CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 febbraio 2024
258.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02056 De Palma: «Informazioni sulla riorganizzazione degli uffici dipendenti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che nei giorni scorsi hanno creato «grande preoccupazione notizie diffuse da alcuni quotidiani e testate web» secondo cui sarebbero previsti «presunti tagli alle sedi operative dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con il conseguente depotenziamento del presidio sul territorio», e, pertanto, chiedono di sapere se si abbiano «ulteriori informazioni in merito alla riorganizzazione degli Uffici dipendenti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli volte a scongiurare la chiusura delle sedi operative, che potrebbero arrecare danni al personale e depotenziare i servizi offerti sul territorio».
  Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente quanto segue.
  Il Direttore dell'Agenzia, con un comunicato stampa del 1° febbraio 2024, ha rappresentato che le citate notizie sono fuorvianti e destituite di ogni fondamento poiché non si basano su dati oggettivi né sui modelli in fase di studio.
  L'Agenzia è stata già riformata nelle sue strutture centrali e l'Amministrazione sta analizzando la conseguente riforma che dovrebbe condurre alla completa fusione – sul piano operativo – di due Amministrazioni di rilievo nazionale, quella dell'Agenzia delle dogane e quella dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Ciò in stretta attuazione dell'articolo 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane.
  È utile specificare che il processo di riorganizzazione territoriale che verrà posto in essere dall'Agenzia non prevede alcun taglio né «scomparsa» di sedi o riallocazione coattiva di personale, se non nell'ambito dello stesso comune di attuale servizio.
  Invero, il modello organizzativo in fase di studio, anche grazie all'istituzione di nuove posizioni organizzative ad elevata responsabilità previste dalla legge, garantisce, a parità di condizioni logistiche, un aumento della qualità delle attività di controllo dell'Agenzia attraverso il significativo aumento di funzioni per gli uffici decentrati e il contestuale potenziamento del loro ruolo di presidio territoriale.
  Infatti, il processo di riorganizzazione del territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli mira a ottimizzare risorse e processi, migliorando la distribuzione delle competenze operative e la qualità dei servizi.
  In tal senso, e al fine di segnalare l'intendimento dell'Amministrazione, di seguire un approccio metodologico basato su concertazione, equilibrio e condivisione, sotto il profilo procedurale si rappresenta che lo stato delle attività di studio sono ancora in fase di sviluppo e l'Amministrazione – in data 4 marzo 2024 – incontrerà, per la terza volta, le Organizzazioni Sindacali con l'intento di tracciare un percorso definito che approdi ad un concreto risultato di reale armonizzazione delle competenze monopolistiche con quelle doganali.
  La riforma organizzata è passata attraverso il vaglio di un «Comitato Ristretto» composto dai Responsabili delle Direzioni centrali e territoriali più significative dell'Amministrazione.
  I principi che hanno guidato la proposta di riforma sono così riassumibili: una revisione del modello organizzativo locale dell'Agenzia nell'ottica del pieno e completo superamento della divisione degli UfficiPag. 56 per materie; una digitalizzazione sempre più marcata e diffusa dei servizi pubblici e di pubblica accessibilità rivolti al cittadino; una nuova visione delle materie antifrode e delle annesse competenze al fine di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle cruciali attività di contrasto ai fenomeni illegali; una visione innovativa del concetto di controlli di natura fisiologica da effettuarsi negli Uffici locali ADM: controlli che devono essere improntati ad una maggior efficienza in termini di velocità di esecuzione per garantire all'attività industriale del nostro Paese traffici certi e tempestivi; il rafforzamento del presidio territoriale attraverso una puntuale attribuzione di competenze sotto il profilo dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, così da poter comunicare al cittadino gli ambiti di spettanza dei diversi Uffici; una innovativa strategia per la gestione degli immobili dell'Agenzia che, nel recente passato, ha portato, invece, alla proliferazione di sedi territoriali.
  Gli studi condotti hanno, pertanto, consentito di analizzare i vincoli di carattere giuridico-legale, relativamente alla ripartizione delle competenze sul territorio, con una puntuale analisi che si è articolata su tre categorie di atti che adotta l'Agenzia relativi a procedimenti tributari, procedimenti strettamente amministrativi e procedimenti sanzionatori amministrativi.
  La riforma – così calibrata – consente di ridurre i costi di gestione attiva dei processi di lavoro con un conseguente risparmio in termini finanziari che è di sostegno alla realizzazione di percorsi di carriera a sviluppo verticale del personale impiegato.
  Al termine del confronto con gli Organismi Paritetici, l'Agenzia dovrà presentare il progetto al Comitato di Gestione, organo istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per poi sottoporlo alla valutazione del Signor Ministro.

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ALLEGATO 2

5-02058 Toni Ricciardi: «Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra la Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023».

5-02061 Del Barba: «Chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'Accordo tra la Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla legge n. 83 del 2023».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, alla luce del nuovo Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri in vigore dal 17 luglio 2023, chiede chiarimenti in merito al regime impositivo dei lavoratori frontalieri sulle imposte sul reddito e sul patrimonio con particolare riferimento ai cosiddetti «vecchi frontalieri».
  Gli Onorevoli richiamano l'articolo 2, lettera b), numero 1) del predetto Accordo che definisce quale lavoratore frontaliero colui il quale «sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine dell'altro Stato contraente», mentre il successivo articolo 3 declina un regime di tassazione differenziata in relazione ai redditi di quei frontalieri che hanno iniziato a lavorare nell'area di frontiera Svizzera dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (cosiddetto «nuovi frontalieri»).
  Tanto premesso, in particolare, l'Interrogante chiede di sapere se «non ritenga opportuno chiarire che, in riferimento ai “Vecchi frontalieri” i cui redditi resteranno quindi soggetti a tassazione imponibile soltanto in Svizzera, resta confermata la definizione, peraltro coincidente con quella prevista dal richiamato articolo 2 dell'accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e oggetto di ratifica con legge n. 83 del 2023, contenuta nella (citata) risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38 del 2017, ovvero che i vecchi frontalieri continuano a considerarsi tali in virtù della distanza dal confine svizzero e non dal confine del Cantone presso cui prestano attività lavorativa».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che il precedente Accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri non conteneva la definizione di lavoratore frontaliere.
  L'Agenzia delle entrate con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 2017, ha precisato che «la qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente. In particolare, gli articoli del richiamato Accordo stipulato tra l'Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che i frontalieri "esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni" e non richiedono l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza».
  Il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri del 2020 fornisce una definizione di «lavoratore frontaliere» che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri Pag. 58(nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo.
  Sotto la vigenza del precedente Accordo del 1974 i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese hanno annualmente elaborato in via autonoma le proprie liste di comuni, in base ai dati forniti ai datori di lavoro svizzeri dai frontalieri italiani. Annualmente, i tre cantoni hanno fornito all'Italia il numero dei frontalieri residenti nei comuni italiani compresi negli elenchi svizzeri, in base a cui sono stati pagati i ristorni all'Italia.
  Ai fini del precedente Accordo del 1974 l'individuazione dei soggetti aventi diritto avveniva sulla scorta di norme di prassi e della rilevazione effettuata dalle autorità Svizzere.
  Il MEF si è rivolto all'Istituto Geografico Militare (IGM) al fine di ottenere l'elenco di tutti i comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera. L'elenco fornito dall'IGM ha evidenziato un numero di 518 in totale, con 71 comuni italiani in più rispetto ai comuni presenti nelle liste dei cantoni svizzeri.
  Il 22 dicembre 2023 è stata pertanto conclusa una procedura amichevole a cui sono allegate le liste dei comuni svizzeri compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con l'Italia, e dei comuni italiani compresi nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera.
  Ciò posto, in relazione al chiarimento richiesto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che nell'opzione esegetica privilegiata dell'Agenzia delle entrate, la definizione declinata nella cennata risoluzione resti valida ai fini dell'individuazione dei «vecchi frontalieri» da parte dello Stato italiano, dovendosi qualificare lavoratore frontaliere colui che «esercita un'attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza».

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ALLEGATO 3

5-02059 Matera: «Chiarimenti in ordine alla soglia minima di attività dei confidi».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente, ricordo che l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, impone ai confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro l'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.
  Il venir meno dei requisiti dimensionali comporta la revoca dell'autorizzazione, con cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari e iscrizione nell'elenco dei confidi.
  Sentite le competenti strutture, si ricorda che l'articolo 3, comma 11-quater del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 – al fine di tener conto degli effetti dell'epidemia COVID-19 ha sospeso sino al 31 dicembre 2022 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali.
  La disciplina di vigilanza (circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015) specifica che la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione se il volume di attività finanziaria del confidi risulti inferiore a 150 milioni di euro per almeno tre esercizi consecutivi.
  Anche alla luce di tali premesse l'intervento normativo proposto dagli onorevoli interroganti, seppur formalmente formulato in termini interpretativi, avrebbe carattere sostanzialmente innovativo in quanto estenderebbe l'ambito di operatività della sospensione delle revoche adottate dalla Banca d'Italia.
  Inoltre, l'interpretazione estensiva sarebbe asistematica, in quanto darebbe un segnale contraddittorio riguardo ai processi aggregativi (compiuti o in essere) tra confidi volti a garantire efficienza ed efficacia al sistema della garanzia privata e a migliorare la sua interazione con la garanzia pubblica promossi anche nell'ambito della disciplina del Fondo PMI.

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ALLEGATO 4

5-02060 Centemero: «Chiarimenti in ordine ai benefici fiscali riconosciuti agli Organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, operata dalla legge di bilancio per il 2021, che ha introdotto un'esenzione per gli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, istituiti nella Unione europea o nello Spazio economico europeo, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero, nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM).
  Tale esenzione è stata prevista ai fini dell'allineamento del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da fondi di investimento esteri.
  In proposito gli Onorevoli interroganti, tenuto conto che l'attuale formulazione della cennata disposizione sembrerebbe apparire di incerta applicazione, chiedono misure, anche di carattere normativo, volte a «prevedere un esplicito riferimento temporale correlato all'istituzione dei fondi di investimento» per circoscrivere l'ambito applicativo dell'esenzione introdotta.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 631 a 632, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) prevede un regime di esenzione degli utili e dei dividendi percepiti da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea (UE) e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), di seguito «OICR UE».
  Tali disposizioni nascono dall'esigenza di superare le differenze previgenti tra il trattamento fiscale previsto per i dividendi percepiti dagli OICR italiani e quello riservato ai dividendi percepiti dai OICR UE, tenuto conto che tale divergenza era stata oggetto di indagine da parte della Commissione europea (EU Pilot 8105/15/TAXU), all'esito della quale è stata considerata contraria ai principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento nell'Unione europea e nello Spazio Economico Europeo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2021, in generale, gli OICR di diritto estero subivano sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto, in caso di azioni o di altri strumenti finanziari equiparati immessi in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.
  Tutto ciò premesso, in merito alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che la tassazione dei proventi di natura finanziaria ai fini delle imposte sui redditi è effettuata sulla base del principio di cassa e detto principio regola anche il regime di esenzione in argomento che riguarda gli utili e i dividendi percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dagli OICR UE, come espressamentePag. 61 indicato nel comma 632 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021.
  Il regime di esenzione introdotto dalla citata legge di bilancio per il 2021, pertanto, prescinde, oltre che dal periodo di formazione degli utili o dalla relativa delibera di distribuzione, anche dalla data di istituzione dei fondi.

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ALLEGATO 5

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, del disegno di legge C. 1435 Governo e abb., recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.