ALLEGATO
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI
Art. 8.
PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI MARCHETTI 8.81 e IARIA 8.82
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1.»
Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: «a motore» sono soppresse.
PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI RAIMONDO 8.019, FARAONE 8.020, TOSI 8.021, PASTORELLA 8.022, GHIRRA 8.024, BARBAGALLO 8.025, FEDE 8.027, BARBAGALLO 8.028 e MARCHETTI 8.029
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)
1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1, è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto di maggiore età.»