CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 marzo 2024
269.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 26

ALLEGATO

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.
Testo unificato C. 982 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C. 1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, C. 1639 Amorese, C. 1685 Loizzo e C. 1677 Messina, recante «Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato che:

    la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

    il testo unificato, composto da 2 articoli, è finalizzato ad attribuire il valore di monumento nazionale a quarantasei grandi teatri stabili italiani al contempo consentendo al Ministro della cultura di dichiarare monumenti nazionali ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati, nel rispetto di una procedura definita da un regolamento adottato dal medesimo ministro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

    in particolare, l'articolo 1 specifica che la dichiarazione di monumento nazionale non costituisce verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali, né dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Codice e conseguentemente non prelude all'apposizione di vincoli di tutela mentre l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente e l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;

    la distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali è stata oggetto della sentenza n. 9 del 2004 della Corte costituzionale, che ha precisato che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale;

    la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.