CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 marzo 2024
264.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1759, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

   considerato che il provvedimento è stato adottato ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

   valutato con favore l'articolo 2, che consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere finanziamenti in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

   apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 2-quater, che recano misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva, in cui rientrano anche le imprese che hanno erogato servizi in materia di risanamento ambientale, di sicurezza e di attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;

   evidenziato che il comma 2 dell'articolo 3 prevede che, in considerazione della complessità dei programmi di riorganizzazione aziendale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, nonché i lavoratori addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presìdi ambientali, possano essere interessati dai processi di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa soltanto nei casi specificati dalla norma,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione VIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

   premesso che:

    le ragioni di straordinaria necessità e urgenza, indicate nel preambolo al provvedimento, sono riferite all'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

    l'articolo 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie, di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo;

    l'articolo 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

    l'articolo 2-quater, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all'amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024. In particolare, il comma 3 contempla tra le imprese dell'indotto anche le imprese che abbiano erogato servizi in materia di risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014);

    l'articolo 3 dispone per l'anno 2024 la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendali non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale. Il comma 2, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, definisce i programmi incompatibili con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa,Pag. 20 con particolare riferimento agli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza nonché agli addetti all'implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presìdi ambientali,

   considerato che:

    in relazione allo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto resta aperta la procedura di infrazione n. 2013/2177, allo stadio del parere motivato, per violazione della normativa europea relativa alle emissioni industriali;

    nonostante la produzione dello stabilimento abbia avuto una flessione, i dati forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) attestano per il 2023 un forte aumento delle concentrazioni delle polveri sottili rispetto all'anno precedente. Inoltre dal 2019 al 2022 il valore del benzene è quasi raddoppiato, arrivando a 32,9 microgrammi, rispetto al limite accettabile pari a 27 microgrammi;

    il provvedimento in esame non appare fornire soluzioni significative al fine di tutelare i valori di rango costituzionale quali il lavoro, la salute e l'ambiente;

    nonostante il green deal europeo abbia avviato un ambizioso piano di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni dei settori hard to abate, tra i quali la siderurgia, le indifferibili e urgenti esigenze di garantire la continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro non sono accompagnate da adeguate misure finalizzate a promuovere una efficace riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici dell'Ilva, mediante il reimpiego del personale qualificato, idoneo alla transizione ecologica ed energetica, e gli investimenti necessari per la diversificazione tecnologica e industriale ecosostenibile dell'impianto e dell'intera area territoriale;

    non sono, inoltre, previste misure per il finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, all'ambientalizzazione e alla riqualificazione dell'area industriale, e a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, né, ancora una volta, è stata colta l'occasione per l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, al fine di stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

    anche sotto il profilo del sostegno alle imprese, il provvedimento non prevede misure incisive e sufficienti a fornire adeguata protezione ai crediti vantati dalle aziende dell'indotto per il risanamento ambientale, per l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro e per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014;

    sarebbe inoltre stata auspicabile l'introduzione di una specifica previsione volta a subordinare l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto all'attuazione del Decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 10 agosto 2023, n. 278, relativo alla «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.a. in A.S» ed al «Programma organico rimozione amianto» di cui agli articolo 6 e 13 del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017,

   tutto ciò premesso,

  esprime

PARERE CONTRARIO

L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.