CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 febbraio 2024
247.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

  1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale.»;

   b) il quinto comma è abrogato.
2.01. Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO FORMULATO DAL RELATORE

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito, anche se defunto, che si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità».

Art. 2.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, apporta al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, le modifiche necessarie per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.