CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 febbraio 2024
254.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 3

  All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 218-ter, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) articolo 173, comma 3-bis;
*1.25. Casu, Gianassi.
*6.45. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.
*6.46. Pastorino.
*6.47. Ghirra.
*17.33. Casu, Gianassi.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime sulla strada;
*4.8. Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*4.9. Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*4.26. Casu.
*17.16. Casu.

ART. 5

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esercitazioni di guida)

  1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l'autorizzazione»;

   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con sé anche certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo. La guida senza tale certificazione è soggetta alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilito il numero minimo delle ore di esercitazione da effettuarsi presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato cui l'aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2, nonché la disciplinaPag. 92 e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni».
*5.05. Tosi, Sorte.
*5.06. Casu.
*5.07. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

ART. 17.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di accertamento e conseguenti pagamenti, nell'ottica di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e della pubblica amministrazione, assicurando una notificazione tempestiva, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione;
*6.31. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*13.31. Sorte, Tosi.
*14.03. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*14.04. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*17.35. Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.
*17.41. Casu, Ascani.
*17.42. Casu, Ascani.
*17.43. Casu, Ascani.

ART. 7.

  Al comma 1), lettera m), capoverso 75-vicies quinquies, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: , secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184.
*7.20. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
*7.21. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*7.22. Ghirra.
*7.23. Pastorella.

ART. 17.

  Al comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche nonché delle sperimentazioni nazionali ed internazionali sui veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente introdotti sul mercato nazionale;
*8.03. Pastorella, Iaria, Casu.
*17.144. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 3, dopo la lettera o) inserire la seguente: «o-bis) semplificazione, in un'ottica di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti deboli della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti, la sistemazione del carico sui veicoli ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive»;
*8.06. Pastorella.
*8.07. Ghirra.

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*8.08. Gianassi, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.
*8.09. Gianassi, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.
*8.010. Ghirra.
*8.011. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
*8.013. Tosi, Sorte.
*8.014. Pastorella.
*8.031. Pretto, Furgiuele, Dara, Marchetti.
*17.145. Casu, Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Roggiani.
*17.147. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
*17.148. Casu, Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali.

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ALLEGATO 2

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 17.

  Al comma 3, lettera f), numero 2), dopo le parole: infrastrutture stradali aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista,

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista.
*17.70. (Nuova formulazione) Pretto, Marchetti, Dara, Furgiuele.
*17.98. (Nuova formulazione) Ghirra.
*17.99. (Nuova formulazione) Faraone, Iaria.
*17.100. (Nuova formulazione) Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
*17.136. (Nuova formulazione) Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s-bis) modificare la disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso il quale il proprietario del veicolo deve immatricolare il veicolo in conformità all'ordinamento nazionale.
17.125. (Nuova formulazione) Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 1.

  All'articolo 17, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice, nell'ottica di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale;
*1.8. (Nuova formulazione) Casu.
*3.24. (Nuova formulazione) Casu.
*4.2. (Nuova formulazione) Casu.
*10.8. (Nuova formulazione) Casu.
*17.30. (Nuova formulazione) Casu.
*17.57. (Nuova formulazione) Casu.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: le officine aggiungere le seguenti: di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
*2.6. Ghirra.
*2.7. Pastorino.
*2.8. Casu.
*2.10. Pastorella.

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*2.11. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*2.12. Gadda.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 3, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

  3-bis) armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti anche sulla sicurezza della circolazione stradale;
3.13. (Nuova formulazione) Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da euro 271 a euro 1084 con le seguenti: da euro 220 a euro 880.
3.31. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: da euro 422 a euro 1697 con le seguenti: da euro 250 a euro 1000;

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), sostituire le parole : da euro 644 a euro 2.588 con le seguenti: da euro 350 a euro 1400.
*3.35. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.
*3.37. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*3.38. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*3.39. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 3, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali in relazione alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, al fine di assicurarne l'utilizzo prioritario per gli interventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;
*3.02. (Nuova formulazione) Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
*3.03. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.
*3.010. (Nuova formulazione) Pastorino.
*3.011. (Nuova formulazione) Ghirra.
*3.012. (Nuova formulazione) Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.
*3.013. (Nuova formulazione) Morassut.
*3.014. (Nuova formulazione) Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*3.015. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Pag. 96Giornata mondiale della memoria delle vittime sulla strada;
*4.8. (Nuova formulazione) Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*4.9. (Nuova formulazione) Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*4.26. (Nuova formulazione) Casu.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: soggetti formatori tra gli enti aggiungere le seguenti: , anche privati,.
4.19. (Nuova formulazione) Pretto, Marchetti, Dara, Furgiuele.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: paritarie aggiungere le seguenti: e dalle autoscuole di cui all'articolo 123.
4.11. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: in materia di sicurezza stradale inserire le seguenti: , inclusi gli enti di formazione professionale accreditati,
4.21. Gadda, Barbagallo, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: in materia di sicurezza stradale inserire le seguenti: , nonché tra gli enti privati di formazione professionale,
*4.22. Barbagallo.
*4.23. Pastorella.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 117, comma 2-bis, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettriche o ibride plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW.»
5.10. (Nuova formulazione) Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) all'articolo 45, comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica»;

   a-bis) all'articolo 142, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

   «6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo sino ad un'ora, si applicano le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis».
*6.3. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.
*6.5. (Nuova formulazione) Pastorino.

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ART. 17.

  All'articolo 17, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità e revisione della disciplina della circolazione delle macchine per uso di persone con disabilità, tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, nell'ottica di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi;
2.4. (Nuova formulazione) Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  All'articolo 17, comma 4, lettera h), dopo le parole: e collezionistico aggiungere le seguenti: , di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo,
*3.09. (Nuova formulazione) Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
*17.139. (Nuova formulazione) Casu.

ART. 17.

  Al comma 3, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riferimento, tra l'altro, all'attività di primo soccorso;
4.011. (Nuova formulazione) Amorese, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute;
*6.036. (Nuova formulazione) Mantovani, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*17.126. (Nuova formulazione) Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  All'articolo 17, comma 4, lettera i), sopprimere le parole: , la pubblicità.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) semplificazione e razionalizzazione disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, della pubblicità, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta
*8.02. (Nuova formulazione) Pretto, Dara, Furgiuele, Marchetti.
*8.030. (Nuova formulazione) Ciocchetti.
*11.02. (Nuova formulazione) Pretto, Furgiuele, Dara, Marchetti.
*16.07. (Nuova formulazione) Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche nonché delle sperimentazioni nazionali ed internazionali sui veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilità che Pag. 98tali veicoli possano circolare e siano progressivamente introdotti sul mercato nazionale;
17.144. (Nuova formulazione) Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie)

  1. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco Di tali programmi i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.»
9.04. (Nuova formulazione) Romano, Cesa.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti di circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso ai soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
10.1. (Nuova formulazione) Vinci, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  All'articolo 17, comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche, prevedere una adeguata regolamentazione della durata minima della luce gialla semaforica, comprendendo altresì l'apposizione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce;
*10.3. (Nuova formulazione) Vinci, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*10.4. (Nuova formulazione) Pretto, Dara, Furgiuele, Marchetti.
*17.81. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.

  All'articolo 17, comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) riordino della disciplina per l'uso, limitatamente all'espletamento dei servizi urgenti di istituto, dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante;
10.13. (Nuova formulazione) Vinci, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

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ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di circolazione fuori dai centri abitati)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

   «1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Tale disciplina non si applica alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, nonché alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l'istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato è sottoposta al parere vincolante delle prefetture territorialmente competenti. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili con un preavviso di almeno tre mesi rispetto all'entrata in vigore, ferma restando la necessità che i siti istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l'intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g).»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L'accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni, possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

   c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.».
*14.02. (Nuova formulazione) Sorte, Tosi.
*16.4. (Nuova formulazione) De Luca.
*16.01. (Nuova formulazione) Vietri.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, Pag. 100con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione, di cui al comma 2 del presente articolo».
*15.36. (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Pastorella.
*15.39. (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Pastorella.
*15.042. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*15.043. Tosi, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche.
*15.54. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
*15.55. Schullian, Gebhard, Steger, Manes, Cattoi.

  Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla regolamentazione della circolazione in ambito portuale)

  1. All'articolo 6, comma 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «ovvero al Presidente dell'Autorità di sistema portuale ove istituita».
15.03. Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) revisione della disciplina in materia di solidarietà delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio senza conducente dei veicoli, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare il pagamento della sanzione, anche mediante la semplificazione del procedimento di notifica delle violazioni;
15.041. (Nuova formulazione) Marchetti, Dara, Furgiuele, Pretto.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di rimorchi)

  1. All'articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e trainabili da» sono inserite le seguenti: «motoveicoli di cui all'articolo 53 e da».
16.03. Frijia, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

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ART. 17.

  All'articolo 17, comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici ed affetti da patologie neurologiche;
*16.019. (Nuova formulazione) Baldelli.
*17.02. (Nuova formulazione) Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso la completa digitalizzazione ed automazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti.
*17.6. (Nuova formulazione) Comaroli, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.
*17.121. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.

  Al comma 3, lettera n), dopo le parole: l'utilizzo di pneumatici invernali aggiungere le seguenti: o, in alternativa, di appositi dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici.
17.87. (Nuova formulazione) Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;
17.137. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

   o-bis) aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.
*17.149. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Deidda, Pastorino, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*17.150. Pretto, Marchetti, Dara, Furgiuele, Deidda, Pastorino, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*17.151. Ghio, Malavasi, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut, Deidda, Pastorino, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*17.152. Nazario Pagano, Tosi, Sorte, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.