CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 marzo 2024
274.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 10/2024: Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.». C. 1790 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1790, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante «Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a."»;

   rilevato che:

    il decreto-legge è volto ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi previsti dai XXV Giochi olimpici invernali e dai XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere, nonché a procedere ad una revisione della governance della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;

    in particolare, a seguito dell'esame del disegno di legge di conversione da parte del Senato, l'articolo 1 del decreto-legge individua a decorrere dal 6 febbraio 2024 la società ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore delle opere elencate nell'Allegato A del decreto-legge, prevedendo che essa subentri alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» nonché RFI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi indicati all'Allegato A-bis e FERROVIENORD S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento «Sede T2 MPX – Collegamento alla rete ferroviaria nazionale»;

    l'articolo 2 modifica la governance della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» con riferimento alle funzioni del presidente, dell'amministratore delegato e del consigliere, attribuendo all'amministratore delegato le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali indicati all'Allegato B nonché per gli interventi di adeguamento di alcuni specifici impianti sportivi e stabilisce che i due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni debbano essere designati uno dalla regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

    l'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, che l'amministratore delegato di RFI S.p.A. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, potendo avvalersi delle strutture della medesima società oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali;

    l'articolo 3-bis prevede ed incentiva l'intervento delle amministrazioni territoriali interessate a favorire ed implementare il settore paesaggistico ed ambientale con iniziative pianificate ad hoc. In particolare, la disposizione introdotta dal Senato stabilisce che gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali possano concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di Pag. 22rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, che gli enti concedenti degli impianti sportivi sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici possono disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento e che le disponibilità derivanti dalle economie conseguite sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    l'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie nonché, a seguito dell'esame in Senato, disposizioni sull'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali finalizzate al contrasto al dissesto idrogeologico, e l'articolo 5 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge;

    l'Allegato A prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore; l'Allegato B prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario mentre l'Allegato A-bis elenca le opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dell'evento Milano-Cortina 2026 affidate a RFI S.p.A. come soggetto attuatore;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    vengono in rilievo prevalentemente i temi degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2010, ha chiarito che il settore delle infrastrutture non appare riconducibile a una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di competenza legislativa concorrente ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato;

    con riferimento all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, essa si caratterizza sia per un momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, sia per un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione;

    ai fini del coinvolgimento delle autonomie territoriali, necessario alla luce di tale concorso di competenze, il decreto-legge, oltre a prevedere all'articolo 2 che due dei componenti dell'organo di amministrazione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» siano designati uno dalla regione Lombardia e un altro, congiuntamente, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede ulteriori forme di coinvolgimento all'articolo 3-bis,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.

EMENDAMENTO 1.6 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento 1.6 del relatore, al comma 1, alinea, dopo le parole: statali, regionali aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e Bolzano

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) per titolari di cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale.
0.1.6.2. Urzì.

  All'emendamento 1.6 del relatore, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto legislativo di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto dall'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
0.1.6.3. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  All'emendamento 1.6 del relatore, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
0.1.6.1. Schullian, Urzì, Gebhard, Steger, Manes.

  All'emendamento 1.6 del relatore, parte consequenziale, sostituire le parole: sopprimere gli articoli dal 2 a 18 con le seguenti: sopprimere gli articoli da 2 a 14 e da 16 a 18.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica, premettere le parole seguenti: «Disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche e».
0.1.6.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega al Governo per riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Pag. 24decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ai fini della presente legge:

   a) per titolari di cariche di governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

   b) per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) individuazione di una situazione di conflitto di interessi quando uno dei soggetti di cui al comma 1 partecipa all'adozione di un atto o omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità individuate dalle lettere da b) a f);

   b) individuazione delle situazioni di incompatibilità tra la titolarità degli incarichi di cui al comma 1 e l'assunzione di cariche, uffici, funzioni, con previsione che tra tali cariche, uffici e funzioni rientrino quelle in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese pubbliche o private, in organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   c) individuazione delle situazioni di incompatibilità tra la titolarità degli incarichi di cui al comma 1 e lo svolgimento di attività professionali odi lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolte in favore di soggetti pubblici o privati;

   d) disciplina delle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera b) e c) con previsione di un termine temporale per la rimozione di tali situazioni;

   e) individuazione di un'ulteriore situazione di incompatibilità, per i soggetti di cui al comma 1, con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

   f) disciplina delle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera e) con previsione di un termine temporale per l'opzione tra il mantenimento delle cariche di cui al comma 1 e il conferimento delle partecipazioni a una società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

   g) previsione di obblighi di dichiarazione, per i soggetti di cui al comma 1, al momento dell'assunzione della carica ai fini dell'accertamento della presenza delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere b), c) e d);

   h) previsione, per i soggetti di cui al comma 1, dell'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che possa determinare situazioni di conflitto di interessi ai sensi della lettera a);

   i) previsione delle modalità con le quali la situazione di conflitto di interessi può essere rimossa;

   l) attribuzione di poteri di vigilanza, di accertamento e di eventuale sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento alle violazioni imputabili al presidente e ai componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione.

  3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della Pag. 25Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.
1.6. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.

PROPOSTA EMENDATIVA E RELATIVI SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  All'emendamento 1.6 del relatore, al comma 1, dopo le parole: statali e regionali aggiungere le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) per titolari di cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale:.
0.1.6.2. Urzì.

  All'emendamento 1.6 del relatore, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   m) prevedere che si tenga conto di quanto disposto dall'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
0.1.6.3. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  All'emendamento 1.6 del relatore, dopo il comma 5, inserire il seguente:

  6. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Le medesime disposizioni e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
0.1.6.1. (Nuova formulazione) Schullian, Urzì, Gebhard, Steger, Manes.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo statali e regionali nonché dei presidenti e componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  2. Ai fini della presente legge:

   a) per titolari di cariche di governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

   b) per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

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  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuare una situazione di conflitto di interessi quando uno dei soggetti di cui al comma 2 partecipa all'adozione di un atto od omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità indicate alle lettere b), c) ed e) del presente comma;

   b) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e l'assunzione di cariche, uffici e funzioni, tra cui rientrino quelli in enti di diritto pubblico, anche economici, in organismi di diritto pubblico, in imprese pubbliche o private, in consorzi nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   c) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e lo svolgimento di attività professionali o di lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrali, svolte in favore di soggetti pubblici o privati;

   d) prevedere un termine per la rimozione delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere b) e c);

   e) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni o di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;

   f) previsione di un termine per esercitare l'opzione tra il mantenimento delle cariche di cui al comma 2 e il conferimento delle partecipazioni a una società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

   g) prevedere obblighi di dichiarazione, per i soggetti di cui al comma 2, al momento dell'assunzione della carica, ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del presente comma;

   h) prevedere, per i soggetti di cui al comma 2, l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che possa determinare situazioni di conflitto di interessi ai sensi della lettera a);

   i) disciplinare le modalità con le quali la situazione di conflitto di interessi può essere rimossa;

   l) attribuire i poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento alle situazioni di incompatibilità riguardanti il presidente e i componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione.

  4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  5. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.
1.6. Il Relatore.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto diinteressi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per ipresidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304 Conte.

CORREZIONE DI FORMA APPROVATA

  Il titolo è sostituito dal seguente: «Delega al Governo per riforma della disciplina in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo statali e regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dei presidenti e componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione».