CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 marzo 2024
274.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La XIV Commissione permanente,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

   rilevato che il decreto-legge lascia in larga parte irrisolte le problematiche legate alle difficoltà e ai ritardi nella spesa evidenziati per un gran numero di misure del PNRR: se da un lato, infatti, il decreto contiene alcune indicazioni sulle risorse stanziate per portare comunque a compimento quei progetti rientranti in misure che sono state del tutto o in parte stralciate dal Piano a seguito della sua revisione, dall'altro, in assenza di un database aggiornato su tutti i progetti che saranno realizzati con i fondi del Piano, non è possibile allo stato attuale decifrare con esattezza quali di questi progetti saranno portati a termine con altre fonti di finanziamento e quali invece saranno eliminati del tutto;

   preso atto della memoria della Corte dei conti dello scorso 18 marzo sull'esame del nuovo decreto-legge nel quale la giustizia contabile critica, tra le altre misure, la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità e, in particolare, il rinvio dell'attuazione del progetto «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» alla effettiva messa a disposizione di spazi finanziari adeguati;

   più in generale, la Corte dei conti rileva, in analogia con quanto già evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, come manchino nel nuovo decreto informazioni di dettaglio sui costi e come «sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie sarebbe stato auspicabile esplicitare l'elenco delle misure per le quali è stimato un incremento dei costi»; La Relazione tecnica si limita «a fornire gli elementi di sintesi delle valutazioni condotte per pervenire alla stima delle risorse Pnrr da integrare» e non riporta invece «le informazioni di dettaglio, necessarie al fine di ricostruire pienamente le valutazioni alla base del processo di quantificazione seguito»;

   evidenziato inoltre come per coprire i progetti definanziati e originariamente inclusi nel PNRR, vengano dirottate risorse da altri Fondi, principalmente il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e il Piano nazionale complementare (PNC). In particolare, il Fondo complementare è una delle voci principali a cui il Governo ha scelto di attingere per finanziare i progetti rimossi dal Piano: per coprire i costi delle nuove misure vengono infatti tagliati 3,8 miliardi di investimenti del PNC, solo in parte compensati da un rifinanziamento che però arriverà in gran parte dal 2026;

   considerato che entrambi i Fondi, sia il PNC sia il FSC, sono utilizzabili con forti limitazioni: il primo, infatti, ha già creato obbligazioni giuridicamente vincolanti non definanziabili, se non rinunciando ad interventi già previsti per un valore equivalente; il secondo, come noto, impone di concentrare l'80 per cento delle misure nelle Regioni del Mezzogiorno;

   rilevato altresì che con questa logica di rimodulazione, a rimetterci saranno soprattutto i Comuni che pagheranno le spese del dirottamento dei Fondi operato dal Governo per coprire le opere definanziate con la revisione del Piano: tra questi, quelli per investimenti, messa in sicurezza degli edifici e infrastrutture. L'elenco dei tagli è Pag. 86molto lungo: meno risorse per gli investimenti e la messa in sicurezza di edifici e territori, meno risorse per le ferrovie regionali (-410 milioni), per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi «verdi» (-60 milioni); meno risorse per il rinnovamento degli ospedali (-500 milioni del Fondo complementare);

   evidenziato altresì che circa 1,8 miliardi di euro di risorse provengono dal definanziamneto di due Fondi che mettevano a disposizione proprio risorse a favore degli enti locali: si tratta del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno per investimenti a favore dei Comuni (1,06 miliardi) e di quello per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (734,5 milioni); altri tagli consistenti riguardano 900 milioni derivanti dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, i cui Fondi già assegnati, però, restano a disposizione anche per quei progetti che non rientrano più nel PNRR;

   rilevato che le coperture dovrebbero essere individuate contestualmente alle spese da finanziare e non con un mero riferimento a Fondi a destinazione indistinta, bensì individuando, sebbene a grandi linee, le specifiche finalizzazioni di spesa da ridurre o sopprimere. Ciò consentirebbe una valutazione contestuale delle priorità di spesa, rendendo possibile al tempo stesso una prima verifica della coerenza del quadro generale di finanza pubblica;

   in particolare, desta preoccupazione il fatto che il rifinanziamento previsto sia avvenuto su Fondi che non prevedono scadenze e controlli puntuali, come invece previsto per la spesa dei Fondi del PNRR e che l'assenza di adeguati meccanismi di verifica, così come la mancanza della scadenza tassativa del 2026 prevista dal Piano, esponga al concreto rischio di ritardi nella spesa;

   ritenuto che il FSC 2020-2027, per la parte non ancora impegnata, pari a circa 42 miliardi, è soggetto a una programmazione che arriva al 2031 e l'ammontare maggiore di risorse risulta concentrato nel quadriennio 2027-2030. Andrebbe quindi chiarito quali interventi esclusi dal PNRR si intende differire in modo così considerevole nel tempo;

   ritenuto altresì che critica rimane poi l'attuazione dal punto di vista dell'emanazione dei provvedimenti attuativi: il nuovo decreto PNRR, attualmente all'esame della Camera, rinvia infatti a 26 provvedimenti per rendere pienamente operative le misure previste dal testo, un numero che va ad aggiungersi ai 315 provvedimenti attuativi ancora da varare;

   rilevato che, complessivamente, non sembra trascurabile il rischio che la revisione complessiva del PNRR, che inserisce nuove spese nel Piano senza cancellare quelle già previste, ma «esternalizzandole» a carico del bilancio nazionale, generi un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente programmatico e privo di contenuto fattivo,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C.1752 Governo);

   considerato che il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in applicazione della Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, riguardante la procedura per la revisione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza delineata dall'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di tenere conto di «circostanze oggettive» ritenute idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune Riforme o Investimenti;

   evidenziato che il provvedimento, espressamente finalizzato a dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Ue,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022 (C. 1686 Governo);

   espressa piena condivisione per le finalità dell'Accordo, sottoscritto a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022, nel contesto della più ampia Strategia dell'UE per l'Indo-Pacifico, fondata sulla base di valori universali condivisi, come la democrazia e i diritti umani;

   evidenziato che l'Intesa, che ha origine nella capacità dell'Unione di stipulare con Paesi terzi accordi internazionali, è stata conclusa in sede unionale secondo le procedure previste dai Trattati e non presenta problemi di compatibilità con l'ordinamento dell'UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   premesso che l'Intesa è stata sottoscritta a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) del dicembre 2022;

   condiviso l'obiettivo d'instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti ed approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse;

   ritenuto che l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'UE, trattandosi di un'intesa conclusa in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.