CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 febbraio 2024
246.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1666, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

  rilevato che:

   il decreto-legge proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

   il richiamato articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento;

   la stessa norma ha stabilito che l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

   nella seduta del 10 gennaio 2024 la Camera, in seguito alle comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, ha approvato tre risoluzioni che impegnano il Governo tra l'altro a continuare a sostenere l'Ucraina in tutte le forme, nel rispetto degli impegni assunti;

   l'impegno al sostegno militare è stato rinnovato dal Parlamento anche con le risoluzioni approvate in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2023;

   l'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, fino al 31 dicembre 2023, dal decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 23 gennaio 2023, n. 8;

  considerato che:

   la proroga di un anno dell'autorizzazione – con le modalità stabilite nella normativa e previo atto di indirizzo delle Camere – è dettata dalla necessità, per l'Italia, di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto-legge Pag. 19sono riconducibili sia alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che alla materia «difesa e Forze armate», entrambe demandate alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a) e d) della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 836, nel testo emendato dalla VII Commissione, recante «Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive»;

  rilevato che:

   la proposta di legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità (articolo 1);

   in particolare, il provvedimento disciplina le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, consentendo tale partecipazione tanto nelle società sportive dilettantistiche quanto nelle società sportive professionistiche nel rispetto di specifiche condizioni (articolo 2) e regola gli enti di partecipazione popolare sportiva in quanto enti rappresentativi dei sostenitori della società sportiva (articolo 3);

   inoltre, la proposta di legge: disciplina i requisiti per l'accesso delle società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva ad agevolazioni (articolo 4) e regola il diritto di prelazione della società sportiva a partecipazione popolare per l'assegnazione del titolo sportivo nell'ipotesi di perdita per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento (articolo 5); disciplina i compiti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 6), e la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva (articolo 7); prevede che la riforma entri in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione del regolamento attuativo della riforma (articolo 8);

  verificato che:

   all'articolo 3, comma 1, lettera d), relativa al divieto di distribuzione indiretta di utili, figura ai numeri 2) e 4) il rinvio alle «attività di interesse generale di cui all'articolo 5» e che tale articolo 5 non contiene alcun riferimento a tali attività;

   i richiami contenuti in più parti della proposta di legge (articoli 4 e 8) «alle agevolazioni di cui all'articolo 5» non appare congruo in quanto tale articolo reca la disciplina del diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   la proposta di legge disciplina la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, intervenendo dunque prevalentemente nella materia «ordinamento civile», di competenzaPag. 21 esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   il provvedimento, individuando le attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, interviene sulla competenza legislativa, sempre esclusiva, dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), numeri 2) e 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento alle «attività di interesse generale di cui all'articolo 5»;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il richiamo contenuto in più parti della proposta di legge (articoli 4 e 8) «alle agevolazioni di cui all'articolo 5».

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ALLEGATO 3

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 882, recante il riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio;

  rilevato che:

   la proposta di legge è composta da sei articoli: l'articolo 1 determina come proprie finalità la tutela e la promozione del peculiare valore della Magna Grecia; l'articolo 2 contiene l'individuazione geografica dei territori compresi, per ciascuna regione, nell'area denominata Magna Grecia; l'articolo 3 individua le tipologie di interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio interessato ammessi al finanziamento; l'articolo 4 dispone l'istituzione di un fondo, per il finanziamento di tali interventi; l'articolo 5 conferisce al Governo il compito di promuovere un'intesa con le regioni, i comuni e gli altri enti interessati affinché la Magna Grecia possa essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; l'articolo 6, reca la norma di copertura finanziaria;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali, dell'ecosistema e dell'ambiente», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) nonché alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente fra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

    secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali corrispondono ad «aree di intervento diversificate» (sentenze nn. 140 del 2015, 26 e 9 del 2004), definitivamente precisate dagli articoli 3 e 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    in tale prospettiva, la tutela ricomprende le attività dirette a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica, anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale;

    la valorizzazione consiste, invece, «nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da parte delle persone diversamente abili, nonché nelle attività di promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale» (si veda fra le più recenti la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2022);

    la Corte ha altresì affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalitàPag. 23 di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.