CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: della cultura aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata
12.100. Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso
14.100. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

CORREZIONI DI FORMA

ART. 1.

  Al comma 1, premettere il seguente titolo: TITOLO I (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica)

  Conseguentemente:

   1) all'articolo 13, premettere il seguente titolo: TITOLO II (Disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)

   2) all'articolo 16, premettere il seguente titolo: TITOLO III (Disposizioni finali)

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: resa esecutiva con la seguente: ratificata

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: legate con la seguente: collegate

  Al comma 1, lettera b, sostituire la parola: territoriale con la seguente: locale

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: promozione con la seguente: valorizzazione

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dei siti di valore archeologico, demoetnoantropologico, museale e monumentale con le seguenti: dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali

ART. 4.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sul sito del con la seguente: nel sito internet del e sopprimere le parole: con cadenza

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni con le seguenti: il Comitato tecnico-scientifico per le associazioni e le manifestazioni

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 9 con le seguenti: dell'articolo 11

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del settore con le seguenti: della materia

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: consecutivamente aggiungere la seguente: per

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: sulle rievocazioni storiche con le seguenti: sulle manifestazioni di rievocazione storica

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: determinare, mediante apposite linee guida, le modalità con le seguenti: adottare linee guida per determinare i criteri

  Al comma 3, sostituire le parole: della rievocazione storica espressa con le seguenti: dei contenuti espressi

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di siti museali, di siti archeologici, di centri ricerca con le seguenti: di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio Pag. 92di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca e sostituire le parole: del settore con le seguenti: dei settori

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ambito con le seguenti: in corrispondenza

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire le parole: di itinerari turistici e di siti con le seguenti: degli itinerari turistici e dei siti

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: nelle sue diverse dimensioni con le seguenti: nei suoi diversi aspetti, nonché

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con munizioni a salve, le armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sull'attività regolamentare dello Stato concernente con le seguenti: sugli atti regolamentari dello Stato concernenti

  Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: comune con la seguente: comuni

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: statale e territoriale con le seguenti: statale, regionale e locale,

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: regolamentare con la seguente: stabilire

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: valenza con la seguente: carattere

ART. 11.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: prerogative istituzionali con la seguente: competenze

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la cultura della storia e delle tradizioni regionali con le seguenti: la cultura, la storia e le tradizioni regionali

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: strategie di promozione territoriali con le seguenti: strategie territoriali di promozione

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: produzioni di qualità con la seguente: manifestazioni

  Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: apposita

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è adottato con le seguenti: Il regolamento per l'attuazione della presente legge è adottato con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: il regolamento per l'attuazione della medesima legge

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ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole: come pure con la seguente: nonché

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole da: anche al fine di adeguarla alla Convenzione UNESCO fino a: legge 27 settembre 2007 con le seguenti: in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sul territorio con le seguenti: nel territorio e sostituire le parole: di ciascuno con le seguenti: di ogni persona

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: per gli strumenti con le seguenti: , nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di e sostituire la parola: connessa con la seguente: riferita

  Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: previsione di con la seguente: prevedere

  Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: un coordinamento con le seguenti: forme di coordinamento

  Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: promuovere figure con le seguenti: promuovere la formazione di figure professionali

  Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: comunità patrimoniali con la seguente: comunità

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: al presente articolo

  Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: si avvale, al fine della stesura con le seguenti: può avvalersi, al fine della redazione

ART. 15.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca con le seguenti: di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca e sostituire le parole: del settore con le seguenti: dei settori

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ALLEGATO 3

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia
di termini normativi. C. 1633 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1633 Governo, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche all'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che reca la disciplina dell'immissione in ruolo a seguito dell'anno di prova, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 44 del 2023, in materia di vincoli per la mobilità dei docenti;

   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la disciplina vigente in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, anche alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2024/2025;

   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di costituire una Commissione al fine di individuare modalità e strumenti per assicurare un flusso di informazione, indirizzato anche ai cittadini, sull'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche volto a garantirne la massima conoscibilità e trasparenza nonché di reintrodurre l'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di appalti di lavori e forniture sui giornali quotidiani, di cui al comma 1 dell'articolo 225 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in conformità a quanto auspicato anche dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 5154/2022, di risolvere l'annosa questione della posizione dei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva ai concorsi indetti con i decreti nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016 per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, superando le prove scritte e orali ed essendo successivamente immessi in ruolo ma la cui posizione è stata poi travolta da pronunce giurisprudenziali negative;

   e) valutino le Commissioni di merito, in considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del Regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, l'opportunità di prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3, e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche agli anni di contribuzione 2025 e 2026, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025;

   f) valutino le Commissioni di merito, nelle more dell'adozione Regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013, n. 213, l'opportunità di prorogare di ulteriori 24 mesi la Pag. 95moratoria del taglio dei contributi all'editoria, prevista dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   g) valutino le Commissioni di merito, in vista della scadenza della graduatoria del Concorso Unico Funzionari Amministrativi (CUFA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale, Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, le opportune iniziative volte a garantire alle Amministrazioni interessate di disporre del personale necessario affinché gli Uffici possano svolgere le proprie attività istituzionali, e vengano garantiti i servizi ai cittadini, assicurando il necessario ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione;

   h) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di rifinanziare il contributo previsto dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'Accademia Vivarium Novum;

   i) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche di cui all'articolo 38-bis, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ampliando il previsto limite di 1000 partecipanti, a 3000 partecipanti, nonché includendo le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative;

   l) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2024 sia gli incarichi delle attività di supporto ad Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di tutto il territorio nazionale conferiti a decorrere da agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021 sia i contratti per i 139 esperti archivisti reclutati nell'ottobre 2021 con avviso pubblico della Direzione Generale Archivi, in forza del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

   m) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare, fino al 31 dicembre 2024, i contratti in scadenza del personale ausiliario tecnico e amministrativo delle Soprintendenze anche in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR;

   n) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare per l'anno 2024, il termine per l'utilizzo del credito di imposta relativo agli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

   o) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare per l'anno 2024, il contributo a favore delle imprese private nel settore radiofonico, alle medesime condizioni e con le modalità previste dall'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 153 e abb., recante Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dalle proposte emendative approvate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento all'articolo 4, recante l'istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'emanazione di un successivo atto di normazione secondaria del Ministro dell'università e della ricerca, volto a stabilire i requisiti necessari per il conferimento di tali premi, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1560 Governo e abb. recante delega al Governo in materia di florovivaismo, come risultante dalle proposte emendative approvate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.