CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 febbraio 2024
254.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti. Esame emendamenti C. 703-A.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo C. 703-A, recante «Legge quadro in materia di interporti»;

   rilevato che:

    le predette proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, fatta eccezione per l'emendamento Iaria 2.1 che, nel sostituire il Piano generale per l'intermodalità con il Piano dei trasporti e della logistica, non ne prevede l'adozione previa intesa in sede di Conferenza unificata, come invece stabilito dal testo del provvedimento, facendo venire meno le forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali previste ai fini dell'adozione dello stesso, in coerenza con il carattere concorrente delle competenza legislative coinvolte,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Iaria 2.1

e

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Pag. 18

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito, anche se defunto, che si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità».

Art. 2.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, apporta al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, le modifiche necessarie per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.