CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 gennaio 2024
236.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
Pag. 22

ALLEGATO 1

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 2.014, 2.015, 3.33, 4.063, 4.064 DEI RELATORI

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

   «8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente.».
2.014. I Relatori.

  All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede Pag. 23di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».
2.015. I Relatori.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 1:

    1) al comma 3-bis.2, le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dei risultati sperimentali»;

    2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo»;

   0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca»;

   0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione».
3.33. I Relatori.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)

  1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori Pag. 24oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.
  3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.
4.063. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

   1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

   b) è prevista la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

   c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

    1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

    2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

    3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

    4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

    5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

    6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui di cui alla lettera d);

   d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurarePag. 25 che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);

   e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa;

   f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

   g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

   h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

   i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;

   l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

   m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):

    1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia;

    2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

    3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

   n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

   o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

    1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

    2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)».
4.064. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: «e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio» con le seguenti: «, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete»;

   b) sopprimere il comma 2;

   c) al comma 3:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: «delle misure di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «delle misure di cui al presente articolo»;

    2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui al comma 2»;

    3) al terzo periodo, sostituire le parole: «sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2» con le seguenti: «sulle risorse di cui al comma 1»;

   d) al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1» e sostituire le parole: «impianti di cui al comma 2 del» con le seguenti: «impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al»;

   e) sopprimere il comma 5.
*4.7. (Nuova formulazione) Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*4.8. (Nuova formulazione) Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*4.29. (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*4.30. (Nuova formulazione) Brambilla, Semenzato.
*4.31. (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
*4.32. (Nuova formulazione) Bonelli, Evi.
*4.33. (Nuova formulazione) Gadda.
*4.34. (Nuova formulazione) Schullian.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,».
**4.012. Zucconi.

Pag. 27

**4.013. Mattia, Colombo.
**4.014. Brambilla, Semenzato.
**4.015. Evi, Bonelli.
**4.016. Toccalini, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
**4.017. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
**4.018. Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti»;

   b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,» sono inserite le parole: «pari al doppio di quella».

  2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «previsti esclusivamente dal».
  3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva»;

   b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è abrogata;

   c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

   «18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento.».

  4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti princìpi:

   a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore Pag. 28a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

   b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

  5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
  6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.
  7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
*4.030. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*4.031. (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «sono prorogati di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di trenta mesi»;

   b) alle lettere a) e b), le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024»;
**4.040. (Nuova formulazione) Almici.
**4.041. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'energia primaria, inserire le seguenti: delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione,.
*5.5. (Nuova formulazione) Zucconi.
*5.9. (Nuova formulazione) Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

Pag. 29

*5.6. (Nuova formulazione) Mattia, Colombo.
*5.8. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*5.7. (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*5.10. (Nuova formulazione) Del Barba.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

  1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti».
  2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
  3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi princìpi trovano applicazione anche in relazione ad impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022.
**5.02. (Nuova formulazione) Mattia, Colombo.
**5.03. (Nuova formulazione) Casasco, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Polidori.
**5.04. (Nuova formulazione) Foti, Mattia, Colombo.
**5.05. (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**5.06. (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
**5.07. (Nuova formulazione) Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Girelli.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria inserire le seguenti: o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione.
*6.3. (Nuova formulazione) Zucconi.
*6.4. (Nuova formulazione) Benvenuto, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*6.5. (Nuova formulazione) Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Girelli.
*6.16. (Nuova formulazione) Benzoni, Ruffino.

Pag. 30

ART. 7.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: sorveglianza delle reti di trasporto con le seguenti: sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.
7.17. (Nuova formulazione) Frijia.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in due porti del Mezzogiorno con le seguenti: in almeno due porti del Mezzogiorno.
*8.6. Zucconi.
*8.7. Rotelli.
*8.9. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*8.10. Evi, Bonelli.
*8.8. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*8.11. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» inserire le seguenti: «o in aree portuali limitrofe ad aree nella quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone,» e sostituire le parole: «destinate, nel rispetto degli strumenti» con le seguenti: «da destinare, attraverso gli strumenti»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «Autorità di sistema portuale,» inserire le seguenti: «anche congiuntamente,».
8.12. (Nuova formulazione) Battilocchio, D'Attis, Squeri, Cortelazzo, Lai, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Rotelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
8.26. Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 9.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo;

   b) al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2.
*9.5. (Nuova formulazione) Colombo, Mattia, Maerna.
*9.6. (Nuova formulazione) Bonelli, Evi.

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*9.7. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*9.8. (Nuova formulazione) Ascani, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.
9.31. (Nuova formulazione) Del Barba.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
11.9. (Nuova formulazione) Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico.».
11.11. (Nuova formulazione) Benzoni, Ruffino.

ART. 12.

  Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese ed utenti finali.
12.2. Rotelli.

ART. 14.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo:

    1) sostituire le parole: sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi con le seguenti: sui conti di pagamento o su strumenti;

    2) sopprimere le parole: a intermediari finanziari;

    3) sostituire la parola: rilasciata con la seguente: rinnovata;

   b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio Pag. 32a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al predetto comma 5, trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.;

   c) al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e.
14.28. (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «sono tenuti a trasmettere» è inserita la seguente: «tempestivamente»;

   b) il terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico»;

   c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti».
14.40. (Nuova formulazione) Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

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ALLEGATO 3

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 19.

  All'articolo 19, dopo il comma 4 aggiungere in fine i seguenti:

  4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.
  4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale»;

   b) il comma 2 è abrogato.
*19.6. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*19.7. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.