CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1630, di conversione del decreto-legge legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   rilevato che:

    il decreto-legge, composto di quattro articoli, contiene misure volte ad evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto «superbonus» comporti la revoca dei benefici già erogati (articolo 1, comma 1), a riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024 (articolo 1, comma 2), a limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1), a prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2) e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1315 Mollicone, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici;

   rilevato che:

    la proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di otto articoli, che intervengono rispettivamente in materia di: destinazione delle quote dell'importo totale dei lavori all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, individuazione delle risorse e loro accantonamento, procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte; verifica dell'adempimento e potere sostitutivo; istituzione del Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici; ambito dei lavori e degli interventi esclusi dal perimetro di applicazione del provvedimento, disposizioni transitorie e finali, clausola di salvaguardia;

    l'articolo 5, al comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, a valere sul quale sono realizzati gli interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa;

    ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata – di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

    come previsto dal comma 4, le risorse del Fondo sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni della proposta di legge sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), alla competenza esclusiva dello Stato, nonché alle materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

   l'articolo 5, nell'istituire il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, prevede, al comma 3, che le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

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con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

   il comma 4 del medesimo articolo 5 dispone che le risorse del Fondo sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Norme per la valorizzazione della castanicoltura.
Nuovo testo C. 565 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (nuovo testo C. 565 Nevi), come risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    la proposta di legge si prefigge la finalità di promuovere la coltivazione sostenibile dei castagneti, incoraggiando le produzioni certificabili biologiche; sostenere le attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione sia innovativi sia tradizionali; promuovere il settore castanicolo nazionale e la sua filiera produttiva;

    il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di diciotto articoli suddivisi in cinque capi, che recano rispettivamente disposizioni generali, misure di rappresentanza e coordinamento istituzionale, interventi pubblici per la filiera castanicola, controlli e sanzioni, disposizioni transitorie e finali;

    l'articolo 3 disciplina il Piano di settore della filiera castanicola, quale strumento programmatico strategico del settore che definisce gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse. Tale piano è adottato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

    l'articolo 7 prevede l'istituzione del Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante delle varietà Castanea sativa Mill, stabilendo al comma 4 che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individui con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico e il disciplinare per la gestione della coltura delle piante in vivaio;

    l'articolo 9 prevede al comma 1 che, sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano istituiti almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno Castanea sativa Mill;

    l'articolo 10 prevede al comma 1 che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di settore della filiera castanicola, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabilisca con proprio decreto gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di premialità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale. Il medesimo articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

    l'articolo 11 prevede, al comma 1, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, individui Pag. 43con decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune per favorire in via prioritaria la costituzione di organizzazioni di produttori castanicoli, l'avvio di processi di integrazione e associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno;

    l'articolo 12, al comma 1, prevede che, in attuazione del Piano di settore della filiera castanicola, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, con proprio decreto, le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze;

    l'articolo 14 prevede che, in attuazione del Piano di settore, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avvalendosi della mappatura storica e attuale del territorio, individui, con proprio decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura;

    l'articolo 15 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli;

    l'articolo 16 stabilisce che le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e vincolano l'erogazione dei contributi medesimi allo stato di realizzazione degli interventi stessi;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento riguarda in misura prevalente la materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), nonché la materia «agricoltura» che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

   a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali sopra riportate;

   appare altresì opportuno assicurare, alla luce dell'intreccio delle competenze legislative coinvolte, il necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'articolo 13, comma 1, che prevede un decreto del Ministro dell'agricoltura, chiamato a definire le modalità attuative per il finanziamento dei progetti di miglioramento della competitività e della produzione vivaistica nazionale nel settore castanicolo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

  con la seguente osservazione:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'agricoltura, al quale l'articolo 13, comma 1 del provvedimento in esame rimette la definizione dei criteri di riparto dei finanziamenti dei progetti di miglioramento della competitività e produzione vivaistica nazionale del settore castanicolo sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle abbinate proposte di legge C.153, C. 202, C. 844, C. 1104, C. 1128, e C. 1395, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche»;

   rilevato che:

    il testo unificato riconosce e disciplina il diritto dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, di: richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi; richiedere un periodo di congedo per cure di 45 giorni; accedere prioritariamente al lavoro agile al termine del periodo di congedo; chiedere un cambio di mansione durante il periodo di follow up; fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti;

    il provvedimento riconosce altresì ai lavoratori autonomi affetti da tali malattie la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare;

    il testo unificato, inoltre, integra la composizione delle Commissioni mediche ASL chiamate ad accertare lo stato di invalidità, istituisce un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche e detta disposizioni attuative con particolare riferimento all'individuazione delle malattie invalidanti o croniche, anche rare, che danno diritto alle misure previste dalla riforma e alla definizione delle modalità e delle condizioni di fruizione delle ore di permesso;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del testo unificato sono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro;

   in tal senso si è in più occasioni espressa la Corte costituzionale per la quale rientrano nell'ambito della materia «ordinamento civile», le norme che «attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro» (così la sentenza n. 50 del 2005) e per la quale, più ampiamente, «la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli articoli 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionalePag. 45 (lettera m), o della previdenza sociale (lettera o)» (così la sentenza n. 384 del 2005);

   inoltre, premessa la prevalente riconducibilità delle disposizioni del provvedimento alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile, possono dirsi investite altresì le materie inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la previdenza sociale, anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.