CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 febbraio 2024
251.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00735 Patriarca: Salvaguardia del diritto alla continuità di cura dei pazienti affetti da malattie reumatologiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gentili Onorevoli interroganti, in merito alla problematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, concernente i farmaci appartenenti alla classe degli inibitori Janus Kinasi («JAK inibitori»), desidero immediatamente rassicurarvi sul fatto che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha operato e opera quotidianamente a garanzia della sicurezza delle cure per la tutela della salute dei nostri pazienti e in pieno rispetto della autonomia prescrittiva del medico.
  Acquisiti gli elementi di competenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco, rappresento quanto segue.
  I farmaci «JAK inibitori», oggetto dell'interrogazione sono autorizzati dall'European Medicines Agency (EMA).
  L'EMA, in data 11 febbraio 2022, a seguito di espressa richiesta della Commissione Europea (CE), indotta dai risultati di due studi, uno studio di sicurezza post-autorizzativo («ORAL surveillance») e uno studio osservazionale avente dati preliminari, ha intrapreso una revisione della sicurezza che riguarda l'intera classe dei farmaci «JAK inibitori» autorizzati per il trattamento delle malattie infiammatorie.
  I due studi, infatti, dimostravano un aumento del rischio di eventi avversi correlati all'utilizzo di questi farmaci; nello specifico: problemi cardiovascolari, cancro, tromboembolismo venoso, infezioni e, in generale, casi di mortalità) rispetto a quei farmaci classicamente e largamente utilizzati nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche: gli inibitori del TNF-alfa («TNF inibitori»).
  Tale revisione si è conclusa con il parere del Comitato EMA per la farmacovigilanza (PRAC), adottato definitivamente dal Comitato EMA per i farmaci ad uso umano (CHMP), il 23 gennaio 2023.
  Il parere, nello specifico, raccomanda l'utilizzo dei medicinali «JAK inibitori» solo in assenza di alternative terapeutiche appropriate in pazienti con i seguenti fattori di rischio: età pari o superiore a 65 anni a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro.
  Ciò considerato, in data 16 marzo 2023, queste raccomandazioni sono state comunicate a tutti gli specialisti a mezzo della «Nota informativa importante concordata con le Autorità regolatorie europee e con l'Agenzia Italiana del Farmaco», sulla sicurezza dei farmaci «JAK inibitori».
  Per quanto riguarda la rimborsabilità dei medicinali in questione, proprio a seguito della conclusione della revisione di sicurezza, nel gennaio 2023, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA ha ritenuto necessario adottare un approccio cautelativo, aggiornando le schede di prescrizione cartacee secondo i profili di beneficio/rischio, introducendo quindi alcune limitazioni alla prescrizione dei farmaci inibitori «JAK inibitori» in regime di rimborsabilità.
  Le schede di prescrizione, come aggiornate, forniscono elementi utili per la corretta gestione dei pazienti, lasciando ampio spazio alla decisione clinica dello specialista di prescrivere la terapia ritenuta maggiormente opportuna per ogni singolo paziente.
  Nelle schede di prescrizione sono state inserite, nel marzo 2023, anche informazioni dettagliate sulla gestione dei pazienti già in trattamento con i farmaci «JAK inibitori», al fine di garantirne una gestione uniforme nel territorio nazionale.
  In particolare, la CTS ha stabilito che l'utilizzo dei farmaci in parola venga rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, Pag. 127per i pazienti con i fattori di rischio indicati dall'EMA, solo nel caso di fallimento di tutte le alternative terapeutiche disponibili, rimborsate per la specifica indicazione terapeutica.
  Al contrario nella popolazione generale, cioè senza fattori di rischio, i medicinali «JAK inibitori» possono essere prescritti in regime di rimborsabilità nel caso di fallimento dei Farmaci TNF-alfa inibitori e nelle indicazioni ove questi sono presenti come alternative terapeutiche.
  Inoltre, è stata disposta, per i soggetti con i fattori di rischio identificati dall'EMA, la sostituzione di «JAK inibitori» con un'altra molecola, a fronte della disponibilità di trattamenti alternativi appropriati.
  L'aggiornamento delle schede di prescrizione chiarisce ulteriormente che non è previsto uno «switch» automatico da uno «JAK inibitori» ad un altro farmaco ma, anche per i pazienti già in trattamento, è indispensabile tenere conto dei rischi evidenziati dall'EMA e la decisione di modificare la terapia in un soggetto già in trattamento deve tenere assolutamente conto della valutazione clinica del singolo paziente.
  Per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento e senza i fattori di rischio indicati da EMA, qualora la prosecuzione della terapia presenti, a giudizio dello specialista prescrittore, un profilo beneficio/rischio positivo, l'AIFA ha aggiornato le schede di prescrizione con le apposite Determine AIFA in data 20 aprile 2023, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2023.
  Per quanto riguarda i pazienti già in trattamento che presentano i fattori di rischio indicati dall'EMA, la rimborsabilità dei farmaci «JAK inibitori» è stata limitata ai casi nei quali, sulla base del giudizio clinico e della valutazione del singolo soggetto, la sostituzione del farmaco non sia ritenuta clinicamente appropriata.
  In sintesi, le suddette schede contengono, quindi, specifiche disposizioni sulla possibilità di prescrivere i farmaci «JAK inibitori» in regime di rimborsabilità SSN, sia in pazienti che iniziano la terapia sia in pazienti che sono già in trattamento con questi farmaci, sottolineando che la decisione di iniziare o proseguire la terapia farmacologica deve essere presa dal medico prescrittore solo dopo aver informato adeguatamente il paziente in merito ai rischi associati al trattamento.
  Desidero ribadire, pertanto, l'importanza delle schede di prescrizione per le singole indicazioni terapeutiche, quali strumento per garantire al meglio l'appropriatezza prescrittiva, la continuità e l'autonomia delle scelte terapeutiche da parte del clinico.

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ALLEGATO 2

5-01810 Bonafè: Ritardi nell'ammodernamento delle tecnologie diagnostiche delle strutture ospedaliere.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole Interrogante perché mi offre la possibilità di illustrare le iniziative intraprese a contrastare la carenza di risorse dedicate alla salute.
  Con riferimento all'asserita insufficienza delle risorse stanziate per il SSN nella legge di bilancio, devo evidenziare che, come noto, la legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario nazionale standard, cioè il livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato.
  Il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
  Questo livello comprende tutte le voci dei trasferimenti alle autonomie territoriali per gli aspetti sanitari ed è compreso nel complesso della spesa sanitaria del Paese, grandezza in cui rientrano altre uscite legate al comparto sanitario che fanno capo allo stato di previsione del Ministero della salute.
  Nel corso dell'ultimo decennio, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard ha registrato un progressivo aumento (ad eccezione di quanto avvenuto negli anni 2013 e 2015 a causa degli effetti delle manovre di spending review che sono state adottate anche nel settore sanitario e delle complessive manovre di finanza pubblica), con un picco registratosi nell'anno 2020 determinato dai finanziamenti eccezionali introdotti con la normativa emergenziale adottata per far fronte agli effetti della pandemia da Covid-19.
  Evidenzio, al riguardo, che un significativo incremento di risorse destinate al SSN si è avuto proprio per l'anno 2024 a seguito degli incrementi previsti con la Legge di Bilancio 2023 e con la Legge di Bilancio 2024, oltre a mantenere nel livello del finanziamento anche l'intero ammontare delle risorse straordinarie appostate per gli anni della pandemia.
  In particolare, nell'anno 2024 si osserva un livello di fabbisogno sanitario nazionale standard maggiore di oltre 5.100 milioni di euro rispetto a quello dell'anno precedente.
  In sintesi riporto i seguenti dati come risultanti dalle previsioni normative vigenti:

   3 miliardi di euro per l'anno 2024, che si sommano ai precedenti 2,3 miliardi già stanziati per un totale di 5,3 miliardi di euro;

   4 miliardi di euro per l'anno 2025 che si sommano ai 2,6 miliardi già previsti, per un totale di 6,6 miliardi di euro;

   4,2 miliardi di euro per l'anno 2026 che si sommano ai 2,6 miliardi già previsti, per un totale di 6,8 milioni di euro.

  Dall'analisi dell'andamento del finanziamento nel tempo, pertanto, si prende atto che per l'anno 2023 si è registrato un incremento del finanziamento sanitario corrente di euro 128.869 milioni – corrispondente ad un incremento del FSN pari al 2,29 per cento –; per l'anno 2024 si stabilito un incremento di 134.013 milioni di euro – che corrisponde ad un incremento pari al 3,99 per cento per l'anno 2025 l'incremento del finanziamento sarà di euro 135.391 milioni – corrispondente ad un incremento del FSN pari a 1,03 per cento; per l'anno 2026, infine, sarà di euro 135.683 Pag. 129milioni – corrispondente ad un incremento del FSN pari a 0,22 per cento.
  Inoltre, rispetto a quanto segnalato dalla Onorevole interrogante, devo far presente che l'origine dei dati riportati nell'atto parlamentare sembra attenere al «dato di spesa sanitaria nel conto della PA».
  In esso sono inclusi gli oneri per la sanità che saranno sostenuti (se riferiti al 2024 e seguenti) dall'intero sistema della PA (dello Stato e degli enti locali). Si tratta quindi di un dato di spesa atteso che include oneri riferiti a diverse finalità (non solo Lea, ma anche sostegni di carattere più generale destinati alla sanità, oneri per Extra LEA, per Enti come l'ISS, IZS, eccetera). Non può quindi essere questo il dato che attesta l'impegno dello Stato per la sanità pubblica, garantito in particolar modo attraverso il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
  Con riferimento al tema dell'inflazione si riportano di seguito i tassi dell'inflazione media annua registrata negli ultimi anni:

   anno 2021 1,9 per cento;

   anno 2022 8,1 per cento;

   anno 2023 5,7 per cento.

  Adeguando il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard del 2023 (128.869 milioni di euro) sulla base della percentuale del 5,7 per cento (inflazione media del 2023), si sarebbe dovuto attendere un adeguamento del fabbisogno per il 2024 tale da rideterminarlo in 136.200 milioni di euro, valore maggiore rispetto alla quantificazione effettiva del fabbisogno prevista per il 2024 pari a 134.013 milioni di euro, come riportato nelle tabelle sopra riportate.
  Tuttavia, l'adeguamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2024 dovrebbe essere parametrata non all'andamento dell'inflazione del 2023, quanto piuttosto al dato dell'inflazione attesa che, come sopra riportato, è individuata dal NADEF 2023 in misura pari al 2,3 per cento. Peraltro, osservando i dati dell'inflazione annua che testimoniano un deciso calo tra il 2022 ed il 2023, renderebbe plausibile la previsione definita dal documento di programmazione economica citato.
  Infine appare utile evidenziare che, tra il 2023 ed il 2024, il fabbisogno sanitario nazionale standard non ha perso alcun punto se paragonato al livello del PIL nominate tendenziale (6,29 per cento). Ciò dimostra che l'importante incremento del PIL atteso per l'anno 2024 ha comportato un corrispondente investimento nella sanità pubblica.

* * *

  Per quanto riguarda le criticità correlate alle liste di attesa, devo ricordare che già il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha introdotto specifiche misure volte a favorire il recupero delle liste d'attesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e le prestazioni ospedaliere con la possibilità per le regioni e le province autonome di rendere disponibili le risorse correnti, già previste nella legge di bilancio del 2021, non utilizzate al 31 dicembre 2022.
  Al fine di supportare le regioni e le province autonome nell'attuazione di quanto disposto, il Ministero ha diramato uno specifico atto di indirizzo per dare indicazioni specifiche sulle attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero, per ridurre le liste d'attesa garantendo, nel contempo, il prosieguo delle attività di monitoraggio e supporto fornito al Ministero della Salute da Agenas.
  Sempre con l'obiettivo di ridurre le liste di attesa, rappresento che con la legge di bilancio per l'anno 2024, viene previsto un rifinanziamento dei piani operativi per l'abbattimento delle liste d'attesa, per cui le regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato per l'anno 2024 per un ammontare di 520 milioni di euro.
  Inoltre, per garantire la completa attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome possono avvalersi anche del coinvolgimento di strutture private accreditate e, a tal fine, sempre con la legge di bilancio per l'anno 2024, è stato incrementato il Pag. 130tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera da privati accreditati dell'1 per cento per l'anno appena iniziato, del 3 per cento per il 2025 e del 4 per cento per il 2026.
  Nel dettaglio i commi 218-222 e 232 della legge di bilancio 2024 dispongono i seguenti strumenti:

   commi 218-221: incremento delle tariffe per prestazioni aggiuntive del personale medico e del comparto sanità (280 milioni per il triennio 2024-2026 a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard);

   comma 222: richiesta di relazione semestrale al comitato LEA da parte dell'organismo paritetico regionale sull'attività ALPI;

   comma 232: per l'attuazione dei piani operativi per il recupero liste le regioni possono avvalersi degli incrementi delle tariffe di cui ai commi 218-221 e di una quota non superiore allo 0,4 per cento del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2024, anche con coinvolgimento del privato accreditato in deroga al tetto di spesa.

  Inoltre, è stato costituito il Tavolo Tecnico per l'elaborazione e l'operatività del Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2024-26 con il «compito di elaborare il Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa 2024-26, di definire e promuovere le modalità attuative dei principi in esso contenuti ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, di ricovero e dei percorsi di presa in carico dei pazienti nel rispetto dei principi di qualità e sicurezza delle cure e nell'ottica della riduzione delle disuguaglianze di salute e di accesso». Al Tavolo è stato dato mandato di chiudere i lavori entro 6 mesi dall'insediamento, avvenuto il 1° febbraio 2024.

* * *

  Tutto ciò premesso, in merito a quanto delineato nell'interrogazione in esame circa i l'ammodernamento delle strutture tecnologie diagnostiche necessarie a garantire e salvaguardare il diritto alla salute, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR), ha ricordato che la rimodulazione complessiva del PNRR si è conclusa positivamente in data 8 dicembre 2023, con l'approvazione formale da parte del Consiglio ECOFIN.
  L'intento principale della rimodulazione, con riguardo agli interventi strutturali della «Missione 6: Salute», è stato rivolto a superare le criticità, attuali e potenziali, correlate all'aumento generalizzato del costo delle materie prime (stimato in via generale in un +30 per cento), ridefinendo, in via prudenziale, i Target minimi comunitari e, in taluni casi, le tempistiche realizzative, al fine di garantire da parte dell'Europa l'erogazione delle risorse previste a livello nazionale (rate di pagamento PNRR).
  Nello specifico, come delineato nell'interrogazione, sono stati riprogrammati i Target europei riferiti alle Case della Comunità (da almeno 1.350 ad almeno 1.038), alle Centrali Operative Territoriali (da almeno 600 ad almeno 480), ed agli Ospedali di Comunità (da almeno 400 ad almeno 307), ma al riguardo devo sottolineare che la rimodulazione è avvenuta senza previsioni di definanziamento e senza che siano intervenute modifiche, in via generale, rispetto alla programmazione contenuta nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), che costituiscono lo strumento di governance per gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti Attuatori.
  Per garantire la realizzazione di tutte le strutture e di tutti gli interventi, così come inizialmente programmati, è stato previsto l'utilizzo di fondi alternativi, quali:

   a) le risorse da Accordo di Programma ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

   b) eventuali risorse derivate da fondi per le politiche di coesione;

   c) le risorse addizionali del Fondo Opere Indifferibili per le annualità 2022 e 2023, istituito per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici;

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   d) le risorse derivanti dai bilanci regionali/provinciali.

  Segnalo, inoltre, che la rimodulazione della «Missione 6: Salute» ha consentito di incrementare i fondi destinati alla Telemedicina e all'Assistenza Domiciliare di euro 750.000.000, al fine di rafforzare interventi che mirano alla piena attuazione dell'assistenza di prossimità e della gestione della cronicità, in modo da fornire riposte più efficaci ai bisogni di salute, in particolare delle fasce di popolazione più vulnerabili e degli anziani.
  Per quanto riguarda l'Assistenza Domiciliare, l'investimento è stato incrementato di euro 250.000.000, per la presa in carico di 842.000 pazienti over 65 entro il 30 giugno 2026 (42.000 in più rispetto al Target iniziale), mentre relativamente alla Telemedicina, l'investimento è stato aumentato di euro 500.000.000 euro, con un incremento del Target finale di 100.000 persone, per un totale di 300.000 assistiti con Servizi, di Telemedicina entro il 31 dicembre 2025.
  Con riferimento all'investimento relativo alle Grandi Apparecchiature («M6C2I1.1.2»), la rimodulazione del PNRR non ha comportato modifiche rispetto alla programmazione nazionale concordata con i Soggetti Attuatori all'interno del CIS, risultando confermata, in via generale, la previsione entro il 2024, di sostituzione di 3.136 nuove grandi apparecchiature, che le Regioni e le Province autonome hanno potuto o possono acquistare sia attraverso procedure centralizzate Consip sia con gare autonome.
  Per quanto concerne il differimento della scadenza massima prudenziale del Target «M6C2-6» per la sostituzione di almeno 3.100 grandi apparecchiature sanitarie, da dicembre 2024 a giugno 2026, si fa presente che detto espediente si è reso necessario per rispondere ad alcune esigenze sollevate dalle Regioni/Province autonome.
  Il cronoprogramma del sub-investimento in questione, infatti, era stato costruito, in fase di prima programmazione, sulla base delle sole tempistiche dettate dall'adesione a convenzioni Consip per l'affidamento delle apparecchiature, senza tener conto dei lavori, in taluni casi necessari, per l'installazione delle grandi apparecchiature oggetto dell'obiettivo europeo.
  In effetti, i Soggetti Attuatori hanno dovuto procedere alla selezione di professionisti a cui affidare l'incarico di progettazione delle opere da realizzare, in considerazione della peculiare tipologia di tali apparecchiature, che prevede, tra l'altro, attenzioni anche dal punto di vista di radioprotezione, oltre che per quanto concerne l'impiantistica.
  Ne è conseguito uno slittamento in avanti nell'iter di esecuzione delle opere rispetto a determinate tipologie di apparecchiature.
  Ulteriori criticità sono emerse in relazione alle necessità organizzative espresse dai Soggetti Attuatori rispetto alle esigenze dei Territori, dovendo questi programmare la sostituzione progressiva delle grandi apparecchiature, senza gravare sull'erogazione dei Servizi.
  I Soggetti Attuatori hanno evidenziato, inoltre, la necessità di un innalzamento tecnologico delle apparecchiature sostitute, in funzione di quanto ad oggi presente sul mercato. Si è ottenuta, pertanto, tramite la rimodulazione degli obiettivi della Missione 6, la possibilità di un «upgrade tecnologico» delle apparecchiature acquistate, ad invarianza del finanziamento complessivo concesso (esempio: TAC a 256 slices piuttosto che TAC a 128 slices).
  Tale possibilità prevede la necessità di aderire o attivare procedure differenti da quelle inizialmente considerate, e comunque entro il rispetto delle tempistiche previste dal Piano.
  La rimodulazione degli interventi previsti all'interno dei CIS sottoscritti dalle Regioni/Province Autonome, sia in termini tipologici che di tempistiche realizzative (entro la scadenza massima di giugno 2026) dovrà prevedere, caso per caso, previa puntuale motivazione, l'attivazione di uno specifico percorso attraverso i Nuclei tecnici e i Tavoli istituzionali.
  Un altro risultato raggiunto dall'azione di rimodulazione è la possibilità di riutilizzo dell'apparecchiatura vetusta sostituita.Pag. 132
  Nei casi in cui l'apparecchiatura sostituita fosse ancora utilizzabile, per far sì che le strutture pubbliche possano avere maggiori possibilità di riduzione delle liste d'attesa, la stessa potrà essere destinata ad altro presidio del SSN, nel rispetto delle normative vigenti sul collaudo e l'istallazione dei dispositivi medici, nonché delle norme sull'affidabilità e sicurezza diagnostica delle tecnologie.
  Al contrario, qualora l'apparecchiatura sostituita venga ritenuta non riutilizzabile, sarà smaltita, come originariamente previsto, secondo la normativa vigente.
  Il cronoprogramma definito nei CIS con i Soggetti Attuatori per l'acquisizione delle grandi apparecchiature, prevede l'istallazione, il collaudo e la messa in funzione delle stesse entro la precedente scadenza concordata di dicembre 2024.
  Qualora le Regioni/PA dovessero necessitare di procrastinare la scadenza per l'implementazione di alcune delle grandi apparecchiature, che riguardano situazioni residuali, la stessa scadenza dovrà essere concordata dagli organi previsti dai CIS e nelle modalità indicate dagli stessi CIS.
  Allo stato attuale non sono state attivate specifiche richieste in tal senso.

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ALLEGATO 3

5-01111 Malavasi: Iniziative volte alla predisposizione di un piano nazionale dedicato alle patologie cardiovascolari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole interrogante che mi fornisce la possibilità di illustrare le azioni messe in atto per il contrasto delle malattie cardio-cerebrovascolari, le quali rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo.
  Con il Programma nazionale «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari», promosso dal Ministero della salute, l'Italia si è dotata di una strategia che mira a intervenire sui quattro principali fattori di rischio modificabili delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) (consumo di tabacco, sedentarietà/insufficiente attività fisica, consumo rischioso e dannoso di alcol, scorretta alimentazione), attraverso azioni che incidono sulla riduzione della mortalità e della morbosità anche delle malattie cardio-cerebrovascolari.
  La visione intersettoriale del Programma «Guadagnare Salute» è stata recepita, negli anni, anche dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), che dal 2005 rappresenta il documento strategico nazionale di riferimento sulla prevenzione e la cornice comune degli obiettivi di molte delle aree rilevanti per la Sanità Pubblica, tra cui la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT), incluse le malattie cardio-cerebrovascolari, secondo l'approccio di «Salute in tutte le politiche».
  Tale approccio è stato fatto proprio anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017, che ha aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), inserendo nei processi di prevenzione anche l'attuazione di programmi intersettoriali con il coinvolgimento dei cittadini, secondo i principi di Guadagnare salute.
  Il PNP 2020-2025, adottato con Intesa in Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 6 agosto 2020, prevede, inoltre, un rinnovato impegno nel campo della promozione della salute e della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT), in particolare nel Macro Obiettivo 1 - «Malattie croniche non trasmissibili», secondo un approccio «life-course», che contempla la realizzazione di interventi preventivi e protettivi volti ad ottenere risultati di salute che migliorino l'aspettativa e la qualità di vita, favorendo il mantenimento di un buono stato di salute lungo tutto il corso della vita.
  Detto Piano mira a rafforzare, anche alla luce della recente esperienza pandemica, il sistema della prevenzione e il lavoro in rete delle strutture in un'ottica «One Health», nonché ad estendere l'attivazione di percorsi integrati per l'identificazione precoce e la presa in carico delle persone in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e/o affetti da patologia, in raccordo con le azioni del Piano Nazionale della Cronicità (PNC): il PNP si propone, altresì, di favorire il processo di attuazione dei nuovi LEA.
  In attuazione del PNP 2020-2025 tutte le Regioni/PA hanno adottato, entro il 31 dicembre 2021, i propri Piani Regionali della Prevenzione (PRP), con cui sono stati identificati obiettivi specifici e relativi indicatori e standard, funzionali al raggiungimento degli obiettivi centrali del PNP.
  Infine, tra le iniziative sviluppate dall'istituto Superiore di Sanità, desidero ricordare le periodiche indagini a carattere nazionale effettuate nell'ambito dell’«Italian Health Examination Survey - Progetto CUORE», con l'obiettivo di supportare e valutare le azioni incluse nel PNP e nei PRP, attraverso la descrizione periodica di caratteristiche individuali riconosciute quali fattori di rischio (alimentazione, alcool, fumo, sedentarietà), e considerando condizioni di rischio quali ipertensione arteriosa, obesità, diabete, ipercolesterolemia, consumo di sale.

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ALLEGATO 4

7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XII Commissione,

   premesso che:

    le malattie reumatologiche, che riguardano oltre 5 milioni e mezzo di persone in Italia, sono diversificate in più di 200 patologie tra cui l'artrite reumatoide, l'artrite idiopatica giovanile, la fibromialgia, le malattie auto infiammatorie, e possono colpire persone di tutte le età causando dolore, infiammazione e spesso limitando la mobilità e la qualità della vita, se non diagnosticate precocemente;

    le malattie reumatologiche sono frequenti anche in età pediatrica: sono, infatti, in media 10 mila bambini che ogni anno sono colpiti da queste patologie, la più comune è l'artrite idiopatica giovanile (Aig). Una diagnosi in tempi utili insieme a precoci e corretti approcci terapeutici possono portare a una remissione clinica della patologia e a una normale qualità di vita;

    sebbene la prognosi delle malattie reumatiche sia migliorata negli anni grazie ai progressi terapeutici, molti bambini affetti da queste malattie necessitano di un costante trattamento farmacologico nel momento in cui raggiungono l'età adulta;

    il concetto di «transizione» si riferisce al delicato passaggio che i pazienti in età pediatrica devono affrontare quando crescono e devono iniziare a essere presi in carico da un medico specializzato nell'assistenza agli adulti. La transizione non è, infatti, un percorso automatico ma va regolato considerando vari aspetti, clinici, assistenziali, legati all'aderenza alle terapie, ma anche psicologici e organizzativi;

    il passaggio dalle cure pediatriche a quelle del reumatologo dell'adulto è particolarmente delicato e, come dimostrano alcuni studi, il rischio è che non seguano correttamente le terapie o, addirittura, che abbandonino le cure e i controlli periodici: si stima che circa il 50 per cento dei giovani adulti con malattia reumatologica, che non facciano una corretta transizione dalle cure pediatriche a quelle dello specialista dell'adulto, siano esposti al rischio di sviluppare danni irreversibili agli organi dovuti a un controllo insufficiente delle infiammazioni o complicanze a lungo termine potenzialmente serie;

    una corretta transizione dalla cura del reumatologo pediatra a quella dello specialista dell'adulto è fondamentale per consentire ai giovani adulti di essere trattati e di mantenere una buona qualità della vita;

    la transizione dall'età pediatrica all'età adulta in reumatologia è un problema importante e scarsamente considerato all'interno dei modelli organizzativi sanitari del presente tanto da definire questo momento topico come «lost in transition» proprio perché si tratta di un passaggio delicatissimo oggi demandato soltanto alla «buona volontà» degli operatori sanitari;

    a oggi questo processo non è codificato all'interno dei livelli essenziali di assistenza (Lea) o all'interno di percorsi di cura condivisi, e, di conseguenza, per coloro che soffrono di patologie che hanno avuto inizio in età pediatrica, spesso si traduce in una solitudine terapeutica e nella mancanza di un percorso di assistenza coerente;

    l'assenza di percorsi istituzionalizzati crea, inoltre, numerose disparità regionali e difficoltà nella sua attuazione. La transizione reumatologica richiede, infatti, un team multidisciplinare comprensivo del pediatraPag. 138 reumatologo, del reumatologo adulto, dello psicologo poiché questo difficile processo comporta perdita di controllo, perdita di compliance, incapacità di affrontare il cambiamento; il protocollo è descritto all'interno del documento SIP/SIR, ma manca la possibilità pratica di dare luogo alla transizione per l'assenza dell'inserimento nei livelli essenziali di assistenza;

    ad avviso dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr) e come condiviso dai pediatri reumatologi, il protocollo stesso è a oggi incompleto poiché non contiene il punto di vista del paziente né dei caregiver, opinioni fondamentali per tracciare una più esaustiva versione del percorso;

    da una ricerca qualitativa e quantitativa sulla transizione reumatologica concepita da Apmarr e svolta da We research, condotta su 694 persone di cui 608 caregiver e 86 affetti da patologie reumatologiche fra i 16 e i 30 anni, il 24 per cento dei caregiver intervistati ritiene le informazioni sulla transizione incomplete. Pesano gli aspetti procedurali, la difficoltà di accesso al fascicolo sanitario elettronico, la comprensione linguistica e terminologica oltre alla difficoltà nella continuità di cura,

impegna il Governo:

   a istituire, presso il Ministero della salute, un tavolo per la reumatologia che includa le principali società scientifiche e le associazioni di pazienti e caregiver attive nel campo della reumatologia pediatrica, al fine di definire, anche attraverso l'adozione di linee guida da recepire a livello regionale, un percorso nazionale per la transizione in reumatologia dall'età pediatrica all'età adulta per evitare la perdita di aderenza alla terapia, assicurando la continuità delle cure;

   ad adottare iniziative volte a garantire che il percorso di transizione fornisca informazioni corrette al giovane affetto da patologia reumatica e alla sua famiglia, al fine di sviluppare la sua indipendenza e responsabilità rispetto alla malattia e di consentire l'acquisizione della consapevolezza necessaria al miglioramento della qualità della vita;

   a favorire l'abbattimento delle difficoltà burocratiche e amministrative che caratterizzano il passaggio di competenze tra il pediatra di libera scelta e il medico di medicina generale prevedendo, per quanto di competenza, percorsi di cura che stabiliscano un costante dialogo tra pediatra di libera scelta e medico di medicina generale;

   a favorire un approccio multidisciplinare nella transizione reumatologica, includendo tutti i medici specialisti in grado di prendersi cura della patologia e delle correlate difficoltà, anche psicologiche, per il paziente e la sua famiglia;

   a valorizzare l'esperienza dei pazienti e il loro punto di vista nel processo di definizione del percorso, al fine di portare all'attenzione delle istituzioni le principali problematiche da affrontare nell'ambito della transizione da parte dei pazienti e dei caregiver;

   a valutare la possibilità di inserimento nei nuovi livelli essenziali di assistenza del percorso di cura per la reumatologia, che assicuri una corretta transizione dal pediatra al medico di medicina generale;

   a favorire la comunicazione a livello territoriale di questo percorso, con l'obiettivo di aumentare la conoscenza sulle patologie reumatologiche, non solo dal punto per una corretta interpretazione dei sintomi e per consentire una diagnosi precoce, ma anche per sensibilizzare sulla necessità di fornire il miglior percorso di assistenza ai giovani pazienti, in modo da accompagnarli fino all'età adulta, e per far conoscere le esigenze delle persone affette da questa patologia, sviluppando così modelli inclusivi nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro e negli altri luoghi in cui conducono la propria vita.
(8-00045) «Vietri, Girelli, Ciancitto, Ciani, Ciocchetti, Colosimo, Furfaro, Lancellotta, Maccari, Malavasi, Morgante, Rosso, Schifone, Stumpo».

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ALLEGATO 5

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 Panizzut.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 2.

  All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: in materia di disabilità, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute,

   b) dopo le parole: l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, aggiungere le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze,.
2.50. Il Relatore.

(Approvato)

Art. 3.

  All'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono promuovere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,.
3.50. Il Relatore.

(Approvato)

Pag. 140

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 11.

  Al comma 1, capoverso 10-ter, primo e secondo periodo, dopo le parole: servizi sociali territoriali aggiungere le seguenti: e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: servizi sociali territoriali aggiungere le seguenti: e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo;

   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e sui maggiorenni in proseguo amministrativo.
*11.5. Bonetti.
*11.6. (Nuova formulazione) Zanella, Ciani.
*11.7. (Nuova formulazione) Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.
*11.8. (Nuova formulazione) Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, terzo periodo, dopo le parole: persone scomparse, aggiungere le seguenti: da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense,.
**11.12. Schifone, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso.
**11.13. (Nuova formulazione) Zanella, Ciani.
**11.14. (Nuova formulazione) Bonetti.
**11.15. (Nuova formulazione) Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.
**11.16. (Nuova formulazione) Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, terzo periodo, dopo le parole: dell'adolescenza e della famiglia aggiungere le seguenti: , da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei Coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali.
*11.17. Zanella, Ciani.
*11.18. Bonetti.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: del tavolo di lavoro aggiungere le seguenti: , anche in riferimento alla uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali,.
11.21. Zanella, Ciani.