CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 marzo 2024
274.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 52

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminata la proposta di legge recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche (C. 304 Conte);

   rilevato che l'articolo 1, al comma 1, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

   evidenziato che al comma 2, lettere b) e c), si prevede che il legislatore delegato debba individuare situazioni di incompatibilità nei casi in cui i soggetti di cui al citato comma 1 rivestano cariche, uffici o funzioni in enti di diritto pubblico, anche economici, ovvero svolgano attività professionali o di lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale;

   valutati positivamente i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, lettere e) e f), in materia di incompatibilità delle predette cariche con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi.
1.1. Bonelli, Ferrari.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
1.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio-Males, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1.2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.
1.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità.
1.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato Pag. 54aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.
1.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-quater. Gli interventi di cui agli allegati A e A-bis sono assoggettati a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. Al fine di garantire la celere definizione dei relativi procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli interventi, le autorità competenti possono disporre il dimezzamento dei termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).
1.6. Bonelli, Ferrari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Tavolo di confronto permanente)

  1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e alle associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.
  2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

   a) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;

   b) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a);

   c) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;

   d) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;

   e) un componente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo di analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.
  4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.
1.02. Bonelli.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Bonelli, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), numero 1-bis), aggiungere le seguenti parole: , nonché della tutela ambientale.
2.2. Bonelli, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.3. Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma «5-ter», primo periodo, sopprimerePag. 55 le seguenti parole: nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma «5-ter», aggiungere il seguente:

  5-ter.1. L'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.
2.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma «5-ter», primo periodo, dopo le parole: decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. aggiungere le seguenti: Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1 sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso comma «5-ter», secondo periodo, dopo le parole: attività di internal auditing e rendicontazione aggiungere le seguenti: che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti.
2.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso comma «5-ter», aggiungere il seguente:

  5-ter.1. Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
2.11. Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
2.12. Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A., nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
2.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Bonelli, Ferrari.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Giussano-Civate aggiungere le seguenti: alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 – «del Tonale e della Mendola» – lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 – Pag. 56Completamento percorso ciclabile «Abbadia Lariana» ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'intervento con le seguenti: di ciascuno degli interventi.
3.4. Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*3.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.
*3.6. Bonelli, Ferrari.
*3.2. Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50.000 euro annui con le seguenti: 20 mila euro annui.
3.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A. di cui ai commi 1 e 2 cessano il 28 febbraio 2026.
3.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.
3.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
*3.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.
*3.10. Bonelli.

ART. 3-bis.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)

  1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica), nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivantePag. 57 dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.
  2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.
  3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 – ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.
  4. I dati risultati dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici sono pubblicati nel sito internet di ciascun comune.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-bis.01. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)

  1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.02. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

  1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione,Pag. 58 sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
3-bis.03. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

  1. Le risorse stanziate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-bis.04. Simiani, Curti, Scarpa, Braga, Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Mauri.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
4.1. Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2 con le seguenti: data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4.2. Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

  Sopprimere il comma 2.
4.3. Simiani, Curti, Scarpa, Braga.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

Pag. 59

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)

  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.
  2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli in loco e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
4.02. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

  1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.03. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Francesco Silvestri.