CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 marzo 2024
263.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

  Con riferimento all'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, anche alla luce dei chiarimenti pervenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rappresenta preliminarmente, che la proposta – similmente alle norme che si intendono abrogare – si pone al di fuori dell'impianto normativo che presiede i trattamenti economici accessori, in particolare quelli finanziati attraverso attività in conto terzi, laddove le risorse previste per tali trattamenti devono essere riversate in bilancio per poi essere assegnate al capitolo di spesa del fondo destinato al trattamento economico accessorio per la successiva attività di contrattazione collettiva integrativa, che fissa criteri e misure degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle predette attività. Con riferimento all'indicazione dei compensi omnicomprensivi, per i quali viene utilizzato il parametro di «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per l'attuazione del progetto di qualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)», non si ravvisano analogie tra le procedure previste per i concorsi per l'assunzione di personale e le procedure previste dalla norma che si vuole modificare, che giustificano l'assunzione di tale parametro.
  Inoltre, il compenso preso a riferimento è omnicomprensivo e di natura fissa ed è previsto per tutta la durata del concorso, mentre nella proposta emendativa approvata dalla Commissione di merito viene configurato come un compenso giornaliero.
  Si evidenzia, inoltre che la previsione di corrispondere un emolumento senza che vi sia stata un'effettiva prestazione si pone in contrasto con i principi generali in materia di erogazione di trattamenti accessori, in particolare con il principio sancito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che espressamente dispone che «le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese».
  Con riferimento al comma 1-ter si fa presente che la disposizione non appare raccordarsi con quanto previsto dal comma 1 tenuto conto che, per il titolare incaricato dell'attività, il comma 1, lettera b), dell'articolo 19 come modificato dalla proposta, prevede un compenso di 175 euro lordi per ogni giornata di operazioni in singola seduta antimeridiana o pomeridiana oltre al rimborso forfettario di cui alla lettera c), mentre il comma in esame prevede la corresponsione del solo rimborso forfettario se l'attività è svolta in orario di servizio antimeridiano e di un compenso pari al 50 per cento del compenso di cui ai commi 1, lettera b), e 1-bis e del rimborso forfettario se le operazioni sono svolte in orario pomeridiano. Inoltre, con riferimento all'estensione dei predetti compensi anche per l'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'amministrazione (comma 1-quater), non sono specificati i trattamenti attualmente corrisposti ai predetti soggetti autorizzati esterni.
  Più in generale, non è chiaro come la proposta, modificando la citata normativa, interviene sulle modalità di «remunerazione delle attività di esame svolte in conto privato».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 121.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della governance economica europea.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

  Il pacchetto delle proposte legislative di riforma della governance economica dell'Unione europea, presentato dalla Commissione il 26 aprile 2023, sul quale è stato raggiunto un accordo in sede di trilogo tra le istituzioni dell'Unione europea, prevede una profonda ridefinizione delle regole che presiedono al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea adottate nel 2011 nell'ambito del cosiddetto Six Pack, con una riscrittura che interessa la disciplina del Semestre europeo, del braccio preventivo e del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, nonché la normativa relativa ai cosiddetti quadri nazionali di bilancio.
  In considerazione dell'ampiezza dell'intervento di riforma, le Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno quindi convenuto sull'opportunità di svolgere congiuntamente un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio in ambito nazionale, alla luce del nuovo assetto della governance economica stabilito a livello europeo, al fine di valutare i possibili interventi normativi da adottare per adeguare la normativa interna al nuovo contesto regolatorio.
  Dal punto di vista della programmazione economica e di bilancio a livello nazionale, assume particolare rilievo la circostanza che, nell'ambito della riforma della governance europea, il principale obiettivo da perseguire è identificato nella sostenibilità del debito pubblico, superando in questo modo la centralità della previsione di un obiettivo di medio termine e di un percorso di avvicinamento a tale obiettivo, che costituivano invece l'architrave della disciplina contenuta tanto nella disciplina unionale quanto nella normativa nazionale.
  Il nuovo sistema di regole proposto per il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri è, invece, incentrato sulla definizione di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, che hanno una durata pari a 4 o 5 anni, in relazione alla durata ordinaria della legislatura nazionale, e che sostituiscono i documenti di programmazione precedentemente previsti dalla normativa europea (i programmi di stabilità e i programmi nazionali di riforma), definendo i contenuti delle politiche di bilancio, delle riforme e degli investimenti che gli Stati membri si prefiggono di realizzare nell'orizzonte temporale di riferimento. Tali piani individuano una traiettoria di bilancio nazionale definita in termini di spesa primaria netta, che costituirà, secondo quanto previsto dalle proposte di riforma, il principale indicatore operativo di riferimento anche ai fini della successiva attività di sorveglianza svolta a livello europeo.
  Per quanto attiene al perimetro del prospettato intervento di riforma, sembra in primo luogo opportuno valutare se le nuove regole previste a livello europeo possano coesistere con la vigente disciplina costituzionale, anche considerando i margini di flessibilità consentiti dall'attuale formulazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.
  Sembra, in ogni caso, rendersi necessario un intervento di revisione della disciplina nazionale in materia di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio contenuta tanto nella legge «rinforzata» che reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio Pag. 70di bilancio, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive modificazioni), quanto nella legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni). Al riguardo, appaiono senz'altro meritevoli di attenzione le prime valutazioni formulate dal Governo, che, nell'ambito della relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012 con riferimento alle proposte di riforma della governance economica avanzate dalla Commissione europea, ha fornito alcune prime indicazioni rispetto alle norme che potrebbero essere oggetto di modifica.
  Quanto ai contenuti da approfondire nell'ambito dell'indagine, la riforma della governance economica sollecita una riflessione sulla disciplina di tutte le diverse fasi della programmazione finanziaria e di bilancio previste nell'ordinamento interno, anche con riferimento alla costruzione del bilancio e alla sua esecuzione.
  In primo luogo, si pone l'esigenza di valutare l'impatto della riforma sugli strumenti di carattere programmatico, a partire dal Documento di economia e finanza e dalla relativa Nota di aggiornamento, al fine di allineare il percorso di programmazione ai tempi e ai contenuti del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, previsto nell'ambito della riforma della governance economica europea. Quest'ultimo documento, come si è detto, incorporerà i preesistenti programma di stabilità e programma nazionale di riforma, i cui schemi costituiscono, rispettivamente, la prima e la terza sezione del Documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.
  In tale contesto, occorrerà altresì valutare le modalità con le quali il Parlamento potrà esaminare gli investimenti e le riforme che potranno essere proposti al fine di estendere, fino a ulteriori tre anni, il periodo di aggiustamento previsto dal piano strutturale nazionale di bilancio.
  Analogamente, dovranno valutarsi i profili connessi all'orizzonte pluriennale di durata dei piani e alla disciplina relativa alla loro possibile revisione, considerando che nel corso del periodo di attuazione dei piani stessi si prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi compiuti nella loro attuazione.
  Dovranno essere altresì approfondite le modalità di definizione in sede parlamentare degli obiettivi programmatici ai fini del loro successivo recepimento nel disegno di legge di bilancio, alla luce del superamento del riferimento all'obiettivo di medio termine e al percorso di avvicinamento a tale obiettivo.
  Si dovrà, quindi, verificare se e in che misura tali aspetti siano suscettibili di riflettersi sull'articolazione del ciclo di programmazione economica e finanziaria nazionale e sulla tempistica di approvazione dei diversi documenti. Nell'ambito dell'indagine si potrebbe altresì valutare se sussistano le condizioni per affrontare le tematiche connesse alla garanzia di tempi adeguati per l'esame parlamentare della manovra annuale di bilancio, riprendendo, in un nuovo contesto, le riflessioni già avviate nella scorsa legislatura con la proposta di legge C. 3437, sottoscritta da tutti i capigruppo della Commissione Bilancio e successivamente approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati.
  Su un piano più generale, andranno inoltre approfonditi i profili relativi all'impatto della nuova disciplina sul coordinamento della finanza della pubblica, anche al fine di verificare quali interventi possano essere adottati con riferimento alla finanza degli enti territoriali, al fine di contemperare la salvaguardia della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente garantita, con il perseguimento di risultati misurati in termini di spesa primaria netta delle pubbliche amministrazioni. In questo ambito, sarà necessario approfondire le modalità di definizione della nuova disciplina volta al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che precludono allo Stato la possibilità di Pag. 71limitare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte degli enti territoriali.
  Per altro verso, con riferimento alla gestione del bilancio e delle decisioni di spesa di carattere legislativo, dovranno approfondirsi le implicazioni connesse all'esclusione dall'aggregato della spesa primaria netta, soggetta a sorveglianza in sede europea, delle spese finanziate con misure discrezionali dal lato delle entrate. In particolare, sembra opportuno individuare in modo dettagliato quali voci possano rientrare tra tali entrate, anche con riferimento agli enti territoriali e alle pubbliche amministrazioni dotate di bilancio autonomo, e definire le loro modalità di misurazione, tanto ai fini della costruzione delle manovre di finanza pubblica quanto ai fini dell'applicazione delle regole relative alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.
  Meritano, infine, di essere oggetto di specifico approfondimento le tematiche connesse al controllo in corso di esercizio e alla verifica a consuntivo degli andamenti di finanza pubblica, con riferimento anche alla valorizzazione della funzione di controllo sulla finanza pubblica affidata alle Camere. In questo ambito, dovranno altresì valutarsi le implicazioni della riforma, con particolare riferimento alla revisione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti dei quadri nazionali di bilancio, sulle funzioni affidate all'Ufficio parlamentare di bilancio.
  Da ultimo, in occasione dell'esame delle possibili revisioni della normativa concernente le procedure di programmazione economica e di bilancio direttamente connesse alla riforma della governance europea potrebbero valutarsi eventuali ulteriori modifiche e integrazioni da apportare alla vigente disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, anche al fine di affrontare criticità e aspetti problematici, non direttamente collegabili al processo di riforma in atto, emersi in sede di applicazione della legge n. 196 del 2009.
  In tale contesto, potranno essere altresì oggetto di specifica analisi le tematiche connesse alla riforma del quadro di revisione della spesa pubblica, al completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale e alla realizzazione di un sistema di contabilità unico per il settore pubblico basato sul principio accrual, già considerate nell'ambito dei progetti di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, saranno auditi i seguenti soggetti:

   Ministro dell'economia e delle finanze;

   rappresentanti dei Dipartimenti del Tesoro e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

   rappresentanti della Corte dei conti;

   Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

   rappresentanti della Banca d'Italia;

   rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

   rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

   rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

   rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI);

   qualificati esperti in materia di contabilità e finanza pubblica.

  L'indagine conoscitiva si concluderà entro il mese di maggio 2024.