CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 gennaio 2024
242.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva. C. 534.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 534, recante «Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva», non modificata da parte della Commissione di merito;

   rilevato che:

    la proposta, composta di un solo articolo, istituisce un Fondo per la promozione dello sport, con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati al finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico e prevede che alla copertura degli oneri si provveda con le risorse rinvenienti dall'incremento delle aliquote dell'imposta unica connessa a giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche (sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza) nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati;

    l'articolo 1, comma 4, della proposta prevede che le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo siano definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni della proposta di legge che incidono sulle aliquote dell'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono riconducibili alla materia «sistema tributario», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   l'istituzione e la disciplina del Fondo per la promozione dello sport incide invece sulla materia «ordinamento sportivo», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni;

   secondo la giurisprudenza costituzionale l'avocazione allo Stato della potestà di istituire fondi o finanziamenti vincolati in materie di competenza legislativa concorrente o residuale impone la previsione di forme di raccordo con il sistema delle autonomie volte a garantire la leale collaborazione, generalmente tramite la previsione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 4, che il decreto del Presidente del Consiglio, volto a definire le modalità di riparto del Fondo per la promozione dello sport, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1560, recante disposizioni per il settore florovivaistico, adottato come testo base, cui è abbinata la proposta di legge C. 389;

   rilevato che:

    il disegno di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di 5 articoli, il primo dei quali delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con il fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica; l'articolo 2 elenca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega; l'articolo 3 delinea il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, stabilendo che i relativi schemi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti; gli articoli 4 e 5 recano rispettivamente disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e alla materia «agricoltura», che la Corte costituzionale ha individuato tra quelle di competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

   alla luce di tale concorso di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 1, la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi;

   uno dei criteri direttivi di delega al Governo prevede, alla lettera q) dell'articolo 2, che i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche siano inseriti nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.