CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 febbraio 2024
248.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.

PROPOSTA DI NUOVA FORMULAZIONE

ART. 4.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
*4.44. (proposta di nuova formulazione) Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.
*4.46. (proposta di nuova formulazione) Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.
*4.47. (proposta di nuova formulazione) Boschi, Gadda, Marattin.
*4.48. (proposta di nuova formulazione) Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
*4.49. (proposta di nuova formulazione) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa, Di Biase, Roggiani, Berruto, Casu, Ghio, Lai.
*4.50. (proposta di nuova formulazione) Roscani, La Porta, Vietri, Semenzato, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*4.51. (proposta di nuova formulazione) Semenzato, Lupi, Romano, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Tirelli.
*4.52. (proposta di nuova formulazione) Patriarca, Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Tenerini.
*4.54. (proposta di nuova formulazione) Lazzarini, Marchetti, Cavandoli, Panizzut, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

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ALLEGATO 2

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 3.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. La disposizione di cui comma 3, terzo periodo, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.
3.204. Il Governo.

ART. 7.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.
7.26. Il Governo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Fondo unico per lo spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024» e le parole: «l'attività svolta nel 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività svolta nel 2023».
7.27. Il Governo.

ART. 8.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024»;

   b) dopo le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo sostenibile» e la parola: «CIPE», Pag. 15ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «CIPESS».
8.124. Il Governo.

ART. 11.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è prorogata per i concorsi banditi fino all'anno 2023.
  4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 3.392.802 per gli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per gli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.;

   b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  5-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2024».
  5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024.».

   c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024.».
11.34. Il Governo.