CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 108

ALLEGATO 1

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi» (C. 1633 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012» (C. 1585 Governo, approvato dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 110

ALLEGATO 3

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) all'articolo 193, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura dell'assicurazione;”»

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: per le quali tali immagini con le seguenti: per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, l'elenco di cui al comma 2 è aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale registrati nella banca dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
6.27. (Nuova formulazione) Rosato, Pastorella.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 193, comma 4-ter, dopo le parole: «con quelli provenienti» sono aggiunte le seguenti: «dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all'articolo 146, comma 3, nonché».
6.021. (Nuova formulazione) Pretto, Dara, Marchetti.

  Al capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore)

  All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, Pag. 111con spese interamente a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, con funzione di titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

   a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;

   b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

   c) euro 100 a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato.»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).

  1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e 1-bis.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

   c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello del servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.
  3. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15.»

  4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal Pag. 112giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2.
  6. Alla tabella III.1 (Art. 242 – Accertamenti tecnici) allegata al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella colonna: «Accertamenti consentiti», le parole: «Lettere d), e)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Lettere c), d), e)».
6.032. (Nuova formulazione) Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione)

  1. In considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.
  2. In via sperimentale, nelle more della conclusione della procedura di approvazione o omologazione, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e delle certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati delle prove alle quali le apparecchiature sono state sottoposte nonché di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza delle stesse.
  3. Al valore della velocità rilevato mediante le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 10 per cento con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.
  4. Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature di cui al presente articolo anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti purché la violazione sia documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, consentano di accertare, anche successivamente, fatti, circostanze e responsabile dell'illecito amministrativo, compresi i dati identificativi del mezzo nautico.
  5. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 è reso pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.
*6.034. (Nuova formulazione) Andreuzza, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele.
*6.035. (Nuova formulazione) Semenzato, Cesa, Bicchielli, Pisano, Tirelli, Zanella, Ghirra, Iaria.
*14.05. (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.