CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 gennaio 2024
237.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 321

ALLEGATO 1

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1606, di conversione in legge, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   rilevato che:

    il decreto-legge in conversione risulta composto da 21 articoli, suddivisi in tre Capi;

    in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 14, reca misure in materia di energia; il Capo II, composto dagli articoli da 15 a 18, reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; il Capo III, composto dagli articoli da 19 a 21 detta le disposizioni finanziarie e finali;

    l'articolo 4 riconosce alle regioni un incentivo finanziario ad ospitare impianti a fonti rinnovabili, attraverso l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, demandando ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse;

    l'articolo 8 prevede che le aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite, tra gli altri soggetti, anche le regioni territorialmente competenti;

    l'articolo 9, ai commi da 1 a 4, prevede la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'ARERA e alle regioni e province autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;

    l'articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione di taluni interventi sulle reti di distribuzione finanziati dal PNRR siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, salvo non sussistano specifici vincoli o richiedano la dichiarazione di pubblica utilità o una variante agli strumenti urbanistici; in tali ultimi casi, il comma 7 dell'articolo 9 prevede che la realizzazione degli interventi avvenga a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica;

    l'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Pag. 322deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico, al fine di disciplinare un procedimento alternativo, che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA);

    tale articolo 11 garantisce il coinvolgimento delle regioni nei vari passaggi in cui si snoda il procedimento alternativo previsto;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il Capo I del provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia nella misura in cui attiene alla regolazione dei profili concorrenziali dei mercati (si vedano in particolare gli articoli 3 e 14 del decreto-legge), sia nella misura in cui comprende (come chiarito nella sentenza n. 14 del 2003) la disciplina di strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese (si vedano in particolare gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 10);

   in merito alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», la Corte costituzionale ha chiarito come: «l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione debba ritenersi corrispondere alla nozione di “settore energetico”, così come alla nozione di “politica energetica nazionale”»;

   a tale proposito, la Corte costituzionale ha rilevato che la riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha introdotto la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma spetta comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenza 383 del 2005 e sentenza 117 del 2022);

   con riguardo al Capo I del provvedimento, rilevano, inoltre, la materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), alla quale sono riconducibili le disposizioni del decreto-legge volte a promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili (articoli 1, 3, 4, 5, 8 e 12) e il ricorso a tecnologie volte a ridurre l'impatto sull'ambiente di determinate attività (articoli 7, 10, 11 e 13);

   le misure contenute nel Capo II (articoli da 15 a 18) sono prevalentemente riconducibili, nel loro complesso, alla materia «protezione civile», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   le misure del Capo II sono inoltre riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   il Capo III (articoli da 19 a 21) contiene anch'esso, all'articolo 19, disposizioni riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione);

   a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   l'articolo 4, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare d'intesa Pag. 323con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo, dal medesimo articolo istituito, per incentivare le stesse a ospitare impianti a fonti rinnovabili;

   l'articolo 8, comma 2, stabilisce che le aree demaniali marittime destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite, tra gli altri soggetti, anche le regioni territorialmente competenti;

   l'articolo 9, comma 2, prevede l'accesso delle regioni al Portale digitale sugli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;

   l'articolo 9, comma 7, rinvia alla vigente normativa regionale per la disciplina del procedimento di autorizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kW, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi;

   l'articolo 11 garantisce il coinvolgimento delle regioni nei vari passaggi in cui si snoda il procedimento alternativo previsto per l'individuazione del sito del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1588, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021», approvato dal Senato;

   rilevato che:

    l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (European Asylum Support Office – EASO) con sede principale a La Valletta, a Malta, opera come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri, di sostenere i Paesi i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS);

    come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'Accordo serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

    l'Accordo, composto da sedici articoli, dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia;

    il disegno di legge consta di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1589, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021», già approvato dal Senato;

   rilevato che:

    l'Accordo oggetto della ratifica mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei, aprendo i rispettivi mercati, e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;

    l'Accordo, che si compone di 31 articoli e di 2 allegati, contempla norme di natura economica, volte a disciplinare i diritti di traffico e le autorizzazioni per i vettori aerei; disposizioni di natura regolamentare, relative alla sicurezza aerea, alla gestione del traffico aereo, all'ambiente e alla tutela dei consumatori; previsioni istituzionali e finali;

    il disegno di legge di ratifica contenenti le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le clausole finanziarie e la disciplina dell'entrata in vigore;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.