CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 155

ALLEGATO 1

DL 212/23: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 1630 Governo);

   condivise le misure previste dall'intervento legislativo che interviene a sanare le gravissime criticità, emerse sul piano della sostenibilità finanziaria, nell'applicazione della disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura nonché nell'applicazione della detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

   valutate positivamente le misure per la salvaguardia dei percettori di redditi più bassi che si siano avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

   rilevato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 156

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, come risultante dagli emendamenti approvati (C. 1560 Governo e abb.);

   condiviso l'obiettivo di definire, attraverso questo intervento legislativo, un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;

   richiamato, in particolare, quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l), che detta princìpi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea;

   valutate positivamente le disposizioni di cui al medesimo comma, lettera p), che mirano ad incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea;

   rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.