CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 febbraio 2024
259.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione Cultura,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   evidenziato che

    l'articolo 4 prevede l'attribuzione del credito di due punti all'atto di rilascio delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E a coloro che partecipano a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, demandando ad un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'interno l'individuazione dei soggetti formatori fra gli enti, anche privati e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale accreditati, nonché tra gli enti privati di formazione professionale, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle attività extracurricolari e per la relativa certificazione;

   considerato che

    l'articolo 17 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, secondo princìpi e criteri direttivi specifici, nonché l'autorizzazione all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, l'aggiornamento della segnaletica stradale e la disciplina tecnica di classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di occupazione del suolo stradale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   1) provveda la Commissione di merito, nell'ambito del nuovo comma 2-ter dell'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 4 del provvedimento in esame, a stabilire che i corsi extracurricolari di educazione stradale siano organizzati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), ferma restando la possibilità per le autoscuole di partecipare a tali attività formative in qualità di soggetti formatori, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito, nell'ambito secondo periodo del nuovo Pag. 82comma 2-ter dell'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 l'opportunità di meglio individuare le categorie dei soggetti chiamati a svolgere il ruolo di formatori nell'ambito degli enti e delle istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale ivi richiamate;

   b) valuti la Commissione di merito, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività circense, l'opportunità di aumentare i limiti di lunghezza e larghezza dei veicoli impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante e di consentire loro l'accesso alla rete autostradale.

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ALLEGATO 2

5-00366 Madia: Iniziative per rafforzare i controlli nell'attribuzione di tesserini e patentini da allenatore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,
  riguardo al caso riportato dall'onorevole interrogante, purtroppo non isolato, mi preme innanzitutto ribadire ancora una volta come quello che emerge nei casi di pressioni e abusi anche solo di natura psicologica – figuriamoci fisica – subiti da giovani che si avvicinano alla pratica sportiva, rappresenti uno scenario preoccupante che, voglio ribadire, non è stato ignorato e mai lo sarà.
  Il rischio di far nascere disturbi psicologici e di qualsiasi altra natura, che mettano a repentaglio lo stato di salute fisico e mentale dei giovani, è assolutamente intollerabile, e questo a maggior ragione quando la dimensione sportiva viene coinvolta. Nel rispetto dei ruoli, come premesso dall'interrogante, spetta alle autorità competenti, non solo sportive, effettuare i dovuti accertamenti, appurare la vicenda e le relative responsabilità, fornendo le conseguenti risposte sul piano sanzionatorio e su quello della prevenzione.
  Al riguardo, venendo ai fatti, occorre ricordare che il 5 febbraio 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale contrassegnato n. 3857/2022 R. G. N. R., ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto in questione, l'ormai ex-allenatore della società sportiva cestistica Stella Azzurra, per il reato di violenza sessuale continuata in danno di un minorenne di nazionalità estone. La contestazione era riferita a fatti commessi in periodo che andava dal dicembre 2017 al novembre 2020, a seguito delle denunce presentate dal giovane, una volta fatto ritorno nel Paese di origine (precedentemente lo stesso ragazzo risultava alloggiare nella foresteria adiacente l'impianto sportivo). Quello che purtroppo è emerso dagli atti è che lo stesso soggetto arrestato era stato condannato per il reato di pornografia minorile commesso a Perugia diversi anni prima – nel 1998 (con sentenza passata in giudicato nel gennaio 2001) – ed era stato altresì condannato per il delitto di violenza sessuale nei confronti di altri giovani atleti della società Basket Akademy di Ponte San Giovanni (con sentenza della Corte di Appello di Perugia passata in giudicato il 16 dicembre 2022).
  Quello che è importante evidenziare ora, innanzitutto dal punto di vista della giustizia penale, è che nei confronti di questo soggetto, che attualmente (a quanto risulta dagli organi di stampa) si trova in carcere (Regina Coeli), sia stato chiesto, lo scorso dicembre, il rinvio a giudizio. Il pubblico ministero ha, inoltre, chiesto il rinvio a giudizio anche per il team manager della Stella Azzurra, con l'accusa di favoreggiamento e su questi fatti auspico che si faccia la più completa e ampia giustizia.
  Per quanto invece attiene alla giustizia sportiva che, come è noto, corre su binari diversi e paralleli rispetto a quella dello Stato, voglio ricordare che il 3 luglio 2023, seguendo i fatti che erano emersi, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale, anche l'allenatore (un altro) e il Presidente della società Stella Azzurra S.r.l, nonché il (la) Presidente della società Stella Azzura Roma Nord e il Presidente della società Stella Azzurra Basketball Academy, per responsabilità disciplinari in ordine alla gestione della posizione dell'allenatore arrestato e coinvolto direttamente nei fatti di reato.
  Successivamente, il 17 luglio 2023, lo stesso Tribunale federale ha applicato a quest'ultimo il provvedimento della radiazione previsto dall'art. 2, 44 e 59 RG e, Pag. 84pochi giorni dopo, il 20 luglio 2023, ha provveduto ad applicare il provvedimento della inibizione agli altri soggetti citati (articoli 2 e 44 R.G.; articoli 2.2 2.4 2.6 2.7 codice etico; con l'applicazione degli articoli 21 comma 5 e 22 R.G).
  Venendo poi a ciò che più riguarda la domanda dell'interrogante, vorrei chiarire, su un piano più generale, che personalmente ho da subito avvertito il dovere di assumere una serie di iniziative, coinvolgendo il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e le Federazioni sportive nazionali, come tutti gli altri organismi sportivi a vario titolo competenti. A questo proposito, devo dire di aver registrato un'immediata attivazione, come avvenuto per la giustizia sportiva, delle strutture federali, e posso oggi confermare il nostro impegno per rafforzare e promuovere al meglio le misure a tutela e garanzia della sicurezza e della salute psicofisica dei giovani, delle nostre atlete e dei nostri atleti di tutte le discipline.
  Ciò premesso, venendo al concreto, per quanto attiene alle «iniziative», anche e soprattutto sul piano della disciplina e della prevenzione del fenomeno, mi preme evidenziare che, con la cosiddetta «riforma dello sport», e in particolare il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono state emanate specifiche disposizioni volte a perseguire l'obiettivo della tutela degli atleti, e nello specifico per quelli minori, anche al fine di prevenire il verificarsi di situazioni come quella in esame.
  Anzitutto, è stato istituito il gruppo di lavoro costituito docenti ed esperti in materia, con comprovata esperienza e conoscenza anche del mondo sportivo, che sta lavorando al decreto previsto dall'articolo 33, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021. La norma prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volto a introdurre disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Con il medesimo sarà previsto l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
  Inoltre, l'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, prevede, altresì, che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, debbano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie (oltre che della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni e condizioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale). Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e delle società sportive e delle persone tesserate. È importante sottolineare che, in ottemperanza a quanto sopra previsto, la quasi totalità delle federazioni, ha già adottato le proprie linee guida.
  Da parte sua, il CONI ha adottato, con la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale, un Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding), quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, ed ha, altresì, istituito l'Osservatorio Permanente per le Politiche di Safeguarding, avente, tra gli altri, il compito di Pag. 85favorire il coordinamento per la corretta attuazione dei citati articoli 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e 16 del decreto legislativo n. 39 del 2021 da parte delle Federazioni e degli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI e di formulare raccomandazioni sulle iniziative e sulle politiche di safeguarding dell'Ente, al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso.
  L'Osservatorio ha inoltre il compito di condurre studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con istituzioni accademiche, provvedendo già a emanare i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto di simili deprecabili fenomeni, principi ai quali tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e tutte le entità associative affiliate devono uniformarsi nell'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, prevedendo misure e procedure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso o violenza, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva o commissiva mediante omissione.
  Peraltro, tali principi stabiliscono un contenuto minimo ineludibile in relazione ai suddetti modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, ivi compresa l'adozione di adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio, nonché, più in generale, di strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi specifici; l'assunzione di adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e per la gestione delle segnalazioni; la determinazione di adeguate misure per la diffusione e la pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni nel rispetto degli obblighi di riservatezza; l'adozione di un codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, oltre all'individuazione di specifichi doveri ed obblighi in capo ai tesserati, con ulteriori puntualizzazioni nei confronti dei dirigenti sportivi, dei tecnici e degli atleti.
  Nell'ambito di tali Principi sono stati declinati, tra gli altri, anche l'«abuso fisico» (oltre quello psicologico), intendendosi con tale termine qualunque condotta consumata o tentata che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.
  Il CONI, infine, nell'ottica della più totale collaborazione istituzionale si è impegnato ad assicurare, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il rispetto e l'efficacia di tali disposizioni e ad assicurare il pieno sostegno e raccordo rispetto a ogni ulteriore iniziativa, anche normativa.
  Faccio inoltre presente che il nostro Dipartimento per lo sport ha istituito un tavolo tecnico con 26 enti e associazioni, per la costituzione e la promozione di una struttura finalizzata a rafforzare la tutela dei minori nel sistema sportivo nazionale, con particolare riferimento, tra le altre, alle pratiche contro gli abusi con l'obiettivo di garantire a tutti i giovani atleti e atlete di praticare lo sport in un ambiente sano e sicuro. Per rafforzare, sul piano della prevenzione, e favorire la diffusione di questa iniziativa (frutto della collaborazione tra chi ha la responsabilità di normare e chi ha la responsabilità di formare e seguire i giovani nelle realtà locali) è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione, il cui slogan è «Battiamo il silenzio».
  È stata inoltre predisposta una piattaforma web contenente documenti e informazioni facilmente accessibili, e utili strumenti di formazione fruibili in qualsiasi momento da parte del personale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché di docenti ed educatori, oltre all'indicazione delle istituzioni alle quali potersi rivolgere e dei numeri utili per eventuali segnalazioni. Sempre sul piano della prevenzione e con riguardo specifico agli obblighi in capo a formatori e allenatori, in aggiunta alle iniziative di CONI e federazioni sportive ai quali si è accennato sopra, segnalo che il tema delle molestie nel mondo dello sport è al centro del progetto europeo «Fair coaching», realizzato insieme ad Assist (Associazione Nazionale Atlete) e ad altre organizzazioni partner, con l'obiettivo di formare tesserati allenatori e allenatrici che siano in grado anche Pag. 86di prevenire e contrastare comportamenti violenti.
  Da ultimo, venendo al tema posto dall'interrogante riguardo l'opportunità di rafforzare i controlli ex ante rispetto all'attribuzione di tesserini e patentini da allenatore, voglio fare presente che l'importanza e la delicatezza della relativa funzione, non sono state ignorate e ci impongono valutazioni perentorie e misure altrettanto effettive.
  Al riguardo, ricordo e sottolineo che l'8 febbraio scorso è stato firmato a Palermo un protocollo di intesa tra il CONI, insieme alla Procura generale dello Sport, e la Procure della Repubblica di Palermo e di Messina, che vuole essere un importante e non isolato passo (è già il terzo firmato in Italia) in questa direzione. L'accordo, che personalmente ritengo un utile strumento di contrasto al fenomeno della violenza sessuale, con particolare riferimento ai casi come quello oggetto dell'interrogazione, istituisce una strutturata modalità di collaborazione, favorendo lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari e una tempestiva informazione della Procura generale dello Sport sulle indagini di violenza e abusi sessuali a carico di tesserati di una Federazione Sportiva Nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI. Al centro dell'accordo c'è, infatti, una maggior tutela delle vittime da possibili reiterazioni dei reati, prevedendo che il PM informi tempestivamente la Procura generale dello sport, fornendole tutte le informazioni, delle inchieste per violenza sessuale e/o abusi sessuali che non siano più coperte da segreto e che riguardino un tesserato per una Federazione sportiva Nazionale o disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI, indipendentemente dal contesto, anche extra sportivo, nel quale possa essersi consumato il reato.
  Il pubblico ministero, inoltre, può chiedere alla Procura generale dello sport informazioni sul ruolo, le attività svolte ed eventuali segnalazioni o procedimenti disciplinari pendenti o definiti che riguardino gli indagati. La Procura generale dello sport, di contro, preso atto delle richieste dei PM, informa tempestivamente la Procura federale della Federazione Sportiva Nazionale o della disciplina sportiva associata competente per l'apertura di un procedimento disciplinare. La Procura generale dello sport, inoltre, in caso di richiesta di informazioni da parte del pubblico ministero, si impegna a fornire ogni informazione utile e può chiedere di essere autorizzata all'estrazione del certificato delle iscrizioni delle notizie di reato sul tesserato o sull'affiliato sottoposto a indagine.
  Credo dunque che quella della collaborazione tempestiva e proficua, nella complementarietà dei ruoli tra gli organi della giustizia penale e quelli della giustizia sportiva, anche in ragione della diversità degli strumenti, delle procedure e dei contesti nei quali entrambe si muovono, sia la strada giusta da consolidare per contrastare il quanto mai deprecabile, ignobile e insopportabile fenomeno della violenza sessuale, soprattutto se a danno di minori e in contesti che devono tendere a valori sani e forti come quello sportivo.
  Allo stesso tempo, ci tengo a ribadirlo, la collaborazione costituisce anche una preziosa opportunità per testimoniare e rilanciare l'impegno comune finalizzato a consolidare la centralità dei valori umani nel contesto sportivo e non solo. Di fronte a questa rinnovata assunzione di responsabilità, sarà fondamentale una diffusa, convinta e reciproca disponibilità a lavorare insieme da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che per primo non posso che riconfermare di fronte a voi.

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ALLEGATO 3

5-00871 Berruto: Iniziative per garantire l'attuazione della legge delega in materia di lavoro sportivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,
  ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito, che mirava a sapere, confermata l'entrata in vigore al 1° luglio 2023, quali aggiornamenti il Ministro interrogato intendesse fornire, in merito alle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, per la piena attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione».
  Con il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 – già approvato in esame preliminare con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 – secondo correttivo dei precedenti decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 (rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5), abbiamo finalmente definito tale impegnativo percorso, in cui abbiamo messo, insieme alle altre amministrazioni che hanno contribuito alla sua stesura, tutto l'impegno e la passione per questo mondo, nella consapevolezza dell'importanza del relativo compito.
  La riforma, così definita, reca norme che, sotto il profilo sostanziale e degli strumenti pratici, vanno pienamente nella direzione di una maggiore definizione, tutela e quindi di «stabilità» delle prerogative del mondo sportivo e dei soggetti e delle realtà associative che lo compongono. Penso alle norme sul lavoro sportivo, all'istituzione di un registro destinato a diventare, mi si passi il paragone, la Camera di commercio dello sport, al riordino della disciplina sugli enti sportivi e del loro riconoscimento, alle norme a favore dell'impiantistica sportiva e a tutto il sistema di promozione e sviluppo dello sport in Italia. Un impianto normativo che, da un lato, ora riconosce diritti e dignità ai lavoratori sportivi, eliminando il luogo comune che nello sport ci si diletti e basta, e dall'altro consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, sulla base dei pilastri della tutela, della semplificazione e della trasparenza.
  L'obiettivo principale è stato e rimane quello di creare un ambiente sportivo più equo, trasparente, sostenibile ed inclusivo per tutti e non è un caso che proprio cinque mesi fa il Parlamento abbia approvato la modifica costituzionale dell'articolo 33, che ha inserito nella nostra Carta costituzionale e riconosciuto in modo esplicito e netto lo sport come valore fondamentale dell'ordinamento statale.
  Sta ora a tutte le istituzioni, garantire che ciò si traduca ogni giorno in un riconoscimento della fine di un periodo di disinteresse e dell'avvio di una fase di maggiore presenza e di accresciuta consapevolezza dello Stato dell'importanza sociale, culturale e sanitaria dello sport.
  Mi preme anche fare presente che, dalla pubblicazione del decreto legislativo 120 del 2023, sono inoltre stati adottati, formalmente emanati e perfezionati i seguenti decreti attuativi.
  Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 36 del 2021:

   il decreto, di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante la definizione dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento e della composizione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo istituito presso il Dipartimento dello sport (articolo 50-bis);

   il decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, recante la definizione delle modalità e dei termini per la concessione o la revoca di un contributo Pag. 88alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale che hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000. (articolo 35, comma 8-septies);

   il decreto, di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante l'individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti relativi alle comunicazioni al centro per l'impiego o al Registro delle attività sportive dilettantistiche entro il 31 dicembre 2023 (articolo 28, comma 5);

   il decreto, sentito il Ministero del lavoro e politiche sociali, recante la predisposizione di un primo e articolato Elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento, da parte del lavoratore sportivo, delle attività sportive (articolo 25, comma 1-ter).

  Invece, con riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2021: il decreto, recante la modalità di organizzazione e funzionamento di un Comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP istituito presso il Dipartimento per lo sport per la conformità degli statuti di ASD/SSD (articolo 6, comma 4).

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ALLEGATO 4

5-01412 Berruto: Iniziative per garantire la partecipazione
alle attività sportive dei minori di nazionalità non italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito, volto a conoscere quali iniziative di competenza urgenti il Governo intenda adottare, «al fine di fare chiarezza circa la documentazione finalizzata a certificare l'anno di frequenza scolastica e, più in generale, sulla procedura necessaria a procedere correttamente ai tesseramenti e garantire, oltre all'avvio dei campionati nei tempi prestabiliti, quel diritto acquisito dai tanti minori stranieri come, da ultimo, disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36». Il quesito parte dal presupposto che risultino, in base a specifiche segnalazioni, alcune difficoltà legate al momento del tesseramento, dovute al fatto che il sistema informatico non sembrerebbe caricare correttamente la documentazione richiesta, bensì avvertirebbe l'istante con un messaggio che riporta l'abrogazione della «legge Ius Soli sportivo», rifiutando il tesseramento.
  Al riguardo voglio da subito evidenziare che siamo di fronte a uno di quei casi nei quali la stratificazione degli interventi normativi in materia, che hanno invero preceduto quello di cui alla riforma del lavoro sportivo, ha ingenerato una certa incertezza sulla quale, sebbene in linea generale comprensibile, sarebbe opportuno fare uno sforzo per riportare la chiarezza, anche da parte degli enti preposti, la chiarezza che anche questo tema assolutamente merita.
  Su questo voglio premettere che il decreto legislativo n. 120 del 2023 non è intervenuto.
  Cerchiamo dunque di fare innanzitutto ordine sul piano normativo (prima e dopo la «riforma dello sport»).
  Nel quadro normativo antecedente la riforma era rappresentata da 2 leggi: la legge n. 12 del 2016 (Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva; la cosiddetta «Legge Ius Soli Sportivo») e l'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.
  La prima norma equiparava i minori stranieri regolarmente residenti sul territorio almeno dal decimo anno di età ai cittadini italiani, ai fini del tesseramento presso società sportive appartenenti alle federazioni sportive nazionali (FSN) o alle discipline sportive associate (DSA) o presso associazioni ed enti di promozione sportiva (EPS). Anche dopo i 18 anni, inoltre, si restava tesserati fino all'ottenimento della cittadinanza, in pendenza della relativa richiesta.
  La legge n. 205 del 2017, invece, prevedeva che i minori di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, se iscritti da almeno un anno a una classe scolastica italiana, potessero essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle stesse FSN/DSA/EPS, anche paralimpici, senza aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.
  Come sarà evidente, dunque, le due discipline già si sovrapponevano parzialmente. Al di là del dubbio ragionevole che la legge n. 205 del 2017 avesse già tacitamente abrogato il cosiddetto Ius Soli Sportivo, a livello federale, la FIGC ha continuato ad applicare e attuare quest'ultimo sino alla stagione 2022/2023.
  Ciò premesso, su questo quadro è intervenuta la «riforma dello sport». Nello specifico, l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2021 – nel testo base («Riforma Spadafora») ha disposto l'abrogazione sia della Legge Ius Soli Sportivo Pag. 90(lettera b) che della disciplina di cui alla legge n. 205 del 2017 (lettera c)). Dunque, ribadisco, il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 non ha apportato alcun intervento sulle disposizioni in esame.
  Venendo però a quello sforzo che compete a tutti i soggetti preposti, al di là delle attribuzioni o riferibilità degli interventi normativi, vanno fatte alcune considerazioni.
  In primo luogo, se consideriamo la sovrapposizione tra la disciplina del 2017 rispetto a quella del 2016, ovvero la Legge Ius Soli Sportivo, l'abrogazione da parte del primo decreto legislativo n. 36 del 2021 dovrebbe essere considerata meramente ricognitiva.
  In secondo luogo, invece, bisogna fare presente che l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021 ha sostanzialmente ripreso (dopo averla abrogata per ragioni di semplificazione) la disciplina del 2017 (tesseramento del minore straniero, anche non in regola, iscritto ad una classe scolastica) la quale, sostanzialmente non è mai stata abrogata.
  Non sarebbe dunque corretto sostenere che la cosiddetta norma «Spadafora» abbia determinato una compressione del diritto al tesseramento dei minori stranieri. Infatti, la disciplina (sostanzialmente trasposta) dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021 risulta avere, per certi versi, un ambito di applicazione anche più ampio della Legge Ius Soli sportivo, in quanto si applica anche ai minori «non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno».
  Premesse tali valutazioni, occorre tuttavia considerare che questo impianto normativo risente poi delle interazioni con le regole e le procedure ai fini del tesseramento previste in ambito sportivo (calcistico nello specifico), soprattutto internazionale, le quali non sempre vanno di pari passo o si pongono in armonia con le norme primarie dello Stato.
  Per esempio, si deve tener conto del fatto che il regolamento FIFA («on the status and transfer of players») prevede una disciplina in materia di tesseramento/trasferimento internazionale dei minori, sin dal 2005. L'attuale l'articolo 19, comma 4 (vigente da maggio 2023) vieta, in via di principio, i trasferimenti internazionali e i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non siano cittadini del paese ove si debba procedere al tesseramento. In pratica, si dispone che tali operazioni, se coinvolgono un calciatore minorenne che abbia almeno dieci anni, devono essere approvate da un'apposita sottocommissione istituita dalla FIFA (Players' Status Chamber of the Football Tribunal).
  Sul piano sportivo nazionale, invece, la nota riepilogativa per la stagione 2023/2024 dell'ufficio tesseramento FIGC, riguardo i trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri, prevede che «A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee (“PSC”) ha previsto la possibilità di una “esenzione limitata” con la quale la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o “de facto” con alcun club professionistico».
  Per grande maggioranza dei casi che attengono al quesito, dunque – ma siamo nell'ambito tecnico-regolamentare proprio dell'ordinamento sportivo – può venire in rilievo questa esenzione, introdotta nel Regolamento FIFA nel marzo 2020.
  Venendo al concreto, in materia di primo tesseramento di minori stranieri, a livello federale, la FIGC ha articolato due possibili «percorsi» di tesseramento.Pag. 91
  Ai sensi della Legge Ius Soli Sportivo, fino alla stagione 2022/2023 è stato seguito l'iter descritto nella circolare LND n. 56 del 20 giugno 2019, che prevedeva, fra l'altro, l'invio delle richieste di tesseramento «tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza» (cfr. da ultimo la Nota Riepilogativa FIGC 22/23), nonostante le considerazioni fatte in premessa sulla possibile abrogazione tacita della Legge Ius Soli Sportivo.
  Riguardo invece la fattispecie di cui al decreto legislativo n. 36 del 2021( prima l. 205/2017), come sembra chiarito dalle circolari emanate dalla FIGC, ai fini del primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri con almeno 10 anni, basta produrre la documentazione comprovante l'iscrizione da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, essendo ritenuti validi a tal fine documenti come autocertificazioni del dirigente scolastico e/o certificati ufficiali rilasciati da istituti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
  Dunque, in conclusione, non sono consentiti eventuali aggravi procedimentali del tesseramento dei minori stranieri, di qualsiasi natura, in contrasto con la normativa primaria: per chi è iscritto da almeno un anno a una classe scolastica, è consentito il tesseramento «con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani».

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ALLEGATO 5

5-01547 Andrea Rossi: Sullo stato di attuazione del contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole interrogante che, con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-01547, mi consente di affrontare e mettere in luce l'attività svolta dal Governo in materia di sostegni alla gestione degli impianti sportivi, nonché di approfondire il tema delle risorse a tal fine messe a disposizione, con specifico riguardo a quanto oggetto dell'interrogazione.
  Occorre però fare una premessa. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2022, ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive che curano la gestione di impianti sportivi e ha stanziato euro 53.000.000,00, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive dovute al fenomeno pandemico COVID-19 e dal rincaro delle bollette energetiche.
  A fronte di 4.155 istanze pervenute, il nostro Dipartimento per lo Sport ha individuato 3.276 associazioni e società sportive dilettantistiche idonee ai sensi del predetto decreto, ovvero quelle che, alla data del 2 marzo 2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che fossero affiliate a una Federazioni Sportiva nazionale, Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva e che avessero per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.
  Pertanto, sulla base delle istanze presentate nei termini e nelle modalità previste, e dello stanziamento predetto, il Dipartimento ha conseguentemente erogato le risorse ai beneficiari, in una misura che oscilla da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00, determinata in base al numero di domande presentate, in conformità ai criteri fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 3, comma 3).
  Le risorse così erogate, sono poi state suddivise in quattro elenchi:

   Primo elenco per un importo di 44.120.100,00 euro e 2758 beneficiari;

   Secondo elenco per un importo di 4.272.200,00 euro e 252 beneficiari;

   Terzo elenco per un importo di 3.247.200,00 euro e 209 beneficiari;

   Quarto elenco per un importo di 959.400,00 euro e 57 beneficiari;

  Nel dettaglio, venendo al quesito posto dall'interrogante, occorre rifarsi al quarto elenco, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 26 settembre 2023. Consultandolo, è possibile notare come le relative erogazioni siano state suddivise per area geografica:

   relativamente alla prima area, che riguarda il Nord (nello specifico le regioni Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia), le ASD/SSD che risultano ammesse sono 29, per un totale di 500.200,00 euro;

   relativamente alla seconda area, che riguarda il Centro (nello specifico le Lazio, Marche, Toscana e Umbria) le ASD/SSD che risultano ammesse sono 15, per un totale di 246.000,00 euro;

   relativamente alla terza area, che riguarda il Sud e le Isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, Sicilia e Sardegna) le ASD/SSD che risultano ammesse sono 13, per un totale di 213.200,00 euro.

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  Dunque, considerate le somme totali messe a disposizione, nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00 euro, e soprattutto alla luce del totale complessivo effettivamente erogato, come suddiviso negli elenchi citati e, nello specifico per come evidenziato relativamente alla suddivisione per aree geografiche dei singoli importi concessi, posso confermare che risulta erogato l'intero stanziamento che era stato messo a disposizione.
  Allo stato attuale, pertanto, non sussistono somme residue assegnabili, ovviamente al netto di una piccola parte (il totale complessivo puramente aritmetico dei contributi erogati ammonta a 52.598.900,00 euro) che, come sempre in questi, è stato necessario accantonare come riserva tecnica per far fronte ai ricorsi (devo dire con soddisfazione, molto ridotti) presentati da quelle ASD/SSD, che hanno visto la loro domanda rigettata, per ragioni di non conformità ai requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2022 (in tutto, ad oggi, 12 ricorsi pendenti).

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ALLEGATO 6

5-01557 Berruto: Iniziative urgenti per la proroga del termine relativo alla comunicazione dei dati sul rapporto di lavoro sportivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,
  ringrazio l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fare chiarezza su una tematica che è stata oggetto di un intervento normativo specifico, nella piena consapevolezza del legislatore riguardo le relative tempistiche e modalità, laddove il quesito posto è stato presentato a un giorno dalla scadenza per la quale si chiedeva di valutare «iniziative normative volte a prorogare la data imminente del 31 ottobre»; iniziative normative che, come è ben noto, prevedono tempi e procedure specifiche.
  In linea di principio e nello specifico, è stata sempre riconosciuta l'importanza della riforma introdotta, tra gli altri, con i decreti legislativi n. 36 del 2021, in materia di lavoro sportivo e n. 39 del 2021 in materia di Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e definita con il decreto legislativo n. 120 del 2023. Per altri versi e conseguentemente, è stato tenuto conto dell'incidenza degli adempimenti previsti da questa riforma, tant'è che il legislatore è intervenuto in più occasioni al fine di gravare il meno possibile sulle realtà sportive dilettantistiche, alle prese con i necessari e impegnativi adempimenti formali.
  Nello specifico, venendo a quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di comunicazioni relative all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023 sono definiti gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di instaurazione, cessazione e annullamento delle collaborazioni sportive dilettantistiche. Il decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, ha provveduto a regolamentare l'adempimento degli obblighi comunicativi previsti dal comma 3 del citato articolo 28, inerenti alle collaborazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 2 dello stesso articolo, e specificamente:

   l'obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS) i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo;

   l'adempimento dell'obbligo della comunicazione al Centro per l'impiego, di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

  Le regole tecniche per la comunicazione sono sintetizzate nel modello UNILAV – Sport, con cui gli enti sportivi dilettantistici possono adempiere al suddetto obbligo, compilandolo e inviandolo tramite, alternativamente, l'apposita procedura implementata sul Registro delle attività sportive dilettantistiche, già attiva prima della pubblicazione del decreto, o l'applicativo messo a disposizione sul sito del Ministero del lavoro (in entrambe le modalità il contenuto del flusso informativo è il medesimo). Tale modello UNILAV – Sport è un documento distinto e separato dal flusso UNILAV ordinario, frutto della proficua collaborazione con il Ministero del lavoro, concepito per aderire alle specificità del lavoro sportivo introdotto con la riforma, seppur ricalcato sui medesimi standard e vincoli di compilazione. In particolare, come aspetto peculiare connesso alla natura sportiva del rapporto, voglio evidenziare che la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sportivo è ammessa successivamente all'inizio della prestazione (per le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 28, entro il 30° giorno del mese successivo Pag. 95all'inizio del rapporto di lavoro), in luogo di quella perentoriamente preventiva richiesta per gli ordinari rapporti di lavoro.
  Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023 ha definito un periodo transitorio per le comunicazioni «tardive» – inerenti ai rapporti instaurati dal 1° luglio 2023 che alla data di entrata in vigore del decreto non fossero stati già comunicati, stabilendo che, per i suddetti rapporti, il termine si intendesse posticipato al 30 dicembre 2023. Si è dunque derogato alla tempistica ordinaria che prevede l'obbligo della comunicazione di instaurazione del rapporto entro le ore 24 del giorno precedente.
  La scadenza del 30° giorno del mese successivo è confermata anche per la comunicazione di cessazione anticipata (decorrente dalla data termine rapporto) o per l'annullamento (decorrente dalla data di trasmissione della comunicazione oggetto dell'annullamento) di una comunicazione già trasmessa. Peraltro, la guida rilasciata dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'11 ottobre 2023 ha ribadito che «in riferimento alle rettifiche (...) è possibile rettificare i dati essenziali della comunicazione obbligatoria (e quindi del modulo corrispondente nel Registro) entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale, senza incorrere in alcuna sanzione, mentre non è prevista alcuna scadenza per la rettifica dei dati non essenziali», in luogo di un presumibile termine assimilabile a quello della comunicazione di annullamento quale adempimento «sostitutivo» per la comunicazione adempiuta sul portale del Ministero del lavoro.
  Per quanto riguarda infine l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 4 del citato articolo 28, ovvero quello della tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro) – relativo alle collaborazioni 2023 – per il tramite il RASD, la circolare INL n. 1/2024 ha comunicato il differimento del termine utile ai fini delle registrazioni obbligatorie nell'ambito del lavoro sportivo, in quanto il termine dei trenta giorni di ciascun anno di riferimento, secondo la circolare, va inteso come 30 giorni che decorreranno dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tutti gli altri rapporti di lavoro subordinato sportivo e non, stipulati al di fuori delle co.co.co sportive, rimane la disciplina ordinaria di tenuta del LUL.
  Ricordo, in ogni caso, a proposito delle misure adottate per consentire la prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», ha approvato un emendamento che ha prorogato allo scorso 30 novembre 2023 anche gli adempimenti e i versamenti relativi ai compensi per i collaboratori sportivi, aumentando al contempo da luglio ad ottobre – in precedenza settembre – il periodo di paga dei compensi ai co.co.co. Anche per tale adempimento, quindi, le ASD/SSD hanno avuto più tempo, in sede di prima applicazione, per effettuare gli adempimenti relativi ai versamenti delle imposte ed ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai rapporti di lavoro sportivi citati. Inoltre, con la Circolare n. 88, l'INPS, al punto 10.1 ha poi precisato, che gli stessi versamenti dei contributi dovuti, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi da luglio a settembre 2023, avrebbero potuto essere effettuati entro il 16 dicembre e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

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ALLEGATO 7

5-01558 Berruto: Sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, per l'autorizzazione dei lavoratori pubblici «sportivi».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,
  ringrazio l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fare velocemente chiarezza su una questione da tempo completamente e tempestivamente risolta.
  L'onorevole interrogante chiedeva infatti al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro dell'istruzione e del merito quali fossero «i tempi di emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 – in ogni caso – se [i Ministri interrogati] non intendano, in attesa dell'emanazione del decreto, al fine di tutelare i tanti lavoratori dello sport, adottare le iniziative di competenza, anche tramite una circolare esplicativa, al fine di definire i parametri necessari a prestare la propria attività retribuita presso le società e associazioni sportive».
  Deve a tal riguardo premettersi che il decreto in questione del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca è stato «introdotto» dall'articolo 1, comma 17 lettera d), del decreto legislativo «correttivo» 29 agosto 2023, n. 120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206, con il quale è stata portata a compimento l'attesa «riforma dello sport».
  Il 10 novembre 2023, dopo soli due mesi dalla predetta approvazione – e pochissimi giorni dopo la presentazione dell'interrogazione – con tempistiche più che soddisfacenti, tenuto conto anche della pluralità di amministrazioni coinvolte nella stesura del decreto, il provvedimento è stato approvato; successivamente, è stato ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 5 dicembre 2023. Infine, il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023.

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ALLEGATO 8

5-01846 Berruto: Sulla mancata istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo prevista dall'articolo 50-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,
  ringrazio l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fare chiarezza su una vicenda risolta ben prima dell'interrogazione.
  A questo proposito, faccio presente che, nell'ottica dei principi di trasparenza, tutele e semplificazione che hanno contraddistinto il decreto correttivo che interviene sulla riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023, in data 27 novembre è stato ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti il decreto interministeriale del 6 novembre 2023, recante la «Istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo».
  L'Osservatorio, che ho fortemente voluto, in piena condivisione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, è composto da 14 membri e si occupa di promuovere iniziative coordinate per migliorare la conoscenza e l'applicazione delle norme in materia di lavoro sportivo, effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della predetta normativa, esaminare le eventuali problematiche emerse all'esito dell'entrata in vigore della Riforma e proporre al Dipartimento per lo sport informazioni per la pubblicazione di un rapporto annuale sulla situazione, a livello nazionale e regionale, del lavoro sportivo.
  La costituzione dell'Organo testimonia la volontà di un processo largamente partecipato, anche alla luce del fatto che, alle relative riunioni, possono prendere parte, in relazione alla trattazione di specifiche tematiche, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.
  A sette mesi dall'entrata in vigore della riforma sul lavoro sportivo, l'Osservatorio costituirà dunque un altro importante e innovativo strumento per monitorare gli impatti della riforma e proporre eventuali e ulteriori modifiche, nella costante ottica di migliorarne l'efficacia e la sostenibilità.
  L'Osservatorio, la cui prima riunione sarà convocata nel corso della prossima settimana, ha già provveduto a raccogliere le istanze e le questioni già pervenute dai soggetti del mondo dello sport e dagli addetti ai lavori. Si è, quindi, proceduto a classificarle e organizzarle in modo da razionalizzare e istruire il lavoro di analisi e approfondimento che servirà allo svolgimento della fondamentale funzione di assistenza e supporto che si è voluto offrire all'intero settore, alle prese con le importanti novità, normative e non, introdotte con la riforma del lavoro sportivo.
  L'Osservatorio è composto da esperti del settore designati dalle diverse amministrazioni, il cui contributo, a vario titolo, è stato ritenuto imprescindibile ai fini dello svolgimento delle relative funzioni. Nello specifico gli esperti sono stati designati, oltre che dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'economia e finanze, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal CNEL, dalla Conferenza Unificata, da Sport e salute S.p.a., dal Consiglio Nazionale del CONI, dal Consiglio Nazionale del CIP, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Inps e dall'Inail.
  Sono personalmente convinto dell'importanza di tale strumento per «accompagnare» la riforma fin dai suoi primi passi e garantire una sempre maggiore condivisione e attenzione sull'evoluzione delle tematiche in materia di lavoro sportivo, per garantire diritti e tutele, in un ambito di sostenibilità gestionale.

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ALLEGATO 9

5-01849 Berruto: Iniziative per riattivare il tracciato per bob,
slittino e skeleton della località Pariol (Cesana Torinese).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,
  ringrazio l'onorevole interrogante per l'opportunità di dare un aggiornamento puntuale rispetto a un tema che in questi ultimi mesi ha avuto varie evoluzioni e interpretazioni, nonostante il presupposto più volte dichiarato da parte del Governo di voler mantenere l'italianità del programma dei Giochi Invernali 2026, anche per la pista di bob, skeleton e slittino.
  A questo proposito e pur tenendo conto delle dichiarazioni espresse da alcuni autorevoli membri del Comitato Olimpico Internazionale in merito alla necessità di poter disporre di una pista «esistente» e «funzionante», mi preme sottolineare e ribadire, ancora una volta, come la sede di Cortina d'Ampezzo per queste competizioni sia quella prevista dal Dossier di candidatura, sulla base della quale lo stesso Comitato ha aggiudicato all'Italia la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali nel 2019, nonché la stessa assistita da precise garanzie sottoscritte dagli Enti territoriali ospitanti l'Evento.
  D'altra parte, al netto di qualsivoglia dichiarazione a mezzo stampa, la società Infrastrutture Milano Cortina è tenuta a perseguire, come prima ipotesi, lo scopo della realizzazione del Cortina Sliding Centre, così come stabilito dall'art. 16, comma 3-bis, decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla legge n. 156 del 2021, conformemente al Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2023, che ha confermato l'intervento provvedendo all'integrale copertura finanziaria.
  Alla data di presentazione della interrogazione in oggetto era già in corso la gara per l'aggiudicazione dei lavori per la costruzione dello Sliding Center di Cortina. Successivamente alla cabina di regia tenutasi in data 5 dicembre 2023, e dopo aver ricevuto, in riscontro alla nota prot. Simico n. 3898 del 19 dicembre 2023, da parte delle Amministrazioni territoriali competenti, la conferma delle rispettive determinazioni favorevoli in relazione al progetto cosiddetto «light» del Cortina Sliding Centre, il Commissario straordinario ha dato avvio, come noto, alla procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori (termine offerte fissato al 18 gennaio 2024), per la quale, previo esito positivo delle verifiche condotte dal RUP sulla documentazione amministrativa, si sono conclusi, in data 22 gennaio 2024, i lavori della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico-economiche; quest'ultima, dando atto della validità dell'unica offerta ricevuta e dell'idoneità della stessa in relazione all'oggetto del contratto, ha individuato l'operatore economico meritevole di aggiudicazione. In data 2 febbraio 2024 il Commissario ha siglato il contratto con la società aggiudicatrice. Nell'aderire al bando di gara, l'impresa partecipante ha confermato di ritenere la fattibilità dell'opera nei termini del bando stesso che sono stati focalizzati in funzione della pre-omologazione dell'impianto nel mese di marzo 2025.
  Allo stato attuale, risultano pertanto confermati i tempi e le modalità previste per l'esecuzione dell'opera in Cortina d'Ampezzo, in funzione dello svolgimento delle competizioni olimpiche di bob, slittino e skeleton nel mese di febbraio 2026 e nel pieno rispetto del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.
  In merito, poi, all'ipotesi alternativa per lo svolgimento delle gare, per cui nell'interrogazione viene riportata l'individuazione della sede di Saint Moritz, non risulta che sia stata individuata alcuna ipotesi alternativa per lo svolgimento delle suddette gare.Pag. 99
  Giova precisare, a tal proposito che la Fondazione Milano Cortina 2026, Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi invernali, ha il compito di organizzare l'evento sportivo e, nello sforzo di individuare eventuali possibili soluzioni estere alternative, in caso di mancata finalizzazione di quello che era e resta, complessivamente, il progetto sulla base del quale è stata aggiudicata la sede per le competizioni del 2026, aveva ritenuto la località svizzera come una tra quelle possibili (aggiungendosi, per quanto meramente ipotetici, agli scenari alternativi di Lake Placid, stato di New York, o a quelli di Germania, Austria, Francia, o Cina).
  Per quanto riguarda la pista di bob esistente in Cesana Torinese, rammento che in data 25 ottobre 2023 Simico è stata incaricata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di svolgere ogni utile valutazione di fattibilità tecnica della proposta di riutilizzo dell'impianto avanzata dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, ai fini dell'eventuale individuazione di tale impianto come venue di gara per lo svolgimento delle competizioni di bob, slittino e skeleton previste nell'ambito dei Giochi olimpici invernali 2026.
  All'esito dei dovuti approfondimenti anche in contraddittorio con i proponenti, Simico ha predisposto la relazione che è stata illustrata a tutti i componenti della Cabina di Regia «Milano Cortina 2026» nella riunione del 5 dicembre 2023 ed è stata quindi inoltrata alla Fondazione Milano Cortina in qualità di Comitato Organizzatore dei Giochi. Le decisioni relative all'ubicazione delle venue di gara, infatti, non rientrano nel perimetro di attività del Governo, né centrale né dei territori coinvolti, del Commissario di Governo né tantomeno della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, i quali intervengono in veste di soggetti attuatori a valle delle determinazioni assunte dagli organi competenti. E, ribadisco, la sede di Cortina d'Ampezzo per queste competizioni è quella prevista dal Dossier di candidatura, sulla base della quale il CIO ha aggiudicato all'Italia la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali nel 2019.
  E riguardo al CIO e nel pieno rispetto delle opinioni autorevoli che giungono da Losanna, continuo a pensare e ad essere fermamente convinto che i prossimi Giochi del 2026 saranno un'occasione incredibile per il nostro Paese e che pertanto debbano restare in Italia. Il Comitato Olimpico Internazionale con cui la Fondazione Milano Cortina 2026 e le città ospitanti hanno vincoli contrattuali (Host City Contract), è perfettamente consapevole della posizione di questo Governo e – infatti – per ora ha sempre riconosciuto la sovranità della scelta finale di dove realizzare l'opera dello sliding centre.
  Colgo l'occasione in questa sede per ringraziare ancora una volta la regione Piemonte per essersi resa disponibile a supportare il Governo nella determinazione di voler mantenere l'italianità del programma dei Giochi Invernali 2026.
  Per quanto riguarda invece il tema di legacy dell'impianto, concludendo, mi permetto di ricordare che gli ottimi successi del CONI in termini di medaglie conquistate nelle ultime edizioni Olimpiche e dal CIP in quelle Paralimpiche, partono da lontano. Tali successi si costruiscono mettendo a disposizione delle Federazioni una serie di impianti sportivi capaci di ospitare e far allenare al meglio i nostri atleti. Si tratta altresì di una forma di investimento che proietta nel futuro la possibilità di rafforzare la cultura dello sport, in questo caso quelli di scivolamento, che tradizionalmente rappresentano e hanno rappresentato fucine di grandi successi internazionali per i nostri colori. In tal senso, permettetemi di salutare e ricordare i recentissimi successi di Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio nella coppa del mondo di skeleton, maschile e femminile, quelli di Andrea Voetter e Marion Oberhofer che hanno messo a segno 3 podi consecutivi in coppa del mondo di slittino, doppio femminile, e quelli di Patrick Pigneter e Evelyn Lanthaler nella coppa del mondo di slittino, maschile e femminile, nel dicembre scorso.