CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 gennaio 2024
237.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 408

ALLEGATO 1

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 212 del 2023, recante «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» (C. 1630 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 409

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli ambiti territoriali sociali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.
10.1. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare al riparto di cui al comma 799 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono corrispondentemente incrementate al fine di soddisfare il fabbisogno delle associazioni tra i comuni. Per tale finalità, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
10.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 80 milioni di euro.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.3. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
10.4. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Pag. 410

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di garantire l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, nonché di quanto previsto al comma 797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione e l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione Gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reiscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti.
  2. Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi e interventi sociali previsti dai livelli essenziali delle prestazioni, il Consiglio nazionale dell'Ordine istituisce elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero vigilante sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

   a) in quiescenza e non esercenti;

   b) supervisori;

   c) esperti nel sistema sanitario nazionale;

   d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

   e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;

   f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

  3. Agli esercenti di cui al comma 2, lettera c), si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.
10.01. Schifone.

Pag. 411

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso 10-ter, primo periodo e ovunque esse ricorrano, sostituire le parole: tavolo di lavoro con le seguenti: tavolo di lavoro nazionale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: tavolo di lavoro con le seguenti: tavolo di lavoro nazionale;

   b) alla rubrica, sostituire le parole: Tavolo di lavoro con le seguenti: Tavolo di lavoro nazionale.
*11.1. Zanella.
*11.2. Bonetti.
*11.3. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.
*11.4. Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

  Al comma 1, capoverso 10-ter, primo e secondo periodo, dopo le parole: servizi sociali territoriali aggiungere le seguenti: e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: servizi sociali territoriali aggiungere le seguenti: e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo;

   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e sui maggiorenni in proseguo amministrativo.
11.5. Bonetti.

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, primo periodo, dopo le parole: servizi sociali territoriali aggiungere le seguenti: e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.
*11.6. Zanella.
*11.7. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.
*11.8. Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Ogni due anni il tavolo di lavoro adotta una proposta di linee guida nazionali e specifiche per ciascuna regione, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità e il Ministro della salute. Le linee guida contengono una proposta di regolamento biennale sul funzionamento delle strutture di accoglienza per tutto il territorio nazionale.
**11.9. Zanella.
**11.10. Bonetti.
**11.11. Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, terzo periodo, dopo le parole: persone scomparse, aggiungere le seguenti: da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense,.
11.12. Schifone, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso.

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, terzo periodo, dopo le parole: persone scomparse, aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Ordine degli assistenti sociali,.
*11.13. Zanella.
*11.14. Bonetti.
*11.15. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.
*11.16. Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

Pag. 412

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, terzo periodo, dopo le parole: dell'adolescenza e della famiglia aggiungere le seguenti: , da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei Coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali.
**11.17. Zanella.
**11.18. Bonetti.

  Al comma 1, capoverso comma 10-ter, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del tavolo di lavoro, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, riferisce semestralmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sullo stato delle attività svolte.
11.19. Brambilla, Saccani Jotti, Fabrizio Rossi, Marchetto Aliprandi, Dori, Miele, Di Biase, D'Orso, L'Abbate.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: del profilo dei minori in carico, inserire le seguenti: con specifico riferimento ai minori con presa in carico socio-sanitaria e con doppia diagnosi sanitaria,.
11.20. Gadda, Faraone.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: del tavolo di lavoro aggiungere le seguenti: , anche in riferimento alla uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali,.
11.21. Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. Presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile», che coinvolga rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni, per promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, ed anche attraverso progetti di rigenerazione urbana.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11.22. Alfonso Colucci, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale, anche con il supporto delle Forze dell'ordine ove ritenuto necessario dagli assistenti medesimi.
11.23. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con Pag. 413propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni istituisce, istituisce dei presìdi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento.
11.24. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Al nucleo familiare al quale è riconosciuto il diritto all'assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.
11.26. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: Art. 11-bis. (Fondo potenziamento iniziative di assistenza per i minori a rischio devianza) – 1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori inseriti in percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

   a) quanto a euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a euro 15 milioni per l'anno 2025 e 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
  4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e destinati ai comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2024 del bilancio stabilmente riequilibrato.
11.01. Auriemma, Alfonso Colucci, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: Art. 11-bis. (Fondo per il sostegno ai comuni per le spese relative ai minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui a Pag. 414decorrere dall'anno 2024 al fine di sostenere i comuni nelle spese per servizi, assistenza e alloggio dei minori affidati in comunità familiari, case famiglia e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione della dotazione del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.02. Gadda, Faraone.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le associazioni di cui all'articolo 937 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono una o più attività di interesse generale, possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore con diritto alla conservazione delle caratteristiche identitarie, relative ai fini sociali e alla disciplina dell'acquisizione della qualità di socio, indicate nel medesimo articolo 937 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.».
13.2. Molinari, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Terzo settore iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, limitatamente ai proventi impiegati in attività di interesse generale e afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche così come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.».
13.3. Lancellotta, Vietri, Ciancitto, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione e fondazione, anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al periodo precedente, dagli uffici del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1993, n. 580».
13.4. Maccari, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Morgante, Rosso, Schifone.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 17, comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai lavoratori subordinati che ricoprono la carica di Presidente degli enti del Terzo settore che hanno più di 100.000 associati o che siano rappresentati in almeno due terzi delle regioni, sono riconosciuti permessi Pag. 415non retribuiti, nella misura di cui all'articolo 24, della legge 20 maggio 1970, n. 300.».
13.5. Bonetti.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nel rispetto delle Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, al fine di evitare il coinvolgimento formale dei minorenni in deliberazioni di ordine amministrativo ed economico attraverso l'espressione del voto, le associazioni del Terzo settore, riconosciute o non riconosciute, che esercitano attività con finalità educativa, anche non formale, hanno facoltà di iscrivere nel libro degli associati i soli associati educatori.».
13.6. Bonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 26, comma 1, sono inserite, in fine, le parole: «e per quelli nominati su base geografica dai singoli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 24, comma 5.».
13.7. Loizzo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 28, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «2. La responsabilità degli amministratori degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13, comma 4, è disciplinata dall'articolo 18 del Codice civile.
   3. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano gli enti del Terzo settore senza personalità giuridica, i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul patrimonio dell'ente. Le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni solo in via sussidiaria.».
13.8. Ciancitto, Vietri, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 30, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «110.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000,00 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300.000,00 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «5 unità» sono sostituite dalle seguenti «7 unità».
13.9. Morgante, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso, Schifone.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «1.100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500.000 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «2.200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000.000 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «12 unità» sono sostituite dalle seguenti: «20 unità».
13.10. Morgante, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso, Schifone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un anno, trascorso il quale con le seguenti: due anni, trascorsi i quali.
*13.11. Zanella.

Pag. 416

*13.12. Bonetti.
*13.13. Matone, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 41, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Il rispetto dei princìpi di cui al precedente comma va osservato anche nei rapporti tra le reti associative e le articolazioni territoriali delle stesse o gli enti associati: pertanto, in assenza di normative statutarie che garantiscano il contraddittorio tra le parti, è vietata l'esclusione di tali enti dalla rete associativa. Nell'ipotesi di procedure adottate in violazione del suddetto divieto, la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice. Tale sanzione si applica anche nel caso di pendenza di contenziosi attivati da una o più articolazioni territoriali delle reti associative o da uno o più enti associati, a seguito della violazione dei principi enunciati nel presente comma.».
13.14. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «in cui l'ente ha la sede legale» sono inserite le seguenti: «o da un loro delegato».
13.15. Morgante, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso, Schifone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 48, comma 3, le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno», sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. I rendiconti e i bilanci devono essere depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore o, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, il Registro imprese entro sessanta giorni dall'approvazione.».
13.16. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 48, comma 4, dopo le parole: «assegnando un termine» sono inserite le seguenti: «non inferiore a trenta giorni e».
13.17. Morgante, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso, Schifone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  1-bis. I soggetti abilitati a depositare gli atti di cui all'articolo 48 del presente decreto legislativo sono quelli individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, nonché i revisori legali ed i professionisti certificati a norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
13.18. Benigni, Patriarca.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

   «15-bis. Le associazioni elencate all'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della composizione della base associativa e del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 937 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.».
13.19. Il Relatore.

Pag. 417

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai trust dotati della qualifica ONLUS nonché alle ONLUS che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento di attività di interesse generale senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui ai precedenti periodi devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
13.20. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito delle abrogazioni previste dall'articolo 102, comma 2, lettera a), a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a rimanere iscritti nel registro delle persone giuridiche, senza l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
13.21. Manes.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Trasparenza nell'impiego delle somme destinate al cinque per mille)

  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, al fine di consentire la massima trasparenza nei confronti del contribuente dell'utilizzo del cinque per mille di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio 23 luglio 2020, a decorrere dal periodo d'imposta 2024 gli enti percettori del cinque per mille sono tenuti a fornire ai contribuenti che ne facciano richiesta un rendiconto, facilmente comprensibile al pubblico, dell'effettivo utilizzo delle somme percepite, nonché ogni altra informazione ritenuta utile a far conoscere le attività e i progetti dell'organizzazione prescelta.
  2. Al fine di cui al comma 1, il contribuente ha la facoltà di autorizzare sul modulo per la destinazione del cinque per mille la trasmissione all'ente percipiente dei propri dati anagrafici, con l'esclusione di dati sensibili relativi al reddito del dichiarante o l'importo individuale del cinque per mille. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, i contribuenti possono in ogni momento revocare il consenso dato agli enti.
  3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate individua con proprio provvedimento le modalità di comunicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, agli enti destinatari del cinque per mille.
  4. L'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13.01. Malavasi, Furfaro, Girelli, Merola, Ubaldo Pagano, Guerra.

(Inammissibile)

Pag. 418

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: «una quota non superiore al» sono sostituite dalla seguente: «il».
13.02. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «lettere a), b), c), d), l),» è inserita la seguente: «o)».
13.03. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al comma 85 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
13.04. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;

   b) all'articolo 30, comma 2, le parole: «e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;

   c) all'articolo 56, comma 1, lettera b), le parole: «o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono soppresse;

   d) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. L'autorizzazione è richiesta inoltre nel caso di vendita, anche parziale, da parti di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti, di raccolte librarie, di archivi o di singoli documenti»;

   e) all'articolo 59, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Qualora gli atti di trasferimento di cui al comma 1 siano preceduti da contratti preliminari trascritti nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-bis del Codice Civile, la denuncia può essere effettuata entro trenta giorni dalla conclusione del preliminare con le stesse modalità e contenuto di cui ai commi precedenti»;

   f) all'articolo 60, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Qualora sia stata effettuata la denuncia ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, i termini previsti dall'articolo 61, comma 1, decorrono dalla data di ricezione della denuncia del contratto preliminare. Pag. 419In tal caso gli Enti indicati al comma 1, che non abbiano esercitato il diritto di prelazione in relazione al preliminare, non possono esercitarlo rispetto all'atto di trasferimento che sia concluso, in esecuzione del contratto preliminare ed alle condizioni ivi pattuite, entro un anno dalla trascrizione.».
13.05. Rosso, Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 702, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio, e deve essere annotata nel registro delle successioni.»;

   b) all'articolo 705, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Le persone giuridiche private senza scopo di lucro e gli enti del Terzo settore, quando sono chiamati all'eredità come unico erede o unitamente ad altri enti, prima dell'accettazione della stessa eredità, hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione o da un notaio.».
13.06. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

(Inammissibile,
limitatamente alla lettera
a))

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al codice civile)

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 473 è abrogato;

   b) all'articolo 623, dopo le parole: «domicilio o la residenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché la sede legale anche attraverso la consultazione di pubblici registri».
13.07. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 in materia di esonero degli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro)

  1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposte di successione e dell'imposta di registro, all'articolo 36 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
13.08. Vietri, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

Pag. 420

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89)

  1. All'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «e indennitari» sono sostituite dalle seguenti: «, indennitari e risarcitori».
13.09. Testa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norma di interpretazione autentica)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, debbano in ogni caso essere funzionali al perseguimento delle finalità e attività di interesse generale e comunque predeterminati dallo statuto o dall'atto costitutivo ovvero dal rimando a codici etici e deontologici collegati.
13.010. Loizzo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  1. All'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo periodo, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
13.011. Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.