CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 marzo 2024
273.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi ed altri.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.
1.2. Di Sanzo.

  Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: per la contrattualizzazione di personale interinale e per l'acquisizione di servizi con le seguenti: per il rafforzamento della capacità delle risorse umane assunte e da assumere e per la valorizzazione contrattuale del personale, ivi incluso il personale di cui all'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, per il rimborso degli oneri sostenuti dal personale stesso per l'accesso alle prestazioni e i servizi sanitari nel Paese di servizio, nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale, nelle more della stipula di una assicurazione sanitaria integrativa qualora la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, e per l'acquisizione di beni e servizi;

   b) sopprimere la parola «preliminari».
1.3. Onori.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: personale interinale con le seguenti: personale a contratto di cui all'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
1.4. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento, le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento e le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
*1.5. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
*1.6. Onori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il 50 per cento dei proventi di cui al comma 2 è riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e trasferito ai pertinenti capitoli del medesimo per finanziare l'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui all'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai sensi dell'articolo 157 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.
1.7. Onori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il 25 per cento dei proventi di cui al comma 2 è riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e trasferito ai pertinenti capitoli del medesimo per Pag. 31finanziare l'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui all'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai sensi dell'articolo 157 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica.
1.8. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro il 15 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ciascun ufficio diplomatico-consolare invia una relazione sulle iniziative finanziate attraverso i proventi di cui al comma 1 e su come tali risorse abbiano contribuito al miglioramento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Tale relazione viene pubblicata, entro i trenta giorni successivi, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.9. Onori.

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ALLEGATO 2

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi ed altri.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.
1.2. Di Sanzo.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente: La percentuale di cui al comma 1 è pari al 30 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1.5. (Nuova formulazione) Porta.
*1.6. (Nuova formulazione) Onori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al comma 1.
1.9. (Nuova formulazione) Onori.

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ALLEGATO 3

Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero. C. 994 Onori ed altri.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Portale è finalizzato a racchiudere in un unico contenitore virtuale tutte le informazioni di maggiore utilità oltre che coordinare i flussi informativi, migliorare e semplificare gli strumenti di comunicazione a favore dei soggetti indicati al primo periodo, anche attraverso l'armonizzazione della rete dei terminali dello Stato all'estero e lo sviluppo di standard comunicativi omogenei, garantendo l'interoperabilità tra le diverse piattaforme di informazione esistenti».
1.1. Onori.

  Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole normativa di riferimento, aggiungere le seguenti: le informazioni relative alla normativa fiscale;

   b) aggiungere, in fine le seguenti parole: e le informazioni riguardanti gli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero (Comites e CGIE), con le relative modalità di elezione.
1.2. Di Sanzo, Porta.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale Portale deve contenere uno spazio dedicato a riunioni online riservate ai membri di Comites e CGIE e ad eventuali ospiti. Tale spazio deve garantire la fruibilità dell'interconnessione tecnologica tra un numero elevato di partecipanti, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.
1.4. Porta.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Le informazioni normative presenti sul portale devono, comunque, essere visibili al pubblico generale.
1.3. Di Sanzo, Porta.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01984 Porta: Sul nuovo accordo tra Italia e Brasile sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, ha risposto ad un'analoga interrogazione parlamentare presso la Commissione Trasporti il 23 settembre scorso.
  Nel confermare l'impegno del Governo per una rapida definizione dell'Accordo Italia-Brasile sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida, aveva informato che era all'esame del MIT la ulteriore documentazione tecnica trasmessa pochi giorni prima da parte brasiliana.
  Il negoziato, che compete al MIT per gli aspetti tecnici riguardanti tabelle di equipollenza e modelli di patenti, è reso complesso dal fatto che in Brasile coesistono numerosi modelli di patente di guida, tutti in corso di validità.
  Da allora, il negoziato è proseguito.
  Sono qui oggi a riconfermare che il Governo riserva la massima importanza alla conclusione dell'Accordo, a tutto vantaggio delle collettività dei nostri Paesi.
  Dal punto di vista della Farnesina, in particolare, la sua conclusione s'inserirà nel quadro dei già eccellenti rapporti bilaterali.
  Ricordiamo a tal proposito i nostri legami storici e culturali e la fitta rete di contatti tra le società civili. Alimentata anche dalla presenza in Brasile di una delle maggiori comunità di connazionali all'estero – celebriamo proprio quest'anno i 150 anni dell'emigrazione italiana – e da una consistente presenza brasiliana in Italia.
  A conferma del carattere prioritario di tale Accordo per l'Italia, e per velocizzarne l'iter, il 1° marzo su impulso della Farnesina si è svolto un incontro ad hoc tra funzionari MIT e MAECI.
  La nostra Ambasciata a Brasilia continuerà a sensibilizzare le Autorità brasiliane per sciogliere i nodi più complessi.
  Dal 23 settembre, dopo la discussione dell'interrogazione in Commissione Trasporti, i contatti con i brasiliani sono stati frequenti.
  A dicembre abbiamo ricevuto specifiche informazioni – che avevamo richiesto – sui modelli e tipologie di patenti.
  Tra gennaio e febbraio, il MIT ha risposto ai quesiti tecnici ricevuti da parte brasiliana e chiesto a sua volta maggiori chiarimenti alla controparte, incluso un riscontro sulle tabelle di equipollenza proposte dal Brasile.
  Il 5 marzo l'Ambasciata del Brasile a Roma ha trasmesso al Governo italiano una nuova comunicazione, che sembrerebbe però contenere solo una parte degli allegati richiesti: disciplina per il trasferimento dei dati; formulari bilingue; elenco dei modelli di patente rilasciati in Brasile; nuova tabella di equipollenza comprendente la conversione di tutte le categorie di patenti.
  Il MIT sta ora valutando questa documentazione.
  Si tratta di dati necessari per perfezionare gli allegati tecnici all'Accordo, che sono uno strumento indispensabile per la sua concreta applicazione.