CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 230

ALLEGATO 1

DL 215/23: Disposizioni urgenti in materia
di termini normativi. C. 1633 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, disegno di legge in titolo, recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 1633 Governo);

   rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 231

ALLEGATO 2

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio (C. 882 Loizzo);

   richiamati i princìpi in materia di salvaguardia e sviluppo del patrimonio culturale europeo sanciti dall'articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea e definiti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in forza del quale l'Unione è chiamata a sostenere la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea;

   evidenziato che la natura specifica del patrimonio culturale è altresì riconosciuta all'articolo 107 del TFUE, che afferma che gli aiuti di Stato destinati a promuovere la conservazione del patrimonio culturale sono compatibili con le norme del mercato interno se non alterano le condizioni degli scambi e della concorrenza;

   considerato che il provvedimento è pienamente conforme all'ordinamento unionale ed alle sue politiche in materia di promozione del patrimonio culturale europeo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 232

ALLEGATO 3

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante disposizioni in materia di disciplina dell'ippicoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (C. 329 Gadda);

   preso atto che la proposta di legge si compone di tre articoli e si pone l'obiettivo d'incentivare lo sviluppo ed il rafforzamento della filiera degli equidi, definendo un nuovo ed adeguato quadro normativo che permetta alle imprese che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide di essere considerate, a pieno titolo, anche ai fini della partecipazione ai piani di sviluppo regionale, come parte del comparto agricolo e di sviluppare, anche attraverso la specifica definizione delle attività connesse, una filiera produttiva capace di sostenersi e di diversificare l'attività, al pari di quanto è avvenuto per l'attività agricola e le attività ad esse connesse;

   richiamato in particolare la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, riguardante il regime fiscale applicabile all'attività in esame, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (C. 1620 Governo);

   considerato in particolare che, in forza dell'articolo 3, comma 4, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale;

   rilevato altresì, che lo stesso articolo 3, comma 7, prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le Amministrazioni pubbliche siano autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

   sottolineato che l'Intesa riveste un rilievo europeo dal momento che alcuni Stati membri dell'Unione vi ravvisano un modello giuridicamente sostenibile, potenzialmente compatibile con il diritto dell'Unione europea;

   evidenziato come il Protocollo possa produrre effetti positivi disincentivando le partenze illegali ed indebolire parzialmente le reti di trafficanti, delineando al contempo un modello ben definito di collaborazione con Stati terzi;

   rimarcato come la gestione extraterritoriale prevista dal Protocollo non prefiguri una fuga dalle responsabilità da parte dello Stato italiano per l'accoglienza e il rimpatrio dei migranti, ma preveda espressamente la giurisdizione italiana nei siti di sbarco e detenzione concessi dall'Albania;

   ritenuto che, nel complesso, le norme di coordinamento previste dal disegno di legge siano pienamente compatibili con l'ordinamento dell'UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 234

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, inteso a ratificare e dare esecuzione al Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg nel novembre 1999, nonché alle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo stesso, adottate a Ginevra nel maggio 2012 (C. 1585 Governo, approvato dal Senato);

   considerato che i due strumenti internazionali si propongono di incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni;

   rilevato che, a tale fine, essi estendono l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM2,5) e danno priorità a quelle che contribuiscono a ridurre il c.d. Black Carbon (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti), elementi cancerogeni causa di gravi malattie cardiopolmonari;

   constatato che sono altresì previste riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV) derivanti da prodotti per uso domestico e di costruzione ed introdotte disposizioni per la raccolta e lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente;

   preso atto, in ogni caso, che l'Italia, nonostante non abbia ancora proceduto alla ratifica del Protocollo di Göteborg, può già contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da quello strumento internazionale, in particolare in virtù della vigenza della direttiva 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, recepita nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 81 del 2018;

   evidenziato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento.
COM(2023) 529 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    la proposta è volta opportunamente ad includere nel diritto dell'UE le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e, parallelamente, di sviluppare gradualmente approcci comuni all'applicazione pratica dei prezzi di trasferimento;

    è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di ridurre la complessità delle norme in materia di prezzi di trasferimento e la loro diversa attuazione nel diritto nazionale degli Stati membri, elementi che determinano elevati costi di conformità a carico delle imprese nonché rischi di trasferimento degli utili, di elusione fiscale, di contenziosi e di doppia imposizione, danneggiando il mercato interno e determinando un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e sulla crescita;

    nell'ordinamento giuridico italiano è stato già attuato il principio di libera concorrenza, connesso alla determinazione dei prezzi di trasferimento. Il ravvicinamento delle legislazioni potrebbe pertanto apportare benefici alle imprese italiane che effettuano operazioni transfrontaliere con altri Stati membri;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fondamento generale delle iniziative legislative in materia di tassazione. Benché tale disposizione non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, essa rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico;

   considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la questione dei prezzi di trasferimento è di natura intrinsecamente transfrontaliera e può essere pertanto affrontata solo stabilendo una normativa a livello dell'Unione. La Commissione rileva correttamente che un'azione individuale non coordinata da parte degli Stati membri non farebbe che aggravare l'attuale frammentazione del quadro giuridico in materia di prezzi di trasferimento e non riuscirebbe a conseguire i risultati auspicati;

   tuttavia, è opportuno approfondire, nel corso del negoziato sulla proposta, l'interazione che si avrebbe tra il quadro legislativo introdotto dall'UE e le norme stabilite in sede OCSE. Occorre, in particolare escludere il rischio di creare due standard di regole parallele, con il pericolo di alterare i rapporti con gli Stati terzi che non sarebbero vincolati dalla normativa dell'Unione europea;

   ritenuto che la proposta risulta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità. Tuttavia, la valutazionePag. 236 d'impatto condotta dalla Commissione non ha stimato con precisione i possibili costi e benefici della nuova normativa. L'assenza di stime d'impatto più puntuali infatti non permette di quantificare dettagliatamente né i costi di compliance per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della nuova direttiva né gli oneri finanziari a carico dei bilanci degli Stati membri, essendo prevedibile un aumento dei costi per le amministrazioni che dovranno predisporre un sistema per la modifica delle dichiarazioni e per l'accertamento relativo alle operazioni infragruppo;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta, un'analisi approfondita dei profili richiamati in precedenza, anche aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.