CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 febbraio 2024
255.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02038 Ghirra: Criticità del sistema di trasporti interni
della Sardegna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.
  In premessa, ricordo che in sinergia con Regione Autonoma Sardegna, MIT e le società RFI e ANAS del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato, a fine 2022 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa finalizzato al consolidamento e allo sviluppo degli interventi per il potenziamento e l'integrazione dei servizi di mobilità nella Regione. Le attività previste nell'ambito del citato Protocollo hanno portato alla redazione di un documento di tipo organico che si prefigura come un punto di riferimento per il potenziamento della mobilità, offrendo, ad oggi, un quadro sinottico degli interventi previsti per lo sviluppo della rete di mobilità nella Regione Sardegna.
  In quest'ottica, il suddetto documento si inserisce in un processo di continuo aggiornamento e costituisce la pietra angolare per il monitoraggio e l'individuazione di possibili interventi infrastrutturali e tecnologici di più lungo termine.
  Con riferimento ai progetti infrastrutturali ferroviari in corso, nell'ottica di perseguire una maggiore sostenibilità ambientale e di garantire la continuità del servizio con materiale rotabile elettrico, sono previsti interventi di elettrificazione delle tratte Cagliari-Oristano, Oristano-Macomer, Decimomannu-Carbonia/Iglesias (Bacino del Sulcis) e Olbia Aeroporto-Golfo Aranci. I suddetti interventi, in stretta correlazione con gli ulteriori progetti in essere sulla rete ferroviaria sarda, consentiranno l'implementazione di nuovi materiali impattando positivamente sulle performance del servizio e sulle emissioni ambientali.
  Inoltre, sono previsti il raddoppio della tratta Decimomannu-Villamassargia, con interventi di riqualificazione delle stazioni sulle località esistenti ed interventi di upgrade prestazionale e tecnologico sulla tratta Cagliari-Sassari, che assicureranno l'aumento della velocità massima ed una conseguente riduzione dei tempi di percorrenza.
  Per l'esigenza di potenziamento della mobilità del bacino del Nuorese, RFI ha avviato la realizzazione di un documento di fattibilità per un nuovo collegamento ferroviario diretto tra Nuoro e Abbasanta, sulla linea Cagliari-Oristano-Macomer.
  Per quanto attiene al trasporto pubblico locale sono previsti investimenti per le ferrovie locali pari a circa 340 milioni di euro, tra cui risorse finalizzate al potenziamento del collegamento ferroviario e all'acquisto di materiale rotabile per le tratte Cagliari-Isili e Alghero-Sassari. Inoltre, sono previsti circa 264 milioni di euro per il rinnovo del parco autobus per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale al fine di ridurre l'età media del parco mezzi circolante.
  Per quanto attiene alle infrastrutture stradali, ANAS gestisce in Sardegna una rete pari a 2.953 chilometri per un investimento complessivo di 4,95 miliardi di euro, per lavori di adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza sia di nuove opere che di manutenzione programmata.
  Tra i principali interventi in corso e di prossimo avvio, segnalo l'itinerario Sassari-Olbia, la SS 195 della Sulcitana, la SS 125 Orientale Sarda, la SS 291 della Nurra e l'adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della SS 131 Carlo Felice.Pag. 87
  Tra quelli in fase di progettazione, tra gli altri, la SS 130 Iglesiente, la SS 198 di Seu e di Lanusei, la Nuova SS 125/133-bis Olbia Palau, la SS 127 Settentrionale Sarda e la SS 128 Centrale Sarda.
  Assicuro l'impegno del MIT per migliorare e per potenziare le infrastrutture ferroviarie e stradali così da garantire ai cittadini della Sardegna una rete di trasporto più moderna, interconnessa e accessibile.

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ALLEGATO 2

5-02041 Iaria: Rinnovo del contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto, la società Trenitalia ha rappresentato quanto segue.
  In premessa, il vigente Contratto di Servizio con Trenitalia, come previsto dall'articolo 12, è attualmente in fase di revisione con particolare riferimento all'offerta, al programma degli investimenti per il materiale rotabile e alle sue condizioni di equilibrio economico-finanziario.
  Con riferimento all'asset, attraverso il decreto ministeriale n. 475 del 29 novembre 2021, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, sono stati assegnati alla società Trenitalia, in qualità di soggetto attuatore, 200 milioni di euro per il rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi da impiegare nelle tratte da e per il Sud Italia, nello specifico 7 treni ibridi e 70 carrozze notte.
  La realizzazione dell'intervento è attualmente in linea con le tempistiche previste per la consegna della fornitura.
  A seguito della revisione del PNRR e dell'inserimento del nuovo capitolo REPowerEU, è previsto un potenziamento del parco ferroviario per il servizio intercity che vedrà, a breve, l'avvio dell'iter per la fornitura di ulteriori 13 treni bimodali (potenziando, così, la Misura PNRR dagli originari 53 treni ai 66 treni), di 12 treni Electric Multiple Units (EMU) e di ulteriori 30 carrozze notte.
  Per quanto riguarda la disponibilità del materiale rotabile e della qualità dei servizi, la relativa rendicontazione annuale è inclusa nella relazione presentata al CIPESS e pubblicata sul sito istituzionale del MIT.
  In conclusione, confermo quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti, che sono tuttora in corso le interlocuzioni con la Commissione europea in merito alla possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento UE 1370 del 2007 per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico.

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ALLEGATO 3

5-02040 Barbagallo: Realizzazione delle opere connesse alla sicurezza stradale e alle infrastrutture ferroviarie funzionali alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.
  La realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 rappresenta una priorità.
  In considerazione dei ritardi maturati per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina 2020-2026, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 10 del 5 febbraio 2024, al fine di assicurare la loro realizzazione in tempi rapidi e coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi ivi fissati.
  A tal proposito, la società ANAS è stata individuata quale soggetto attuatore dei seguenti interventi: allargamento in tratti saltuari dal chilometro 18+200 al chilometro 68+300 della Strada Statale 38, adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco, consolidamento della galleria Monte Piazzo, potenziamento dello svincolo in località Piona e messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, lungo la strada statale 36.
  L'obiettivo è quello di velocizzare la realizzazione delle opere diversificando i soggetti attuatori e, al contempo, assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto che possiede il know how e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere. Per gli interventi descritti risultano, infatti, attualmente efficaci accordi quadro di ANAS che consentono di semplificare l'iter di affidamento dei singoli contratti. Sono al vaglio del Governo soluzioni analoghe anche per la realizzazione di opere ferroviarie.
  Restano in capo al Commissario straordinario la realizzazione di altre opere complementari già oggetto di commissariamento, più precisamente, il completamento del percorso ciclabile Abbadia Lariana sulla strada statale 36, la Tangenziale sud di Sondrio, la variante di Trescore ed Entratico, le varianti di Vercurago, Cortina e Longarone nonché gli interventi di soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano che intersecano la strada statale 38.
  Tale ridistribuzione, connessa alla revisione della governance della società Milano-Cortina, consentirà di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.
  In tal modo, sarà perseguito l'obiettivo del loro completamento nei tempi previsti, anche al fine del miglioramento della sicurezza stradale e delle infrastrutture ferroviarie.

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ALLEGATO 4

5-02042 Pastorella: Misure a sostegno dell'utenza colpita dall'interruzione della circolazione tra Mantova e Bozzolo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.
  Come è noto, gli stringenti tempi dei cronoprogrammi imposti dal PNRR prevedono la conclusione degli investimenti entro il 2026. Nel caso di interventi ferroviari, con cantieri che impattano su linee o impianti esistenti, la realizzazione delle opere ha necessariamente imposto la previsione di chiudere intere linee per durate che possono arrivare sino a due anni. Tali chiusure hanno un indiscusso impatto sia sul trasporto delle merci che delle persone. Tuttavia, se a parità di origine e destinazione il traffico merci nella maggior parte dei casi può essere dirottato verso altre linee, nel trasporto dei passeggeri tale facoltà è difficilmente perseguibile perché il più delle volte sono proprio le stazioni incluse nella tratta interrotta ad essere poli generatori di domanda di trasporto.
  Sul sito di RFI sono riportate sia le informazioni relative all'orario di servizio 2023-2024 che quelle relative all'orario di servizio 2024-2025.
  Nel caso specifico riportato dall'onorevole interrogante, l'intervento riguarda un raddoppio in stretto affiancamento; si tratta di un lavoro che non può in alcun modo essere fatto in soggezione di esercizio ferroviario sia per l'incolumità dei lavoratori impiegati nel cantiere che dei pendolari utenti dell'impresa Trenord.
  Peraltro, l'intervento fa parte del programma regionale mobilità e trasporti della Regione Lombardia, nonché dell’«Intesa sulle strategie e sulle modalità per lo sviluppo del servizio ferroviario regionale passeggeri, del trasporto merci e degli standard qualitativi per l'interscambio modale» sottoscritta tra RFI e Regione Lombardia.
  In sostituzione del servizio ferroviario, la società Trenord, sentita sul tema, ha comunicato di aver predisposto un servizio bus sostitutivo per il quale valgono i normali biglietti e gli abbonamenti a tariffa ferroviaria regionale. Tale soluzione è stata concordata in numerose riunioni organizzate dal Prefetto di Mantova, alle quali hanno partecipato, oltre alla stessa società Trenord, RFI e tutti gli enti locali interessati.
  Dopo l'avvio dei lavori e la conseguente interruzione della linea ferroviaria tra Mantova e Bozzolo, si sono svolti ulteriori incontri presso la Prefettura di Mantova per verificare l'andamento del servizio. Dall'esito degli incontri, è risultato che il servizio sostitutivo risponde adeguatamente alla domanda di mobilità esistente pur con l'inevitabile allungamento del tempo di percorrenza complessivo determinato dal percorso stradale e dall'interscambio bus/treno.
  Trenord ha riferito, altresì, di poter effettuare servizi di bus sostitutivo del servizio ferroviario esclusivamente nella tratta interrotta, ovvero la Mantova-Bozzolo. Eventuali differenti servizi di trasporto mediante linea automobilistica, come quello tra Mantova e Peschiera del Garda, potranno essere richiesti alla competente Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova.
  Alla fine dei lavori, tra meno di due anni, REI disporrà di una linea a doppio binario con un incremento della capacità sulla tratta da 4 treni/ora nei due sensi di marcia a 10 treni/ora per direzione e un contestuale aumento del livello di regolarità dei servizi in quanto i treni non dovranno più incrociarsi nelle stazioni ma potranno incrociarsi in piena linea.

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ALLEGATO 5

5-02043 Pastorino: Completamento del progetto Skymetro presso la città di Genova.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.
  Lo scorso 13 febbraio il Comune di Genova ha trasmesso al MIT una comunicazione in merito alla programmazione dell'intervento Skymetro Val Bisagno-Genova con il cronoprogramma aggiornato che prevede il completamento dell'opera entro il 2029.
  In considerazione della richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori e per l'ultimazione degli stessi, il MIT ha trasmesso proprio ieri al MEF lo schema di decreto per il relativo concerto.
  Tale rimodulazione fissa al 30 giugno 2025 il termine per l'aggiudicazione dei lavori e al 31 dicembre 2029 quello per l'ultimazione dei lavori.
  In merito al procedimento autorizzativo, sono attesi la conclusione formale della Conferenza di servizi avviata in data 18 ottobre 2023, nel corso della quale si sta esaminando l'intervento di risoluzione delle interferenze con l'elettrodotto di Tema e l'emissione del parere di VIA da parte della Regione Liguria.
  Per quanto attiene alla procedura per l'espressione del parere relativo all'intervento da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il citato Consesso è in attesa di riscontro alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti e alla presentazione del progetto completo da parte del Comune di Genova.
  La valutazione tecnico-economica da parte del MIT – finalizzata all'emissione del nulla osta tecnico per la sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e alla verifica di congruità, come prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2022 – verrà effettuata sul progetto che avrà recepito le prescrizioni del citato Consiglio Superiore.

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ALLEGATO 6

5-02039 Cangiano: Rispetto delle disposizioni in materia di soggetti abilitati al rilascio dell'idoneità di guida.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.
  Il rilascio e il rinnovo delle patenti sono subordinati alla verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica alla guida da parte dei soggetti richiedenti. Tale verifica deve essere effettuata da un soggetto certificatore abilitato.
  L'articolo 119 del Codice della strada definisce i requisiti psichici e fisici che un medico abilitato deve attestare al fine del rilascio del certificato per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida.
  Il decreto dirigenziale del MIT del 31 gennaio 2011 definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di certificazione, identifica le categorie di medici certificatori e disciplina le procedure di acquisizione del codice di identificazione da parte di questi, propedeutico al rilascio di certificati attestanti il possesso dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida di un veicolo a motore.
  La procedura per la disabilitazione dei medici monocratici prevede che la struttura di appartenenza richieda la disabilitazione del codice di identificazione all'ufficio provinciale della Motorizzazione, indicandone la motivazione previa apposita attività istruttoria. Tuttavia, sovente si sono verificati casi come quelli indicati dall'onorevole interrogante in cui detta richiesta non viene effettuata e, pertanto, il MIT non ha possibilità di intervenire.
  Per ovviare a tale situazione, sono state intraprese iniziative per assicurare la regolarità delle certificazioni rilasciate.
  Nello specifico, il MIT si sta operando per:

   consentire l'accesso ai servizi sul Portale dell'Automobilista alle figure professionali abilitate al rilascio dell'idoneità di guida degli autoveicoli, esclusivamente tramite l'utilizzo di SPID Livello 2 o CIE, e non più con le sole credenziali rilasciate dal CED della Motorizzazione. Entro la fine del prossimo mese di giugno sarà resa disponibile la nuova modalità di autenticazione;

   acquisire il dato relativo al decesso dei medici abilitati tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell'interno. Detta informazione sarà acquisita tramite i servizi di interoperabilità della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per la verifica sistematica all'atto del login nell'applicazione;

   predisporre una nuova procedura di «autocensimento» degli abilitati al rilascio di idoneità alla guida, con funzioni di validazione a carico delle strutture di appartenenza, quale procedura necessaria al rilascio del codice identificativo. Tale procedura consentirà la risoluzione del problema legato all'incongruità tra l'elenco degli Albi regionali e quanto risultante negli archivi della Motorizzazione;

   predisporre una nuova procedura che prevede la firma digitale del certificato medico rilasciato dal medico certificatore.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (Atto n. 108);

   in considerazione dei criteri di cui all'articolo 4 della legge di delegazione europea 22 aprile 2021, n. 53, di quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 ed in base alla direttiva UE 2018/1972;

   in considerazione dell'aggiornamento al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

   in considerazione della consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche – decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, avviata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e rivolta principalmente agli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, finalizzata ad acquisire l'orientamento del mercato sull'applicazione della nuova normativa di settore;

   considerato che:

    il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 2, comma 1, lettera ll), definisce «operatore» un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

    il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 2, comma 1, lettera zz), definisce «risorse correlate»: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

    le infrastrutture di telecomunicazione elettronica sono considerate opere di pubblica utilità (ex articolo 51, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) e opere di urbanizzazione primaria (ex articolo 43 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259);

    l'installazione di torre e tralicci è regolamentata dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), il quale riveste carattere di lex specialis;

    il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 4, comma 2, lettera a), sottolinea la necessità di promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

    il carattere strategico e/o essenziale correlato alle opere di comunicazione elettronica impone la massima collaborazione istituzionale tra i soggetti pubblici e privati Pag. 94al fine di scongiurare situazioni che non consentano o soltanto ritardino la sollecita realizzazione delle opere sopraindicate;

   rilevato che nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture relative alla banda ultra-larga e delle reti pubbliche di comunicazione si sono talvolta registrati ritardi che non hanno consentito lo svolgimento efficiente e tempestivo delle attività, causati, in alcuni casi, dall'inerzia amministrativa, in altri casi, dalla mancata adozione di provvedimenti abilitativi aventi carattere vincolato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, comma 2, lettera d), capoverso m-bis, le parole «operatore di telecomunicazione» siano sostituite dalle seguenti: «operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche»;

   2) si valuti la necessità di modificare, all'articolo 1, comma 2, lettera g), n. 1, lettera t-ter), la definizione di «impianto di comunicazione elettronica» nel senso di farvi rientrare sia le tecnologie attualmente in funzione sia quelle che potrebbero svilupparsi e affermarsi in futuro e, in particolare, la medesima lettera sia riformulata nel senso che tale impianto è l'insieme di dispositivi di rete che può comprendere le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici. Siano pertanto soppresse le parole: «e che consente la comunicazione tra individui e dispositivi»;

   3) all'articolo 1, comma 6, capoverso 2-bis, la parola: «zone» sia sostituita dalla seguente: «siti»;

   4) all'articolo 1, comma 20, lettera a), capoverso 1, le parole: «ai successivi commi 5 e 6» siano sostituite dalle seguenti: «ai successivi commi 4-bis e 4-ter»;

   5) ovunque ricorra nel testo il riferimento all'invio di documentazione mediante caricamento su portali telematici, sia chiarito che, in mancanza dell'attivazione di tali portali, l'unico altro mezzo di invio è la PEC;

   6) all'articolo 1, comma 34, dopo le parole: «259 del 2003» siano aggiunte le seguenti: ‹‹al comma 2, le parole: «a 84» siano sostituite dalle seguenti: «e 84 e»;››;

  e con le seguenti osservazioni:

   a) in riferimento alla radiofonia digitale, per promuoverne un rapido sviluppo unitamente alla relativa transizione dei servizi di radio diffusione analogici, si valuti l'opportunità di semplificare l'installazione dei nuovi impianti digitali nelle stazioni di emissione ad oggi esistenti e in uso per le diffusioni analogiche FM;

   b) si valuti la necessità di introdurre nel Codice delle comunicazioni elettroniche, nell'ambito del richiamo alle reti fisse e mobili, anche il riferimento alla rete fixed wireless;

   c) si valuti di introdurre nel sistema sanzionatorio un principio basato sulla proporzione, analogo a quello utilizzato per il pagamento dei diritti amministrativi;

   d) si valuti la necessità di sopprimere la lettera b) dell'articolo 1, comma 18;

   e) si valuti la necessità di sopprimere le parole «di compatibilità» alla lettera a) dell'articolo 1, comma 18;

   f) si valuti la necessità di sopprimere la lettera c) dell'articolo 1, comma 19, o di riformularla per distinguere il termine di realizzazione dell'opera da quello della attivazione dell'impianto;

   g) si valuti la necessità che, ovunque ricorra nel testo il riferimento al modulo di cui all'allegato 12-bis dello schema di decreto legislativo, sia chiarito che esso è l'unico che deve essere utilizzato per le istanze alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali, con esclusione della facoltà di questi ultimi di predisporre moduli propri;

   h) si valuti la necessità di aggiungere, all'articolo 1, comma 20, dopo la lettera b), la seguente: «b-bis) al comma 4, terzo Pag. 95periodo, dopo le parole “e collaudo statico” sono aggiunte le seguenti: “salvo che per gli interventi di minore rilevanza”, in coordinamento con l'articolo 49-bis del Codice»;

   i) si valuti la necessità all'articolo 1, dopo il comma 27, di aggiungere il seguente:

  «27-bis. All'articolo 57, comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   “c-bis) i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie non sono responsabili per inadempimento nel caso in cui la tecnologia al momento disponibile non consenta tecnicamente di adempiere»;

   l) si valuti l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle norme che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione e la modifica di impianti radioelettrici per infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli articoli 44 e seguenti, il principio di equità e di correttezza nella ripartizione dello spazio elettromagnetico;

   m) all'articolo 1, comma 25, lettera a), si valuti l'opportunità di sopprimere le parole da: «Ai fini dell'applicazione» fino alla fine della lettera.

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ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD-IDP

  La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (A.G. 108);

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame aggiorna e corregge il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, di istituzione del Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche;

    si tratta di un testo molto ampio composto di 8 articoli e di 2 allegati i quali contengono circa 200 modificazioni testuali rispetto alle norme vigenti per migliorare la qualità redazionale di talune disposizioni, eliminare refusi e semplificare le disposizioni procedimentali gran parte delle quali si configurano come semplificazioni di carattere ordinamentale; tra le modifiche sostanziali si segnala quella inerente la mappatura geografica delle reti;

    in particolare è stata modificata la prima parte del codice, relativa all'uso pubblico (autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri AGCOM) ed è stata aggiornata la parte IV del codice relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato per quanto riguarda i radioamatori;

    l'articolo 1 del testo in esame apporta prevalentemente modifiche di carattere ordinamentale al codice delle comunicazioni elettroniche che vanno ad incidere sui seguenti articoli: 1 (ambito applicativo), 2 (definizioni), 3 (principi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica), 4 (obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica), 6 (attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) per meglio delimitare i compiti dell'Autorità, 8 (regioni ed enti locali) per meglio specificare i compiti di competenza delle Regioni e degli enti locali, 9 (misure di garanzia) per aggiornare un riferimento normativo, 11 (autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), 12 (sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale), 13 (condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici), 14 (dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione), 15 (elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale), 22 (mappatura geografica delle reti), 28 (ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità), 39 (normalizzazione ossia l'adozione di specifiche tecniche adottate dalla Commissione per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni), 42 (contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture), 43 (infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio), 44 (nuovi impianti – procedimenti autorizzatoriPag. 97 relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici), 45 (procedure semplificate per determinate tipologie di impianti), 49 (opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico), 49-ter (inefficacia del provvedimento tardivo di diniego) articolo di nuova introduzione, 51 (pubblica utilità – espropriazione e diritto di prelazione legale), 52 (limitazioni legali della proprietà), 54-bis (infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità), 56 (impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze), 58 (gestione dello spettro radio), 68 (accesso alle reti locali in radiofrequenza), 69 (installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata), 77 (procedura per l'individuazione della domanda transnazionale), 78 (procedura per l'analisi del mercato), 80 (obbligo di trasparenza), 91 (imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso), 98-decies (risorse di numerazione), 98-undetricies (identificazione degli utenti);

    l'articolo 2 apporta delle modifiche, per lo più di carattere ordinamentale alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, che vanno ad incidere sui seguenti articoli: 99 (installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato), 136 (patente di operatore [necessaria per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore), 137 (requisiti per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore), 138 (dichiarazione resa per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività elencate all'articolo 104), 139 (nominativo assegnato a ciascuna stazione di radioamatore), 143 (stazioni ripetitrici), 144 (autorizzazioni speciali per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore);

    l'articolo 3 apporta modifiche agli allegati da 1 a 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, tra le quali quelle di maggior rilievo riguardano l'allegato 12 che disciplina la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

    l'articolo 4, dispone una serie di modifiche di carattere formale al decreto legislativo n. 253 del 2003, volte ad eliminare alcuni refusi ed aggiornare alcune diciture non più attuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, tra le quali quella di maggior rilievo stabilisce che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e che tale norma si applichi agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data del testo in esame;

    l'articolo 6, è volto ad eliminare un doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai Comuni, che erano chiamati a trasferire la documentazione di asseverazione dal tecnico dell'impresa, che la redige, al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), attribuendo direttamente al tecnico abilitato che ha rilasciato l'attestazione dell'etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga» l'onere di comunicare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI);

    infine, l'articolo 7 reca una serie di abrogazioni e di norme transitorie, mentre l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria;

   considerato che:

    il provvedimento in esame è stato adottato a seguito di una procedura di consultazione pubblica indetta dal MIMIT finalizzata ad acquisire l'orientamento del mercato sull'applicazione della nuova normativa di settore. La consultazione è stata rivolta in particolare agli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

    le audizioni svolte hanno evidenziato, proprio in ragione della prevalenza di misure di carattere meramente ordinamentale, diverse mancanze e criticità nei Pag. 98contenuti dello schema di decreto legislativo in esame;

    in relazione alla mappatura geografica delle reti e dell'offerta di connettività alcuni soggetti hanno evidenziato delle problematicità in relazione alla natura vincolante delle dichiarazioni sulle intenzioni di investimento fatte dalle imprese di cui al nuovo comma 4-bis a cui consegue, in caso di inottemperanza, una sanzione amministrativa da parte del regolatore. È stato sottolineato come tale disposizione sembra implicare delle problematicità sia a livello pratico, dove può avere effetti perversi sugli incentivi delle stesse imprese nella fase di dichiarazione sia a livello di tutela dei diritti, in quanto sembra restringere eccessivamente il diritto di iniziativa economica. L'obbligo di attenersi a tali programmi e previsioni di investimento sembra restringere eccessivamente la libertà di iniziativa economica, cui si impedisce adattamenti alle dinamiche competitive, tecnologiche e finanziarie di mercati in costante e repentina evoluzione, quali sono le comunicazioni elettroniche;

    le semplificazioni introdotte non contribuiscono a ridurre significativamente i tempi e i costi di sviluppo ed esecuzione delle opere di infrastrutturazione delle reti, mentre sul tema degli investimenti il problema centrale è la mancata attuazione dei programmi di investimento caratterizzati da grandissimi ritardi, come nel caso del Piano BUL «aree bianche». Uno dei motivi principali di questi ritardi è quello relativo alle difficoltà per le imprese di ottenere tempestivamente autorizzazioni da parte degli enti locali per i lavori necessari alla costruzione ed installazione delle nuove reti. Al riguardo lo schema di decreto pone delle problematicità laddove la prevista modulistica armonizzata, inclusa all'allegato 12-bis, diventa recessiva in caso gli enti locali ne abbiano predisposta una propria;

    lo schema di decreto non considera in maniera adeguata le evoluzioni tecnologiche e di contesto in relazione alla responsabilità degli operatori e fornitori nel trasmette in chiaro contenuti criptati attraverso l'utilizzo di applicazioni, anche qualora la tecnologia utilizzata escluda tale possibilità. Le misure di sanzionamento dei soggetti, in particolare laddove non sussista la possibilità tecnica di eseguire richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale, appaiono eccessive e necessitano di trovare altre forme di collaborazione per adempiere alle richieste. Nell'attuale versione tutto questo si traduce in un effetto distorsivo e discriminatorio per l'industria nazionale, impedendo la commercializzazione su vasta scala di soluzioni di comunicazione elettronica criptate end to end, inibendo solo agli operatori industriali italiani la commercializzazione di soluzioni di comunicazioni sicure, criptate e trusted. Peraltro una impostazione in linea con le richieste del settore industriale è già stata fatta propria dal Governo nell'ambito della regolamentazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione (decreto ministeriale 15 dicembre 2022) che nell'elencare puntualmente le prestazioni, utilizza l'allocazione «se possibile» riferita a quelle connesse alla capostazione di applicazioni come WhatsApp o Messenger, escludendo quindi sanzioni nel caso di impossibilità tecnologica a eseguire la prestazione;

    inoltre, con riferimento alle norme che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione e la modifica di impianti radioelettrici per infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli articoli 44 e seguenti, il provvedimento non prevede appositi criteri volti a garantire il principio di equa ripartizione dell'ulteriore spazio elettromagnetico che verrà messo a disposizione degli operatori di comunicazioni elettroniche,

  tutto ciò premesso, esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   a) sia evitato il sanzionamento dei soggetti, laddove non sussista la «possibilità tecnica» di eseguire richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla Pag. 99sicurezza nazionale, trovando altre forme di collaborazione per adempiere alle richieste; nell'ambito di valutazione della «possibilità tecnica», si deve tenere in considerazione anche i rischi che l'accesso al contenuto della comunicazione veicolata comporta per la sicurezza esterna e/o l'aumento della vulnerabilità della comunicazione stessa. Nel valutare questo bilanciamento deve essere anche coinvolta, con parere obbligatorio ma non vincolante, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. In ogni caso deve essere evitato l'effetto distorsivo e discriminatorio della norma che inibisce solo ai fornitori italiani la commercializzazione di soluzioni di comunicazioni sicure, criptate e trusted perché sanzionabili mentre i fornitori stranieri sono protetti dai propri ordinamenti che escludono esplicitamente, come nel caso degli USA, la responsabilità delle piattaforme e degli operatori quando non abbiano la capacità tecnologica di fornire i contenuti decrittati ovvero di mettere in condizione le autorità di decrittarli;

   b) siano stabiliti i princìpi generali per distribuire lo spazio elettromagnetico aggiuntivo conseguente all'adeguamento dei limiti come descritto nell'articolo 10 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, al fine di assicurare una divisione equa, ragionevole e non discriminatoria di questo spazio supplementare tra gli operatori di comunicazioni elettroniche ed evitare, per tale via, successive richieste di ulteriore spazio elettromagnetico aggiuntivo in ragione di una sua non equa ripartizione; la declinazione concreta di tali principi deve essere demandata al regolatore di settore, AGCOM, sia attraverso la definizione di linee guida, sia attraverso uno specifico potere di risoluzione di controversie fra operatori.

   c) i dati relativi alla mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività siano messi nella disponibilità, anche di regioni ed enti locali, tramite l'esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (articolo 50 del CAD) o strumento equivalente, al fine di avere un quadro più completo possibile della mappatura della iniziative attivate per garantire elevati livelli di connettività in Italia e del relativo effettivo livello di dispiegamento e disponibilità, inclusa la disponibilità del dato ancorché anonimizzato, che consenta di individuare se su un dato civico sia stata fornita una dichiarazione di investimento da parte di uno o più operatori privati e quando lo stesso operatore abbia previsto di attivare il servizio. Questo include un processo di arricchimento del dato recepito in sede di consultazione e mappatura, che includa e tenga in adeguata considerazione anche una raccolta statisticamente significativa della qualità del servizio effettivamente erogato e percepito dagli utenti finali, nonché una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività, effettuata consultando le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni;

   d) sia modificato l'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto, eliminando la natura vincolante delle dichiarazioni sulle intenzioni di investimento fatte dalle imprese, a cui fa conseguire, in caso di non ottemperanza, una sanzione amministrativa da parte del regolatore; oppure, in subordine, limitare tale natura vincolante e la conseguente possibile sanzione ai soli casi di mappatura svolta dal Governo nel contesto della definizione e implementazione di politiche di investimento di fondi pubblici per la costruzione di reti a banda ultra-larga, cui si applica la normativa sugli aiuti di Stato;

   e) siano rafforzate e aggiornate le misure di semplificazione previste dal provvedimento in esame al fine di contribuire maggiormente all'ottimizzazione dei tempi, dei costi di sviluppo e di esecuzione delle opere di infrastrutturazione delle reti, a partire da quelle di nuova generazione e allo sviluppo dei progetti di trasformazione digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli in ambito PNRR, nonché alla costruzione di un sistema in grado di prevenire e rispondere tempestivamente alle minacce cibernetiche.

Casu, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Ghio.

Pag. 100

ALLEGATO 9

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3

  All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 218-ter, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) articolo 173, comma 3-bis;
1.25. (Nuova formulazione) Casu, Gianassi.

ART. 5

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esercitazioni di guida)

  1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l'autorizzazione»;

   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con sé anche certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo. La guida senza tale certificazione è soggetta alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilito il numero minimo delle ore di esercitazione da effettuarsi presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato cui l'aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2, nonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni».
5.05. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.

ART. 17

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di accertamento e conseguenti pagamenti, nell'ottica di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e della pubblica amministrazione, assicurando una notificazione tempestiva, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione;
*6.31. (Nuova formulazione) Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*6.53. (Nuova formulazione) Pastorino, Casu, Pastorella.
*13.31. (Nuova formulazione) Sorte, Tosi.
*17.35. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Pag. 101

*17.41. (Nuova formulazione) Casu, Ascani.
*17.42. (Nuova formulazione) Casu, Ascani.
*17.43. (Nuova formulazione) Casu, Ascani.

  All'articolo 17, comma 3, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) semplificazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti deboli della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti, la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;
**8.011. (Nuova formulazione) Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
**8.013. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.

ART. 14

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

  1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo le parole: «dalle disposizioni vigenti.» sono aggiunte le seguenti: «Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione».
14.04. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 15

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 57, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada:

   a) per il proprio trasferimento;

   b) per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale;

   c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni, nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.».
15.08. Barabotti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Gaetana Russo.

ART. 17

  Al comma 3, lettera d), numero 2), e ovunque ricorrano, sostituire le parole: dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con le seguenti: dell'utenza vulnerabile.
17.36. Pastorino.

Pag. 102

  Al comma 3, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , anche con l'ausilio di simulatori di guida.
*17.119. (Nuova formulazione) Casu
*17.122. (Nuova formulazione) Pastorella.
*17.123. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.
*17.124. (Nuova formulazione) Casu.

Pag. 103

ALLEGATO 10

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 17.

  Al comma 3, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , anche con l'ausilio di simulatori di guida di alta qualità.
*17.119. Casu
*17.122. Pastorella.
*17.123. Tosi, Sorte.
*17.124. Casu.