CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 febbraio 2024
258.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1658, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

   rilevato che:

    il decreto-legge è volto ad agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024;

    a tal fine, l'articolo 1 del decreto-legge prevede la nomina di un commissario straordinario e che l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal commissario avvenga con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, facendo salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, disciplinando l'esecuzione anticipata del contratto, le impugnazioni degli atti e i giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere;

    in particolare, il comma 5 dell'articolo 1 dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

    l'articolo 2 autorizza per l'anno 2024 le conseguenti spese mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del decreto-legge intervengono nel settore degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici, che non appare riconducibile ad una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono sia su materie di competenza legislativa concorrente – come governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse (articolo 117, terzo comma) – sia su materie di competenza esclusiva dello Stato, come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettere e), h) e s));

   con la sentenza n. 401 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, essendo funzionalizzata al perseguimentoPag. 26 dell'interesse pubblico, si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica sommando al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e)), un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l));

   assume inoltre rilievo la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1435, e le proposte abbinate, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative presso la IX Commissione;

   rilevato che:

    a seguito dell'esame presso la Commissione di merito il provvedimento consta di 36 articoli, rispetto agli originari 18, e apporta numerose modifiche al codice della strada oltre che al codice penale e ad alcune leggi speciali, conferendo altresì una delega al Governo per la revisione del codice della strada e la modifica del suo regolamento di attuazione;

    in particolare, il titolo I reca disposizioni relative alle sanzioni e al potenziamento dei controlli sulle infrazioni, modificando in senso restrittivo le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, prevedendo aggravanti per il reato di abbandono di animali in strada, introducendo la sanzione della sospensione breve della patente di guida, intervenendo sui modi di accertamento delle violazioni mediante dispositivi automatici;

    il titolo II del disegno di legge detta disposizioni in tema di micromobilità elettrica, circolazione delle biciclette, circolazione dei motocicli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

    il titolo III detta disposizioni sulla segnaletica, sulle regole di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, sull'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva, sulle safety car e per contrastare il fenomeno del contromano;

    il titolo IV contiene previsioni in materia di sosta dei veicoli, istituzione di zone a traffico limitato e circolazione in casi particolari, oltre a prevedere per tutte le violazioni amministrative al codice della strada che la prevista maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento non possa mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione stessa;

    il titolo V del disegno di legge, infine, prevede una delega al Governo a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale nonché a provvedere, entro 90 giorni, all'aggiornamento del regolamento di attuazione del codice della strada;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   la disciplina della circolazione stradale rientra, per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione;

   per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie e quelle attinenti agli obblighi assicurativi, esse appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale» Pag. 28anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

   per quanto attiene invece all'accertamento delle violazioni in sede locale e all'istituzione delle ZTL, si tratta di materia in parte esclusiva statale e in parte concorrente, rispetto alla quale gli enti territoriali e locali paiono coinvolti mediante la previsione del parere o dell'intesa della conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.