CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 gennaio 2024
237.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
Pag. 270

ALLEGATO 1

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 2.014, 2.015, 3.33, 4.063 E 4.064
DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 2.

  All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori e alle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti per il finanziamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050.
0.2.014.7. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: russi, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Conseguentemente, sostituire dal secondo periodo, fino alla fine del comma 8, con le seguenti parole: Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
0.2.014.1. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, sostituire dalle parole: è sostituito dal seguente: fino alla fine del capoverso comma 8, con le seguenti: è soppresso.
0.2.014.2. Bonelli, Evi.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso «8», primo periodo,Pag. 271 sostituire le parole da: rafforzare fino a: comma 1 con le seguenti: coprire i costi direttamente riconducibili al servizio di rigassificazione del GNL.
0.2.014.3. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: al 2043 con le seguenti: al 2030.
0.2.014.4. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso «8», secondo periodo, sopprimere le parole: inclusivi dei costi di capitale per l'acquisto e/o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati,.
0.2.014.5. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso «8», terzo periodo, sostituire le parole: L'eventuale importo residuo con le seguenti: Una quota non inferiore al quaranta per cento.
0.2.014.6. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

   «8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente.».
2.014. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli enti del terzo settore,.
0.2.015.12. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

Pag. 272

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 18.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 35.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.
0.2.015.11. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi,.
0.2.015.10. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.
0.2.015.9. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi,.
0.2.015.8. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti inferiore a dieci unità,.
0.2.015.7. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti superiore a dieci unità,.
0.2.015.6. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno agli istituti scolastici.
0.2.015.5. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle strutture sanitarie e assistenziali.
0.2.015.4. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli Pag. 273enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese culturali e creative,.
0.2.015.3. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno a istituti e luoghi della cultura,.
0.2.015.2. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori,.
0.2.015.1. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».
2.015. I Relatori.

ART. 3.

  All'emendamento 3.33 dei relatori, alla lettera 0a), numero 2), capoverso «8-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché della caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica delle aree interessate.
0.3.33.4. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 3.33 dei relatori, lettera 0a), sopprimere il numero 2).
0.3.33.3. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Pag. 274

  All'emendamento 3.33 dei relatori, lettera 0a), numero 1) dopo le parole: tenuto conto dei risultati sperimentali aggiungere le seguenti: conseguiti all'esito di almeno cinque anni di funzionamento degli impianti di cui al comma 3-bis.
0.3.33.2. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'emendamento 3.33 dei relatori, al capoverso 0a), articolo 1, sopprimere il numero 2).
0.3.33.1. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 1:

    1) al comma 3-bis.2, le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dei risultati sperimentali»;

    2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo»;

   0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca»;

   0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione».
3.33. I Relatori.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)

  1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.
  3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazionePag. 275 sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.
4.063. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

   1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

   b) è prevista la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

   c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

    1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

    2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

    3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

    4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

    5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

    6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui di cui alla lettera d);

   d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);

   e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'alboPag. 276 di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa;

   f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

   g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

   h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

   i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;

   l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

   m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):

    1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia;

    2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

    3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

   n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

   o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

    1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

    2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)».
4.064. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto Electricity release), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1.67. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori
*1.68. (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

   «8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e Pag. 278delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente».
2.014. I Relatori.

  All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226».
2.015. I Relatori.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 1:

    1) al comma 3-bis.2, le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dei risultati sperimentali»;

    2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo»;

   0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisognoPag. 279 energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca»;

   0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione».
3.33. I Relatori.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027.
*3.26. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*3.27. (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale)

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
*4.021. (Nuova formulazione) Zucconi.
*4.022. (Nuova formulazione) Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*4.023. (Nuova formulazione) Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)

  1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: «e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,».
4.036. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.
(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica Pag. 280da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)

  1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.
  3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.
4.063. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

  1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

   b) al comma 5, le parole da: «, in misura complessivamente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si Pag. 281applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo».
4.010. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

   «Art. 7-bis. – (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

   b) è prevista la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

   c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

    1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

    2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

    3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

    4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

    5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

    6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui di cui alla lettera d);

   d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposto albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo,Pag. 282 rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);

   e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa;

   f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

   g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

   h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

   i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;

   l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

   m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):

    1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia;

    2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

    3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

   n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

   o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

    1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

    2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)».
4.064. I Relatori.

ART. 5.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
5.14. Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 Pag. 283marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.
*5.15. (Nuova formulazione) Colombo, Mattia, Maerna.
*5.16. (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  All'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  3-bis. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.
  3-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.
   2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis».

  3-quater. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

   «5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte».
**5.22. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
**5.23. (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Pag. 284

ART. 6.

  Al comma 4, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.
6.20. I Relatori.

ART. 7.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1), lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.
*7.21. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*7.22. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

ART. 8.

  All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

   «6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo».
8.013. (Nuova formulazione) Bicchielli, Cavo, Semenzato.

ART. 9.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.
  9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientalePag. 285 (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.
  9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le rispettive opere di competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.
  9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «e fino al 30 giugno 2024» sono inserite le seguenti: «ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento».
9.40. (Nuova formulazione) Zucconi.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «20 MW e 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «25 MW e 12 MW».
  9-ter. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 2-bis:

    1) all'alinea, le parole: «di autorizzazione» sono soppresse;

    2) alla lettera b), le parole: «fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 12 MW»;

    3) alla lettera c), le parole: «superiore a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»;

   b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: «di potenza fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza fino a 12 MW».

  9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma 9-bis del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9-quinquies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
  9-sexies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si applica anche Pag. 286nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
9.41. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, De Palma.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
*9.42. (Nuova formulazione) Zucconi.
*9.43. (Nuova formulazione) Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*9.44. (Nuova formulazione) Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*9.46. (Nuova formulazione) Faraone, Del Barba.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1»;

   b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici».

  2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno Pag. 287prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.
12.01. (Nuova formulazione) Zucconi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato)

  1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
12.02. (Nuova formulazione) Foti, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Colombo, Andreuzza, Zinzi, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cortelazzo, Mazzetti, Semenzato, Cavo, Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 14.

  All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis:

    1) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis);

    2) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

   e-bis) che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto Pag. 288dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

   e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

   e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
14.27. (Nuova formulazione) Cortelazzo, D'Attis, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori, Foti, Longi, Mattia, Caramanna, Rotelli, Antoniozzi, Milani, Colombo, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Giovine, Maerna, Fabrizio Rossi, Pietrella, Schiano Di Visconti, Rachele Silvestri, Zucconi.

  Nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

  1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.Pag. 289
  2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.
14.03. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Squeri, Nevi.

  Nel capo I, dopo l'articolo 14. aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023,all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;

   b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

   «11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.
   11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 Pag. 290può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992».

  2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

   «1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue».
14.010. (Nuova formulazione) Colombo, Mattia, Maerna.

  Nel capo II, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

  1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: «La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni».
14.024. (Nuova formulazione) Rotondi.

  Nel capo I, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)

  1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

   a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

   b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione Pag. 291dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

   c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

  3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
  4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  6. La Regione Siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.
  7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.
  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di Pag. 292bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.
14.028. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 18.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 13 novembre 2023, aggiungere le seguenti: e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: 2 novembre 2023 con le seguenti: 29 ottobre 2023.
18.1. (Nuova formulazione) Montemagni, Ziello, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Nel capo II, dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)

  1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel territorio del comune di Umbertide» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023».

  Conseguentemente, alla rubrica del capo II aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
18.016. Il Governo.

ART. 19.

  All'articolo 19, dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti:

  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.
  4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale»;

   b) il comma 2 è abrogato.
*19.6. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*19.7. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

Pag. 293

ALLEGATO 3

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.028 DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 14.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza ed.
0.14.028.13. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere la seguente: 178.
0.14.028.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

   b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: ivi compresi fino a: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a).
0.14.028.14. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: della salute pubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.
0.14.028.4. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.
0.14.028.6. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Pag. 294

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.
0.14.028.7. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico.
*0.14.028.3. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*0.14.028.15. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: il recupero energetico, con le seguenti: l'incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
0.14.028.16. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: il recupero energetico, con le seguenti: il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/2008 recepito dall'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
0.14.028.17. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: della Regione Siciliana, con le seguenti: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
0.14.028.18. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, prima della lettera a) è inserita al seguente:

   0a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, un Piano d'azione per l'economia circolare che preveda di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata per lo meno del 70 per cento.
0.14.028.19. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , includendovi a tal fine fino alla fine della medesima lettera a).

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.
0.14.028.9. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole: , includendovi a tal fine fino alla fine del comma.
0.14.028.20. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole: , di termovalorizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: di gestione, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti.
0.14.028.21. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti: fatto salvo il divieto di conferire agli impianti di termovalorizzazione rifiuti plastici e materiali riciclabili;.
0.14.028.22. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera b), sopprimere le Pag. 295parole da: , ivi compresi fino a: del presente comma,.
0.14.028.23. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 3.
0.14.028.11. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 4, dopo le parole: 31 marzo 2023, n. 36, aggiungere le seguenti: della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali.
0.14.028.24. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.
0.14.028.2. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 5, dopo le parole: con ordinanza aggiungere le seguenti: all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-quinquies della medesima legge n. 241 del 1990.
0.14.028.5. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 6, secondo capoverso, le parole: qualora appartenente ad, sono sostituite dalle seguenti: già in ruolo presso.
0.14.028.25. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 6, terzo capoverso, le parole: Gli oneri relativi, fino alle parole: intesta al Commissario straordinario sono sostituite dalle seguenti: La struttura di supporto è senza oneri a carico dello Stato.
0.14.028.26. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 7.
0.14.028.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8 sopprimere il primo e il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui al presente comma e.
0.14.028.10. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8, dopo le parole: due sub-commissari, aggiungere le seguenti: che abbiano comprovate esperienze nella gestione dei rifiuti.
0.14.028.28. Bonelli, Evi.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8, le parole: il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 sono sostituite dalle seguenti: il cui incarico è svolto a titolo gratuito.
0.14.028.27. Bonelli, Evi

Pag. 296

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8 dopo le parole: essere rinnovato sono inserite le seguenti: I sub-commissari sono selezionate tra figure professionali quali: ingegneri ambientali, docenti universitari in materia ambientale, ed esperti in materia di produzione di energia rinnovabile di comprovata esperienza. Il ruolo di subcommissario è altresì incompatibile con il ruolo di assessore regione o deputato regionale.
0.14.028.30. Cavo, Pisano, Romano, Alessandro Colucci, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Tirelli.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 9.
*0.14.028.12. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*0.14.028.29. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana)

  1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 179, 182, e 182-bis, e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento di una rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di una adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2027.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

   a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

   b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

  3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
  4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UnionePag. 297 europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata da parte del Commissario straordinario con ordinanza, e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali trovano applicazione i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55.
  6. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Commissario straordinario, e composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Detto personale, qualora appartenente ad Amministrazioni pubbliche, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale della struttura commissariale, definito con il decreto di cui al primo periodo, sono posti a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
  7. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma precedente, il Commissario straordinario può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti con idonea qualificazione tecnica, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario sulla base delle tariffe professionali.
  8. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 5 e 6 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro il limite di spesa di 565.946,00 euro all'anno, per il periodo di cui all'ultimo capoverso del comma 1.
  9. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.
  10. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui al comma successivo.
  11. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario straordinario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale.
14.028. I Relatori.

Pag. 298

ALLEGATO 4

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.028 DEI RELATORI (NUOVA FORMULAZIONE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI PRESENTATI SULLE PARTI MODIFICATE

ART. 14.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere comma 1.
0.14.028.58. Simiani.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza ed.
0.14.028.70. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 178,.
0.14.028.79. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della medesima lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

   b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi alle parole: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a);

   c) sostituire il comma 9, con i seguenti:

  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 9-bis.
  9-bis. I commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.
0.14.028.80. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

   b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi alle parole: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a).
0.14.028.81. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Irricevibile)

Pag. 299

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.
0.14.028.75. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: della salute pubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.
0.14.028.83. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.
0.14.028.74. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.
0.14.028.82. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: è di due anni e aggiungere la seguente: non.
0.14.028.64. Bonelli.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 2.
0.14.028.55. Simiani.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, sostituire le lettera a), con la seguente:

   a) adotta, presso svolgimento della valutazione ambientale strategica, e della valutazione Impatto Sanitario, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzato a migliorare il tasso medio di differenziata relativo ai rifiuti urbani.
0.14.028.85. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Cappelletti, Pavanelli, Fede, Iaria.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a), dopo le parole: finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione includendovi a tal Pag. 300fine aggiungere le seguenti: la realizzazione di impianti per la gestione dell'organico e impianti per il riciclo di imballaggi e gestione dei RAEE.
0.14.028.84. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: includendovi a tal fine alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.
0.14.028.72. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) assicura opportune modalità per abbattere il costo della Tari nel territorio della Regione Siciliana.
0.14.028.40. Barbagallo.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) assicura la trasformazione delle Srr in società pubbliche.
0.14.028.41. Barbagallo.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) individua un numero di ambiti territoriali ottimali non superiori a 5.
0.14.028.42. Barbagallo.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) assicura il categorico divieto di subappaltare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione.
0.14.028.43. Barbagallo.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) assicura la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo esclusivamente nelle 7.T.O. «D».
0.14.028.44. Barbagallo.

(Irricevibile)

  All'articolo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) assicura che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS.
0.14.028.45. Barbagallo.

(Irricevibile)

  All'articolo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) assicura che le dotazioni assunzionali previste nel presente articolo vengano garantite secondo procedure di evidenza pubblica e per mezzo di una valutazione per titoli ed esami.
0.14.028.46. Barbagallo.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 3.
*0.14.028.54. Simiani.
*0.14.028.71. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

Pag. 301

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 4.
0.14.028.52. Simiani.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.
0.14.028.86. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 5.
0.14.028.51. Simiani.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 5, dopo le parole: con ordinanza aggiungere le seguenti: all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24.

  Conseguentemente al medesimo comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-quinquies della medesima legge n. 241 del 1990.
0.14.028.76. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 6.
0.14.028.50. Simiani.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 6 sopprimere le parole da: prevedendo altresì fino alla fine del medesimo comma.
0.14.028.69. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 7.
*0.14.028.48. Simiani.
*0.14.028.73. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 8.
0.14.028.59. Simiani.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 9.
0.14.028.49. Simiani.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026.
0.14.028.61. Simiani.

Pag. 302

  All'emendamento 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 sono corrispondentemente ridotti, nel limite di 800 milioni, gli stanziamenti per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 29 dicembre 2023, n. 21.
0.14.028.53. Simiani.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.14.028.60. Simiani.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.14.028.62. Simiani.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi sono finanziati a valere sulla parte di risorse destinate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, da destinare al potenziamento della raccolta differenziata e di impianti di compostaggio.
0.14.028.65. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Fede, Cappelletti.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, di cui 751 milioni a valere delle risorse destinate dal fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e 49 milioni di euro delle risorse impropriamente utilizzate dai rimborsi elettorali partiti, da destinare prioritariamente al potenziamento della raccolta differenziata e delle politiche di economia circolare.
0.14.028.66. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.
*0.14.028.56. Simiani.
*0.14.028.68. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  All'emendamento 14.028 dei Relatori, al comma 9, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
0.14.028.57. Simiani.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire inserire le seguenti: previa consultazione popolare nelle province interessante dai nuovi impianti.
0.14.028.63. Simiani.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire inserire le seguenti: previa consultazione popolare.
0.14.028.47. Simiani.

  All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il piano regionale ai sensi del comma 3 ha efficacia solo dopo l'espletazionePag. 303 delle procedure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
0.14.028.67. Santillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana)

  1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza ed in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

   a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

   b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

  3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
  4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata da parte del Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali trovano applicazione i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55.
  6. La Regione Siciliana può supportare il Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrativePag. 304 senza nuovi o maggiori oneri ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze del medesimo Commissario prevedendo altresì, su richiesta del Commissario, la nomina di due subcommissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
  7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui al comma successivo.
  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione Siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, al finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.
14.028. (Nuova formulazione) I Relatori.

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ALLEGATO 5

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «in autoproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'autoproduzione»;

   al comma 2:

    alla lettera f), le parole: «Gestore del mercato elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici»;

    alla lettera g), le parole: «ogni singola» sono sostituite dalla seguente: «ciascuna»;

   al comma 3, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti»;

   alla rubrica, le parole: «a rischio delocalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti al rischio di delocalizzazione».

  All'articolo 2:

   al comma 1, capoverso Art. 16:

    al comma 1, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominati:»;

    al comma 2, dopo le parole: «delle aree idonee» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al comma 3:

     all'alinea, dopo le parole: «legge 9 gennaio 1991, n. 9» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «il 45° parallelo» è inserita la seguente: «Nord»;

     alla lettera b), dopo le parole: «sulle linee di costa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al comma 4, lettera a), le parole: «una soglia di» sono soppresse;

    al comma 7, primo periodo, le parole: «il costo a MWh» sono sostituite dalle seguenti: «il costo per MWh»;

    al comma 8:

     all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 7» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera c):

      al numero 1.2), dopo le parole: «rispetto all'energia elettrica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

      al numero 2), le parole: «i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale»;

    al comma 9, primo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e dopo le parole: «dal Gruppo GSE» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine»;

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    alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, al secondo periodo, le parole: «rimborso spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborso di spese» e, al terzo periodo, le parole: «delle relative tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi tempi».

  All'articolo 4:

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata» e dopo le parole: «di potenza installata» è inserita la seguente: «, determinati»;

   alla rubrica, le parole: «impianti a fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».

  All'articolo 5:

   al comma 1, terzo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e le parole: «di Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Terna S.p.A.»;

   al comma 3:

    alla lettera a), le parole: «ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,»;

    alla lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

  All'articolo 6:

   al comma 3, dopo le parole: «culturali e del paesaggio» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    alla lettera a), alinea, le parole: «lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

     al numero 2), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:» e le parole: «sono inseritele» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le»;

     al numero 3), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

     al numero 4), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

    alla lettera c), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

    alla lettera d):

     all'alinea, le parole: «l'articolo 11,» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 11»;

     al capoverso Art. 11-bis:

      al comma 8, alinea, le parole: «dall'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione»;

      al comma 10, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto»;

      al comma 11, le parole: «e le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «e l'indicazione delle finalità»;

     al capoverso Art. 11-ter:

      al comma 1, le parole: «ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

      al comma 3, le parole: «conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Pag. 307

      al comma 4, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi»;

      al comma 7, le parole: «programma lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programma dei lavori» e le parole: «programmi lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dei lavori»;

    alla lettera e), numero 1), alinea, le parole: «comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

    alla lettera g):

     al numero 1), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

     al numero 2), capoverso 8, le parole: «programma lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programma dei lavori» e le parole: «programmi lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dei lavori»;

    alla lettera h):

     all'alinea, le parole: «comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

     al capoverso 2-bis, le parole: «Nelle more della data di entrata in vigore del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'entrata in vigore del decreto»;

    alla lettera i), capoverso 2-bis, le parole: «Nelle more dell'efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'entrata in vigore»;

    alla lettera l), numero 1), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

   al comma 3:

    alle lettere b), c) ed e), le parole: «stoccaggio della CO2» sono sostituite dalle seguenti: «stoccaggio di CO2»;

    alla lettera f), le parole: «filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2» sono sostituite dalle seguenti: «filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2»;

   al comma 4, le parole: «del 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «del 2011»;

   al comma 5, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto» e le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:».

  All'articolo 8:

   al comma 2, le parole: «delle tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi».

  All'articolo 9:

   al comma 1, all'alinea, le parole: «Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Terna Spa» e alla lettera b), le parole: «da Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Terna Spa»;

   al comma 2, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti»;

   al comma 3, le parole: «a Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Terna Spa»;

   al comma 4, le parole: «di Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Terna Spa»;

   al comma 6, le parole: «il non contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenza di contrasto» e le parole: «ai regolamenti edilizi» sono sostituite dalle seguenti: «la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi»;

   al comma 8, le parole: «articolo 47 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto» e le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «di euro per l'anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno»;

Pag. 308

   al comma 2, le parole: «dell'articolo 44 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2), le parole: «la parola» sono sostituite dalle seguenti: «la parola:»;

    alla lettera b), al numero 1.2), le parole: «lettera e-bis),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)», al numero 2), alinea, le parole: «comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: «n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «n. 190»;

    alla lettera c):

     al numero 2):

      all'alinea, le parole: «comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

     al capoverso 5-bis, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;

     al numero 4), alinea, le parole: «comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

     al numero 5.2), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

     al numero 6), le parole: «le parole “e dalla Regione”,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “e dalla Regione”»;

    alla lettera d), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole:».

  All'articolo 12:

   al comma 1, le parole: «, di seguito anche ENEA,» sono sostituite dalla seguente: «(ENEA)»;

   al comma 2, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;

   al comma 3, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «fermo quanto» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto» e le parole: «di Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Acquirente unico Spa,»;

   al comma 2, le parole: «n. 80» sono sostituite dalle seguenti: «n. 80,»;

   al comma 3:

    alla lettera a), capoverso 2, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti», le parole: «Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società Acquirente unico Spa» e le parole: «da Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Acquirente unico Spa»;

    alla lettera b), capoverso 2-ter, le parole: «Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Acquirente unico Spa»;

   al comma 4, capoverso 1, le parole: «modalità di» sono sostituite dalle seguenti: «modalità di cui»;

   al comma 5, al primo periodo, le parole: «o dall'esercente il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o da parte dell'esercente il servizio», le parole: «da parte del cliente domestico» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal cliente domestico» e, al secondo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti»;

   al comma 7, le parole: «Acquirente Unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Acquirente unico Spa» e le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    lettera a), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

Pag. 309

    lettera b), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:».

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «Regione Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «regione Toscana» e le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;

   al comma 2, le parole: «Regione Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «regione Toscana» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

  All'articolo 18:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «sulla Gazzetta» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta» e le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023» e, al secondo periodo, le parole: «Regione Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «regione Toscana».