CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 febbraio 2024
259.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 117

ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1-bis.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. Al primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte».
  3. Al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali».
1-bis.1. I Relatori.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle autoscuole di cui all'articolo 123.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all'articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.
4.100. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), capoverso, e lettera b), capoverso, le parole: «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'articolo 3» e le parole: «ai sensi degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza delle condizioni previste dagli articoli».

  All'articolo 2, lettera a), capoverso 3-ter, dopo le parole: «le officine» sono aggiunte le seguenti: «che svolgono le attività».

  All'articolo 3:

   al comma 01, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «dal ritiro»;

   al comma 1, capoverso Art. 218-ter, comma 1, lettera g), dopo le parole: «articolo 148,» sono aggiunte le seguenti: «comma 9-bise le parole: «8 e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 8».

  All'articolo 4-bis:

   al comma 1, e ovunque ricorrano nel testo del disegno di legge, le parole: «Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per la motorizzazione» e le parole: «Dipartimento per la mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti e la navigazione»;

   al comma 1 e ovunque ricorrano le parole: «consulenza automobilistica» sono sostituite dalle seguenti: «consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

  All'articolo 6, comma 1, lettera a-ter), numero 1), le parole: «copertura dell'assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «copertura assicurativa di cui al primo periodo».

  All'articolo 6-bis, comma 2, le parole: «delle prove» sono sostituite dalle seguenti: «attestanti le prove».

  All'articolo 6-ter, comma 1, capoverso Art. 80-bis, comma 2, le parole: «su di un veicolo le stesse non siano ancora state effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti».

  All'articolo 6-quater:

   al comma 4, le parole: «alle entrate dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi all'entrata del bilancio dello Stato» e dopo le parole: «attività ispettive» sono aggiunte le seguenti: «e di vigilanza»;

   al comma 5, le parole: «all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

  All'articolo 12, comma 1-bis, dopo le parole: «di un veicolo» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del presente comma.».

  All'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso 8, la parola: «Ministero», ovunquePag. 119 ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro».

  All'articolo 15-quater, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, le parole: «della professione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività», le parole: «previo contratto» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un contratto» e la parola: «locataria» è sostituita dalla seguente: «locatrice».

  All'articolo 17:

   al comma 2, lettera c), dopo la parola: «riassetto» sono aggiunte le seguenti: «della ripartizione»;

   al comma 3, lettera o-bis), la parola: «deboli» è sostituita dalla seguente: «vulnerabili».

  Al titolo del disegno di legge, dopo la parola: «delega» sono inserite le seguenti: «al Governo».