CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1752, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

   preso atto che il provvedimento reca diverse norma di interesse della XI Commissione che rivestono particolare importanza, volte al contrasto del lavoro irregolare, al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, alla tutela della sicurezza sul lavoro, al rafforzamento degli organici delle pubbliche amministrazioni;

   preso atto delle misure recate all'articolo 4, laddove, nel perseguire l'obiettivo del rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa del PNRR, prevedono il rafforzamento degli organici della Struttura di missione per il PNRR, nonché di quelle recate agli articoli 5 e 6, che, al fine di assicurare l'obiettivo di alcune missioni, prevedono la nomina di commissari straordinari, con relative strutture di supporto;

   segnalato, in particolare, che il provvedimento, all'articolo 7, in attuazione del PNRR, prevede misure volte al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, attraverso la nomina di un Commissario straordinario e la creazione di una struttura di supporto;

   apprezzata la volontà di rafforzare gli organici delle pubbliche amministrazioni, in particolare, la capacità amministrativa degli enti territoriali del Meridione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, nonché di rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL in materia di cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, in base a quanto previsto dall'articolo 10;

   condivisa, quindi, la finalità di rafforzare la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mediante alcune novelle alla disciplina generale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove al comma 19 dell'articolo 29 si introduce, in via diretta legislativa e con decorrenza dal 1° ottobre 2024, l'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con possibile estensione ad altri settori, escludendo da tale obbligo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici;

   apprezzato il contenuto delle norme recate dal già richiamato articolo 29 volte al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, al contrasto del lavoro irregolare nell'ambito degli appalti pubblici e privati, anche attraverso il potenziamento del personale degli organismi ispettivi, secondo quanto previsto anche dall'articolo 31,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1686 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1686, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022;

   rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica mira a rafforzare la collaborazione tra le Parti in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani (in particolare, cooperando nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità economica e finanziaria, i reati gravi, la corruzione e gli abusi sessuali su minori), la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura, stabilendo la cornice giuridica e politico-istituzionale di riferimento per le relazioni bilaterali con la Thailandia;

   preso atto, per quanto concerne gli aspetti di competenza della XI Commissione, nell'ambito del Titolo V dell'Accordo, di quanto previsto all'articolo 33, laddove le Parti convengono di promuovere la cooperazione su una politica industriale che sostenga lo svolgimento di attività produttive inclusive, sostenibili e orientate allo sviluppo, la creazione di posti di lavoro dignitosi, la resilienza della catena di approvvigionamento, al fine di migliorare la competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;

   preso atto altresì di quanto previsto all'articolo 47 dell'Accordo, che prevede di intensificare la cooperazione e la promozione dell'assistenza tecnica nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022. C. 1687 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1687, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022;

   rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica mira a rafforzare la collaborazione tra le Parti in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio - in particolare si segnala l'articolo 11 (questioni sanitarie e fitosanitarie) – la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura;

   preso atto, per quanto concerne gli aspetti di competenza della XI Commissione, nell'ambito del Titolo VII dell'Accordo, di quanto previsto all'articolo 42, che prevede che le Parti intensificano la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa quella riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità di genere e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1
(Modifiche alle Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato e istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato e lo sfruttamento lavorativo)

  1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

     1. le parole «in agricoltura», ovunque ricorrano, sono soppresse;

     2. dopo le parole «Terzo settore», sono inserite le seguenti «, e della Grande Distribuzione Organizzata»;

   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e lo sfruttamento lavorativo, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri Pag. 166a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1.3. Soumahoro.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso «5-bis», inserire il seguente:

  «5-ter. Al fine di consentire lo svolgimento del compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 58, il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 57, accede al Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui al comma 5-bis, del presente articolo».
1.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, capoverso «5-bis», apportare le seguenti modificazioni:

  1. Al secondo periodo, sostituire le parole: tra le amministrazioni statali e le regioni con le seguenti: tra le amministrazioni statali, le regioni e le associazioni datoriali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Al terzo periodo, dopo le parole: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) inserire le seguenti: , le associazioni datoriali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
1.6. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, dopo le parole: il Ministero dell'interno, aggiungere le seguenti il Ministero della giustizia,;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di rafforzare i controlli sugli appalti in agricoltura è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la Banca dati degli appalti in agricoltura.
  1-ter. Alla Banca dati di cui al comma 1-bis si iscrivono le imprese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) e e) della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendano partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata.
  1-quater. L'INPS individua con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, nonché le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente una attestazione di conformità.
  1-quinquies. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al citato articolo 6, comma 1, lettere d) e e), rilasciano al committente polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle prestazioni previdenziali e retributive spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto.
  1-sexies. Il contratto di appalto stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1-quater e 1-quinquies, si considera, salvo prova contraria dell'appaltatore, in violazione dell'articolo 29 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione del Sistema Pag. 167informativo per la lotta al caporalato e della Banca dati appalti in agricoltura)
1.4. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

  Al comma 1, capoverso «5-bis» apportare le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),;

   b) al quarto periodo, sostituire le parole: l'ANPAL mette a disposizione con le seguenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione.
1.5. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai sensi della legge 29 ottobre 2016, n. 199, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i compiti del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura sono estensi a tutti gli altri settori in condizione di forte esposizione al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo.
  1-ter. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, istituito ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 57, può accedere al Sistema informativo di cui al comma 1.
1.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  3. All'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura farà seguito l'estensione dello stesso a tutti gli altri settori in condizione di forte esposizione al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, ai sensi della legge 29 ottobre del 2016, n. 199.
  4. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 57 del 2023, avrà accesso al Sistema informativo di cui al comma 1.
1.2. Mari.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo)

  1. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 12-quater è sostituito dal seguente:

   «12-quater. Nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis e nei delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale, è rilasciato dal questore, anche su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno»;

   b) al comma 12-quinquies, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

   c) dopo il comma 12-sexies è inserito il seguente:

   «12-septies. Nelle more della definizione del procedimento penale, il lavoratore straniero beneficia di un percorso di formazione lavorativa di dodici mesi e di un sostegno economico in misura pari a 500 euro mensili, da erogare per un periodo massimo di dodici mesi, quali misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche Pag. 168sociali e della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti il programma e le modalità di attuazione e di finanziamento delle misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo previste dal comma 12-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dalla presente legge.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, in euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.01. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di servizi ai soci agricoltori di cooperative agricole)

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi per la raccolta, anche meccanizzata, dei loro prodotti, nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1.02. Cerreto.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di servizi ai soci agricoltori di cooperative agricole)

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi per la raccolta, anche meccanizzata, dei loro prodotti, nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
  2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
*1.03. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*1.05. Gatta, Nevi, Arruzzolo, Tenerini, Tassinari, Battilocchio.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca).

  1. Ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale imbarcato su navi da pesca professionale è conseguenza di quanto previsto dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione, il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è da intendersi come non dovuto.
  2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
1.04. Gatta, Nevi, Arruzzolo, Tenerini, Tassinari, Battilocchio.

Pag. 169

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.»
1.06. Tassinari.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esclusione dei benefici previdenziali per le imprese agricole cooperative e loro consorzi)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che dette agevolazioni non spettano limitatamente al caso in cui le cooperative e i consorzi beneficiari non siano in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili.»
1.07. Nevi, Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il contrasto del caporalato in agricoltura).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
1.08. Giuliano, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), anteporre la seguente lettera:

   «0a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola: “dirigente”, sono aggiunte le seguenti parole: “per la sicurezza” e dopo la parola: “attua” sono aggiunte le parole: “di fatto”;»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

   «b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

    “b-bis) la designazione del dirigente per la sicurezza.”».
2.21. Cerreto.

Pag. 170

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*2.1. Castiglione, D'Alessio.
*2.3. Bicchielli.
*2.9. Mari.
*2.17. Gribaudo.
*2.26. Baldelli.
*2.37. Giaccone, Giagoni, Caparvi.
*2.45. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
*2.49. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove interventi di formazione in materia prevenzionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti criteri e modalità di assegnazione delle risorse in favore dei Fondi interprofessionali.».
**2.58. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.
**2.33. Tenerini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*2.10. Mari.
*2.40. Carotenuto, Barzotti, Aiello.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera b), sopprimere il n. 1);

   b) alla lettera d), sopprimere il n. 1);

   c) alla lettera d), n. 4) sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.
2.35. Mattia.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sopprimere il numero 1);

   b) sopprimere la lettera e).
2.15. Soumahoro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
*2.5. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Guerra.
*2.23. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*2.30. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*2.46. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*2.59. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.
*2.31. Gatta, Tenerini, Nevi, Arruzzolo, Tassinari.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con seguente:

    «2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero della salute, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di Pag. 171altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato”.».
2.16. Gribaudo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

   “Art. 14-bis. – (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro). – 1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”.».
2.6. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   «b-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), dopo la parola: “individuare”, sono aggiunte le seguenti: “, ove previsto in base all'organizzazione del lavoro,” e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In assenza di tale figura, la vigilanza viene attuata direttamente da datore di lavoro o dal dirigente nell'ambito degli obblighi già previsti all'interno del presente articolo.”;

   b-ter) all'articolo 26, comma 8-bis, dopo le parole: “che svolge la funzione di preposto”, sono aggiunte le seguenti: “, ove previsto in base all'organizzazione del lavoro”.».
2.18. Gribaudo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   «b-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera p), dopo le parole: “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”, sono aggiunte le seguenti: “, ove eletti o designati”;

   b-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera d), dopo le parole: “lavoratori per la sicurezza”, sono aggiunte le seguenti: “, ove eletto o designato”.».
2.19. Gribaudo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) all'articolo 37, comma 7-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Fino all'emanazione dell'Accordo di cui al comma 2 secondo periodo, trova applicazione quanto previsto all'interno degli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e 07/07/2016.”».
2.20. Gribaudo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.43. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).
*2.24. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*2.32. Gatta, Tenerini, Nevi, Arruzzolo, Tassinari.

  Al comma 1, lettera d), numero 2) sopprimere il numero 2.3).
**2.29. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
**2.41. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera d):

    a) al numero 2.3), è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora il medico Pag. 172competente non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica.».

    b) al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «qualora sia ritenuto compatibile» sono inserite le seguenti: «dal medico competente»;

   alla lettera e), capoverso comma 3:

    a) dopo le parole: «Il datore di lavoro comunica» sono inserite le seguenti: «tramite PEC»;

    b) dopo le parole: «adeguata documentazione» sono inserite le seguenti: «individuata con apposita circolare dell'INL»;.
*2.36. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*2.28. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.
2.42. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 6).
*2.11. Mari.
*2.39. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo;

    b) sostituire il comma 8-bis con il seguente:

   «8-bis. Gli organismi paritetici per il tramite dell'Inail comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), alla Azienda Sanitaria Locale competente, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

   a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

   b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali di cui al comma 8;

   c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.».
2.34. Tenerini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*2.7. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*2.12. Mari.
*2.44. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «2.», dopo le parole: consentito l'uso inserire la parola: continuativo.
**2.22. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
**2.50. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Al comma 1, alla lettera e), capoverso «comma 2», sostituire le parole: nocivi con le seguenti: chimici pericolosi, quali sostanze a tossicità acuta per inalazione o corrosione, a tossicità specifica per organo bersaglio per esposizione singola, o dare luogo a formazione di atmosfere potenzialmente esplosive.
2.48. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.8. Guerra, Barzotti, Mari, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.

Pag. 173

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. Il personale che compone le squadre di sorveglianza e prevenzione incendi per i siti classificati ad alto rischio incendio, di cui all'Allegato IV del decreto del ministero dell'interno 2 settembre 2021, sono composte da personale all'uopo esclusivamente dedicato».

  1-ter. All'articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla lettera b), dopo le parole: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 31, comma 2-bis».
2.47. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile.»

  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 804.100 euro per l'anno 2024, a euro 826.400 per l'anno 2025 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.2. Castiglione, D'Alessio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il punto n. 2 è sostituito dal seguente: «2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;».
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 804.100 euro per l'anno 2024, a euro 826.400 per l'anno 2025 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
*2.13. Mari.
*2.38. Giaccone, Giagoni, Caparvi.
*2.27. Baldelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Direzione distrettuale del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

   «Art. 70-bis(Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi, ancorché di maggiore gravità, nonché al reato previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della Pag. 174reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
   3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati di cui al comma 1, i magistrati addetti alla direzione.
   4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro»;

Art. 2-ter.
(Procuratore nazionale del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

   «Art. 76-bis. – (Procuratore nazionale del lavoro) – 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguita la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale»;

Art. 2-quater.
(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Art. 371-ter. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tale fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione alle competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente, e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali del lavoro al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, Pag. 175di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali del lavoro specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali del lavoro interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati di cui al comma 1 quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale ai fini del coordinamento delle indagini.

   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione di cui alla lettera f) del comma 3 dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero»;

Art. 2-quinquies.
(Avocazione del procuratore generale presso la Corte d'appello)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati»;

Art. 2-sexies.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di Cassazione)

  1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazionePag. 176 in relazione all'attività di coordinamento investigativo per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
   2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro»;

Art. 2-septies.
(Procedimento per l'avocazione)

  1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «6. Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati»;

Art. 2-octies.
(Dotazioni organiche)

  1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
  2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di Cassazione.
  3. Per fare fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2023;

Art. 2-novies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 17.550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Art. 2-decies
(Norme transitorie)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in Pag. 177funzione della Direzione nazionale del lavoro;

Art. 2-undecies
(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-novies, 2-decies entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.016. D'Orso, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazioni per la definizione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

  1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi)

   1. Il datore di lavoro può ricorrere alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail competenti per territorio contro i provvedimenti emessi dalle Sedi territoriali in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:

   a) la classificazione delle lavorazioni

   b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione

   c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie

   d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

   2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.».

  2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 è sostituito dal seguente:

«Art. 2
(Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico)

   1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
   2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.».

  3. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 è sostituito dal seguente:

   «Art. 4. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti.».

  4. All'articolo 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail competente per territorio, che decide in via definitiva. La presentazione dei ricorsi comporta per il datorePag. 178 di lavoro l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

  5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della presentazione.
2.023. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del documento di regolarità lavorativa)

  1. Al fine di favorire le buone pratiche organizzative nei luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, è istituito il documento di regolarità lavorativa.
  2. Il possesso del documento di regolarità lavorativa da parte del lavoratore è condizione per l'accesso e lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dei cantieri edili, dei cantieri navali, degli impianti e delle aree dedicate alle attività del settore della logistica e in tutte le strutture dove, in regime di appalto e subappalto, operano lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 9, ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinquanta lavoratori, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi ventiquattro mesi dal termine di cui al primo periodo il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di quindici dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi trentasei mesi dal termine di cui al primo periodo, il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il CNEL, sono individuati gli ulteriori settori produttivi nei quali si applicano le disposizioni della presente legge.
  5. Il documento di regolarità lavorativa contiene:

   a) i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;

   b) la residenza e l'eventuale domicilio;

   c) i titoli di studio;

   d) gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;

   e) i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;

   f) i dati del datore di lavoro;

   g) la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;

   h) la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;

   i) l'attestazione della regolarità contributiva e l'anzianità lavorativa;

   l) l'attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

  6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro, le prefetture, le questure, gli uffici anagrafici comunali, i Centri per l'impiego, le Camere di commercio, industria, artigianatoPag. 179 e agricoltura e le istituzioni scolastiche e formative, raccoglie i dati relativi al documento di regolarità lavorativa in un'apposita banca di dati cui possono accedere gli enti sopra citati, ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, il lavoratore interessato e, previa autorizzazione rilasciata dall'INPS, il datore di lavoro diretto, il datore di lavoro committente e l'impresa appaltatrice.
  7. L'INPS provvede a inviare al lavoratore interessato una carta elettronica contenente gli elementi essenziali del documento di regolarità lavorativa nonché le credenziali per accedere alla banca di dati di cui al comma 6.
  8. La carta elettronica di cui al comma 7 è esibita all'inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell'acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della carta elettronica di cui al comma 3 sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 6.
  9. Le caratteristiche e le modalità di costituzione della banca di dati di cui al comma 6, le modalità di accesso ad essa da parte dei soggetti abilitati, il contenuto specifico e le modalità di rilascio della carta elettronica di cui al comma 7 nonché le caratteristiche della strumentazione necessaria alla lettura automatica delle carte elettroniche dei soggetti responsabili, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  10. Ai fini della costituzione e della gestione della banca di dati, nonché del rilascio delle carte elettroniche, è concesso all'INPS un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.04. Serracchiani, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Credito di imposta per salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 150 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

   a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

   b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambitiPag. 180 legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

   c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

    1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

    2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

    3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
2.018. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Pag. 181

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  4. Per “retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato” si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
  5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della medesima legge.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
  7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.
  8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
  9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
  10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa Pag. 182in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
  11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   “Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati”.

  12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata “Commissione”. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
  14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  15. La Commissione di cui al comma 13:

   a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

   c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

  16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali Pag. 183che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato “Fondo per il salario minimo”, con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.
  23. Agli oneri di cui al comma 21, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
2.021. Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani, Orlando.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Recupero di somme versate dopo il decesso dei beneficiari di prestazioni erogate dall'Istituto per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro INAIL)

  1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono aggiunte le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono aggiunte le seguenti: «o all'INAIL»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «e dell'INAIL»;

   d) al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono aggiunte le seguenti: «o all'INAIL».
2.024. Zurzolo, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazioni dei ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico)

  1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domesticiPag. 184 di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 sono decisi dalla sede dell'Inail che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. Il termine per la presentazione del ricorso è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento.
  3. All'articolo 10, comma 3, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, la lettera c) è soppressa.
  4. All'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000 concernente «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, i commi 1 e 2 sono soppressi.
  5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono decisi dal Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 secondo la disciplina vigente alla data della presentazione.
2.025. Mascaretti, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'Inail)

  1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il n. 2 è sostituito dal seguente:

   «2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all'età pensionabile;»

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 774.600 euro per l'anno 2024, a 760.200 euro per l'anno 2025, a 790.800 euro per l'anno 2026, a 814.300 euro per l'anno 2027, 862.700 euro per l'anno 2028, a 920.600 euro per l'anno 2029, a 920.300 euro per l'anno 2030, a 877.100 euro per l'anno 2031, a 833.700 euro per l'anno 2032 e a 816.600 euro per l'anno 2033, si provvede a carico del bilancio dell'Inail con le risorse derivanti dal gettito dei premi assicurativi.
2.026. Rizzetto, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo, Schifone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incremento fondo vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziato a decorrere dall'anno 2024 con euro 15.000.000 annui.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.027. Mari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica del termine per la domanda della rendita a superstiti prevista dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)

  1. Agli articoli 122, comma 1, e 253, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «entro novanta giorni dalla data Pag. 185della morte» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno dalla data di ricezione della comunicazione con cui l'Inail li avverte della loro facoltà di proporre la domanda stessa.».
2.028. Giovine, Rizzetto, Schifone, Coppo, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Eliminazione della facoltà dell'Inail di ridurre l'indennità per inabilità temporanea in caso di ricovero dell'infortunato)

  1. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è abrogato.
2.029. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «A decorrere dal 1° gennaio 2024 le comunicazioni di decesso pervenute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) dai medici necroscopi in osservanza del precedente comma sono messe a disposizione dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.»
2.030. Volpi, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166 è aggiunto il seguente:

   «166-bis. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l'INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro nonché per l'accesso a tirocini formativi. L'attuazione del presente comma è a carico del Bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*2.01. Castiglione, D'Alessio.
*2.010. Giaccone, Giagoni, Caparvi.
*2.09. Giovine, Ambrosi.
*2.05. Mari.
*2.03. Bicchielli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166 è aggiunto il seguente:

   «166-bis. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l'INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro nonché per l'accesso a tirocini formativi. Pag. 186Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già iscritte a bilancio dall'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
2.07. Castiglione, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2024 con euro 15.000.000 annui.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
*2.02. Castiglione, D'Alessio.
*2.011. Giaccone, Giagoni, Caparvi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2024 con 15 milioni di euro annui.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.08. Castiglione, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 15 milioni di euro.
  2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.012. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Aliquota IRES agevolata)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, Pag. 187sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.
  2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
2.022. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)

  1. All'articolo 4, comma 2, la lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 è così modificata:

   «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

  2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10.000.000 a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.06. Mari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente».

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, Pag. 188pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2.015. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro usurante)

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori occupati nella vigilanza privata e nei servizi fiduciari.»;

   b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2.020. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Lavoro usurante)

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2.017. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni Pag. 189di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.013. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazione accertamenti per invalidi del lavoro)

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3, della presente legge, sono effettuati dall'INAIL, mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.014. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo mobbing)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 40 milioni per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.019. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso «Art. 8», comma 2, sostituire le parole: di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 4-bis con le seguenti: di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis.
3.4. Mattia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 8», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale informa immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di attività lavorativa ricevuta dall'Istituto medesimo ai sensi del comma 2.
*3.1. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*3.3. Coppo, Volpi, Giovine, Mascaretti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo del 14 settembre 2015 Pag. 190n. 148, dopo la lettera b) delle causali è aggiunta la seguente lettera:

   «c) per limitata attività, temporanea e/o ciclica, nei periodi di bassa stagione».
3.2. Andreuzza, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

   b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».

  2. Entro il 31 maggio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 giugno 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
3.030. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

  1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita».

  2. Al finanziamento del suddetto trattamento concorre la contribuzione ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributiviPag. 191 stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa nonché ogni altra disposizione necessaria al fine di adeguare al settore della pesca marittima le norme previste dalla presente legge. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca e un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma.
  3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
3.021. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in materia di welfare aziendale)

  1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

   a) alla lettera c), le parole: «di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8, siano esse rese in forma cartacea o elettronica.» e, all'ultimo periodo, le parole: «di euro 5,29» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8»;

   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro e le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti a uno o più dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»;

   c) alla lettera f-bis), le parole: «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro e le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ad uno o più dipendenti»;

   d) alla lettera f-ter), le parole: «le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro e le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro a uno o più dipendenti».

  2. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sopprimere l'ultimo periodo.
3.028. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) alla lettera a), le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite con le seguenti: «a novanta mesi»;

Pag. 192

    2) alla lettera b), le parole: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite con le seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;

   b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) quanto a 6.600.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
3.027. De Palma, Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico delle libere professioniste)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 937 è sostituito dal seguente:

   «937. In caso di parto o interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.»;

   b) dopo il comma 937, è aggiunto il seguente:

   «937-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operaiPag. 193 delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

   b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».
3.08. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Guerra.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «intemperie stagionali» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere».
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.025. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. All'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «intemperie stagionali» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere».
*3.03. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.
*3.09. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Guerra.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Indicatore della situazione reddituale)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, continuano a comporre il reddito di ciascun componente il nucleo familiare per la quantificazione dell'indicatore della situazione reddituale rilevanti ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, a eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.04. Castiglione, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione accertamenti per invalidi del lavoro)

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-0bis. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediantePag. 194 commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.05. Castiglione, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Diritto al lavoro dei familiari superstiti delle vittime del lavoro)

  1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «per causa di lavoro» e le parole: «e di lavoro» sono soppresse;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.012. Castiglione, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Diritto al lavoro dei familiari superstiti delle vittime del lavoro)

  1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «per causa di lavoro» e le parole: «e di lavoro» sono soppresse;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.».
3.06. Castiglione, D'Alessio.

Pag. 195

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lettera m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.
  3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro la predetta data.
*3.07. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Guerra.
*3.024. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno al reddito per i lavoratori della pesca)

  1. All'articolo 8, comma 3-bis della legge 8 agosto 1972, n. 457, le parole da: «per periodi diversi» a: «non obbligatorio» sono soppresse.
3.013. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 144, lettera f), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «due anni»;

   b) al comma 147, le parole: «pari al 25%» sono sostituite dalle parole: «pari al 40%»;

   c) il comma 150 è soppresso;

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla misura di cui al precedente comma, si fa fronte mediante le risorse residue già stanziate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 213 del 2024 e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 153.
*3.014. Gribaudo.
*3.026. Tenerini, Tassinari, Battilocchio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)

  1. I lavoratori della pesca e dell'acquacoltura, compresi quelli della piccola pesca marittima, delle acque interne e lagunari, che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie, o in forma autonoma, titolari di permessi o autorizzazioni di pesca per la raccolta delle vongole nelle acque marittime o lagunari, ovvero titolari di licenza di pesca professionale in acque interne di categoria A, che svolgono la loro attività nei territori per i Pag. 196quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mantengono nei due anni successivi la suddetta dichiarazione l'iscrizione al regime previdenziale di appartenenza che richiede la verifica del requisito della prevalenza, anche se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
**3.015. Cerreto.
**3.019. Andreuzza, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Davide Bergamini, Cavandoli, Pierro.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di NASPI)

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunta la seguente lettera:

   «b-bis) risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore della pesca, per malattia o per infortunio, a seguito dei quali il lavoratore deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo».
3.016. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Calcolo dell'indennità di malattia nel settore della pesca)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.
3.017. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole: «nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «dal 1° luglio 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2..
*3.018. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*3.022. Coppo, Volpi, Giovine, Mascaretti.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «4,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3,20 per cento».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, Pag. 197convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.023. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interpretazione autentica in materia di NASpI per il settore della pesca)

  1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita è da intendersi come non dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione.
  2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
3.020. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in materia di welfare aziendale)

  1. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica», sono sostituire dalle seguenti: «di euro 8, siano esse rese in forma cartacea o elettronica» e, conseguentemente, all'ultimo periodo, modificare le parole: «di euro 5,29» con: «di euro 8».
3.029. Caparvi, Giaccone, Giagoni.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.2. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) assicurare forme di sussidiarietà tra lavoratrici e lavoratori per le necessità connesse ai congedi parentali al fine di sostenere la flessibilità lavorativa e di conciliazione vita-lavoro;»;

   b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale».
4.1. Tassinari, Battilocchio, Tenerini.

Pag. 198

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori colpiti dall'emergenza granchio blu)

  1. È concessa in favore dei pescatori ed acquacoltori, per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, che operano nelle aree colpite dall'emergenza del granchio blu (Callinectes sapidus e Portunus segnis), impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, per le quali il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali in base all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un'indennità nei limiti del trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un massimo di dodici mesi.
  2. Le indennità di cui al comma 1 sono concesse nel limite di spesa complessivo di sei milioni di euro per l'anno 2024 e di sei milioni di euro per l'anno 2025 ed erogate dall'INPS secondo termini e modalità stabiliti dall'istituto stesso.
  3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  4. L'onere derivante dal presente articolo, nei limiti indicati dal precedente comma 2, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*4.06. Cerreto.
*4.08. Andreuzza, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Davide Bergamini, Cavandoli, Pierro.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione)

  1. Alle imprese che decidono di imbarcare sulle unità da pesca da loro armate pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'articolo 20, del Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, è riconosciuto per ciascuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 100 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i primi dodici mesi in virtù del pertinente regime assicurativo. Il suddetto sgravio si riduce al 50 per cento dell'ammontare effettivamente dovuto, in assenza della presente ulteriore riduzione, per i successivi dodici mesi. Il beneficio di cui al presente comma è condizionato alla circostanza che lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unità da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'Autorità marittima.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in tre milioni di euro per il 2025 e un milione e mezzo per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili Pag. 199di cui all'articolo 1, contino 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.011. Gatta, Nevi, Arruzzolo, Tenerini, Tassinari, Battilocchio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)

  1. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono soppresse;

   b) il comma 1-quater è soppresso.
4.01. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di contributo addizionale per i contratti a tempo determinato)

  1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana».
4.02. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo di Integrazione Salariale per il settore della pesca)

  1. Le disposizioni relative al fondo di integrazione salariale di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, devono intendersi applicabili in favore del settore della pesca professionale anche nei riguardi degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese le interruzioni obbligatorie, anche non continuative, dell'attività di pesca derivanti da atti o provvedimenti adottati dalle autorità unionali, nazionali o regionali.
4.03. Cerreto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca)

  1. Per il primo insediamento nel settore della pesca di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui all'articolo 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi fino al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite annuale di spesa di un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.04. Cerreto.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime previdenziale agevolato per i lavoratori di nazionalità diversa da quella unionale)

  1. Al fine di consentire l'occupazione nel settore della pesca, a decorrere dal 1° gennaioPag. 200 2024, gli sgravi contributivi di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi anche agli imbarcati di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 318 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite di spesa annuale di due milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.05. Cerreto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Flessibilità nell'utilizzo fondo bilaterale formazione)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie sia per soddisfare i fabbisogni delle imprese che per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle previsioni di cui al comma 3».
4.07. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo di Integrazione Salariale per il settore della pesca)

  1. Le disposizioni relative al fondo di integrazione salariale di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, devono intendersi applicabili in favore del personale operante a bordo di unità da pesca professionale, ivi compresi gli armatori ed i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni che comportino interruzioni obbligatorie, anche non continuative, dell'attività di pesca derivanti da atti o provvedimenti adottati dalle autorità unionali, nazionali o regionali. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
4.09. Gatta, Nevi, Arruzzolo, Tenerini, Tassinari, Battilocchio.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime previdenziale agevolato per il primo insediamento dei giovani nella pesca).

  1. In caso di primo imbarco su unità da pesca professionale di soggetti di età inferiore ai 41 anni, i benefici di cui all'articolo 6 e 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi fino al 100 per cento limitatamente alle prime due annualità.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, entro il limite annuale di un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.010. Gatta, Nevi, Arruzzolo, Tenerini, Tassinari, Battilocchio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo)

  1. Alla Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è Pag. 201applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, (articolo 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955), allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, sono apportate le seguenti modifiche:

   al numero 5, dopo le parole: «camerieri» inserire le seguenti: «, incluso il personale addetto al riassetto delle stanze»;

   dopo il numero 23, inserire il seguente:

    «23-bis. Personale addetto alle Salus per Acquam-SPA ed ai massaggi estetici»;

   dopo il n. 46 sono inseriti i seguenti:

    «47. Fisioterapisti; 48. Portieri di notte».
4.012. Il Relatore.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.3. Mari, Scotto, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.
*5.4. Soumahoro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato o in regime di somministrazione di lavoro)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

   «1. Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa azienda con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate»;

   b) al comma 2 dell'articolo 34, le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 21, comma 2, e 23.»

  2. Il quinto periodo del comma 9 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso.
5.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro)

  1. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore,» sono aggiunte le seguenti: «il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell'impresa utilizzatrice e, comunque».
5.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Pag. 202

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,» sono soppresse;

   b) il terzo periodo è soppresso.
5.6. Barzotti, Scotto, Mari, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 è abrogato.
*5.5. Gatta, Tenerini, Nevi, Arruzzolo, Tassinari.
*5.8. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Lavoro digitale su piattaforma informatica qualificata)

  1. Dopo l'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:

«Capo V-ter
LAVORO DIGITALE SU PIATTAFORMA INFORMATICA QUALIFICATA

Art. 47-novies.
(Definizione e inquadramento dei lavoratori che offrono prestazioni di lavoro digitale qualificato su piattaforma)

   1. Si definiscono lavoratori digitali coloro che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offrono a terzi la disponibilità della propria qualificazione professionale per la realizzazione di prodotti e servizi digitali, mediante le piattaforme digitali qualificate.
   2. Il lavoratore digitale, anche autonomo:

   a) svolge la propria attività su obiettivi misurabili ed oggettivi su cui basare contrattualmente la definizione degli standard di lavoro. L'ambito contrattuale, definito tra le associazioni datoriali o il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali ovvero in loro assenza, le associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, concerne tutti gli aspetti relativi alle mansioni, ai livelli, alla retribuzione, al welfare, al periodo di prova, ai periodi di astensione dal lavoro per ferie permessi o malattia;

   b) organizza la propria attività prevalentemente al di fuori degli spazi aziendali e con strumenti tecnologici e informatici propri o forniti dal datore di lavoro;

   c) ha diritto a un minimo contrattuale garantito, eventualmente suddiviso in 12 mensilità, e a premi di produttività, determinati sulla base di obiettivi qualificanti, concertati con i terzi richiedenti e il gestore del progetto della piattaforma qualificata;

   d) utilizza la piattaforma qualificata per partecipare agli obiettivi aziendali o progettuali e interfacciarsi con i soggetti interessati alla loro realizzazione, nonché per accedere alle politiche attive per il lavoro e ai servizi digitali;

   e) è tenuto ad ottemperare agli obblighi di partecipazione, comunicazione e formazione professionale, contrattualmente previsti;

   f) ha diritto a una procedura di valutazione chiara e trasparente della prestazione, al fine della formazione del rating reputazionale;

   g) ha diritto a conoscere le decisioni che lo riguardano, le modalità con cui si sono formate e che le stesse non siano adottate mediante sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

   3. Il lavoro intermediato da piattaforma digitale qualificata si presume subordinato Pag. 203in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

   a) controllo anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro;

   b) limitazione della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia, di accettare o rifiutare incarichi o di avvalersi di subappaltatori o sostituti;

   c) limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi;

   d) previsione di un limite massimo applicabile alla retribuzione che il lavoratore può percepire.

   4. L'attività dei lavoratori digitali di cui al presente articolo presso le imprese costituite come piattaforme digitali qualificate, usufruisce delle seguenti semplificazioni:

   1) gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 del presente decreto, sono assolti in via telematica e semplificata;

   2) le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza del lavoro, si applicano, tenendo conto della ridotta presenza del lavoratore negli spazi aziendali, sulla base di Protocolli condivisi, stipulati tra le associazioni datoriali o il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali ovvero in loro assenza, le associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sulla base di Linee guida redatte dall'INAIL;

   3) le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 nonché le disposizioni del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, relative alle informazioni e alle comunicazioni sul rapporto di lavoro sono formulate nell'ambito contrattuale di cui alla lettera a) del comma 2 o nell'ambito dei singoli progetti in cui il lavoratore è impegnato;

   4) le condizioni tecnico/operative volte ad evitare che l'esternalizzare delle attività possa ricadere in forme illecite di interposizione di manodopera sono demandate alla contrattazione collettiva;

   5) in deroga alle disposizioni vigenti, è introdotto un regime semplificato per l'apprendistato e per le forme di apprendistato professionalizzante, che possono essere svolte e contrattualizzate all'interno della piattaforma;

   6) è introdotto un regime speciale semplificato per la richiesta, la raccolta e l'invio dei dati sui lavoratori digitali dalle piattaforme digitali qualificate alle agenzie fiscali, all'INPS e all'INAIL, nonché per l'accesso di tali enti alle informazioni sui lavoratori detenute dalla piattaforma;

   5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono adottate le modalità applicative delle disposizioni del comma 4.».

  2. Si definiscono piattaforme digitali qualificate le strutture d'impresa che organizzano l'attività sotto forma di un'interfaccia digitale multilaterale, al fine di offrire servizi mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche, intelligenza artificiale e sistemi di gestione di dati e metadati, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo. Le piattaforme sono connotate dall'alta qualificazione professionale e da requisiti di onorabilità dei fondatori e degli amministratori, nonché da una sede legale collocata in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo, da una maggioranza del capitale, non inferiore a 50.000 euro, detenuta da persone fisiche e giuridiche appartenenti all'Unione europea e da investimenti di almeno 500.000 euro nella piattaforma informatica. In considerazione dell'elevata sensibilità dei dati trattati, la piattaforma assicura i migliori standard di settore disponibili nella gestione dei dati, negli algoritmi di elaborazione, nella cyber sicurezza e nella tutela della privacy, nonché adeguati modelli di compliance per lo scambio di dati con le Pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, Pag. 204di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le caratteristiche tecniche e di affidabilità necessarie per la loro costituzione.
5.011. Tassinari, Battilocchio, Sala, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

  1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

   c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1.»;

   c) il comma 5-bis è soppresso.

  2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «di quanto disposto dal primo», sono aggiunte le seguenti: «e dal secondo».

  3. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è soppresso.
5.03. Mari, Barzotti, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per la stabilizzazione lavoratori agricoli)

  1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma precedente si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.
  3. L'esonero contributivo di cui al comma precedente è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Pag. 205seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  4. L'esonero di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 20 milioni di euro annui. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.015. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero contributivo per la stabilizzazione lavoratori agricoli)

  1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma precedente si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.
  3. L'esonero contributivo di cui al comma precedente è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.012. Gatta, Tenerini, Nevi, Arruzzolo, Tassinari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con contratto di lavoro in apprendistato,» sono aggiunte le seguenti: «nonché i lavoratori domestici,»;

   b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «domestici, nonché di lavoratori di cui».
5.017. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il Pag. 206primo periodo, è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, come anche richiamate dall'articolo 21, comma 1 e dell'articolo 19 comma 4, non operano in caso di impiego di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
5.016. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 il quinto periodo è soppresso.
5.018. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 secondo periodo, dopo le parole: «la somministrazione a tempo determinato di lavoratori» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'art. 23 comma 2, nonché».
5.019. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi» ;

   al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 6.200.000 euro per l'anno 2024».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5.01. Iaia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine)

   1. All'articolo 24, comma 1-quater, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85, le lettere a) e b) sono soppresse.
5.02. Mari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norma di interpretazione autentica del concetto di stagionalità)

  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività Pag. 207organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive o di servizio ricorrenti in delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima di tali periodi.
*5.04. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*5.05. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano tra le attività stagionali, oltre a quelle individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
5.07. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norma di interpretazione autentica del concetto di stagionalità)

  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.
  2. L'articolo 2, comma 29, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 è sostituito dal seguente:

   b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;.
*5.08. Giovine.
*5.09. Tassinari, Tenerini, Battilocchio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di lavoratori stagionali)

  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.
  2. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: Pag. 208«ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
5.06. Caparvi, Giaccone, Giagoni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di lavoro a tempo determinato)

   1. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «settore del turismo», sono inserite le parole: «, anche termale».
5.010. Tassinari, Tenerini, Battilocchio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

   «5-ter. Ai dipendenti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni anche non continuativi presso le agenzie di stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 regioni, e oggi di ruolo nelle suddette amministrazioni, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risultava applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento allora in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di uniformare il trattamento.».
5.013. Mascaretti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina sullo scambio di mano d'opera in agricoltura)

  1. All'articolo 2139 del codice civile le parole: «secondo gli usi» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135.».
5.014. Mattia.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.3. Soumahoro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «il periodo di prova è stabilito» sono inserite le seguenti: «dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

   b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti Pag. 209di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».
*6.4. Giovine.
*6.8. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Al comma 1, capoverso «articolo 7, comma 2», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sopprimere le parole: più favorevoli;

   b) sopprimere il secondo periodo.
**6.9. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
**6.11. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 1, capoverso «articolo 7, comma 2», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: più favorevoli.
*6.6. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*6.10. Mattia.

  Al comma 1, sostituire le parole: più favorevoli della contrattazione collettiva con le seguenti: più favorevoli per il lavoratore previste dalla contrattazione collettiva.
6.12. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
*6.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*6.7. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6.2. Mari.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Retribuzione variabile settore pesca)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è aggiunto il seguente:

   «182-bis. Nel settore della pesca, le quote di retribuzione variabile individuate dal Contratto Collettivo Nazionale del settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti come partecipazione agli utili, non sotto forma di offerta di azioni, in esecuzione di quanto disposto al comma 182».
6.01. Mattia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 11 della legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
6.02. D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il Pag. 210professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.»;

   b) all'articolo 2, comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

   c) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
6.05. D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 49, il secondo e terzo periodo sono soppressi.
6.03. D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1».
6.04. D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Monocommittenza)

  1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

   «Art. 23-bis. – (Avvocato monocommittente) – 1. È avvocato monocommittente l'avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, con cadenza periodica, di un compenso fisso o variabile.
   2. Il contratto di collaborazione professionale tra committente ed avvocato monocommittente deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere, quale contenuto minimo essenziale, i seguenti elementi:

   a) la durata del rapporto di collaborazione professionale;

   b) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;

   c) la disciplina del rimborso, integrale o parziale, delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;

   d) la disciplina del rimborso delle eventuali spese sostenute dall'avvocato monocommittente nell'espletamento del rapporto di collaborazione;

   e) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;

   f) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, commisurato alla durata del rapporto di collaborazione, nonché la previsione del pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

   g) il divieto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio dell'avvocato monocommittente;

   h) il patto di non concorrenza;

Pag. 211

   i) il patto di esclusività;

   l) l'obbligo di riservatezza.

   3. Il compenso corrisposto, con cadenza periodica, al collaboratore monocommittente deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale eseguita e comunque conforme ai criteri di determinazione e non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini forensi circondariali, e previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2024.
   4. L'avvocato monocommittente può avvalersi delle prestazioni svolte a favore del committente ai fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.
   5. La disciplina dei diritti, delle facoltà e degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione professionale di cui ai precedenti commi è stabilita con regolamento adottato, entro il 31 dicembre 2024, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge.
   6. Il regolamento di cui al comma 5, deve prevedere l'attribuzione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di verifica e di certificazione di conformità del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente.
   7. Con regolamento adottato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione tra le parti del rapporto di collaborazione professionale degli oneri contributivi e dei relativi adempimenti
   8. Le parti dei rapporti di collaborazione professionale, come definiti dal presente articolo, sorti in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso, devono adeguare il contratto di collaborazione professionale alle relative disposizioni entro il 31 dicembre 2024».
6.06. D'Orso, Giuliano, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 7.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

   «3-quater. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 12, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui al presente capo, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di lavoro agile.
7.1. Gebhard.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 119, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: «cittadini italiani o comunitari», sono aggiunte le seguenti: «e i cittadini Pag. 212extracomunitari aventi residenza in Italia o in altro Paese dell'Unione europea,».
  2. All'articolo 120, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

   f-bis) revoca della residenza italiana o di altro paese comunitario.
*7.01. Volpi.
*7.02. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.
*7.03. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Lavoro agile per lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

  2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.07. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
7.06. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i Pag. 213rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.05. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7.08. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

  1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024.
7.04. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8.1. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2024, 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8.2. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

Pag. 214

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   1) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, ivi compreso l'attestato di credito formativo per gli studenti con disabilità comunque denominato; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca»;

   2) all'articolo 41, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca e per la formazione professionale regionale integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche attraverso la mobilità transnazionale, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.»;

   3) all'articolo 42, comma 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita in funzione dell'implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore»;

   4) all'articolo 42, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

  «8-bis. Per l'organizzazione della formazione interna o comunque svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, le imprese possono avvalersi degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituzione di reti di imprese anche ai fini dell'attivazione di contratti di apprendistato in regime di codatorialità.»;

   5) all'articolo 43, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualificazione da conseguire e, ferme restando le previsioni di proroga, non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. Con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1, per le persone con disabilità possono essere stabilite ulteriori previsioni inerenti il piano educativo individuale nonché eventuali deroghe di durata del contratto.»;

   6) all'articolo 43, il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare, previo aggiornamento del piano formativo individuale, il contratto di apprendistato dei qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per l'acquisizione di una specializzazione o di una qualificazione di livello QNQ/EQF superiore tra quelle previste dal comma 1. In questo caso la durata massima consentita è pari alla durata ordinamentale del percorso formativo a cui è finalizzata la proroga. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.»;

   7) all'articolo 43, comma 5, dopo le parole: «certificato di specializzazione tecnica superiore» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli iscritti ai percorsi nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

Pag. 215

   8) all'articolo 43, il comma 9 è sostituito dal seguente:

  «9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in: a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5; b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo le durate e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.»;

   9) all'articolo 44, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ambito della contrattazione collettiva di cui al primo periodo sono altresì identificate i criteri e le modalità che consentono alla contrattazione decentrata e aziendale di ridurre e personalizzare la durata dei contratti di apprendistato di cui al presente articolo, anche sulla base delle esperienze formative e lavorative già possedute dai lavoratori, ferma restando la finalità del conseguimento della qualificazione professionale di cui al comma 1.»;

   10) all'articolo 44, comma 3, le parole: «, è integrata» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzata all'acquisizione di competenze professionali, può anche essere integrata»;

   11) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnologici superiori di cui all'articolo 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti che hanno compiuto i 18 anni di età e sono in possesso dei relativi titoli di studio di accesso previsti come necessari dalle disposizioni ordinamentali vigenti. Ai sensi del presente articolo, possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento di una qualificazione regionale rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ivi comprese le qualificazioni riferite alla formazione regolamentata, nonché ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi di istruzione e formazione professionale per gli adulti. Nei casi di cui al secondo periodo la durata massima consentita è pari alla durata ordinamentale del percorso formativo, fatte salve le previsioni di proroga espressamente disciplinate dalle regolamentazioni regionali.»;

   12) all'articolo 45, comma 2, la parola: «tecnica» è sostituita dalla seguente: «tecnologica»;

   13) all'articolo 45, comma 4, dopo le parole: «percorsi di alta formazione» sono aggiunte le seguenti: «o per il conseguimento della qualificazione di tecnologo aziendale»;

   14) all'articolo 45, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Il contratto di apprendistato di cui al presente articolo può essere prorogato, previo aggiornamento del piano formativo individuale, fino ad una durata massima di ulteriori tre anni e nei limiti della durata ordinamentale del percorso formativoPag. 216 nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente il percorso di cui al comma 1 con il conseguimento del relativo titolo di studio, ai fini dell'acquisizione di una specializzazione o di una qualificazione di almeno un livello QNQ/EQF superiore a quella conseguita o per attività di ricerca o per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.»;

   15) la rubrica dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente: «Apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale»;

   16) all'articolo 46, comma 2, dopo le parole: «di alta formazione e ricerca» sono aggiunte le seguenti: «e per la formazione professionale regionale»;

   17) all'articolo 47, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i lavoratori di cui al presente comma, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento e durata del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.».
8.5. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: politiche formative nell'apprendistato con le seguenti: apprendistato.
8.3. Tassinari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contratto di tutoraggio con soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro subordinato)

  1. I datori di lavoro privati possono stipulare un contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, cosiddetto contratto di tutoraggio, con soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro subordinato con la medesima azienda, anche senza soluzione di continuità. Il contratto ha una durata massima non superiore a 12 mesi ed è finalizzato al trasferimento delle conoscenze e competenze a favore di altri lavoratori della medesima azienda.
  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d-ter) sono aggiunte le seguenti:

   d-quater) alle collaborazioni rese con contratto di tutoraggio ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

   d-quinquies) alle collaborazioni rese da soggetti titolari di trattamenti di pensione di vecchiaia o anticipata;

   d-sexies) alle collaborazioni rese da soggetti che in relazione alle stesse percepiscono una retribuzione, da parametrarsi su base annua, più alta del massimale della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
8.4. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga del Contratto di espansione)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

Pag. 217

   b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.»
8.01. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.
  2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.
  3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
8.02. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di profilo professionale di Operatore Termale)

  1. Nelle more di un riordino della materia, da definirsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per poter svolgere l'attività di Operatore Termale ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323 occorre essere in possesso di una specifica qualifica professionale abilitante che si ottiene attraverso il positivo superamento di un corso riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
  2. La qualifica professionale abilitante ottenuta ai sensi del comma 1 consente di poter esercitare l'attività professionale su tutto il territorio nazionale.
8.03. Tassinari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contratti misti)

  1. Qualora le medesime parti stipulino contestualmente un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale e indeterminato con orario non superiore al 60 per cento di quello previsto a tempo pieno ed un parallelo e distinto contratto di lavoro autonomo anche in mono committenza, per lo svolgimento di attività per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi e/o repertori professionali, fermo restando lo specifico regime contributivo applicabile a ciascun contratto, è esclusa l'applicabilità della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il contratto di lavoro autonomo è consentito anche nelle forme previste dall'articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile, ma, in ogni caso, rispetto al contratto di lavoro subordinato, non sono consentite sovrapposizioni di orario di lavoro e né di riferimenti funzionali e/o gerarchici.
  2. L'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale con orario non superiore al 60 per Pag. 218cento è consentita a condizione che il datore di lavoro sia un'impresa con almeno 250 lavoratori, calcolati alla data del 1 gennaio dell'anno in cui si effettua ciascuna trasformazione del rapporto di lavoro e che il contratto di lavoro autonomo sia costituito per lo svolgimento di attività per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi e/o repertori professionali. Per il caso di trasformazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e la contribuzione è dovuta sul rapporto di lavoro dipendente assumendo come parametro la retribuzione corrispondente al lavoro a tempo pieno, ovvero se superiore sul reddito complessivo effettivamente corrisposto in esecuzione dei contratti di lavoro subordinato e autonomo, con conseguente esclusione di ogni forma di contribuzione alle gestioni INPS relativa al contratto di lavoro autonomo, ferme restando le eventuali forme di contribuzione obbligatorie dovute ad altri Enti per la sola componente di lavoro autonomo.
  3. In mancanza di albi e/o repertori professionali le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al caso di contratti di lavoro autonomo costituiti per lo svolgimento di attività specificamente individuate dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8.04. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interpretazione autentica)

  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con tutte le ulteriori ipotesi di stagionalità individuate dalla contrattazione collettiva anche con riferimento alla intensificazione ciclica e ricorrente della produzione in determinati periodi dell'anno.
  2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8.05. Giagoni, Giaccone, Caparvi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)

  1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166, è aggiunto il seguente:

   «166-bis. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l'INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, nonché per l'accesso a tirocini formativi. L'attuazione del presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
8.06. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Pag. 219

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)

  1. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, secondo capoverso, il numero 3) è sostituito dai seguenti:

    «3) piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 4) piani di formazione o di riqualificazione professionale rivolti a inoccupati o disoccupati; 5) piani operativi di ricollocazione (outplacement); 6) iniziative per favorire l'accesso flessibile alla pensione. Con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento delle attività di cui ai punti da 4) a 6) per cui possono essere individuate specifiche linee di finanziamento anche nell'ambito delle programmazioni nazionali e comunitarie di Piani finalizzati al contrasto alla disoccupazione. Alla programmazione coordinata ovvero al finanziamento diretto dei piani formativi di cui al presente comma possono concorrere piani strategici integrati che possono coinvolgere altresì le imprese aderenti ai fondi, i fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 garantendo i criteri di gestione trasparente e distinta delle fonti di finanziamento.»;

   2) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i requisiti minimi di operatività, efficacia e sostenibilità per le fasi di avvio, conferma e mantenimento dell'autorizzazione nonché i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività di cui al comma 1».
8.07. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)

  1. L'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «242. Al fine di favorire interventi di politiche attive del lavoro e percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, a decorrere dal 2024, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi di incremento delle professionalità di lavoratori disoccupati o destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché delle misure e dei trattamenti previsti dalle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in quanto compatibili, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma».

  2. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, al secondo capoverso, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) Pag. 220piani di formazione o di riqualificazione professionale rivolti a disoccupati» e dopo le parole: «ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono inserite le seguenti: «nonché delle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in quanto compatibili»;

   2) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i requisiti minimi di operatività, efficacia e sostenibilità per le fasi di avvio, conferma e mantenimento dell'autorizzazione nonché i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività di cui al comma 1».
8.08. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le attività formative)

  1. All'articolo 10, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

   a) il primo periodo è sostituito con il seguente: «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, anche nell'ambito di programmi di politica attiva del lavoro comunque denominati, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, da enti formativi abilitati alla formazione attraverso sistemi di accreditamento regionali, nazionali o di fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o di fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 a prescindere dall'accreditamento del singolo corso e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.»;

   b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tra le prestazioni di cui al primo periodo non rientrano le attività formative erogate nell'ambito di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, di piani di formazione o di riqualificazione professionale, di piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro finanziati da fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché le attività di cui all'articolo 12, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 erogate da fondi bilaterali di cui al comma 4 dello stesso articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003.».

  2. All'articolo 19, comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   e-bis) operazioni relative alle prestazioni di cui all'articolo 10, numero 20) effettuate nell'ambito di programmi di politica attiva del lavoro comunque denominati e rese da enti formativi abilitati alla formazione attraverso sistemi di accreditamento regionali, nazionali o di fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o di fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 a prescindere dall'accreditamento del singolo corso.
8.09. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

Pag. 221

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di impresa formativa)

  1. Le istituzioni formative di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, abilitate all'erogazione di percorsi di Istruzione e formazione professionale secondo i sistemi regionali di accreditamento, possono utilizzare spazi e attrezzature impiegati a fini didattici per l'esercizio di attività economiche in coerenza con l'offerta formativa. Per le finalità di cui al primo periodo, le istituzioni formative di cui alla presente disposizione predispongono uno specifico progetto nel piano dell'offerta formativa. Eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento delle predette attività sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all'incremento delle immobilizzazioni materiali e immateriali impiegate per le attività formative.
8.013. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Promozione dell'impresa sociale con finalità formative)

  1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle imprese sociali quali modello innovativo di percorso di formazione professionale, all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 4, è aggiunta in fine la seguente lettera:

   «c) giovani assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 43, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

   2) al comma 5, primo periodo, sono inserite in fine le seguenti parole: «, ovvero un numero di persone di cui alla lettera c) non inferiore al cinquanta per cento dei lavoratori»;

   3) al comma 5, secondo periodo, le parole: «di questa percentuale minima» sono sostituite dalle seguenti: «della percentuale minima del trenta per cento».
8.010. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di istruzione e formazione professionale)

  1. Allo scopo di ottemperare agli impegni assunti, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il Piano nazionale nuove competenze adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021, con particolare riguardo all'impegno di «definire standard comuni e livelli essenziali di formazione professionale in tutto il territorio nazionale», e allo scopo di garantire la coerenza del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema dell'istruzione secondaria superiore, al fine di provvedere alle finalità di cui all'articolo 15, comma 4 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è adottato, entro il 31 dicembre 2025, un decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, avente ad oggetto le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri dell'istruzione e del merito e del lavoro e delle politiche Pag. 222sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.011. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di politiche formative)

  1. Con effetto a partire dall'esercizio finanziario 2024, le risorse di cui all'articolo 4-bis della legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono incrementate di euro 5 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8.012. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Guerra, Barzotti, Mari, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.
*9.3. Soumahoro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo le parole: «La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro», sono inserite le seguenti: «degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero di un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12».
9.8. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:

  «7-bis. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il datore di lavoro segnala l'assenza alla direzione territoriale del lavoro competente, la quale ingiunge al lavoratore di comunicare le proprie intenzioni in merito al suddetto rapporto di lavoro, entro il successivo termine di cinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo».
9.2. Gribaudo, Barzotti, Mari, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro, Guerra.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: novanta giorni.
9.9. Barzotti, Mari, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Soumahoro.

  Al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: per volontà del lavoratore con le seguenti: per dimissioni volontarie;

   b) dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: tranne nei casi in cui l'assenza giustificata sia imputabile a ragioni di forza maggiore tali da impedire al lavoratore la possibilità di comunicare con il datore di lavoro.
9.5. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

Pag. 223

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, dopo il comma 34, è inserito il seguente:

   “34-bis. A decorrere dal 1° giugno 2024, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nel caso di risoluzione del rapporto conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni ai sensi dell'articolo 343, n. 5), del codice della navigazione”.

  1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 88.000 euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
*9.7. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*9.4. Cerreto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».
**9.6. Gatta, Tenerini, Nevi, Arruzzolo, Tassinari.
**9.10. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
**9.11. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica inerente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

  1. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che lo stesso si applica alle regioni, senza aggravio di spesa, dall'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9.01. La Porta.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sostituita dalla sanzione amministrativa accessoria del pagamento di euro 200».
9.02. Loperfido.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro sportivo e trattamenti pensionistici anticipati)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;

   b) all'articolo 14.1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area Pag. 224del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

  2. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.019. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro e trattamenti pensionistici anticipati)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;

   b) all'articolo 14.1, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;

  2. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,» sono inserite le seguenti: «superiori a 5.000 euro lordi annui,».
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.020. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori marittimi)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 27, comma 1-septies, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione (regio decreto n. 327 del 1942).
9.05. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori marittimi)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e di cui all'articolo 27, comma 1-septies, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche al personale destinato all'imbarco su navi da pesca, di cui agli articoli 130 e 318 del Codice della Navigazione (regio decreto n. 327 del 1942), in quanto compresi nella nozione di lavoratore Pag. 225marittimo di cui al sopracitato articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
*9.07. Cerreto.
*9.018. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di tutele in caso di infortuni, malattia o inabilità assoluta)

  1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «relativi albi professionali» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti, non organizzati in ordini o collegi, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
9.06. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle suddette liste e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

   b) dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Ferme restando le risorse finanziarie complessive rese disponibili per la copertura dei compensi e oneri relativi all'Accordo collettivo nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS, il compenso per la visita medica di controllo domiciliare non deve essere inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale 8 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9.08. Pierro.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo le parole: «Negoziazione assistita», sono aggiunte le seguenti: «e conciliazioni»;

   b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Quando la negoziazione» sono inserite le seguenti: «ovvero le conciliazioni di cui agli articoli 411 e 412-ter del codice di procedura civile», e le parole: «si svolge» sono sostituite con le seguenti: «si svolgono»;

   c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Quando l'accordo di negoziazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'accordo di conciliazione», e dopo le parole: «dagli avvocati» sono inserite le seguenti: «o dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro».
*9.09. Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*9.010. Tenerini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Chiarimento in materia di attività stagionali)

  1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano tra le attività stagionali, oltre a quelle individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzatePag. 226 per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
9.011. Malagola.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Premi di produttività)

  1. Limitatamente agli anni 2024 e 2025, i premi e le somme di cui al comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non sono soggetti al vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui allo stesso comma 182 e al comma 188.
9.012. Malagola.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Welfare aziendale e finalità sociali)

  1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera f-ter), dopo le parole: «ad essi connessi» sono aggiunte le seguenti: «il rimborso per le spese di affitto sostenute da studenti iscritti a corsi universitari o di istruzione tecnica superiore erogati in presenza e non esclusivamente per via telematica in Atenei o Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore aventi sede ad una distanza superiore a 50 chilometri rispetto alla residenza dello studente iscritto,»;

   b) dopo la lettera f-quater) è inserita la seguente:

   «f-quinquies) le somme e le spese sostenute dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, nonché dei familiari indicati nell'articolo 12, per la cura e l'assistenza sanitaria di animali domestici legalmente detenuti come individuati dal Ministero delle finanze con decreto 6 giugno 2001, n. 289»;

   c) dopo la lettera h) è inserito il seguente comma:

   «h-bis) i premi versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di accordo, contratto o regolamento aziendale per l'acquisto di polizze vita cosiddetto “caso morte” ulteriori rispetto a prodotti similari obbligatori per legge o contratto, i cui beneficiari siano, individualmente, tutti dipendenti o categorie di dipendenti».
9.013. Malagola.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Cessione gratuita e solidale del welfare aziendale)

  1. Dopo l'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma:

   «3-bis. I lavoratori possono cedere a titolo gratuito la totalità o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di utilità sociale riconosciutigli dal datore di lavoro ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, agli enti destinatari del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, accreditati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, al Servizio sanitario nazionale, alla Protezione Civile Italiana, nonché in forma anonima a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che abbiano particolari esigenze di cura proprie o dei familiari con essi conviventi. Le particolari esigenze di cura sono indicate ed accertate dal datore di lavoro il quale, per le medesime finalità, può destinare tutte o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di utilità sociale riconosciute ai lavoratori ai sensi dei precedentiPag. 227 commi 2 e 3, qualora il loro controvalore complessivamente attribuito ai lavoratori risulti non esaurito dagli stessi al termine del periodo di validità del piano di welfare aziendale che li preveda e qualunque sia la fonte istitutiva dello stesso».
9.014. Malagola.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Unico contratto di apprendistato duale)

  1. All'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente periodo: «È altresì possibile la trasformazione in apprendistato di alta formazione per il conseguimento di titoli di studio universitari, dell'alta formazione e dei diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori».
9.015. Malagola.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Impresa formativa non simulata)

  1. All'articolo 1, comma 35, della legge 13 luglio 2015 n. 107 dopo la parola: «formativa» è inserita la parola: «anche».
  2. Ai fini della regolazione della vendita di beni o servizi a favore di terzi effettuata dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con associazioni, enti no-profit, cooperative ed imprese non partecipate dalla scuola, ai sensi degli articoli 25, 26, 45 e 41 del decreto del Ministero dell'istruzione 28 agosto 2018, n. 129, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentati i requisiti didattici, normativi e fiscali delle attività di alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche, anche fuori dall'orario ordinamentale.
9.016. Malagola.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Formazione a distanza per gli apprendisti)

  1. Fatto salvo quanto disposto dalle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché l'offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali di cui all'articolo 44, comma 3, del medesimo decreto legislativo, possono essere erogate anche a distanza, anche in modalità asincrona per un massimo del cinquanta per cento delle ore di formazione complessiva, tramite piattaforme per la formazione a distanza e per l'e-learning che garantiscano la tracciabilità delle presenze e la qualità dell'apprendimento
9.017. Malagola.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)

  1. All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024 e 2025».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 5-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9.021. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

Pag. 228

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Opzione donna)

  1. All'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: «ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy».
9.022. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in materia di licenziamento e dimissioni per lavoro domestico)

  1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono inserite le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1.».
9.023. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in materia di contratto di espansione)

  1. All'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022,2023,2024 e 2025»;

   b) al comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.024. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Adeguamento dei limiti di età per l'Assegno di Incollocabilità erogato dall'INAIL)

  1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 804.100 euro per l'anno 2024, a euro 826.400 per l'anno 2025 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.025. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Opzione donna)

  1. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,Pag. 229 dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

   d) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024»;

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3;

   b) quanto a 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

  3. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».
9.026. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Supporto per la formazione e il lavoro)

  1. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede:

   a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3;

   b) quanto ai restanti oneri mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le Pag. 230seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».
9.032. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Congedi parentali)

  1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «12 giorni»;

   b) al comma 2, le parole: «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «22 giorni».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.027. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Congedi per le vittime di violenza)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ricorrano le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
  2. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.028. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Congedi parentali)

  1. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.029. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo educatori professionali)

  1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito un fondo di 10 milioni di euro per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si Pag. 231provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.030. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Trattamento di fine servizio)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
  2. All'articolo 12, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» e «100.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «63.600 euro» e «127.200 euro».
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 1 e 2 in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9.031. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Assegno di inclusione per figli maggiori di 26 anni non conviventi con i genitori)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'Assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli».
9.033. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 12.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 dicembre 2023 con le seguenti: 30 dicembre 2024.
12.1. Battilocchio, Tenerini, Tassinari.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. In considerazione dell'aggiornamento economico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore della Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché della disagiata condizione dei salari del settore, il prezzo dei contratti di appalto pubblici e privati in corso di validità, che prevedono l'impiego, anche solo parziale, di operatori di sicurezza o guardie particolari giurate, su richiesta dell'appaltatore, è conseguentemente adeguato assorbendo integralmente gli aumenti retributivi previsti, anche in presenza di clausole contrattuali contrarie, rispettando le date di decorrenza degli stessi.
  2. Al fine di non incrementare la spesa pubblica, i committenti tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici che hanno in corso di validità appalti di cui al comma 1 provvedono all'adeguamento del relativo prezzo valendosi, anche cumulativamente:

   1) nei limiti del cinquanta per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le Pag. 232eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;

   2) delle somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

   3) delle somme disponibili relative ad altri appalti del medesimo committente per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

   4) delle somme eventualmente ricavate dall'applicazione delle penali previste dall'appalto di cui al comma 1.

  3. Nel caso in cui le risorse di cui al comma 2 siano insufficienti a consentire l'adeguamento del prezzo dell'appalto per la durata contrattuale originariamente prevista, i committenti di cui al comma 2 anticipano la scadenza finale del contratto di appalto in misura corrispondente all'entità delle somme effettivamente disponibili per l'adeguamento di cui al comma 1.
  4. Qualora i committenti tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in ogni caso, non accolgano la richiesta di adeguamento del prezzo dell'appalto di cui al comma 1, l'appaltatore, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'istanza, ha diritto a recedere dal contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 1373, comma 2, del codice civile con un preavviso di sessanta giorni, senza subire alcun pregiudizio e senza che il recesso possa determinare l'applicazione di penali. La dichiarazione di recesso dell'affidatario determina l'automatico svincolo della cauzione definitiva. Il diritto e le modalità di recesso dell'appaltatore previsti dal presente comma trovano applicazione anche per gli appalti privati di cui al comma 1.
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono aggiornate, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui al comma 1, le tabelle del costo del lavoro previste dall'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  6. In via eccezionale ed al solo fine di consentire un rapido adeguamento dei livelli retributivi del settore, per gli anni 2024, 2025, 2026, il costo del lavoro da indicare nelle offerte per gli appalti pubblici relativi ai servizi previsti dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere inferiore agli importi stabiliti dalle tabelle del costo del lavoro aggiornate ai sensi del comma 5. Nel periodo previsto dal presente comma, sono nulli i contratti d'appalto privati che prevedono l'impiego, anche solo parziale, di operatori di sicurezza o guardie particolari giurate con corrispettivi inferiori ai valori risultanti dalle tabelle ministeriali di cui al comma 5.
12.3. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

  1. Al fine di favorire una leale concorrenza in ambito lavorativo tra gli operatori professionali del settore dell'intermediazione immobiliare e assicurare la tutela della privacy e dell'autonomia contrattuale dei cittadini nel concordare la provvigione con il professionista, all'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta», sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa, il numero di fattura emessa».
12.4. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a Pag. 233tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, orfani di crimini domestici o orfani di madre vittima dei delitti di cui agli articoli 575, 576, comma 1, n. 5.1 e 577, comma 1, n. 1) del codice penale, di età non superiore ai 35 anni, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il medesimo incentivo spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
  2. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni con contratto a tempo parziale, in tal caso il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.
  3. Nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei soggetti individuati dal comma 1, il medesimo esonero spetta per la durata di dodici mesi dalla data di assunzione.
  4. L'incentivo è cumulabile con altre agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore o con altre forme di sostegno economico, adottate a livello nazionale o regionale, in favore dei medesimi soggetti.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
12.2. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di Società di mutuo soccorso)

  1. All'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le Società di mutuo soccorso possono altresì cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ed erogare annualmente, a titolo di una tantum, contributi a favore di realtà umane e sociali che versano in una situazione di grave disagio morale ed economico, di enti di ricerca e di popolazioni colpite da calamità naturali. Nei casi di cui al precedente periodo il bilancio societario deve specificare la spesa e il modo per farvi fronte. Le Società possono inoltre svolgere attività marginali e sussidiarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Eccettuate le spese amministrative, il denaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 1.».
12.01. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo Nuove Competenze)

  1. Per le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse del Fondo nuove competenze di cui al medesimo articolo 88 sono Pag. 234assegnate al progetto per l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori, indipendentemente dal soggetto destinatario, in deroga alle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020.
  2. Con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
12.04. Tassinari.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di workers buyout)

  1. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di 7.500 euro annui per addetto, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro milioni per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.02. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

  1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

   «Art. 8. – (Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti) – 1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
   2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.
   3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992.Pag. 235
   4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».
12.03. Tassinari, Tenerini, Battilocchio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
12.05. Mascaretti, Cannata, Buonguerrieri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Decontribuzione del lavoro domestico)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024, 2025, 2026, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui e fermo il limite massimo di spesa complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.06. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la parola: «deceduti» sono soppresse le parole: «per causa di lavoro» e dopo le parole: «di servizio» sono soppresse le parole: «e di lavoro»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.».
13.03. Giaccone, Giagoni, Caparvi.

Pag. 236

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Regolamentazione dei lavoratori del settore della creator economy)

  1. Al fine di superare le incertezze giuridiche esistenti date dalla rapida evoluzione del mercato digitale ed al conseguente sviluppo della nuova figura professionale del content creator, nonché per addivenire a una regolamentazione che stabilisca precisamente diritti e obblighi di tali nuovi soggetti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro, sono individuati i seguenti elementi qualificanti:

   a) La definizione di «content creator», da non confondersi con quella di influencer;

   b) i requisiti minimi di qualificazione professionale e le competenze che devono possedere tali lavoratori per essere definiti «content creator»;

   c) gli obblighi minimi di controllo da parte delle piattaforme digitali da cui tali lavoratori dipendono in attuazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 1, lettera m) della legge 5 agosto 2022, n. 118;

   d) le tutele e le garanzie minime che tali lavoratori devono avere rispetto agli operatori del medesimo settore di altri Stati europei e rispetto alle piattaforme da cui dipendono;

   e) status fiscale e codice ATECO di riferimento;

   f) l'inquadramento contrattuale, congruente con le rispettive competenze;

   g) le modalità e requisiti per l'iscrizione al registro dei creatori di contenuti digitali, da istituirsi presso il Ministero del made in Italy entro 30 giorni dall'emanazione del decreto stesso.
13.01. Tenerini.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante commissioni mediche composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
13.02. Giaccone, Giagoni, Caparvi.

ART. 14.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. I lavoratori dell'AST di Terni che sono o sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni,Pag. 237 dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
  4-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, quantificati in euro 270 mila a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.3. Mulè, Tenerini, Tassinari, Battilocchio.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. I lavoratori delle aziende chimiche e metallurgiche dismesse, che hanno prestato la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e che abbiano presentato istanza entro la data del 15 giugno 2005 per ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la medesima finalità devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
  4-ter. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 160 mila a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.2. Furgiuele.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Su base volontaria e a richiesta del dipendente è possibile permanere in servizio anche oltre il limite dei 60 anni e non oltre il compimento del sessantaquattresimo anno d'età.».
14.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma:

   «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili.».
*14.01. Gadda.
*14.02. Curti, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*14.05. Carloni, Davide Bergamini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. I commi 3-septies, 3-octies e 3-novies dell'articolo 10 del decreto-legge n. 228 del Pag. 2382021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022 sono sostituiti dai seguenti:

   «3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale.
   3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
   3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse precedentemente stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
14.03. Furgiuele.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvedePag. 239 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.04. Furgiuele.

ART. 15.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.
  2-ter. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma 2-bis sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.
  2-quater. Agli oneri di cui al precedente comma 2-bis, valutati in 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Dilazione del pagamento dei debiti contributivi e differimento dei termini della denuncia aziendale)
15.1. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Esonero contributivo per eventi straordinari emergenziali)

  1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole e superare le conseguenze economiche derivanti da eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023, 25 maggio 2023 (eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023) e 25 maggio 2023 (eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023), gli incrementi salariali che verranno stabiliti per il biennio 2024-2025 nei contratti collettivi provinciali di lavoro per gli operai agricoli validi per le aree indicate nelle delibere anzidette e sottoscritti dalle organizzazioni professionali agricole comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche tramite le rispettive articolazioni territoriali per la parte datoriale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti in agricoltura, sono assoggettati, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025:

   a) all'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 5 per cento;

   b) a esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sono esclusi dall'esonero i premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  2. Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al possesso del documento unico di Pag. 240regolarità contributiva, nonché alle seguenti ulteriori condizioni:

   a) assenza contestazioni relative a violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

   b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
15.01. Carloni, Davide Bergamini, Pierro.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 continuano a trovare applicazione per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, che interagiscono con il consumatore finale tramite strumenti digitali, social media o attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.
15.02. Gusmeroli, Andreuzza.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Versamento della contribuzione per prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato)

  1. All'articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione» e sostituire le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra loro» con le seguenti: «per la contribuzione agricola unificata» sono soppresse.
15.03. Mattia.

ART. 16.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
16.2. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Al comma 5, sostituire le parole: costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione con le seguenti: sono comportamenti valutati dal giudice ai fini della liquidazione delle spese processuali.
16.1. Coppo, Comba, Schiano di Visconti, Mascaretti, Giovine, Volpi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione di appalti pubblici)

  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per gli affidamenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione degli appalti di lavori per manutenzione ordinaria di importo inferiore a 40 mila euro per i quali è possibile applicare il criterio del minor prezzo.».

  2. All'articolo 108, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «criterio del minor prezzo» è aggiunta la seguente: «esclusivamente» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del presente comma ne danno Pag. 241adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta»;

   b) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al terzo periodo, dopo le parole: «sui profili tecnici.», sono inserite le seguenti: «Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, o rilasciati dagli enti bilaterali costituiti della organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati all'attività oggetto dell'appalto ai sensi del presente codice, riconosciute anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 2008, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, anche secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative per l'attività oggetto dell'appalto, eseguita dall'impresa anche in maniera prevalente qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del presente comma, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.»;

   c) al comma 5, dopo le parole: «operatori economici competeranno», sono aggiunte le seguenti: «anche ai sensi dell'articolo 41, comma 14».

  3. All'articolo 119, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo capoverso, dopo le parole: «L'operatore corrisponde», sono aggiunte le seguenti: «l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante, nonché».
16.01. Braga, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale per il personale a contratto degli uffici all'estero)

  1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini prescrizionali, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, Pag. 242n. 18 iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16.03. Billi, Formentini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) il numero di fattura elettronica emessa per tale attività».
16.02. Coppo, Comba, Schiano di Visconti, Mascaretti, Giovine, Volpi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga termini in materia di esonero contributivo dei giovani agricoltori)

  1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.04. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Qualora gli stessi fatti o anche solo alcuni di essi costituiscono fattispecie da cui derivano sanzioni amministrative per violazione di obblighi di legge in tema di rapporto di lavoro e/o obblighi contributivi o assicurativi a favore dell'erario o di enti pubblici, il giudizio di impugnazione delle sanzioni e/o di accertamento negativo è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile e il ricorrente ha la facoltà di convenire nello stesso giudizio tutti gli enti pubblici che hanno comminato o potrebbero comminare sanzioni, diffide o prescrizioni derivanti dall'accertamento di tali fatti.
  1-ter. Nei giudizi regolati dall'articolo 442 e seguenti del codice di procedura civile, sentite le parti alla prima udienza e visti gli atti e le allegazioni delle parti e senza prendere in considerazione i documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi senza il rispetto del principio del contraddittorio, il Giudice propone una soluzione conciliativa, anche con pagamenti in modalità rateale per un massimo di 72 rate mensili. Se richiesto dalle parti, il Giudice può proporre una soluzione conciliativa in qualsiasi fase del giudizio sino alla fine della fase istruttoria.
  1-quater. L'accoglimento della proposta conciliativa del Giudice ha come effetto l'applicazione delle sanzioni amministrative ricalcolate al minimo edittale e la liberazione del responsabile del procedimento amministrativo da responsabilità disciplinari o di danno erariale. Nel caso in cui la proposta del Giudice non venga accettata dalle parti, tale comportamento sarà valutato ai fini della liquidazione delle spese di lite e dell'eventuale aggravio di costo per la pubblica amministrazione ne sarà chiamato a rispondere anche il responsabile del procedimento amministrativo con proceduraPag. 243 disciplinare e, se ne ricorrono gli elementi, anche avanti la Corte dei conti per danno erariale.
17.1. Coppo, Comba, Schiano di Visconti, Mascaretti, Giovine, Volpi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente comma:

   «7-quater. Ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista dall'articolo 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dal comma precedente, il comma 5-bis del medesimo articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 si interpreta nel senso che le agevolazioni non spettano solo se le cooperative e i consorzi beneficiari non sono in regola con le norme sul collocamento, non rilevando la regolarità dei loro soci rispetto alle norme sul collocamento a detti soci applicabili.».
17.01. Volpi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole: «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

   a) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che promuovono direttamente ed indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

   b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17.02. Lucaselli, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

ART. 19.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego, riconosciute rappresentative dall'ARAN, viene attribuita la possibilità di iscrivere il personale in quiescenza, con rilascio di delega all'INPS, analogamente a quanto previsto dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel CNEL.
  2-ter. L'iscrizione del personale in quiescenza di cui al comma precedente non concorre ai fini della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
19.4. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ferme restando le disposizioni in materia di termini prescrizionali, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre Pag. 2442023, n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19.1. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego, riconosciute rappresentative dall'ARAN, viene attribuita la possibilità di iscrivere il personale in quiescenza, con rilascio di delega all'INPS, analogamente a quanto previsto dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel CNEL.
19.3. Caparvi, Giagoni, Giaccone.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*20.1. Ghio, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.
*20.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, il comma 92 è sostituito dal seguente:

   «92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d) e dell'articolo 1, comma 199 lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla all'articolo 1 comma 179 lettera d) è di almeno 32 anni.».

Pag. 245

  2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati in 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
20.4. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o occasionale superiori a 5.000 euro lordi annui. In caso di superamento del suddetto limite, il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto di pari importo.»;

   b) all'articolo 14.1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o occasionale superiori a 5.000 euro lordi annui. In caso di superamento del suddetto limite, il trattamento pensionistico è corrispondentemente ridotto di pari importo.».
20.3. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di accompagnamento alla pensione dei lavoratori portuali)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

   «3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
   3-octies. A decorrere dall'anno 2024, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
   3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Pag. 246Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
20.01. Ghio, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

  1. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, commi 499 e 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 4.
  2. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «ferma restando la data del 31 dicembre 2023 per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2024 dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
20.02. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

   «d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente»;

   c) al comma 2, alinea, le parole: «c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «c), d) e d-bis)»;

   d) al comma 3, le parole: «c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «c), d) e d-bis)»;

   e) al comma 7, le parole: «c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «c), d) e d-bis)».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.03. Frijia, Iaia.

Pag. 247

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia previdenziale)

  1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «lavoratrici autonome» sono inserite le seguenti: «, anche iscritte alla gestione separata dell'INPS».
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 15 milioni di euro per l'anno 2029 e 1 milione di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.04. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia previdenziale)

  1. All'articolo 16, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «in stato di crisi o di insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero soggette alle procedure di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 274.».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.05. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Riduzione aliquote per dipendenti ex INPDAP)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 157 a 160 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, non si applicano altresì ai soggetti che risultino titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi stipulati alla data del 31 dicembre 2023 o che a tale data abbiano stipulato accordi di esodo per crisi aziendale.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.06. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

  1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

   a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della Pag. 248liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

   b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione: «Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» si deve intendere come rinvio alle sole: «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

   c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.07. Dalla Chiesa, Tassinari, Battilocchio, Tenerini, Amato.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Aggiornamento delle tabelle Inail di indennizzo del danno biologico in capitale e in rendita)

  1. Ai fini dell'adeguamento all'ammontare annuo dell'assegno sociale, dal 1° gennaio 2024 la tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019 è sostituita dalla tabella allegato 1 e la tabella di indennizzo del danno biologico in rendita approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 è sostituita dalla tabella all'allegato 2.
  2. I successivi adeguamenti delle tabelle di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 11.600.000 euro per l'anno 2024, a 29.200.000 euro per l'anno 2025, a 37.500.000 euro per l'anno 2026, a 43.700.000 euro per l'anno 2027, a 50.000.000 euro per l'anno 2028, a 56.300.000 euro per l'anno 2029, a 62.800.000 euro per l'anno 2030, a 69.400.000 euro per l'anno 2031, a 76.200.000 euro per l'anno 2032 e a 83.100.000 euro dall'anno 2033, si provvede a carico del bilancio dell'Inail con le risorse derivanti dal gettito dei premi assicurativi.

Pag. 249

Allegato 1

Tab. 1 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in capitale – Gradi 6%-15%
(importi in euro)

Grado di menomazione permanente %

Punto
Inail

CLASSI DI ETÀ

Fino
a 20

  21-25

  26-30

  31-35

  36-40

  41-45

  46-50

  51-55

  56-60

  61-65

  66
  e oltre

  6

  1.750,00

  10.500,00

  9.975,00

  9.555,00

  9.030,00

  8.505,00

  7.875,00

  7.245,00

  6.615,00

  5.880,00

  5.145,00

  4.725,00

  7

  1.850,00

  12.950,00

  12.302,50

  11.784,50

  11.137,00

  10.489,50

  9.712,50

  8.935,50

  8.158,50

  7.252,00

  6.345,50

  5.827,50

  8

  1.950,00

  15.600,00

  14.820,00

  14.196,00

  13.416,00

  12.636,00

  11.700,00

  10.764,00

  9.828,00

  8.736,00

  7.644,00

  7.020,00

  9

  2.050,00

  18.450,00

  17.527,50

  16.789,50

  15.867,00

  14.944,50

  13.837,50

  12.730,50

  11.623,50

  10.332,00

  9.040,50

  8.302,50

  10

  2.150,00

  21.500,00

  20.425,00

  19.565,00

  18.490,00

  17.415,00

  16.125,00

  14.835,00

  13.545,00

  12.040,00

  10.535,00

  9.675,00

  11

  2.350,00

  25.850,00

  24.557,50

  23.523,50

  22.231,00

  20.938,50

  19.387,50

  17.836,50

  16.285,50

  14.476,00

  12.666,50

  11.632,50

  12

  2.550,00

  30.600,00

  29.070,00

  27.846,00

  26.316,00

  24.786,00

  22.950,00

  21.114,00

  19.278,00

  17.136,00

  14.994,00

  13.770,00

  13

  2.750,00

  35.750,00

  33.962,50

  32.532,50

  30.745,00

  28.957,50

  26.812,50

  24.667,50

  22.522,50

  20.020,00

  17.517,50

  16.087,50

  14

  2.950,00

  41.300,00

  39.235,00

  37.583,00

  35.518,00

  33.453,00

  30.975,00

  28.497,00

  26.019,00

  23.128,00

  20.237,00

  18.585,00

  15

3.150,00

47.250,00

44.887,50

42.997,50

40.635,00

38.272,50

35.437,50

32.602,50

29.767,50

26.460,00

23.152,50

21.262,50

Pag. 250

Allegato 2

Tab. 2 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in rendita – Gradi 16%-100% (importi in euro)

Grado %

Rendita
annua

Grado %

Rendita
annua

Grado %

Rendita
annua

  16

  1.616,00

  45

  7.155,00

  73

  15.695,00

  17

  1.751,00

  46

  7.406,00

  74

  16.058,00

  18

  1.890,00

  47

  7.661,00

  75

  16.425,00

  19

  2.033,00

  48

  7.920,00

  76

  16.796,00

  20

  2.180,00

  49

  8.183,00

  77

  17.171,00

  21

  2.331,00

  50

  8.450,00

  78

  17.550,00

  22

  2.486,00

  51

  8.721,00

  79

  17.933,00

  23

  2.645,00

  52

  8.996,00

  80

  18.320,00

  24

  2.808,00

  53

  9.275,00

  81

  18.711,00

  25

  2.975,00

  54

  9.558,00

  82

  19.106,00

  26

  3.146,00

  55

  9.845,00

  83

  19.505,00

  27

  3.321,00

  56

  10.136,00

  84

  19.908,00

  28

  3.500,00

  57

  10.431,00

  85

  20.315,00

  29

  3.683,00

  58

  10.730,00

  86

  20.726,00

  30

  3.870,00

  59

  11.033,00

  87

  21.141,00

  31

  4.061,00

  60

  11.340,00

  88

  21.560,00

  32

  4.256,00

  61

  11.651,00

  89

  21.983,00

  33

  4.455,00

  62

  11.966,00

  90

  22.410,00

  34

  4.658,00

  63

  12.285,00

  91

  22.841,00

  35

  4.865,00

  64

  12.608,00

  92

  23.276,00

  36

  5.076,00

  65

  12.935,00

  93

  23.715,00

  37

  5.291,00

  66

  13.266,00

  94

  24.158,00

  38

  5.510,00

  67

  13.601,00

  95

  24.605,00

  39

  5.733,00

  68

  13.940,00

  96

  25.056,00

  40

  5.960,00

  69

  14.283,00

  97

  25.511,00

  41

  6.191,00

  70

  14.630,00

  98

  25.970,00

  42

  6.426,00

  71

  14.981,00

  99

  26.433,00

  43

  6.665,00

  72

  15.336,00

  100

  26.900,00

  44

  6.908,00

20.09. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

  1. All'articolo 1 comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo le parole: «non inferiore a 9 posti,», sono inserite le seguenti: «di imbarcazioni e navi».Pag. 251
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.08. Andreuzza.

ART. 21.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: calcolato ai sensi del sesto comma con le seguenti: rinveniente dal calcolo della riserva matematica in base alle tariffe tempo per tempo vigenti.
21.3. Battilocchio, Tenerini, Tassinari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La facoltà del lavoratore, prevista dal comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, di costituire a proprie spese la rendita vitalizia, non è soggetta a termini di prescrizione.
21.4. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 31, primo comma, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: «esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti,» sono soppresse.
  4-ter. L'articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610, in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l'articolo 2 comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici statali.
  4-quater. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, valutati in 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 24 maggio 1952, n. 610, sono soppresse le parole: «esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti».
  4-ter. L'articolo 31 della legge 25 maggio 1952, n. 610, in combinato disposto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e con l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica anche ai lavoratori iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici statali.
  4-quater. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 25 maggio 1952 n. 610 si interpretano nel senso che lo speciale regime ivi previsto, si applica ai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche dipendenti da datori di lavoro privati o da Enti presso i quali i periodi di servizio non assistiti da contribuzione sono stati prestati.
21.2. Mari.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Razionalizzazione procedure ispettive Patronati)

  1. All'articolo 15 della legge n. 152 del 2001, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online Pag. 252dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di Inps, Inail e Ministero dell'interno, per verificare le attività dei patronati.
   2-ter. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato.».
21.04. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di Istituti di Patronato e razionalizzazione delle relative procedure ispettive)

  1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;» sono soppresse;

   b) all'articolo 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di Inps, Inail e Ministero dell'interno, per verificare le attività dei patronati.
   2-ter. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato».
21.01. Castiglione, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

   «3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
   3-octies. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
   3-novies. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economiaPag. 253 e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse precedentemente stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo.».
21.02. Frijia.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 è così modificato:

   «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 10.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
21.03. Giaccone, Giagoni, Caparvi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi per il personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967)

  1. All'articolo 1 comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani».
  2. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a euro 300 mila a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.05. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

ART. 22.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 183, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «ferme restando, in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse, a partire dal 1° gennaio 2025».

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente: (Disposizioni in materia di enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).
22.1. Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di previdenza integrativa)

  1. All'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con Pag. 254modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995».
22.01. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

ART. 23.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso 784-quinquies, dopo le parole: Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'università e delle ricerca, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e universitarie e dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e del Ministero dell'università e delle ricerca;

   b) al capoverso 784-sexies, dopo le parole: presso il Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'università e delle ricerca;

   c) al capoverso 784-septies, dopo le parole: Ministro dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'università e delle ricerca.
23.10. Tassinari, Battilocchio, Tenerini.

  Al comma 1, capoverso «784-quinquies», aggiungere in fine il seguente periodo: La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23.4. Castiglione, D'Alessio.

  Al comma 1, capoverso «784-quinquies», aggiungere in fine il seguente periodo: La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
23.1. Castiglione, D'Alessio.

  Al comma 1, dopo il capoverso «784-septies», aggiungere il seguente:

  784-octies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
*23.12. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
*23.9. Baldelli.
*23.11. Giaccone, Giagoni, Caparvi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
  1-ter. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
23.6. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto.

Pag. 255

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-ter. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
23.8. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
23.7. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. A decorrere dall'anno 2024 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.
  3. Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede a carico delle risorse già iscritte a bilancio dall'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23.026. Castiglione, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. A decorrere dall'anno 2024 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.
  3. Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede a carico del bilancio dell'INAIL.
23.027. Castiglione, D'Alessio.

Pag. 256

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)

  1. All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «2024 e 2025».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro annuali per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.028. Mari.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Istituzione dell'assistente di farmacia)

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la figura professionale dell'Assistente di Farmacia, la cui attività è finalizzata a supportare il farmacista nello svolgimento di compiti di carattere amministrativo che esulano dalle più specifiche competenze professionali del farmacista stesso.
  2. L'Assistente di Farmacia, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e previa frequenza di un apposito corso di formazione della durata di un anno, i cui requisiti e contenuti formativi sono definiti dal decreto di cui al precedente comma 1, può svolgere nelle farmacie di comunità i seguenti compiti:

   a) assistere il farmacista nell'erogazione dei servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, svolgendo le attività di carattere amministrativo correlate all'erogazione dei servizi stessi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, compilazione di moduli informativi relativi all'erogazione del servizio, prenotazione tramite CUP di visite ed esami specialistici, orientamento al cittadino sugli adempimenti a suo carico;

   b) supporto alle attività di tipo contabile e amministrativo connesse alla gestione della farmacia e del magazzino;

   c) supporto nella gestione dei rapporti con i fornitori;

   d) supporto alla vendita di prodotti parafarmaceutici, per i quali non è richiesto il consiglio professionale del farmacista.

  3. Le donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, accedono a titolo gratuito al corso di cui al precedente comma 1.
  4. Le farmacie, nel caso di presentazione di più candidature per l'assunzione della figura dell'Assistente di Farmacia, assumono in via preferenziale i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e le donne di cui al precedente comma 3.
23.029. Schifone, Rizzetto, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Avvocato monocommittente)

  1. È avvocato monocommittente l'avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a Pag. 257fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.
  2. La disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al precedente comma 1 è stabilita con un regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell'incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della presente legge.
  3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 deve prevedere:

   a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato monocommittente;

   b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;

   c) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;

   d) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del diritto di specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;

   e) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 147;

   f) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;

   g) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, nonché il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

   h) il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio;

   i) il patto di non concorrenza;

   j) il patto di esclusività;

   k) l'obbligo di riservatezza;

   l) la possibilità dell'avvocato monocommittente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializzazione.

  4. Il regolamento di cui al precedente comma 2 prevede l'attribuzione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, territorialmente competenti, poteri di controllo e di verifica del contenuto del contratto di collaborazione professionale stipulato tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente.
23.030. Schifone, Rizzetto, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede a domanda del titolare di trattamento pensionistico erogato dal medesimo Ente al ricalcolo del trattamento con applicazione dell'indice ISTAT del 1980 a partire dall'anno 1982, limitatamente all'ultimo decennio a ritroso dalla presentazione della domanda. Gli interessati presentano la domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decorso del termine comporta la decadenza e la conseguente rinuncia al diritto al ricalcolo di cui al presente comma.
  Il trattamento pensionistico rideterminato è erogato previa corresponsione della maggiore contribuzione dovuta per il medesimo arco temporale. Gli interessi sugli arretrati di pensione e sulla maggiore contribuzione sono dovuti in misura pari al tasso legale, tempo per tempo vigente, con un limite massimo del 5% annuo. Gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e AssistenzaPag. 258 Forense non titolari di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda di rivalutazione dei propri redditi e di ricalcolo del tetto contributivo con applicazione dell'indice ISTAT di cui al presente comma, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle medesime condizioni previste per i titolari di pensione.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, per gli anni non coperti da integrale contribuzione, se il debito contributivo non sia più esigibile per decorso del decennio prescrizionale, i redditi, i tetti reddituali entro cui pagare il contributo disciplinato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante «Riforma del sistema previdenziale forense», e dai successivi regolamenti adottati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e gli scaglioni pensionistici sono quelli rivalutati sulla base degli indici indicati nelle tabelle già approvate dai Ministeri Vigilanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Nel 2024 gli scaglioni di reddito per la media della prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 sono i seguenti:

   per il 1° scaglione fino ad Euro 60.000,00;

   per il 2° scaglione fino a Euro 90.000,00;

   per il 3° scaglione fino a Euro 105.000,00;

   per il 4° scaglione fino al tetto reddituale del 2024, pari a Euro 121.900,00.

  4. Le azioni giudiziarie aventi a oggetto i trattamenti pensionistici disposti ed erogati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione.
23.031. Schifone, Rizzetto, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo articolo 23 aggiungere i seguenti:

Art. 23-bis.
(Riconoscimento della qualifica di toelettatore degli animali di affezione)

  1. La qualifica di toelettatore degli animali di affezione è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a coloro che hanno frequentato un corso di formazione costituito da una parte teorica della durata di seicento ore e da una parte pratica della durata di duecento ovvero che hanno svolto un periodo di apprendistato presso un'impresa che esercita attività di toelettatura degli animali di affezione, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e che hanno superato con esito positivo un apposito esame tenuto al termine del corso o del periodo di apprendistato.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni regionali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i contenuti e le modalità di organizzazione dei corsi, del periodo di apprendistato e dell'esame di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono, altresì, fissati gli standard di preparazione tecnicoculturale dei docenti dei citati corsi, ai fini dell'insegnamento delle seguenti materie: toelettatura estetica, cosmetologia, princìpi di addestramento ed elementi di psicologia, princìpi di anatomia, di cinognostica, di fisiologia, di patologia e parassitologia, studio delle varie razze e delle loro caratteristiche, igiene dell'ambiente, alimentazione, elementi di etologia, di primo soccorso, di gestione di impresa e marketing aziendale, di assistenza alla clientela, di sicurezza sul lavoro e di legislazione sulla tutela degli animali di affezione.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a individuarePag. 259 le modalità di aggiornamento professionale dei toelettatori degli animali di affezione in possesso della qualifica di cui al comma 1. Gli attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento sono trasmessi dal soggetto o dall'ente tenuto al loro rilascio alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e resi accessibili a terzi mediante visura camerale.

Art. 23-ter.
(Responsabilità del toelettatore degli animali di affezione)

  1. Il toelettatore degli animali di affezione è tenuto a eseguire solo i trattamenti e le prestazioni rientranti nell'attività di toelettatura, salvo quelli preventivamente concordati con il responsabile dell'animale che devono essere, comunque, coerenti con i trattamenti e le prestazioni eseguiti.
  2. Il toelettatore degli animali di affezione è tenuto a informare il responsabile dell'animale qualora, nel corso dell'attività di toelettatura, si prospetti una situazione di particolare complessità, dovuta a condizioni straordinarie o a eventi sopravvenuti, che impediscono di fatto la prosecuzione dell'attività.
  3. Il toelettatore degli animali di affezione può rifiutarsi di eseguire l'attività di toelettatura qualora venga a conoscenza di patologie dell'animale, nuove o pregresse, che risultino incompatibili con l'attività.
  4. Il toelettatore degli animali di affezione che, nell'esercizio dell'attività di toelettatura, venga a conoscenza di fatti suscettibili di costituire maltrattamento di animali ovvero di abusivo esercizio della professione è tenuto a presentare denuncia alle autorità competenti.

Art. 23-quater.
(Sanzioni)

  1. Chiunque esercita l'attività di toelettatura degli animali di affezione in violazione di quanto disposto dall'articolo 23-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 5.000 euro.
23.032. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo articolo, 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Permessi non retribuiti)

  1. I vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.
  2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, o in caso di impegni urgenti e improcrastinabili col massimo anticipo possibile.
23.033. Schifone, Rizzetto, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 il comma 187 è sostituito con il seguente:

   «187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ovvero di regolamenti aziendali non revocabili né modificabili autonomamente da parte del datore di lavoro. Tali spese si considerano sempre deducibili ai sensi dell'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pag. 260Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
23.034. Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».
23.01. Fossi.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 227, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;

   b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

   c) al comma 235, le parole: «aumentato del 500 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato del 700 per cento».
23.02. Fossi.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori disabili in imprese sociali)

  1. Le imprese ubicate nel territorio dello Stato italiano e costituite da non più di cinque anni che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disabilità collocabili al lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono qualificate start-up a vocazione sociale, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale, è formata da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disabilità assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, l'accredito della contribuzione figurativa. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale. Il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga Pag. 261a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del precedente comma.
  4. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale, non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per tre esercizi successivi alla data di inizio di attività.
  4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea.
  5. In coerenza con quanto previsto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, nei riguardi dei datori di lavoro è concesso un incentivo, per un periodo di trentasei mesi, nella misura del 50 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di valorizzarne e incentivare le competenze professionali e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 10 milioni di euro per gli anni dal 2024, al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.018. Ambrosi, Giovine.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23.03. Fossi.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale con sospensione ciclica)

  1. All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «2022, 2023, 2024 e 2025».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23.04. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Opzione donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1-bis, lettera c) dopo le parole: Pag. 262«per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle imprese e del made in Italy».
  2. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23.05. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Lavoro domestico)

  1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 del 2001, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono aggiunte le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1».
  2. Agli oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23.06. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Contratto di espansione)

  1. All'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2024 i benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 219,6 milioni di euro per l'anno 2025, 264,2 milioni di euro per l'anno 2026, 173,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2028.
  3. Agli oneri del presente articolo, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 219,6 milioni di euro per l'anno 2025, 264,2 milioni di euro per l'anno 2026, 173,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23.07. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Indennità di malattia della gente di mare)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 156 è soppresso.
  2. Agli oneri del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23.08. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Pag. 263

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

  1. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera b) è soppressa.
23.09. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Lavoro domestico)

  1. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» aggiungere le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1 e all'articolo 55, comma 1.».
23.011. Mari.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Contratto di espansione)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 1-ter, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.012. Mari.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica della disciplina dell'ISCRO – Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa)

  1. Al comma 143 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini dell'accesso all'indennità, il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata si ritiene assolto qualora il soggetto richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla richiesta».
23.013. Giovine.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. A far data dal 31 Dicembre 2024 tutte le disposizioni relative a comunicazioni e notifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione delle comunicazioni o notifiche di cui agli articoli 67, 99, 225, comma 8, 240, comma 3, 250, comma 1 e 277, comma 2, del presente decreto, nonché al rilascio di nulla osta per l'esercizio di attività produttive, nulla osta sanitari e idoneità sanitarie per l'esercizio di attività produttive e commerciali sono sostituite da una autodichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del soggetto obbligato o da una asseverazionePag. 264 rilasciata da parte di professionista competente, relative al possesso dei requisiti di legge di riferimento. Entro la data di cui al precedente periodo con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e con il Ministero per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, vengono individuati i modelli da sottoscrivere o asseverare in relazione alle comunicazioni e alle notifiche di cui al precedente periodo».
23.014. Giovine.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Trasposizione di direttive comunitarie e abrogazione delle disposizioni regionali in materia di salute e sicurezza)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Costituiscono livelli di regolazione superiori ai sensi del precedente periodo:

   a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

   b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

   c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

   Entro il 31 Dicembre 2024, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e con il Ministero per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, vengono individuate le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza che costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive di riferimento, ai fini della loro abrogazione.».
23.015. Giovine.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in materia di formazione per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali colui che abbia eseguito, in un periodo precedente al 2018, almeno 5 anni di lavori certificati nel restauro degli organi a canne e potrà partecipare al bando di abilitazione alla professione di restauratore, come da decreto interministeriale n. 112 del 2019.».
23.016. Colombo.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disciplina del possesso di titoli dei lavoratori restauratori impiegati nel settore dei beni culturali e ambientali operanti nel settore archeologico e dei dipinti su tela e affreschi)

  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disciplina del possesso di titoli dei lavoratori restauratori impiegati nel settore dei beni culturali e ambientali operanti nel settore archeologico e dei dipinti su tela e affreschi).

Pag. 265

   1. È riconosciuta l'equipollenza alla laurea magistrale, classe LMR02, con titolo di dottore magistrale» ex articolo 13 comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, ai restauratori in possesso dei seguenti titoli:

   a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali ante decreto ministeriale n. 87 del 2009, in Operatori Tecnico-Scientifici per i Beni Culturali e Ambientali-settore Archeologico;

   b) Diploma quinquennale rilasciato ante decreto ministeriale n. 87 del 2009, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno dipinti su tela tavola e affreschi, istituite ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, regolamentato dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della pubblica istruzione e dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

   2. Ai restauratori diplomati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 in possesso della qualifica di restauratori dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) inseriti nell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 183 del 21 dicembre 2018, sono riconosciute tutte le competenze di cui all'articolo 192, comma 1-quater, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'Allegato B, tabella 3, del medesimo decreto legislativo.
23.017. Colombo.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)

  1. L'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23.019. Tenerini, Battilocchio, Tassinari.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

  1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» sono aggiunte le seguenti: «o, alternativamente, il numero di fattura emessa».
23.020. Polidori, Tenerini, Tassinari, Battilocchio.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Permesso di soggiorno stagionale settore agricolo e turistico alberghiero)

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 8.2, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 24» sono aggiunte le seguenti: «per i quali è inserita la dicitura lavoro stagionale agricolo ovvero lavoro stagionale turistico/alberghiero»;

   b) all'articolo 6, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quello rilasciato per lavoro stagionale agricolo ovvero per lavoro stagionale turistico/alberghiero ferma la possibilità di conversione in permesso per lavoro subordinato prevista dall'articolo 24 comma 10, può essere utilizzato, in corso di validità, solo per Pag. 266l'instaurazione di rapporti di lavoro stagionale in ambito rispettivamente agricolo o turistico/alberghiero.»;

   c) all'articolo 24:

    1) al comma 8 dopo le parole: «nuova opportunità di lavoro stagionale» sono aggiunte le seguenti: «nei settori agricolo e turistico/alberghiero»;

    2) al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale» sono aggiunte le seguenti: «purché operante nei settori agricolo e turistico/alberghiero»;

    3) al comma 12 anteporre alla lettera a) la seguente: «0.a) il datore di lavoro non opera nei settori agricolo e turistico/alberghiero»;

    4) al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei settori agricolo e turistico/alberghiero.».
23.021. Mattia.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norma di interpretazione autentica, in materia di incarichi per i lavoratori collocati in quiescenza)

  1. L'articolo 5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che nei confronti dei lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, s'intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi.
23.022. De Bertoldi.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2024 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.
  3. Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede a carico del bilancio dell'INAIL.
23.023. Giaccone, Giagoni, Caparvi.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Estensione a regime della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)

  1. A decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2024-2025 opera l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, prevista dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, esclusivamente per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023-2024.
  2. Tenuto conto delle coperture finanziarie previste dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 17,49 milioni di euro per l'anno 2024, 48,60 milioni di euro per l'anno 2025, 51,90 milioni di euro per l'anno 2026, 55,11 milioni di euro per l'anno 2027, 58,44 milioni di Pag. 267euro per l'anno 2028, 61,88 milioni di euro per l'anno 2029, 65,43 milioni di euro per l'anno 2030, 69,13 milioni di euro per l'anno 2031, 72,96 milioni di euro per l'anno 2032 e 76,94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
23.024. Il Relatore.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disciplina della qualificazione professionale di onicotecnico)

  1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. L'attività di onicotecnico comprende la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali, nonché ogni altra prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, e le attività di manicure e di pedicure estetico.
   2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica in vigore.
   3. La qualificazione professionale di onicotecnico si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione di 300 ore della durata di sei mesi, seguito da un periodo non inferiore a tre mesi di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di onicotecnico, accertata attraverso adeguata documentazione.
   4. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

   a) cosmetologia e igiene;

   b) nozioni di fisiologia, anatomia e dermatologia;

   c) anatomia ungueale;

   d) chimica dei prodotti per il trattamento di mani e piedi;

   e) tecnica di laboratorio;

   f) apparecchi elettromeccanici;

   g) nozioni di psicologia;

   h) cultura generale ed etica professionale.

   5. A decorrere dal 1° luglio 2024, i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista hanno la facoltà di ottenere la qualificazione professionale di onicotecnico, a fronte della frequenza di un corso di 50 ore sulle materie di cui al comma 4, lettere c), d) ed e). Per i soggetti di cui al precedente periodo la qualificazione professionale di onicotecnico si aggiunge, e non sostituisce, quella di estetista.
   6. L'attività professionale di cui al comma 1 è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.
   7. L'attività professionale di cui al comma 1 è esercitata in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge Pag. 26829 dicembre 1993, n. 580. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale ai sensi dei commi 3 e 4. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.
   8. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della presente legge».
23.025. Schifone, Rizzetto, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

  Dopo articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Opzione donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4, al comma 1-bis, lettera c), dopo le parole: «per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tavoli di crisi comunque convocati e censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il MIMIT».
23.010. Mari.

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ALLEGATO 5

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

RELAZIONE TECNICA

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