CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 marzo 2024
271.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. C. 1780 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 4, sostituire le parole: aumentati del 15 per cento con le seguenti: aumentati del 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), e nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera b), del medesimo articolo 1 delle legge n. 70 del 1980.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: euro 7.573.859 con le seguenti: euro 12.500.000.
1.1. Pavanelli, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, sostituire le parole: aumentati del 15 per cento con le seguenti: aumentati del 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: euro 7.573.859 con le seguenti: euro 25.246.196.
1.2. Pavanelli, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 4, sostituire le parole: aumentati del 15 per cento con le seguenti: aumentati del 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: euro 7.573.859 con le seguenti: euro 12.500.000.
1.3. Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali)

  1. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis.
(Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato)

   1. L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:

   a) in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;

   b) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.

   2. Il turno elettorale di cui alla lettera a) si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.
   3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 54-ter.
(Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato)

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   1. L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:

   a) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera a), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;

   b) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera b), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.

Art. 54-quater.
(Data per lo svolgimento delle elezioni)

   1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Art. 54-quinquies.
(Election day)

   1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
   2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.
   3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il referendum.
   4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali»;

   b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;

   c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

  2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori» sono soppresse;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «1-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.
   1-ter. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo Pag. 10svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale».

  3. Il comma 3-bis dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature».

  4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15:

    1) al primo comma, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso» sono soppresse;

    2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

   «La data del referendum è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:

   a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;

   b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.

   Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il referendum si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.
   Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il referendum si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni»;

    3) al terzo comma, le parole da: «ritardare» fino a «articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «può rinviare al successivo turno»;

   b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il referendum si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni».

  5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
1.01. Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 400, lettera h), numero 2) le parole: «alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un sesto nei comuni con più di 500.000 abitanti».
1.02. Pavanelli, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali)

  1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Pag. 11convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

   «2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».
1.03. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero in Europa)

  1. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole: «della Comunità europea» sono inserite le seguenti: «e nei paesi del continente Europa, dove risiedano oltre 300.000 italiani».
  2. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

  1. A decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo previste per l'anno 2024, le disposizioni di cui al titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, si applicano anche ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che risiedono in Paesi non aderenti all'Unione Europea.

  Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.05. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

  1. In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1, al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
  2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto interministeriale del 15 luglio 2021.

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  Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.06. Pavanelli, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 1-ter.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-ter.
(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

  1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.
  2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.
  3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

   b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

   c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

  4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.
  5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
  6. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al comma 4.
  7. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.Pag. 13
  8. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

   1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
   2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

   b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

   c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

   4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

  9. Dopo l'articolo 48 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.

   1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
   2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è Pag. 14situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

   b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

   c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

   4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

  10. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
   2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

   a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

   b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

   c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

   3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

   a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

   b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e Pag. 15dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

   4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

  11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter.1. Madia, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Ascani.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati con le modalità previste dal presente articolo.
1-ter.2. Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati con le modalità previste dal presente articolo.
1-ter.3. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per l'anno 2024.
1-ter.4. Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi con le seguenti: motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per motivi di studio, lavoro o cure mediche in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024).
1-ter.5. Pavanelli, Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per motivi di studio.

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.
1-ter.6. Boschi.

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  Al comma 1, dopo le parole: di studio aggiungere le seguenti: di lavoro o di cura.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli elettori fuori sede di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , ad eccezione degli elettori fuori sede che sono temporaneamente domiciliati in un comune diverso da quello di residenza per motivi di cura che possono votare nel comune di temporaneo domicilio ai sensi del comma 2,;

   al comma 5, sostituire le parole: , nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa con le seguenti: , nonché la certificazione o altra documentazione attestanti: l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, se la richiesta è presentata per motivi di studio; lo svolgimento dell'attività lavorativa, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro; la presenza di ragioni sanitarie, se la richiesta è presentata per motivi di cura.;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per motivi di studio, lavoro o cura, in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024).
1-ter.7. Madia, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Ascani.

  Al comma 1, dopo le parole: motivi di studio aggiungere le seguenti: , di lavoro e di cura-.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:

   al comma 5, sostituire le parole: l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, con le seguenti: la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede per ragioni di studio, di lavoro e di cura in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024).
1-ter.8. Carfagna.

  Al comma 5, sostituire le parole da: attestante fino alla fine del comma, con le seguenti: rilasciata da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o dal datore di lavoro o da un istituto sanitario, pubblico o privato, attestante il motivo della temporaneità del domicilio.
1-ter.9. Pavanelli, Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. In via sperimentale, le disposizioni di cui al presente articolo, con le modalità fissate per gli elettori fuori sede di cui al comma 2, si applicano in occasione delle consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione agli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente domiciliati in un comune italiano di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione).
1-ter.10. Pavanelli, Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

  Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)

  1. In caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettantiPag. 17 all'Italia del 2024 alle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali o a un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella misura del 100 per cento del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.
  2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1-ter.01. Zaratti.
*1-ter.02. Carfagna.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti in un Paese situato al di fuori dell'Unione Europea in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

  1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.
(Voto degli italiani nei Paesi al di fuori dell'Unione)

   1. Gli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.
   2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.
   3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi di cui al comma 1 per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.
   4. Nella domanda di cui al comma 3 devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
   5. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche Pag. 18e consolari presso i Paesi di cui al comma 1 con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
   6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto».

  2. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo comma, dopo le parole: «della Comunità europea» sono inserite le seguenti: «e nei Paesi situati al di fuori della Comunità europea»;

   b) al quarto comma, le parole: «presso i Paesi della Comunità europea» sono soppresse.
**1-ter.03. Zaratti.
**1-ter.04. Onori, Carfagna.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter.05. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Fondo per la sperimentazione del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici)

  1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2023, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.
  2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità,
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro Pag. 1990 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.
1-ter.06. Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, primo comma:

    1) all'alinea, le parole «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;

    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il cognome e il nome;»;

   b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), e ovunque ricorrono, le parole: «, distinto per uomini e donne,» sono soppresse;

   c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia».

  2-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 2-bis.
*2.1. Zaratti.
*2.2. Boldrini, Ferrari, Zan.

ART. 2-bis.

  Sopprimerlo.
2-bis.1. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di propaganda elettorale. con le seguenti: . Al simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa si applicano le norme che regolano la propaganda elettorale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di registrazione come marchio d'impresa dei simboli ed emblemi politici.
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1-bis.
2-bis.2. Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di propaganda elettorale con le seguenti: . Al simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa si applicano le norme che regolano la propaganda elettorale
2-bis.3. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa soggiace agli adempimenti e alle limitazioni legate al periodo della campagna elettorale, in special modo con riguardo ai suoi ultimi trenta giorni, ovvero alla giornata che precedePag. 20 il voto e durante tutto il periodo di apertura dei seggi.
2-bis.4. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di registrazione come marchio d'impresa dei simboli ed emblemi politici.
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano a far data dalla adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1-bis.
2-bis.5. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
*4.1. Zaratti.
*4.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
*4.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sostituire le parole da: All'articolo 51 fino alle parole: 5.000 abitanti con le seguenti: All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2.1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: «secondo mandato» sono sostituite dalle seguenti: «terzo mandato».
  2.2. Le disposizioni di cui al comma 2.1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione;

   b) alla rubrica, dopo le parole: elezione del inserire le seguenti :presidente della Giunta regionale, del.
4.5. Boschi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: All'articolo 51 fino alle parole: 5.000 abitanti con le seguenti: All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
4.6. Boschi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Disposizioni per la rieleggibilità allo scadere del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale)

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: «secondo mandato» sono sostituite dalle seguenti: «terzo mandato».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data Pag. 21di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.
4.01. Boschi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 50:

    1) il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

    2) al comma 2, le parole: «,e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge»;

   b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge»;

   c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo».
4.02. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Zan, Fornaro, Mauri, Di Biase, Lacarra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché in materia di responsabilità erariale dei sindaci)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 50:

    1) il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivitàPag. 22 amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

    2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

   b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati».

  2. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti degli amministratori locali».
4.03. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Zan, Fornaro, Mauri, Di Biase, Lacarra.

ART. 4-bis.

  Sopprimerlo.
4-bis.1. Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

  1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

   a) dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:

   «A decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle del 2024, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso entro il 30 settembre dell'anno precedente, anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
   I presupposti per l'esonero dalla raccolta firme di cui al comma precedente sono riconosciuti ai partiti e ai gruppi politici, su richiesta degli stessi, dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello delle elezioni. I partiti e i gruppi politici, che non presentano istanza di riconoscimento del diritto all'esonero dalla raccolta firme entro il termine ultimo del 15 ottobre, decadono da esso.»;

   b) al quinto comma, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quarto, quinto e sesto».
4-bis.2. Carfagna.

ART. 4-ter.

  Sopprimerlo.
*4-ter.1. Zaratti.
*4-ter.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Pag. 23

ART. 4-septies.

  Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:

Art. 4-octies.
(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)

  1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, lettera f) le parole: «articolo 15, commi 3 e 5;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15, comma 3;»;

   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 6-bis, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata dal presente articolo, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune.
4-septies.01. Carfagna.

  Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:

Art. 4-octies.
(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

  1. Al decreto legislativo decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) i commi da 1 a 5 sono soppressi;

    2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti ivi previsti, nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

   b) all'articolo 11:

    1) i commi da 1 a 6 sono soppressi;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti ivi previsti, nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
4-septies.02. Enrico Costa, Carfagna.