CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 febbraio 2024
259.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, alla lettera a) integra la disciplina relativa alla guida in stato di ebrezza, anche inasprendo le relative sanzioni e alla lettera b) novella la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti; il comma 2 del medesimo articolo apporta le conseguenti modifiche agli articoli del codice penale 589-bis (Omicidio stradale o nautico) e 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) del codice penale;

    l'articolo 1-bis interviene, al comma 1, sull'articolo 727 del codice penale (Abbandono di animali) e ai commi 2 e 3 per richiamare tale condotta con riguardo ai reati di cui ai citati 589-bis e 590-bis del codice penale;

    l'articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell'alcolock, e disponendo apposite sanzioni riferite a tale dispositivo;

    l'articolo 3 modifica in senso di maggior rigore il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente e reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada, volte a inasprire il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante;

    l'articolo 5-bis disciplina le esercitazioni di guida, prevedendo le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute;

    l'articolo 6, lettera c) integra l'articolo 198 del codice della strada, per disciplinare le sanzioni in caso di violazioni plurime nella stessa ZTL;

    l'articolo 7 introduce nuove regole sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari, nonché il relativo quadro sanzionatorio;

    l'articolo 10, lettera b), n. 4, introduce una sanzione riferita alla nuova disciplina delle cosiddette «safety car»;

    l'articolo 14 modifica l'articolo 7 del codice della strada, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione;

    l'articolo 14-bis introduce una specifica sanzione in caso di violazione delle ZTL istituite per straordinarie e motivate esigenze, a carattere transitorio;

    l'articolo 14-ter modifica la legge n. 689 del 1981, al fine di introdurre, nella disciplina in materia di esecuzione forzata, il limite massimo dei tre quinti dell'importo della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni del codice della strada alla maggiorazione ivi prevista in caso di ritardo nel pagamento;

    l'articolo 17 reca la delega al Governo, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3, tra cui figura:

     la revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale Pag. 43secondo princìpi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea (lettera c);

     la revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida (lettera d); tale criterio si specifica nell'indicazione al legislatore delegato di graduare le sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; di aggravarle per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada; di renderle dissuasive commisurandole anche alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato, nonché di armonizzare le disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi (lettera d);

     la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni (lettera d-bis);

     la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure (lettera g)).

   rilevato che:

    1) con riguardo all'articolo 1-bis, commi 2 e 3 – che è intervenuto rispettivamente sugli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, prevedendo l'applicazione delle medesime pene previste per i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime qualora gli eventi della morte e delle lesioni personali derivino da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze – appare opportuno operare una modifica di mero drafting in quanto l'attuale formulazione potrebbe dare adito ad un dubbio interpretativo in ordine al soggetto autore del reato;

    2) l'articolo 3 introduce l'istituto della sospensione breve della patente correlata al punteggio; nel corso dell'esame in Commissione è stata inserita tra le ipotesi di sospensione breve l'ipotesi di guida con l'uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, o dispositivi analoghi, di cui all'articolo 173, comma 3-bis, del codice della strada; ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 3, per tale violazione è altresì introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; appare, quindi, opportuno procedere a un coordinamento delle disposizioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 1-bis, commi 2 e 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che le pene di cui agli articoli 589-bis e 590-bis si applicano nei confronti di chi pone in essere la condotta di cui all'articolo 727, primo comma, secondo periodo, introdotto dal testo in esame adottando la seguente riscrittura di mero drafting delle citate disposizioni:

    sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 589-bis del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.”»;

    sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 590-bis del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.”»;

   b) per le ragioni espresse in premessa, si valuti l'opportunità di coordinare l'ipotesi di sospensione breve della patente prevista dall'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 218-ter, comma 1, lettera m-bis), con la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente prevista dal medesimo articolo 3, comma 2, lettera b).

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione II,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge n. 71 del 2022, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati agli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge;

    in ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;

    l'articolo 1 interviene in materia di tabelle degli uffici giudicanti;

    l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina sui consigli giudiziari e sul Consiglio direttivo della Corte di cassazione in materia di partecipazione dei componenti non togati alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, dando loro la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni, nonché di esprimere il voto nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi;

    l'articolo 3 introduce tra i compiti della Scuola superiore della magistratura l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo;
    l'articolo 4 interviene sulla predisposizione del progetto organizzativo degli uffici del pubblico ministero di cui al decreto legislativo n. 106 del 2006;

    l'articolo 5 riguarda l'accesso in magistratura, nonché la valutazione di professionalità e la progressione economica, disciplinando il fascicolo personale del magistrato, il procedimento di valutazione, l'espressione dei giudizi positivi e negativi nonché le relative conseguenze e quindi il conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi;

    l'articolo 6 modifica la disciplina sulla formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza, consentendo l'accesso anche agli studenti che hanno superato gli esami ma non abbiano ancora conseguito la laurea, lasciando il conseguimento della laurea come titolo di preferenza;

    l'articolo 7 interviene, tra le altre, sulle disposizioni riguardanti la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo con specifico riguardo al conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo e di numero dei procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti (3 in luogo dei 2 attualmente previsti), nonché ai criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione medesima;

    l'articolo 8 reca disposizioni transitorie;

    l'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria,

   rilevato che:

    1. l'articolo 1, comma 1 lettera c), della citata legge n. 71 del 2022, delega il Pag. 45Governo ad adottare decreti legislativi in relazione «alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza» e che il requisito dell'idoneità psico-fisica e attitudinale all'impiego è già richiesto per l'accesso a funzioni di particolare rilevanza, appare opportuno invitare il legislatore delegato a valutare la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

    2. l'articolo 5, comma 2, lettera a), capoverso «Articolo 10-bis, comma 2, lettere c) e d)» prevede che nel fascicolo per la valutazione del magistrato siano inseriti «gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno; [...] i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura»; al riguardo appare opportuno invitare il legislatore delegato a valutare l'opportunità di garantire che, per la valutazione di professionalità del magistrato, siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione;

    3. l'articolo 5, che reca modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, potrebbe essere integrato con una novella dell'articolo 2, comma 2, lettera b-ter), del citato decreto n. 160, al fine di consentire che siano ammessi al concorso per esami anche i candidati che non siano stati dichiarati per cinque volte non idonei nel concorso, in luogo del limite attuale di tre volte;

   preso atto del parere favorevole espresso dalla V Commissione Bilancio il 24 gennaio 2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) in relazione all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente disposizione: «all'articolo 2, comma 2, lettera b-ter, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: “tre volte”, sono sostituite dalle seguenti: “cinque volte”»;

   c) con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di garantire che, per la valutazione di professionalità del magistrato, siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione.