CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 gennaio 2024
242.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 74

ALLEGATO

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI

Art. 8.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI MARCHETTI 8.81 e IARIA 8.82

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1.»

  Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) all'articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: «a motore» sono soppresse.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI RAIMONDO 8.019, FARAONE 8.020, TOSI 8.021, PASTORELLA 8.022, GHIRRA 8.024, BARBAGALLO 8.025, FEDE 8.027, BARBAGALLO 8.028 e MARCHETTI 8.029

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)

  1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

  «2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1, è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto di maggiore età.»