CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (C. 1752 Governo),

   preso atto con favore delle misure di cui all'articolo 8, comma 17, volte a completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale nonché a garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e ad assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, ove si consente al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici;

   rilevato con favore quanto disposto dall'articolo 15 che ha l'obiettivo di conformare i curricula degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, di orientare l'istruzione tecnica verso l'innovazione introdotta dal piano Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale;

   rilevato altresì con favore quanto recato all'articolo 38, volto ad attuare quanto disposto dal PNRR in relazione all'investimento M7-I15 – «Transizione 5.0», che:

    al comma 1, istituisce il nuovo Piano Transizione 5.0 che introduce un nuovo incentivo alla twin transition dei processi produttivi, riconoscendo in favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di non residenti, un credito d'imposta a fronte di nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ed effettuati negli anni 2024 e 2025 nell'ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici;

    ai commi da 4 a 6 individua il perimetro dei beni e le condizioni affinché questi possano essere considerati agevolabili anche ampliando, a specifiche condizioni, l'elenco dei beni oggetto del beneficio ed escludendone specificatamente altri;

    al comma 12 prevede che, per le piccole e medie imprese, le spese di certificazione sostenute per l'ottenimento del beneficio sono riconosciute, in determinate misure, in aumento del credito d'imposta;

    al comma 14 individua uno specifico meccanismo di recapture, nel caso in cui i beni agevolati, entro un determinato periodo, siano: ceduti a terzi; destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione;

    al comma 18 dispone il divieto di cumulo con la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui al Piano transizione 4.0 e con il credito di imposta per la ZES unica, rendendolo tuttavia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;

   valutato, inoltre, con favore quanto recato all'articolo 39 che prevede il trasferimentoPag. 145 di risorse dalla società ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria, all'amministrazione straordinaria delle Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-02169 Cappelletti: Sull'adozione dei provvedimenti attuativi concernenti la transizione energetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare si rappresenta che il Ministero ha di recente adottato alcuni importanti provvedimenti finalizzati alla transizione energetica; su tutti, il Dm sulle comunità energetiche e le altre configurazioni di autoconsumo, il Dm sugli impianti agrivoltaici, il Dm sulle pratiche ecologiche in materia di transizione energetica nel settore agricolo. Altri provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di promozione del ricorso alle fonti rinnovabili sono in corso di definizione.
  Più in generale, il Governo, sia in attuazione degli impegni assunti a livello europeo per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 sia per incrementare il grado di indipendenza energetica, sta ponendo in campo ogni possibile misura per sostenere la più ampia diversificazione delle fonti di approvvigionamento attraverso lo sviluppo e la diffusione di impianti di produzione di energia rinnovabile.
  Per quanto concerne le singole misure, alcune sono già definite – come il DM c.d. FER2, volto ad incentivare fonti e tecnologie non ancora mature o con costi elevati di esercizio, che presentano caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio. Si è in attesa della decisione della Commissione europea di compatibilità del predetto regime con la disciplina in materia di aiuti di Stato e, subito dopo, il decreto potrà divenire pienamente efficace.
  Con riguardo al DM aree idonee, l'attuale testo è all'esame della Conferenza unificata per la necessaria intesa ai fini di una sua adozione. Si rammenta, infatti, che l'intesa delle regioni e delle province autonome è essenziale poiché dette amministrazioni sono titolari del processo programmatorio sul proprio territorio e dovranno dare seguito, con proprie leggi, a quanto stabilito nel DM aree idonee.
  Sempre all'esame della Conferenza unificata è il testo, già definito, del decreto che prevede sia l'operatività di una piattaforma digitale unica nazionale per l'inoltro delle richieste di autorizzazione per impianti FER, sia la predisposizione di modelli unici utili alla presentazione delle domande stesse.
  Con riferimento al DM FERX, che è rivolto a tecnologie rinnovabili con costi più bassi e vicini alla competitività di mercato, si osserva che tale meccanismo introduce criteri e principi in parte innovativi per queste tecnologie, finalizzati a garantire una maggiore e più efficiente integrazione con la rete e le esigenze del sistema elettrico nazionale. Lo schema di decreto è stato oggetto di una consultazione pubblica che si è da poco conclusa e dovrà essere inviato alla Commissione Ue per il vaglio di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.
  Per quanto concerne la semplificazione normativa dei procedimenti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono stati avviati i lavori di stesura del decreto.
  Inoltre, in relazione al decreto sui termini e sulle modalità per il rispetto e la verifica dell'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia (c.d. decreto OIERT), si è conclusa, in data 31 gennaio 2024, la fase di consultazione pubblica. Allo stato, è in corso l'istruttoria per la valutazione dei contributi ricevuti dagli stakeholder e l'eventuale aggiornamento dello schema di decreto.Pag. 147
  Con riguardo alla disciplina della piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine dell'energia elettrica da FER, sono in corso le valutazioni necessarie al fine di introdurre uno strumento che sia efficace nel promuovere la diffusione di tali accordi. Va osservato, al riguardo, che detta disciplina necessita di un coordinamento con la riforma prevista dal PNRR (M7-7), nella versione emendata per tener conto del Repower EU e approvata dal Consiglio Ue nel dicembre 2023, riguardante la mitigazione del rischio di controparte associato alla stipula dei predetti accordi.
  Le azioni che il Governo ha già intrapreso e che intende continuare a intraprendere sono dunque molteplici. Accanto all'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, si è proseguito con decisione lungo il percorso di incisiva e strutturale semplificazione dei procedimenti abilitativi per la realizzazione di impianti FER, oltreché di definizione dei richiamati regimi incentivanti, tutti finalizzati a garantire promozione, sostegno finanziario e stabilità degli investimenti nel settore.

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ALLEGATO 3

5-02170 Peluffo: Sull'aumento delle bollette di Enel Energia relative a offerte a prezzo fisso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, corre l'obbligo di rammentare che le autorità preposte per la tutela e il controllo dalle eventuali distorsioni del mercato, nell'ambito della fornitura dei servizi quali gas ed energia elettrica sono l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), a cui la legge ha conferito la potestà regolatoria in materia, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che applica la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette.
  Di contro il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge attività di monitoraggio delle condizioni dei mercati al dettaglio dell'energia in coerenza con gli obiettivi, propri delle due autorità sopra citate, di tutela del consumatore e promozione della concorrenza.
  L'interrogante segnala che la società ENEL Energia avrebbe modificato unilateralmente le condizioni di fornitura di alcuni contratti di erogazione di gas naturale a prezzo fisso, aumentandone il prezzo in misura notevole. ENEL Energia dichiara tuttavia di aver seguito, nel procedere alla variazione unilaterale del prezzo, le prescrizioni del codice di condotta commerciale stabilito da ARERA. Al tempo stesso, come si evince da talune dichiarazioni di associazioni a tutela dei consumatori, molti utenti dichiarano di non aver ricevuto comunicazioni di ENEL che annunciava gli incrementi. Sotto altro profilo, nell'interrogazione si sottolinea il fatto che l'attuale regolamentazione non appare particolarmente tutelante verso alcune categorie di consumatori, sia con riferimento alla tracciabilità delle comunicazioni degli operatori, sia con riferimento all'onere di dimostrare il non ricevimento delle medesime comunicazioni in capo ai consumatori.
  In merito a quanto sopra indicato, si rappresenta che il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali disciplina termini e modalità del preavviso a carico dell'operatore che intende modificare le condizioni contrattuali. La comunicazione da trasmettere include nel dettaglio le informazioni che devono essere fornite al cliente, concernenti in particolare le modifiche proposte, i contenuti e gli effetti della variazione, la decorrenza e le modalità per la comunicazione del recesso da parte del cliente.
  Come già evidenziato spettano alla ARERA e alla AGCM le attività di accertamento finalizzato alla verifica della compliance degli operatori alla regolazione vigente e alla normativa in materia di pratiche commerciali scorrette. Ad ogni buon conto, qualora venga accertato che l'attuazione della regolazione della condotta commerciale nella sua vigente formulazione abbia condotto alle criticità applicative nei termini esposti, si ritiene meritevole uno specifico approfondimento da svolgere in collaborazione con l'ARERA, al fine di valutare l'opportunità di interventi volti a rafforzare la tutela dei consumatori nei casi di modifica delle condizioni contrattuali.
  Il Ministero infatti, intende mantenere elevata l'attenzione per la tutela del consumatore finale che si rende necessaria nella attuale fase di passaggio al libero mercato.

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ALLEGATO 4

5-02171 Squeri: Sull'impatto dell'efficientamento energetico sulle imprese del settore dell'energia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dall'Onorevole interrogante, la Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta «Case Green», è stata approvata lo scorso 12 marzo dal Parlamento europeo. Il completamento dell'iter è previsto per il prossimo 12 aprile in occasione della riunione del Consiglio ECOFIN.
  La Direttiva introduce dei criteri per la riduzione generale dell'impatto del consumo energetico in ambito edilizio, ed ha fissato al riguardo degli obiettivi temporali progressivi fino al 2050, data da considerare come traguardo finale in vista del raggiungimento della neutralità climatica in tale settore. I parametri stabiliti variano a seconda della tipologia di edifici, distinguendo tra quelli di nuova costruzione e quelli che necessitano di interventi e di ristrutturazione, quelli residenziali e quelli non residenziali. Ad esempio, per l'obiettivo intermedio del 2030, si prevede di abbattere di almeno il 16 per cento, l'energia primaria media utilizzata, e di ristrutturare il 16 per cento degli edifici non residenziali con le peggiori prestazioni. La Direttiva dispone inoltre di eliminare gradualmente i combustibili fossili nelle funzioni di riscaldamento e di raffreddamento entro il 2040.
  Sul tema dell'efficientamento energetico del parco immobiliare pubblico e privato, il MASE ha attivato un tavolo di lavoro già a partire dal mese di agosto 2023 con l'obiettivo di elaborare proposte concrete e condivise per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di efficienza energetica previsti dal PNIEC. Il mandato del tavolo è l'individuazione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati, valutandone al contempo l'impatto energetico, emissivo ed economico e in modo da garantire una transizione energetica equilibrata in grado di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività e per lo Stato.
  Oltre al MASE partecipano attivamente ai lavori del tavolo altri Ministeri, come il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della cultura, nonché altre Amministrazioni quali ENEA, GSE, RSE, ISPRA e Invitalia. Ad oggi è stato elaborato un quadro conoscitivo del parco immobiliare in termini di numerosità, tipologia e consumi di energia molto dettagliato che ha consentito di effettuare le prime stime sul volume degli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle nuove direttive «Case green» ed «Efficienza Energetica». Si rammenta al riguardo che la nuova direttiva sull'Efficienza Energetica, entrata in vigore già nello scorso mese di ottobre 2023, prevede l'obbligo per gli Stati Membri di riqualificare almeno il 3 per cento l'anno della superficie degli edifici pubblici.
  Il tavolo sta inoltre elaborando una serie di misure volte ad accompagnare il processo di riqualificazione energetica degli edifici tenendo conto dell'esigenza di mobilitare maggiori risorse private attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari, alla promozione dei contratti di prestazione energetica (cosiddetti EPC), alla crescita delle imprese dei servizi energetici (cosiddetti ESCO). In parallelo, sono partiti i lavori per valutare puntualmente le ricadute economiche e occupazionali del pacchetto di misure che si prevede di attivare per la riqualificazione energetica Pag. 150degli edifici e, più in generale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.
  Entro la conclusione dei lavori del tavolo, previsti per il prossimo mese di maggio, si potranno avere elementi quantitativi più dettagliati. Tuttavia, si può anticipare che la nuova politica per l'efficientamento degli edifici avrà un impatto significativo per la crescita del settore delle costruzioni e dell'impiantistica, nonché più in generale sulle imprese di servizi energetici.