CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 marzo 2024
264.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 4/2024: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. C. 1759 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1759, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

   rilevato che:

    il decreto-legge reca a seguito dell'esame da parte del Senato 12 articoli;

    l'articolo 1 modifica la disciplina sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali;

    l'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere, a determinate condizioni, finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

    gli articoli da 2-bis a 2-quinquies, introdotti dal Senato, traspongono nel testo in esame, con alcune modifiche, il contenuto del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che il disegno di legge di conversione provvede ad abrogare;

    l'articolo 3 concerne l'ambito di applicabilità della normativa transitoria introdotta dai commi 175 e 176 della legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) e relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille;

    l'articolo 4 reca disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria mentre gli articoli 4-bis e 4-ter, aggiunti nel corso dell'esame da parte del Senato, intervengono rispettivamente in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale e di ampliamento dell'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale;

    l'articolo 4-bis reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1999, in materia di amministrazione straordinaria;

    l'articolo 4-ter introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire a nuove imprese la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva;

    l'articolo 4-quater modifica l'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiungendo le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell'ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico;

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   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);

     la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato come sotteso alla competenza in materia di tutela della concorrenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»;

     con riferimento alle disposizioni in materia di cassa integrazione, assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione);

     quanto al comma 4 dell'articolo 2-quater in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle quote di avanzo vincolato, la disposizione appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica;

     nell'ambito di tale materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale consente al legislatore statale di disporre in materia di vincoli di bilancio per le Regioni per «salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari» (ex plurimis sentenze n. 139 e n. 237 del 2009 e n. 247 del 2021);

     la disposizione di cui all'articolo 4-quater, che amplia al porto di Siracusa l'area di competenza dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di porti e aeroporti civili;

     in materia la Corte costituzionale ha riconosciuto le esigenze unitarie che giustificano l'intervento legislativo statale (sentenze n. 119 del 2018 e n. 113 del 2023),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.