*44.017. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Lai.
*44.018. Ciancitto, Ciocchetti.

(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'assunzione degli specializzandi collocati in graduatoria separata ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando».
**44.019. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.
**44.020. Malavasi, Lai, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
**44.021. Ciocchetti, Ciancitto.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari)

  1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di rispettare le scadenze relative ai progetti PNRR ricompresi nella Missione 6, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, nel limite del 2 per cento dell'organico,» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in Pag. 259via definitiva in tale forma dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex Area III SSN – dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche».
44.022. D'Attis, Cannizzaro, Barelli.

(Inammissibile
limitatamente alla lettera
b))

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

  1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6, Componente 2, del PNRR, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.
  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:

   a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;

   b) i perimetri di operatività;

   c) gli obblighi informativi;

   d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

   e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

  4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
  5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.
  6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.
  7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della Pag. 260programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.
  8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.
  9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
44.023. Loizzo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

  1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.
  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:

   a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;

   b) i perimetri di operatività;

   c) gli obblighi informativi;

   d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

   e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

  4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
  5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.
  6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.
  7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.Pag. 261
  8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.
  9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
44.024. Girelli, Braga, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento della riforma 2.2 della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al settimo periodo dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «alle Aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza sanitaria,» e dopo la parola: «vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60»;

   b) dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo, la spesa complessiva per le assunzioni di cui al primo periodo del presente comma non può superare il doppio di quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009».
44.025. Patriarca.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al settimo periodo dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,» e dopo la parola: «vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa di personale»;

   b) dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 per il personale degli enti del Servizio sanitario di cui al settimo periodo la spesa complessiva non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009».
*44.026. Bisa, Andreuzza, Coin, Pretto, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.
*44.027. Schifone.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, ComponentePag. 262 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.
44.028. Malagola.

(Inammissibile)

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Incremento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti – M2C1)

  1. In conformità agli obiettivi della Missione 2, Componente 1 del PNRR e alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le lettere c) e c-bis) sono sostituite dalle seguenti:

   «c) a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

   c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.».
45.01. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.

(Inammissibile)