CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 febbraio 2024
247.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
1.4. Zinzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «16-bis. Fino al 31 dicembre 2024 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro non è obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.».
1.11. Comba, Coppo, La Porta, Zucconi, Almici.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

   «3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;

   c) al comma 3-quinquies:

    1) le parole: «commi 3-bis e 3-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1».

    2) al primo periodo, le parole: «e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

    3) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024»;

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    4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri, pari a 5 milioni per l'anno 2024 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
1.13. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La validità di tutte le graduatorie afferenti alle professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in scadenza nell'anno 2024, è prorogata di 12 mesi.».
1.15. Schifone, Dondi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, in scadenza nell'anno 2024, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
1.16. Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.
1.20. Boschi, Gadda.

  Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*1.24. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*1.25. Tenerini, Cannizzaro, D'Attis.
*1.26. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione Siciliana utilizzatori, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8.
**1.27. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.
**1.28. Pisano, Romano.
**1.29. Calderone, Gallo.
**1.63. Messina, Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazionePag. 24 della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

   b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.33. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile limitatamente alle lettere b), c) e d))

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le graduatorie concorsuali del Ministero della giustizia, approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è fissata entro il 31 dicembre 2024, sono valide e utilizzabili fino al 31 dicembre 2025.
1.44. Buonguerrieri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025». All'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
1.56. Varchi.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024» sono sostituite con le seguenti: «10 gennaio 2025»;

   b) al comma 60, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici.».
1.64. Cappelletti.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.65. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimentoPag. 25 degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.
*1.69. Boschi.
*1.70. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*1.71. Messina.
*1.72. Bicchielli, Romano.
*1.74. Cesa, Romano.
*1.75. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Furgiuele.
*1.76. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. La validità delle graduatorie finali di merito relative al concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.736 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati delle amministrazioni di cui al bando di concorso, è prorogata al 31 dicembre 2024.
1.77. Ciancitto.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2023, possono esercitare, con deliberazione consiliare da approvare entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  22-ter. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa entro il quinto giorno successivo all'approvazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  22-quater. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
  22-quinquies. Alle procedure di cui ai commi da 22-bis a 22-quater si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.79. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
  22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.Pag. 26
  22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.81. Aiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
  22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*1.84. Varchi.
*1.87. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.
*1.88. Pisano, Romano.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Per l'anno 2024, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2023 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 31 luglio 2024.
  22-ter. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.
  22-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2024:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.
1.92. Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 Pag. 27giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024.
  22-ter. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.
  22-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.
1.93. Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al precedente periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione, possono essere assegnate ad Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.».
1.105. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società prevista dall'articolo 8, comma 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fino al 1° gennaio 2027 non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1.114. Filini.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, i PSAP più idonei, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, devono adeguare i propri sistemi ai requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 entro e non oltre il 28 giugno 2027.
1.117. Romano.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024.
*1.118. Pella.
*1.119. Zaratti, Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
*1.120. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

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*1.121. Ubaldo Pagano, Roggiani.
*1.122. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*1.123. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*1.124. Steger, Manes.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.125. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

    2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 11-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.127. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024»;

   b) al quarto periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
1.128. Carfagna, Sottanelli, Bonetti.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.
*1.130. Steger, Manes.
*1.132. Pella.
*1.133. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*1.134. Roggiani.
*1.137. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità Pag. 29delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.
1.140. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, inserire il seguente:

  22-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
1.144. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

  1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*1.01. Steger, Manes.
*1.02. Pella, Tenerini.
*1.03. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*1.04. Stefani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*1.05. Romano.
*1.06. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*1.08. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
**1.09. Pella.
**1.011. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
**1.012. Roggiani.
**1.013. Steger, Manes.
**1.014. Faraone.
**1.015. Cattaneo, Mulè, Pella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

  1. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativoPag. 30 massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024 o comunque fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti, e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale».
*1.025. Roggiani.
*1.026. Furgiuele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*1.028. Bicchielli, Romano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.348.486 per l'anno 2024».
1.038. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».
*1.034. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.
*1.035. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.250.000 per l'anno 2024».
**1.036. Marattin, Boschi.
**1.037. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 28 maggio 2021, n. 84, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
2.2. Morrone, Cavandoli.

Pag. 31

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.4. Roggiani, Casu, Mancini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».
2.7. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026».
2.10. Cannata.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2.14. Mascaretti, Cannata, Milani, Buonguerrieri, Coppo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
2.16. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. L'incremento dell'accantonamento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti, di cui all'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 dicembre 2026. Per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, l'importo dell'accantonamento per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti non può essere inferiore all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti.
  6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate prioritariamente all'accantonamento al Fondo perdite potenziali ed in subordine agli altri fondi accantonati nel risultato di amministrazione.
2.20. Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

Pag. 32

   b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».
*2.22. Steger, Manes.
*2.23. Pella.
*2.25. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*2.26. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.
*2.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*2.28. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il piano di riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione da 25.000 a 35.000 abitanti approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato per il triennio 2024-2026. Conseguentemente l'accesso dei comuni medesimi al fondo di rotazione previsto dal medesimo articolo 243-ter, è consentito nuovamente rispetto alla prima richiesta in una implementazione nel limite massimo del 50 per cento della precedente erogazione.
2.29. Cannata.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni.

   a) al comma 455, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 456:

    1) al primo periodo, le parole: 31 marzo 2024 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2024:

    2) al secondo periodo, le parole: «rendiconti 2021» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconti 2022» e le parole: «15 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 458, alinea, le parole: «15 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2024»;

   d) al comma 460:

    1) al primo periodo, le parole: «15 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   e) al comma 461, alinea, le parole: «15 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2024».
2.30. Trancassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi»:

   b) alla lettera d), le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
2.31. Testa, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

Pag. 33

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».
2.35. Testa, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 3, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
2.34. Benvenuti Gostoli, Di Maggio, Polo, Lampis, Zurzolo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche all'annualità 2023.
2.36. Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2024».
2.37. Cannata.

  Sopprimere il comma 9.
2.41. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. All'articolo 21, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

   b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma, entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni interessati in possesso dei requisiti ivi previsti formulano istanza al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale. Con riferimento all'anno 2023, l'istanza di cui al precedente periodo deve essere inviata entro il 31 marzo 2024. Con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno, il contributo di cui al presente comma è ripartito sulla base delle istanze ricevute previa verifica della corrispondenza dei requisiti occorrenti. Per il solo anno 2024, i comuni destinatari del contributo, destinano l'importo ricevuto a spese di investimento».

  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Pag. 34missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2.46. Comaroli, Cavandoli, Matone, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  9-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027.».
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.45. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche di cui al periodo precedente, relative ad immobili in uso alle Forze di polizia e alle Forze armate, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2024.».
*2.53. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*2.54. Trancassini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023 e 2024».
**2.55. D'Attis, Pella.
**2.56. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2.58. Caramanna, Rotelli, Colombo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

   b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
*2.08. Pella.
*2.019. Steger, Manes, Gallo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di concorsi e corsi della Polizia di Stato)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di implementare i Pag. 35processi assunzionali nella Polizia di Stato, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale, che impone un rafforzamento dei presidi a tutela della sicurezza pubblica, con apposito provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere stabilite, in deroga alla normativa di settore, secondo le previsioni di cui ai commi successivi. Nelle procedure già indette le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali possono ugualmente essere rideterminate purché le stesse non abbiano ancora avuto inizio. Per quanto non previsto dai commi seguenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.
  2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali si svolge con le seguenti modalità:

   a) nell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, ad una batteria di test psicodiagnostici e psicometrici e ad uno o più colloqui individuali, secondo modalità e tempi previsti da apposite «Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» e da apposite «Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali», adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanità e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al concorso;

   b) con decreto del Direttore centrale di sanità sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre;

   c) non sono previste specifiche forme di pubblicità per la documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

   d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, che la presiede e da due appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifiche non superiori a quella del Presidente;

   e) i provvedimenti adottati in applicazione del comma 1 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando di concorso.

  3. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6-bis:

    1) al comma 1, le parole: «al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «all'applicazione pratica presso le articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

    2) al comma 2:

     1.1) al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1, i frequentatori» sono sostituite dalle seguenti: «, gli allievi agenti»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «del primo semestre di corso il direttore della scuola» sono sostituite dalle seguenti: «di tale periodo una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale»;

     1.3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di Pag. 36presenza o altro emolumento comunque denominato.»;

     1.4) all'ultimo periodo, le parole: «all'espletamento delle attività del secondo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «al semestre di applicazione pratica»;

    3) al comma 3, le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 1,», «secondo» e «formazione ed» sono soppresse;

    4) al comma 4:

     4.1) le parole: «Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del primo semestre,»;

     4.2) le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza»;

     4.3) le parole: «ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità» sono sostituite dalle seguenti: «ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2»;

     4.4) prima delle parole: «prestano giuramento» sono inserite le seguenti: «gli agenti in prova»;

     4.5) le parole: «agli uffici» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;

    5) al comma 5, le parole: «del reparto o dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza» e le parole: «degli esami» sono sostituite dalle seguenti: «del corso»;

    6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel primo semestre o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.»;

    7) al comma 7, le parole: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

   b) all'articolo 24-quater, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della Commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.»;

   c) all'articolo 27, comma 7, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

   d) all'articolo 27-ter:

    1) al comma 6, la parola: «applicativo» è sostituita dalla seguente: «operativo»;

Pag. 37

    2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.
   6-ter. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.».

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 3, le parole: «della durata di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a sei mesi»;

    2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.»;

    3) al comma 8, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

   b) all'articolo 20-quater, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.»;

   c) all'articolo 25-bis:

    1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

    2) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10-bis. Durante il corso di cui al comma 8 e al comma 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.»;

   d) all'articolo 25-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle Pag. 38mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4.»;

   e) all'articolo 25-quater, alla lettera b), dopo le parole «di fine corso» sono aggiunte le seguenti: «o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia».

  5. L'articolo 109 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, recante il giudizio di idoneità al servizio di polizia, è abrogato.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applicano, altresì, al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall'articolo 27-ter, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-bis, commi 8-bis e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  8. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
**2.09. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
**2.011. Trancassini.

(Inammissibile limitatamente
ai commi da 3 a 8)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
*2.013. Roggiani.
*2.014. Palombi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,Pag. 39 dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.7. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La misura di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, è applicata anche per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 12 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.10. Pastorino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 927 è inserito il seguente:

   «927-bis. Per le finalità di cui al comma 927, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite affissione all'albo pretorio on line di Roma Capitale, e adotta ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023, afferenti ad obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, delle richieste di ammissione. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nei termini di cui al precedente periodo determina l'automatica cancellazione del credito vantato. Il decreto di cui al comma 930 è adottato entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 927.».
3.13. Mancini, Morassut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 16 è sostituito dal seguente:

   «16. Limitatamente ai periodi d'imposta 2024 e 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle seguenti spese:

   a) utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

   b) affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;

   c) centri estivi, rette per mense scolastiche, servizi all'infanzia e trasporto scolastico;

   d) rette per dopo scuola e attività sportive e culturali per i ragazzi;

   e) rette relative a residenze per anziani, a centri diurni per anziani e per assistenze domiciliari. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente Pag. 40comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.».
3.17. Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 90, primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.22. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «10 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2024». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.25. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
3.26. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 157, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.30. Boschi.

  Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
3.32. Steger, Manes.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.
3.37. Lai.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al comma 12-ter.
  12-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizioPag. 41 antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto-legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al periodo precedente anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.
  12-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 12-bis e 12-ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 45.000, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a euro 200.000, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo.
3.38. Francesco Silvestri, Auriemma, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del Pag. 42decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  12-ter. La regolarizzazione di cui al comma 12-bis si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
  12-quater. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
  12-quinquies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
3.39. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 174 è sostituito dal seguente:

   «174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2024, il 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, il 31 marzo 2025, il 30 giugno 2025, il 30 settembre 2025 e il 20 dicembre 2025, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

   b) il comma 175 è sostituito dal seguente:

   «175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.».
*3.40. Squeri.

Pag. 43

*3.41. Centemero, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*3.42. Boschi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 174, le parole: «periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022» e le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 175, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «31 marzo 2024».
**3.45. Pella.
**3.46. Boschi.
**3.47. Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

   b) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

   «6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
   6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».
3.49. Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economiaPag. 44 e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.
*3.54. Zucconi.
*3.55. Gnassi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  12-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
**3.62. Gadda, Boschi, Marattin.
**3.63. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
**3.64. Pella.
**3.65. Bonelli, Borrelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
**3.67. Peluffo, Roggiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.71. Barbagallo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.».
*3.83. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Stefanazzi, Ubaldo Pagano.
*3.96. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. L'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, acquista efficacia a decorrere dal 1° luglio 2024.Pag. 45
  12-ter. Le società di calcio professionistico beneficiarie del differimento dell'abrogazione di cui al precedente comma sono tenute a destinare una percentuale del 10 per cento del beneficio a società sportive dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche che operano nel comune di riferimento in quartieri caratterizzati da particolari situazioni di degrado sociale o di povertà educativa, o che promuovono integrazione e inclusione sociale.
3.79. Lupi, Romano.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Per l'anno 2024, il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è riconosciuto alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi coloro che frequentano master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
3.94. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
3.95. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole: «di ottobre, novembre e dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di gennaio, febbraio, marzo 2024» e, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

   b) al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori Pag. 46entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.
3.57. Mauri, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, per uso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) pubbliche e private, sono prorogate al primo trimestre dell'anno 2024.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.69. Stefani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035».
*3.98. Deborah Bergamini.
*3.99. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Nel caso di risorse residue disponibili a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR che non hanno presentato istanza per l'accesso al predetto Fondo possono avanzare richiesta di accesso entro il 30 giugno 2024, con la procedura semplificata di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022.
3.100. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1057-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027»;

Pag. 47

   b) al comma 1058-ter, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027».
3.101. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
3.27. Gianassi, Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Scotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*3.108. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.109. Gadda, Boschi, Marattin.
*3.110. Bonafè, Simiani, Fossi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».
**3.126. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
**3.127. Ubaldo Pagano, Roggiani, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.
3.128. Donno, Fenu, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 48

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera n-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «previa autorizzazione della Commissione europea» sono soppresse;

   b) le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) le parole: «da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «da assumere entro il 31 dicembre 2024».
3.129. Caiata.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3.130. Zucconi.
*3.131. Bonafè, Simiani.
*3.132. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 203-ter, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 203-quater, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 203-sexies, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3.137. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a partire dal 31 dicembre 2024».
3.139. Steger, Manes.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2025».
3.140. Steger, Manes.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma si applicano dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione».
3.141. Steger, Manes.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «nell'anno 2023», ovunquePag. 49 ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».
*3.146. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.147. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*3.148. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.
*3.149. Pella.
*3.164. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».
3.150. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, le parole: «in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
3.151. Patriarca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal Piano della performance per l'annualità 2024.
3.152. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 822, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: «rendiconto 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023»;

   b) alla lettera b), le parole: «gestione 2022» sono sostituite dalle seguenti: «gestione 2023».
3.156. Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

   «5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021.».
3.161. Peluffo, Roggiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «10 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga di termini in Pag. 50materia economica, finanziaria, di tributi e contributi).
3.167. Colombo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Ai commi 6-quater e 6-quinquies dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «16 marzo dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo di ogni anno successivo».
3.175. Coppo, Comba, Volpi, Giovine, Malagola, Mascaretti, Zurzolo.

  Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

  12-bis. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
*3.177. Bordonali, Comaroli, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.
*3.178. Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.
*3.179. Romano.
*3.180. Urzì, Lucaselli, Cerreto.
*3.181. Steger, Manes.
*3.182. Pella, Tassinari, Nevi, D'Attis, Cannizzaro.
*3.183. Zanella, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.184. Gadda, Boschi.
*3.185. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.186. Braga, Bonafè, Furfaro, Malavasi, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «1° aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
3.187. D'Attis, Barelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

   c) al comma 8, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi».
3.191. Caramanna, Rotelli, Colombo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propriPag. 51 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.193. Alfonso Colucci, Auriemma, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.194. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 42:

    1) al comma 1, le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

    2) al comma 3, le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) all'articolo 44:

    1) al comma 1, le parole: «184 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «244 milioni di euro per l'anno 2024»;

    2) al comma 4, le parole: «5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024».
3.196. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «e per i sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli otto anni successivi» e le parole: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025»;

   b) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;

    2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2025».
3.197. Sottanelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024.
3.199. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 297, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

Pag. 52

   b) al comma 298, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.200. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
3.201. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 agosto 2024.
3.202. Caramanna, Sbardella, Rotelli, Colombo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.
*3.016. Gadda, Marattin, Boschi.
*3.017. Barabotti, Andreuzza, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*3.018. Romano.
*3.019. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.020. Marattin, Boschi.
*3.021. Patriarca, Pella.
*3.022. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*3.023. Roggiani, Peluffo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

  1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».
  3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, Pag. 53comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
**3.031. Zinzi, Ottaviani.
**3.032. Schiano Di Visconti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
**3.033. De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza.
**3.034. Bicchielli, Romano.
**3.035. (ex. 8.03) Patriarca, Pella.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
4.2. Bagnai.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 con le seguenti: anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025;

   al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
4.4. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 30 agosto 2023, n. 156, è differita al 31 dicembre 2024.
  5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» Pag. 54sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria ed occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,».
*4.15. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*4.16. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*4.17. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.
*4.18. Nevi.
*4.19. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 164 è inserito il seguente:

   «164-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell'incarico in essere e l'attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze.».
4.22. Ciocchetti, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
4.30. Urzì, Tremaglia, Maccari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
*4.31. Cattoi, Panizzut, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
*4.32. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 3-quater.
(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

   1. Fino al 31 dicembre 2026, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento allo Pag. 55svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua ogni anno il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.
   2. In ogni caso, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa.».
4.41. Trancassini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2025.
4.42. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 822 e 823 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per il rendiconto 2023.
4.43. Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

   b) al comma 1-septies, le parole: «19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-novies. Per l'anno 2024 è fatta salva la possibilità per la regione Calabria di utilizzare le risorse erogate negli anni 2020 e 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007.».

  8-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

Pag. 56

   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
4.57. Cannizzaro, Arruzzolo, Loizzo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno 2022, di 1.395.561 euro per l'anno 2023 e di 929.704 euro per l'anno 2024».

  8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 929.704 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.60. Vietri, Ciocchetti, Ciancitto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. Nelle more della revisione della durata dei contratti per farmaci innovativi, per i farmaci presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, il cui requisito di innovatività sia scaduto nel corso degli anni 2022 o 2023, tale requisito e i conseguenti contratti si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2024.
  8-ter. Nelle more dell'attuazione della riforma dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di cui al decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, e della riduzione dei tempi di valutazione dei farmaci, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla European Medicines Agency (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, first in class e best in class.
4.61. Patriarca.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-ter. All'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo periodo, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».
4.65. Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».Pag. 57
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.66. Madia, Boschi, Richetti, Di Lauro, Quartapelle Procopio, Gribaudo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, all'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  8-ter. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, l'efficacia delle disposizioni recate all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è prorogata al 31 dicembre 2026.
*4.63. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*4.64. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 688, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

   b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

   «689-bis. A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.
   689-ter. Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero della salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.».
4.44. Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 Pag. 58milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026.
4.45. Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.46. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.47. Boschi, Gadda, Marattin.
*4.48. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.49. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa, Di Biase, Roggiani, Berruto, Casu, Ghio, Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
*4.50. Roscani, La Porta, Vietri, Semenzato, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*4.51. Semenzato, Lupi, Romano, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Tirelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro Pag. 59per l'anno 2024». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.52. Patriarca, Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Tenerini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4.54. Lazzarini, Marchetti, Cavandoli, Panizzut, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. In deroga all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'efficacia delle graduatorie in corso di validità, approvate per il reclutamento degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è prorogabile fino al 31 dicembre 2025.
4.67. Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applicano anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l'esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al precedente periodo, il giudice tiene altresì conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.
4.73. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Tenerini, Pittalis, Pella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applicano anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitariaPag. 60 e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l'esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità.
*4.75. Malavasi.
*4.77. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «Durante lo stato di emergenza» fino a: «e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025» e la parola: «emergenza» è sostituita dalle seguenti: «carenza dei mezzi e del personale sanitario, nonché negli eccessivi carichi di lavoro»;

   b) al comma 2, le parole da: «della limitatezza» fino a «, nonché» sono soppresse e le parole da: «oltre che» fino a: «all'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dei carichi di lavoro.»;

   c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  2-bis. Nella valutazione di cui al comma 2, si tiene conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale di appartenenza del professionista sottoposto a giudizio.
  2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
  2-quater. Nella valutazione del grado di colpa dei medici convenzionati, oltre ai criteri di cui al comma 2, si considera se il numero di assistiti per ogni professionista supera quello previsto dall'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 sui rapporti con i medici di medicina generale.
4.80. Girelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.
4.81. Ciancitto, Ciocchetti, Vietri, Rosso, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e di 1.395.561 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «e di 1.395.561 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

Pag. 61

   c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'AIFA procede all'indizione di procedure concorsuali riservate ai fini della stabilizzazione del personale che si trovi nelle condizioni ivi previste. All'esito di detta procedura sono individuate le risorse necessarie alla copertura dei corrispondenti maggiori oneri. All'onere derivante presente comma, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».
4.82. Romano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.83. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «settore sanitario 2022» sono inserite le seguenti: «relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

   c) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
*4.88. Bonafè, Ubaldo Pagano.
*4.89. Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: Pag. 62«per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in un milione di euro per il 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.92. Patriarca.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2025 e 2026, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato-regioni n. 312 del 20 dicembre 2023»;

   b) le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» sono sostituite dalle seguenti: «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».

  8-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4.94. Pella, Varchi, Nazario Pagano.
*4.95. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
**4.96. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello.
**4.120. Loizzo, Matone, Panizzut, Lazzarini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile,» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile,» e le parole: «dodici mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi a qualsiasi titolo svolto.».
4.100. Rosso, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
4.101. Vietri, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

Pag. 63

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, è prorogato al 31 dicembre 2024.
*4.102. Nevi, Gatta.
*4.104. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*4.105. Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*4.106. Mattia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al comma 403 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è prorogato di ulteriori 24 mesi».
4.108. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
4.111. Schifone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
4.112. Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Come previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di attuare un corretto recepimento del nomenclatore per le prestazioni di laboratorio, la proroga prevista dal decreto interministeriale 23 giugno 2023, inerente «Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, è aumentata di ulteriori otto mensilità.
4.113. Pisano, Romano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.
4.119. Malavasi, Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «in via sperimentale per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in via sperimentale per gli anni 2021 e 2024» e le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2024»;

Pag. 64

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.06. Magi.
*4.07. Patriarca.

ART. 5.

  Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter con il seguente:

   «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi-esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».
5.4. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

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  Al comma 3, capoverso comma 83-ter, primo periodo, sostituire le parole da: 5 gennaio 2024 fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti: 5 febbraio 2024, con le modalità previste dal presente comma, al fine di consentire agli enti locali di proporre osservazioni rispetto al piano di dimensionamento predisposto dalle regioni entro il termine del 5 gennaio 2024.
5.7. Palombi, Volpi, Perissa.

  Al comma 3, capoverso comma 83-ter, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nelle regioni in cui la dispersione scolastica supera il 10 per cento, e in presenza di ulteriori indicatori di svantaggio socio-economico, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche per l'anno scolastico 2025/2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente.
5.14. Arruzzolo, Cannizzaro.

  Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

   al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/26».
  3-ter. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
  3-quater. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
  3-quinquies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».
  3-sexies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026».
5.9. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Sarracino, Marino.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-bis)

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  Al comma 3, capoverso comma 83-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle peculiarità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
5.13. Lai, Barbagallo, Manzi, Ascani.

  Al comma 3, dopo il capoverso comma 83-ter aggiungere il seguente:

  83-ter.1. Per gli istituti scolastici individuati nel dimensionamento, secondo i piani scolastici regionali, che dispongono di plessi scolastici ubicati nel cratere sismico del Centro Italia, il dimensionamento è prorogato all'anno scolastico 2025-2026.
5.15. Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2026». Per le finalità di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 327, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026».
  3-ter. All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».
5.22. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». Per le finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.
  3-ter. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».
5.26. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
  3-ter. La vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario relative al triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 50, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, è prorogata all'anno scolastico 2024/2025.
*5.37. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*5.38. Sasso, Latini.

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  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «legge 10 agosto 2023, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «, che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio».
5.33. Borrelli, Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni di 14 unità di personale di Area III, posizione economica F1, assegnate dal decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo Ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione Friuli Venezia Giulia o da altri enti locali della medesima regione, previo apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la stessa regione Friuli Venezia Giulia».
5.45. Panizzut, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Pretto, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74».
*5.51. Sasso, Miele, Latini, Loizzo.
*5.52. Amorese, Mollicone, Cangiano, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
5.56. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*5.60. Steger, Manes.
*5.61. Pella.
*5.62. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*5.63. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*5.64. Roggiani, De Maria.
*5.69. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

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  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 e la corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

   1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di seguito elencati in ordine di priorità:

   a) esubero di personale di cui al secondo periodo;

   b) necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali favorevoli, dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo nella regione medesima;

   c) esigenza di procedere alle immissioni in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 nella regione medesima in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

   1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali o le procedure di immissione in ruolo di cui al comma 1, lettere b) e c), riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti o delle medesime procedure possono essere immessi in ruolo in altra regione, secondo i criteri di priorità di cui al medesimo comma 1, terzo periodo, con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione».
**5.40. Miele, Sasso, Latini, Loizzo.
**5.41. Mollicone, Amorese, Cangiano, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

ART. 6.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*6.5. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.
*6.6. Fossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024, 2025 e 2026».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**6.9. Steger, Manes.
**6.10. Giorgianni, Lucaselli, Michelotti, Zucconi.

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**6.11. Boschi, Marattin.
**6.12. Romano.
**6.13. Pella.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
  5-ter. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.
6.15. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.17. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.
*6.34. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.
*6.35. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
6.26. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
  8-ter. Possono accedere al contribuito di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni in favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.37. Giorgianni.
*6.38. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*6.39. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*6.40. Cattaneo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il contributo straordinario di 1 milione di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Pag. 70Institute) è riconosciuto per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**6.47. Milani, Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Trancassini, Tremaglia.
**6.48. Lupi, Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neuro sviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione, in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per un importo di un milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
6.49. Barelli, Dalla Chiesa, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 0,8 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.59. Lupi, Romano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli indicatori relativi all'autovalutazione, alla valutazione e all'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio trovano applicazione non prima dalla definizione dell'offerta formativa dell'anno accademico 2024/2025.».
6.55. Ziello, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Bicchielli, Amorese.

ART. 7.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
7.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobrePag. 71 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I contratti relativi a detti incarichi, già conferiti al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024».
7.22. Michelotti, Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 25 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
7.5. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

   «18-bis. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quaranta mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.».
7.6. Piccolotti, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

   c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».
*7.9. Mollicone.
*7.13. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*7.14. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*7.15. Manzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, Pag. 72le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**7.17. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
**7.18. Lai, Roggiani, Mauri.
**7.24. Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per il solo anno 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-quinquies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Ai fini della determinazione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché dei criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, per l'anno 2024, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018, n. 138.
  6-ter. Nell'anno 2024 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-quinquies della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  6-quater. Ai fini di cui ai commi 357-quater e 357-quinquies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 190 milioni di euro attraverso i risparmi realizzati attraverso la disapplicazione, per l'anno 2024, delle misure di cui ai commi da 357 a 357-quinquies della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.20. Boschi, Marattin.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga di termini e disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)

  1. Per le associazioni musicali amatoriali, come definite dal comma 2, il termine Pag. 73di cui all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è prorogato al 30 giugno 2024.
  2. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.
  3. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le attività di bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale».
  4. Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale tra i giovani e favorire l'accesso alle scuole di musica gestite dalle bande musicali, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera m):

    1) dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

    2) le parole: «cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «bande musicali e filodrammatiche, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale costituite in qualsiasi forma associativa».

   b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale legalmente riconosciute,»;

   c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale».

  5. Ai soggetti di cui al comma 2, anche se non iscritti al Registro unico del Terzo settore, si applicano le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo VIII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  6. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.
7.06. Nevi, Battilocchio, Barelli.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 3 a 6)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento del settore culturale)

  1. Al fine di garantire il supporto tecnico e scientifico nelle azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio nazionale, anche in relazione agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti in scadenza del personale in ausilio alle Soprintendenze quali tecnici e amministrativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2024.
7.08. Mollicone, Amorese, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine per l'utilizzo del credito d'imposta relativo agli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

  1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,Pag. 74 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024»;

   b) al comma 3:

    1) dopo le parole: «risorse del Fondo» sono aggiunte le seguenti: «e nei limiti dello stesso» e le parole: «negli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021, 2022 e 2023 e, relativamente all'anno 2024, fino al 30 giugno 2024»;

    2) le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

   c) al comma 4, le parole: «con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e» sono soppresse;

   d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

   e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli oneri relativi al 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
*7.09. Mollicone.
*7.010. Cavandoli, Bagnai, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*7.011. Mulè.

ART. 8.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: centodue mesi.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

   al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
8.5. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: centodue mesi.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 2.200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) quanto a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e a 8.800.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.4. Rosato, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: novantadue mesi.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 Pag. 75con le seguenti: e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi,» sono soppresse;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.98. Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: novanta mesi.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) quanto a 6.600.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
8.8. De Palma.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: novanta mesi.
8.10. Iaia, Maiorano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso, all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso» e le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
8.13. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «, della recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
8.15. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Pag. 76

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'applicazione della misura di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2024, in ragione della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della crisi in Medioriente.
8.16. Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 471 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

   «471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028».
8.17. D'Attis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028»;

   b) alla lettera a), le parole: «per una sola volta per ciascun dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale»;

   c) alla lettera b), le parole: «per ciascuna impresa» sono sostituite dalle seguenti: «per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa»;

   d) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028».
8.18. Frijia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,Pag. 77 con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.22. Testa.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*8.23. Pella.
*8.24. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*8.25. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.26. Steger, Manes.
*8.27. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
*8.28. Roggiani.
*8.29. Romano.
*8.30. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino e di consentire il tempestivo avvio delle funzioni di stazione appaltante, il termine per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della predetta opera è prorogato al 31 marzo 2024 e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 33, comma 5-quater, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al Commissario straordinario, nominato ai sensi del medesimo articolo 33, comma 5-quater, è attribuita una dotazione finanziaria per l'espletamento delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, in misura pari all'1 per cento delle risorse annualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5-ter. La dotazione finanziaria di cui al comma 5-bis è finalizzata alla copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale e di supporto tecnico, di cui all'articolo 33, comma 5-quater, quinto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, non incluse nel quadro economico della linea 2 della metropolitana di Torino.
  5-quater. Il Commissario straordinario, nella relazione annuale trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023 rendiconta dettagliatamente l'utilizzo della dotazione di cui al comma 5-bis per le spese di funzionamento della struttura commissariale, anche rilevando eventuali criticità della dotazione stessa.
8.31. Maccanti, Benvenuto, Bellomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*8.39. Cannata.
*8.40. Lucaselli.
*8.41. Romano.
*8.42. Mazzetti, D'Attis, Pella.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede Pag. 78mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.45. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.44. Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*8.59. Urzì, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*8.60. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*8.61. Andrea Rossi.
*8.58. Patriarca.
*8.80. Cangiano, Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*8.115. Maccanti, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.116. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi – Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
**8.54. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.
**8.55. Iezzi, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
**8.56. Romano.
**8.57. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sopprimere il comma 9.
8.62. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*8.63. Pastorino.
*8.64. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

  Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali fino alla fine del comma con le seguenti: il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamentoPag. 79 dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8.65. Morassut, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio.

  Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12 e A26, si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.
8.70. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali, come disposto dal presente comma, è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.
8.72. Ghio, Pastorino.

  Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui all'articolo 35, comma 1-ter, del presente decreto.
8.76. Simiani, Fossi, Bonafè.

  Sopprimere il comma 10.
8.78. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
8.79. Guerra, Roggiani.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di favorire le amministrazione pubbliche nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dei contratti pubblici (PCP) dell'Autorità nazionale anticorruzione, raggiungibilePag. 80 al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici, è reso disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 31 dicembre 2024.
8.103. Cattoi, Bordonali, Giaccone, Zinzi, Bof, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Molinari, Manes, Steger.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo».
8.83. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».
*8.84. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*8.85. Cesa, Romano.
*8.86. Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*8.87. Boschi.
*8.89. Deidda, Gardini, Frijia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

Pag. 81

*8.90. Pella.
*8.91. Traversi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di prorogare le autorizzazioni per realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata «Nuovo Ponte Nord» di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di cui alla delibera della Giunta comunale di Parma del 21 aprile 2022, n. 160, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto, come da studio di fattibilità tecnico-economica, sono assegnati alla citata Autorità 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.95. Pietrella, De Micheli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di assicurare, nella fase di avvio dell'operatività, l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente, le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, a decorrere dal 1° gennaio 2027. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
8.99. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore portuale e aeroportuale e il diritto di continuità territoriale, connesso al principio di insularità, nonché di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale, stabilito ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sospeso, limitatamente alle tratte da e per la Sardegna, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026.
8.105. Deidda.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In considerazione della necessità di procedere al completamento della fase di progettazione, i termini del cronoprogramma dell'intervento «Skymetro Val Bisagno Genova», finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rideterminati con fissazione del termine ultimo di aggiudicazione dell'intervento al 31 dicembre 2025.
8.110. Bruzzone, Maccanti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. L'applicazione del comma 2 dell'articolo 132-bis del decreto legislativo 7 Pag. 82settembre 2005, n. 209, è differita al 1° gennaio 2025.
8.111. D'Attis, Barelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.114. Montemagni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è differita al 31 dicembre 2024.
*8.117. Caramiello, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*8.118. Squeri, D'Attis.
*8.119. De Corato.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo il gestore assicura, con oneri a proprio carico e previa condivisione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e appropriate. A tal fine, il gestore predispone e attua un programma conseguente ad un apposito studio che tenga conto delle specifiche situazioni locali, previ accordi di collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».
8.123. Romano.

ART. 9.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2025»;

   b) al comma 238, le parole: «a decorrere dall'anno 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».
9.8. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Fornaro, Peluffo, Braga, Roggiani, Mauri.

ART. 10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «,2021 e 2024».
10.3. Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 11.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista Pag. 83dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e di svolgere le elezioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, nel periodo legislativamente previsto la durata in carica dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione è prorogata sino al mese di aprile 2025.
11.5. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase, Sorte.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
  6-ter. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «alla sessione da indire per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «alle sessioni da indire per l'anno 2023 e per l'anno 2024».
*11.7. Maschio, Varchi, Giorgianni, Michelotti.
*11.8. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.
*11.9. Morrone, Bisa, Cavandoli.
*11.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».
**11.11. Dori, Zaratti, Grimaldi.
**11.12. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**11.13. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.
**11.14. Morrone, Bisa, Cavandoli.
**11.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
**11.16. Michelotti, Varchi, Maschio, Zucconi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «alla sessione da indire per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «alle sessioni da indire per l'anno 2023 e per l'anno 2024».
11.17. Dori, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
11.20. Serracchiani.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.».
11.29. Steger, Manes.

Pag. 84

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.
11.30. Bonafè, Gianassi, Malavasi, Manzi, De Maria, Simiani, Fossi, Boldrini, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

ART. 12.

  Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: trenta mesi.
12.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».
*12.3. Steger, Manes.
*12.4. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.6. Giorgianni, Lucaselli, Michelotti, Zucconi, Cannata, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*12.7. Boschi, Marattin.
*12.8. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*12.9. Romano.
*12.10. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*12.17. Barelli, Mazzetti, Tenerini, Pella.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 11, al comma 8-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al precedente periodo è prorogato di ulteriori sei mesi per le regioni e le province autonome che, prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, abbiano adottato propri regolamenti, al fine di adeguarli ai principi della normativa statale ed europea vigente in materia.».
12.12. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.
12.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

   b) alla lettera c-bis) le parole: «1° luglio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2030».
12.18. Squeri.

Pag. 85

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), le parole: «fino al 30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029»;

   b) alla lettera c-bis) le parole: «1° luglio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2030».
12.42. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*12.27. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*12.28. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*12.29. Nevi, Gatta, Pella.
*12.30. Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*12.31. Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.
*12.32. Gadda, Marattin, Boschi.
*12.33. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
*12.34. Caramiello, L'Abbate, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

   b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
12.36. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).
12.40. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025, prorogabile per due anni»;

   b) al comma 2-ter le parole: «è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023, euro 347.000 per l'anno 2024 ed euro 360.000 per l'anno 2025».

  6-ter. All'articolo 11-ter, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al terzo periodo, le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono sostituite Pag. 86dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025, prorogabile per due anni».
12.90. Cannizzaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I presidenti degli enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stato nominato un direttore generale a far data da un momento antecedente all'ultimo rinnovo dell'albo di idonei di cui al comma 11 del medesimo articolo 9, provvedono ad avviare, entro il 31 maggio 2024, una selezione pubblica volta all'individuazione di una rosa di tre candidati da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la nomina a direttore dei rispettivi enti, fatte salve e prorogate le istanze di disponibilità ad assumere l'incarico di direttore che siano state presentate in adesione agli avvisi pubblici eventualmente adottati dagli enti parco a fine di individuare i candidati da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ferma restando la facoltà, per i soggetti interessati, di aggiornare le istanze medesime sotto il profilo dei titoli e delle esperienze professionali.
12.43. Pella, Nazario Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, come modificato dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12.45. Zucconi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
*12.48. Pella.
*12.49. Boschi.
*12.50. Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».
12.52. Simiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 835, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;

Pag. 87

   b) al comma 837-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».
*12.56. Mazzetti.
*12.59. Bruzzone, Formentini, Bordonali, Cattoi, Comaroli, Stefani, Pretto, Ravetto, Ottaviani, Iezzi, Ziello.
*12.92. (ex 13.61) Cerreto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
12.82. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il termine di cui all'articolo 12, comma 1-quater, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è posticipato di dodici mesi.
12.61. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Manes, Steger, De Bertoldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».
*12.63. Steger, Manes.
*12.64. D'Attis, Squeri.
*12.65. Cannata.
*12.66. Marattin.
*12.67. Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*12.68. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
**12.72. Pella.
**12.73. Lucaselli.
**12.74. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
12.78. Bonelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al punto 2 dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
12.83. Miele, Pizzimenti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
12.85. D'Attis, Pella.

Pag. 88

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: aziende agricole con le seguenti: imprese agricole, nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura.
*13.5. Gatta.
*13.7. Castiglione, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
*13.10. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*13.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.12. Zucconi.
*13.1. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, all'articolo 1, comma 432, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.16. Zanella, Evi, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.21. Donno, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

   «5-ter.1. Le scadenze di cui al comma 5-ter sono in ogni caso subordinate all'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015».
*13.35. Pastorino.
*13.36. Mazzetti, Nevi, D'Attis, Pella, Gatta.
*13.37. Simiani.
*13.38. Steger, Manes.

Pag. 89

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**13.30. Nevi, Gatta, Mazzetti.
**13.31. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
**13.32. La Salandra, Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
**13.33. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**13.34. Gaetana Russo, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 3 si applicano limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
13.42. Mattia, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare 2023»;

   c) al comma 47, primo periodo, le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 marzo 2024».

  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.47. Gadda, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.51. Bordonali, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
  3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,Pag. 90 dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
13.52. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni di euro per il 2026»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. È concesso, a valere sulle risorse di cui al comma 1, un contributo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, per il sostegno della coltivazione della DOP “Bergamotto di Calabria olio essenziale” nelle aree colpite da perdite di produzione superiori al 70 per cento».
13.67. Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2024».
*13.82. Cavandoli, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*13.84. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.
13.85. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
*13.86. Gadda, Marattin, Boschi.
*13.87. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
*13.88. La Salandra, Caretta, Ciaburro.
*13.89. Nevi, Gatta, Pella.
*13.64. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.121. (ex 13.08) Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

Pag. 91

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.50. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
*13.90. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
*13.91. Nevi, Gatta, Pella.
*13.92. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
*13.97. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
*13.98. Cerreto.
*13.99. La Salandra, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutate in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
13.115. Gadda, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
*13.100. Molinari, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*13.101. La Salandra, Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*13.102. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
*13.80. Nevi, Gatta, Pella.
*13.103. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

Pag. 92

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

   b) al comma 3-quater, alinea, le parole: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024”.

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

   “986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato”.

  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.
  4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
**13.020. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
**13.021. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
**13.022. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
**13.023. Nevi, Gatta, Pella.
**13.024. Gadda, Boschi.

Pag. 93

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini in materia di accise sulla birra)

   1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024»;

   b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024».

  2. Al comma 986, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti «, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato».
  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
13.025. Davide Bergamini, Carloni, Marchetti, Bruzzone, Pierro, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 14.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 6-quater è sostituito dal seguente:

   «6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».

  2-ter. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 35, comma 3, ultimo periodo, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».
14.1. Palombi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite prima dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e poi dalle conseguenze post COVID-19 in Pag. 94termini di restrizioni all'esercizio, nonché successivamente dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia ancora non ristabilizzati, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, anche in situazione di morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di validità, in essere dopo il 1° gennaio 2023, sono comunque prorogate di tre anni, rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
14.2. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Morgante, Perissa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro duramente colpite dalle conseguenze economiche negative prodotte nell'ultimo triennio dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dall'aumento dei costi dell'energia, le concessioni a tali società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, anche in situazione di morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025. La durata delle medesime concessioni di cui al primo periodo in essere successivamente alla data del 1° gennaio 2023, è prorogata di tre anni rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nelle more delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
14.3. Pella, Nevi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: «la stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2028».
14.7. Patriarca, Pella.

ART. 16.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».
*16.1. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Piccolotti, Fratoianni.
*16.2. Patriarca.
*16.3. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*16.4. Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
*16.5. Mancini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche Pag. 95con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
**16.8. Patriarca.
**16.9. Cannata.
**16.10. Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
*16.11. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Piccolotti.
*16.12. Mancini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 225, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**16.01. Patriarca.
**16.05. (ex 8.122) Giorgianni, Cannata.

ART. 17.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.
17.3. Pella, Carloni, Marchetti, Latini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali Pag. 96preesistenti, l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni.
*17.4. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*17.5. Pella, Rubano.
*17.6. Baldelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Trancassini, Tremaglia.
*17.7. Curti, Manzi, Roggiani.
*17.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».
  2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».
**17.01. Steger, Manes.
**17.02. Cannata, Lucaselli.
**17.03. Romano.
**17.04. Marattin, Boschi.
**17.05. Ubaldo Pagano.
**17.06. Pella, Mazzetti, D'Attis.
**17.07. Simiani.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 4, le parole: «e per i sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sette anni successivi» e le parole: «e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2023 e il 2024»;

   c) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «di 60 milioni di euro ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
17.011. Trancassini, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Rampelli, Tremaglia.

Pag. 97

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga della Zona Franca Urbana a favore dei territori del sisma)

  1. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» e al secondo periodo, le parole: «e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2023, il 2024, il 2025, il 2026 e il 2027».
17.012. Curti, Manzi.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.1. Boschi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
18.2. Sottanelli.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al contributo stanziato ai sensi del comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del predetto decreto-legge.
18.3. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

    2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Organismo»;

    3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «All'Organismo»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento, con cadenza biennale, delle attività svolte dall'Organismo.»;

   c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento dell'Organismo»;

   d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Pag. 98finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.».

  2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18.5. Sottanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

   «11-bis.1. L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-bis, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro».
18.8. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-COVID, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.
*18.9. Steger, Manes.
*18.10. Lucaselli, Giorgianni, Michelotti, Zucconi.
*18.11. Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
*18.12. Romano.
*18.13. Pella.
*18.14. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
18.15. Caramanna, Varchi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, Pag. 99della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
  4-ter. L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.
  4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.21. Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 168,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater;

   b) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4-quater. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al quinto periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo».
18.26. Barzotti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi.

Pag. 100

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18.37. Orlando.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2021 al 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.38. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024 e 2025».
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*18.39. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.
*18.40. Tenerini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
18.41. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggioPag. 101 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «nei confronti dei loro eredi» sono inserite le seguenti: «e in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al suddetto periodo.» sono inseriti i seguenti periodi: «Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».
18.23. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
18.46. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Per gli anni 2024 e 2025, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, alle imprese della filiera del settore automotive con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che occupano più di 750 dipendenti, può essere concessa ulteriore proroga di 12 mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di cui all'articolo 22, comma 2».
18.52. Testa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente:

   «11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salarialePag. 102 è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in considerazione ulteriori domande.».
18.55. D'Alessio, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;

   b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

   «1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».
*18.56. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*18.57. Nisini, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*18.58. Tenerini.
*18.59. Romano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».
18.60. Boschi, Marattin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.61. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2024.
18.64. Morgante, Ciancitto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.67. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 aprile 2024» sono Pag. 103sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*18.69. Caramanna, Rotelli, Colombo.
*18.70. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dei termini di validità della graduatoria degli idonei del concorso pubblico «Concorso unico funzionari amministrativi»)

  1. La graduatoria del concorso pubblico «Concorso unico funzionari amministrativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020 e concluso prima del 22 giugno 2023 al quale non si applica il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è verificata, tramite adesione, la disponibilità degli idonei a permanere nella predetta graduatoria.
19.01. Mattia.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società cooperative sociali)

  1. Per le cooperative sociali il termine per la nomina degli organi di controllo indicato all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è prorogato all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2024.
19.03. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.